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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 709/2024 RGA promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli avv.ti Matteo BORGINI, Alvise Gastone BRAGADIN e Pasquale PARISI appellante contro con il patrocinio degli avv.ti Filippo TOMASSOLI e Gianfran- Controparte_1 cesco GARATTONI appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto dall'appellante, “1. Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza in data 24.10.2023 (v. doc. C), il Dott. ha adito il Tribunale di Bologna Controparte_1 contestando l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate di pensione e, pertanto, chiedeva la condanna della
[...] alla riliquidazione della pensione di vecchiaia Parte_1
e al pagamento delle differenze di pensione maturate e non liquidate, nonché di dichiarare non più operante, per il futuro, il contributo in esame.
2. Il fascicolo veniva rubricato al n. di R.G. 453/2023 e assegnato al Dott. Maurizio Marchesini, il quale fissava la prima udienza al 27.11.2023. 3. Con memoria del 15.11.2023 (v. doc. D) si costituiva in giudizio contestando le pretese CP_2
pag. 1 di 8 avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto ed eccependo, in sintesi, (i) l'improcedibilità del ricorso avversario ex art. 443 c.p.c., (ii) nel merito, l'infondatezza del ricorso avversario per insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi e la piena legittimità del contributo di solidarietà, (iii) la prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio e (iv) l'inammissibilità della domanda avversaria volta a dichiarare non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro.
4. Alla prima udienza del 27.11.2023 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 29.4.2024, assegnando alle parti termine per note (v. doc. E).
5. All'esito della discussione, all'udienza del 29.4.2024, veniva data lettura del dispositivo, che così statuiva (v. doc. F): “dichiara l'illegittimità della trattenuta del contributo di solidarietà, operata dalla convenuta sulla pensione del Pt_1 ricorrente, e condanna la a favore dei Parte_2
a riliquidare la pensione di vecchiaia erogata al ricorrente, Parte_1 con la quota trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Condanna la
[...]
a favore dei a Parte_2 Parte_1 corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche maturate e non liquidate sui ratei arretrati, nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Condanna la Parte_2
a alla rifusione delle spese
[...] Parte_3 processuali a favore del ricorrente, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari”.
2. La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di CP_2
Bologna, articolando quattro motivi di appello. Con il primo motivo è stata riproposta la questione afferente alla già dedotta improcedibilità delle domande del pensionato, ritenendo non condivisibili le conclusioni raggiunte dal Giudice di I grado;
Con il secondo motivo la impugna l'appellata sentenza per aver il Tribunale CP_2 di Bologna ritenuto provata la domanda del Dott. in assenza del necessario CP_1 corredo probatorio e a fronte di una insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi Con il terzo motivo si lamenta erroneità della valutazione circa l'illegittimità del contributo di solidarietà; con tale motivo l'appellante ha veicolato le considerazioni già svolte sul punto in primo grado, ritenendo - alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata – legittimo il contributo in questione in quanto teso all'equilibrio di bilancio di lungo termine nel contesto normativo come modificato dall'art. 1 co. 763 l.n. 296/2006 con cui gli enti previdenziali privatizzati avrebbero acquisito un potere normativo di carattere generale;
pur dando atto di pronunce di contrario avviso, l'appellante, al fine di corroborare la propria tesi circa la legittimità
pag. 2 di 8 del contributo di solidalità anche in quanto rispondente ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza;
Il quarto motivo deduce erroneità della sentenza con riguardo al tema della prescrizione, reiterandosi le argomentazioni svolte secondo cui il termine prescrizionale nel caso di specie sarebbe quinquennale. L'appellante ha chiesto, quindi, in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità del ricorso promosso dall' ai sensi dell'art. 443 c.p.c.; nel merito: in via CP_1 principale, il rigetto delle domande tutte formulate in I grado perché infondate in fatto e in diritto ed, in subordine, nella denegata ipotesi di declaratoria di fondatezza delle pretese del ricorrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione, svolgendo deduzioni di ordine giuridico, in particolare con riguardo alla illegittimità del contributo di solidarietà oggetto di disamina. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Con riguardo al primo motivo di appello, si osserva che la riproposizione in tale sede dell'eccezione di improcedibilità dell'azione è del tutto inammissibile, posto che, alla luce del disposto di cui all'art. 443 c.p.c., tale eccezione non è rilevabile oltre la prima udienza di discussione nel giudizio di primo grado;
