Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 864/2024 R.G., avente ad oggetto accertamento della convivenza di fatto, vertente tra
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Salvatore Mazzotta,
-parte attrice-
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso da avv. Paolo Andrea Berio,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver intrapreso, dal giungo 2000, una convivenza con CP_2
presso la loro dimora a . Ha allegato che,
[...] CP nonostante non sia stata mai formalizzata la loro convivenza presso l'apposito registro comunale, la coppia si è sempre relazionata alla stregua di un singolo nucleo familiare. Ha riferito che CP_2 era separato di fatto dalla coniuge, con cui aveva avuto due figli,
e . Per_1 Per_2
Ha allegato che, con pec del 06/04/2023, il Comune di ha CP respinto la sua domanda di riconoscimento della convivenza con
, frattanto deceduto in data 28/09/2022. CP_2
Ha concluso domandando: a) di accertare e dichiarare la convivenza morale, materiale ed affettiva con a far data Controparte_2 dal 2000 sino al giorno del decesso di quest'ultimo; b) di ordinare al Comune di la trascrizione della predetta convivenza nel CP pertinente registro. Con vittoria di spese e competenze di lite
(ricorso depositato il 06/02/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- Il si è costituito in giudizio, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito di non aver potuto procedere alla registrazione della asserita convivenza di fatto poiché in evidente contrasto con la legge n. 76/2016, non essendo uno dei conviventi libero di stato.
Inoltre, ha eccepito che mancherebbe la dichiarazione di ambedue i conviventi, essendo stata la richiesta di registrazione formulata soltanto in epoca successiva alla morte di . CP_2
Ha concluso domandando il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e condanna della controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96 c.p.c. (comparsa di costituzione del 04/05/2024).
I.4.- In occasione dell'udienza del 04/06/2024, la parte attrice ha rilevato l'illegittimità costituzionale della norma che subordina l'iscrizione presso un registro speciale dei comuni. Il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Le parti hanno dunque precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli scritti introduttivi.
Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 22/07/2024).
I.5.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 27/09/2024, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
II. Le questioni insorte nel contraddittorio tra le parti devono essere delibate secondo il loro ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di accertamento della convivenza proposta dalla parte attrice è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
III.1.- Preliminarmente, occorre osservare che, coerentemente con la concezione pluralistica di famiglia, il fenomeno sociale della famiglia di fatto, da intendersi quale formazione sociale
2 R.G. 864/2024
costituzionalmente tutelata, ha trovato un approdo legislativo nella legge n. 76/2016. In particolare, l'art. 1, commi 36-65 l. cit., nel solco di precedenti normativi e giurisprudenziali, ha disciplinato le convivenze di fatto, ponendo una speciale regolamentazione dei singoli rapporti che vedono coinvolti i conviventi, i loro figli o che si sviluppano con i terzi.
Conviventi di fatto sono definite, ai sensi dell'art. 1, comma 36,
l. cit., due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile. L'accertamento della stabile convivenza è ancorato alla dichiarazione di costituzione di una famiglia (anagrafica) secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 13 lett. b) d.P.R. 223/1989. Inoltre, la costituzione della convivenza può essere o meno accompagnata dalla stipulazione di un contratto di convivenza, attraverso il quale i conviventi disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune (art. 1 co. 50 ss. l. cit.), da trasmettere al comune di residenza dei conviventi per le iscrizioni anagrafiche.
In proposito, occorre sin da subito evidenziare che tale indicazione normativa valga semplicemente a porre una presunzione, con l'efficacia privilegiata che è propria delle dichiarazioni anagrafiche, di ricorrenza del vincolo affettivo stabile ma non dispiega un effetto costitutivo nel perfezionamento della fattispecie. La famiglia di fatto è fenomeno, infatti, che preesiste e precede la dichiarazione anagrafica, sicché la sua esistenza può essere provata in ogni modo, anche a prescindere dagli oneri formali indicati dalla normativa.
III.2.- Cionondimeno, difetta nel presente giudizio qualsivoglia interesse nel procedere all'accertamento della convivenza intrapresa con persona deceduta.
È vero, infatti, che la legge 76/2016, conformandosi a quanto già riconosciuto a livello pretorio, ha disciplinato taluni diritti spettanti al convivente di fatto in seguito alla morte del partner
(tra tutti, il diritto di essere designato come rappresentante per la decisione in ordine alla donazione di organi o al trattamento del corpo, quello di continuare ad abitare nella casa familiare o di succedere al convivente defunto nel contratto di locazione nonché quello di essere risarcito del danno da uccisione del partner). È altrettanto vero, tuttavia, che la famiglia di fatto è tutelata avuto riguardo a singoli e specifici rapporti e ciò in perfetta aderenza con la natura spiccatamente fattuale dell'istituto. In altri termini e senza con ciò minimizzare l'importanza del vincolo affettivo stabile che è alla sua base, la convivenza si caratterizza
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proprio per l'intento dei partner di dar vita ad una unione che non presenti i caratteri formali dell'unione matrimoniale. Essa rappresenta l'espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole di formazione di un nuovo progetto di vita con il partner, cui corrisponde, soprattutto in seguito alla legge n.
76/2016, anche un'assunzione di responsabilità verso il partner e il nucleo familiare, in forza di un - limitato ma esistente - dovere di assistenza morale e materiale (cfr. Corte costituzionale, sent. n.
148 del 25/07/2024, nonché Cass. civ., Sez. U., sent. n. 32198 del
05/11/2021).
Pertanto, pur essendo astrattamente ipotizzabile un accertamento postumo dell'unione stabile al fine di godere di una delle specifiche tutele che la legge riconosce ai conviventi di fatto, manca invece qualsivoglia interesse all'accertamento, tout court e con effetti erga omnes, di una convivenza che ormai si è sciolta per il decesso di uno dei partner.
IV.- La domanda di rettifica del registro anagrafico non merita accoglimento.
L'iscrizione della convivenza nello stato di famiglia anagrafica, infatti, presuppone necessariamente una dichiarazione di volontà di entrambi i conviventi, che nel caso di specie è mancata.
IV.1.- In proposito, occorre evidenziare che, come si evince chiaramente dal disposto dell'art. 5 d.P.R. 223/1989, dal punto di vista anagrafico, può sussumersi sotto il concetto di convivenza ogni forma di coabitazione collettiva stabile, anche se formata al suo interno da più famiglie anagrafiche (si pensi alle caserme, alle carceri o alle case di riposo).
Ciò posto, è evidente che, invece, la convivenza di fatto di cui alla l. 76/2016 e la sua iscrizione anagrafica nel registro delle famiglie anagrafiche di cui all'art. 4 d.P.R. cit. non possono prescindere dalla manifestazione di volontà congiunta dei partner né
l'iscrizione può avvenire per scelta di uno soltanto dei conviventi.
La mancata registrazione presso il registro anagrafico certo non compromette la tutela della famiglia di fatto non registrata, riconducibile in ogni caso alle formazioni sociali protette dall'art. 2 Cost. ma –ancora una volta- tale tutela non può essere generale e astratta, dovendo essere di volta in volta parametrata al diritto rispetto al quale il riconoscimento è funzionale. In tal senso, si appalesa manifestamente infondata e comunque irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice, nella misura in cui sottende la negazione di ogni tutela alle convivenze di fatto non registrate, ciò che invece va fermamente escluso.
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IV.3.- Nel caso di specie, è indubbio che la dichiarazione anagrafica non sia stata rilasciata dal presunto partner, essendo costui pacificamente deceduto in data antecedente alla richiesta di iscrizione.
IV.4.- Peraltro, l'iscrizione anagrafica della convivenza sarebbe stata in ogni caso impossibile, non essendo il convivente deceduto in possesso della libertà di stato. E invero, è la stessa parte attrice ad allegare lo stato di coniuge separato dell'ex-convivente senza provare che costui avesse sciolto il vincolo matrimoniale preesistente.
La domanda, in definitiva, è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
V.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice. Non si riscontrano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
V.1.- I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 secondo le tabelle vigenti ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00
(scaglione così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente proposti, cfr. Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 968 del 13/01/2022). Altresì, vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta (nessuna istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 864/2024 introdotto con ricorso del
06/02/2024 da nei confronti del di Parte_1 CP
, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, CP così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento della convivenza di fatto proposta da Parte_1
2) RIGETTA la domanda di rettifica proposta da;
Parte_1
3) CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP
dei compensi di lite, che si liquidano in € 2.546,50
[...] oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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