ne segue che, anche laddove si ritenesse corretto il rilievo di parte appellante, il giudice d'appello non disporrebbe del relativo rimedio, richiamandosi sul punto – anche ai fini dell'art. 118 disp, att. c.p.c. - il seguente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (da Cass. Sez. L, Sentenza n. 9150 del 07/06/2003: “Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa è rimessa al giudice di merito da esercitarsi ai sensi dell'art. 443, 2^ comma c.p.c. solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado (Cass. 18 gennaio 1991 n. 427), con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso, nonostante la causa di improcedibilità, di sospendere il giudizio fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (cfr. Cass. 23 giugno 1998 n. 6220). È pertanto corretta e non contraddittoria o illogica la determinazione dei giudici dell'appello di non sospendere il giudizio e decidere la causa, nonostante gli stessi avessero affermato che il Pretore, rilevata alla prima udienza l'improcedibilità della domanda, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e fissare un termine per l'espletamento della procedura amministrativa.” (conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 21012 del 28/10/2005). Il secondo motivo concerne invece l'eccezione di mancanza di prova di sussistenza e consistenza della trattenuta. L'eccezione è così formulata qui “il Dott. ha omesso di indicare e provare CP_1
l'epoca del pensionamento, l'epoca a partire dalla quale la convenuta avrebbe Pt_1
pag. 3 di 8 “trattenuto” il contributo di solidarietà, nonché le somme di cui pretenderebbe il pagamento/la restituzione;
ossia di tutti quegli elementi indispensabili per valutare la fondatezza della domanda di condanna e l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. L'inosservanza da parte dell'odierno appellato del dovere di completezza del ricorso e di esatta identificazione del petitum, anche in accordo al principio di preclusione istruttoria che governa il processo del lavoro, avrebbe invece dovuto condurre al rigetto della domanda avversaria, ovvero ad una declaratoria di nullità dell'azione per indeterminatezza di un ricorso che era ed è, a tutti gli effetti, eminentemente esplorativo”. Si richiama quanto eccepito già nella comparsa di risposta del primo grado: “il ricorrente agisce al fine di ottenere delle somme a titolo di pensione (in aggiunta a quanto già percepito), senza curarsi di indicare il periodo in cui gli sarebbero spettate e senza nemmeno quantificarle, rendendo, comunque, impossibile una decisione nel merito, anche tenuto conto dell'assoluta assenza di domande istruttorie volte – anche solo in via esplorativa, che sarebbe comunque inammissibile – a quantificare ex post il petitum. Per di più, la controparte non si è nemmeno curata di depositare i documenti richiamati nel ricorso introduttivo (salvo uno, irrilevante), rendendolo una mera narrazione priva di elementi probatori a supporto, che appare perlopiù una sterile compilazione di giurisprudenza”. Anche questa eccezione è infondata. Se è vero che il solo documento prodotto è il cedolino di pensione del gennaio 2023 e che nulla si dice del totale asseritamente prelevato nel tempo, va tuttavia osservato, come fatto dal Tribunale, che “il petitum è costituito dalla declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e dalla richiesta di restituzione, mentre la causa petendi è costituita dall'illegittimità del suddetto contributo, che si fonda su un mero atto amministrativo. La domanda è una domanda di accertamento e condanna generica, e non vi era quindi alcuna necessità di indicare il quantum richiesto. A ciò si aggiunge che la convenuta non ha negato, ed anzi ha ammesso i fatti Pt_1 costitutivi della pretesa del ricorrente. Ha riconosciuto che il ricorrente è un dottore commercialista in pensione, ed ha riconosciuto sussistenza di una trattenuta mensile a titolo di contributo di solidarietà, su tale pensione, da parte della convenuta” Pt_1
Del resto, se così non fosse, non avrebbe avuto interesse la a sostenere la Pt_1 legittimità della trattenuta (e bene avrebbe potuto produrre i cedolini comprovanti la mancanza di qualsiasi trattenuta al titolo). I restanti due motivi ricalcano precedenti argomenti, trattati da questa Corte territoriale in più di un'occasione. Con riferimento al terzo motivo, deve richiamarsi quell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti tali da introdurre pag. 4 di 8 previsioni quali una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Si ritiene di richiamare in materia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto consente di fornire risposta esaustiva ai principali argomenti difensivi qui riproposti da in particolare con riguardo all'evoluzione del quadro normativo, la CP_2 sentenza n. 7489 emessa da Cass., L, il 20.3.2024 in cui, nella parte di interesse si evince che: “Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che:
- l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, co.12 legge Pt_1
n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art. 1, co. 488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà. Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all'art.3, co.12 legge n.335/95 dall'art. 1, co. 763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli interventi adottabili dalla in sede regolamentare, senza considerare che - come già sottolineato dalle Pt_1 citate pronunce - la base giuridica dell'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiede nel testo dell'art.3, co. 12 legge n.335/95 previgente la modifica apportata nel 2006. A ogni modo, pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell'attuale formulazione, l'art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla il potere di istituire un contributo di solidarietà, Pt_1
pag. 5 di 8 poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell'art.1, co. 763 legge n.296/06. I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, co. 24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta, pertanto, di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di legge”. (cfr. altresì, come CP_2 precedente conforme più recente Cass. Sez. L., Ordinanza n. 29600 del 18/11/2024). Si ritiene, inoltre, che il richiamo all'art. 1, comma 486, della l. n. 147/2013 e all'interpretazione datane dalle più recenti sentenze del giudice delle leggi, operato dalla appellante, sia eccentrico rispetto al caso di specie. Pt_1
Sul punto specifico si ritiene di richiamare, ancora una volta ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto espresso dalla Cassazione nella pronuncia del 14.4.2023, n. 10047, laddove si legge: “6.- Quanto alla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603, e 10 dicembre 2018, n. 31875, per entrambe le sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente, in senso conforme, Cass., sez. VI-L, 19 luglio 2019, n. 19561). La Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato (punto 9 del Considerato in diritto). Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle "prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost." (punto 10 del Considerato in diritto). Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge,
pag. 6 di 8 come prescrive l'art. 23 Cost. L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della , non ne implica per ciò stesso la Pt_1 legittimità. La Carta fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost., non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta. L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054). La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo”. Ora, il Collegio non ravvisa – anche in assenza di elementi di novità proposti dall'appellante – alcuna ragione giuridica sostenibile per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito da ultimo con Ordinanza n. 16028/2025 (data pubblicazione 16.6.2025 definendo – con rigetto – il giudizio in Cassazione promosso avverso sentenza di questa Corte) in cui si legge, per quanto di interesse: “Circa l'illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non Parte_1 Parte_1 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875; Cass. 09/12/2022, n. 36096 per una ipotesi, analoga a quella oggetto di controversia di pensione maturata dopo il 2004 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass. 20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l'orientamento consolidato quale diritto vivente)” Si perviene così al rigetto anche del motivo di appello appena esaminato. Anche il quarto motivo può essere trattato con redazione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
“Ebbene, si ritiene che il Tribunale di Bologna, nella gravata sentenza - nel ritenere applicabile il termine ordinario decennale in luogo di quello quinquennale, con riguardo alla cui applicazione insiste la in tale sede - abbia dato seguito al Pt_1 consolidato orientamento - al quale si ritiene di dar seguito, non essendovi ragioni giuridicamente valide per una sua rimeditazione – con riguardo al quale si richiama nuovamente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia n. 6170 resa dalla Cassazione il 7.3.2024, secondo cui (nel punto di interesse): “Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme pag. 7 di 8 trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, CP_2
c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni." Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23). Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.” (cfr. conforme Cass., sez. L., Ord. n. 29600 del 18/11/2024).
4. Le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 503/2024 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 06/05/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. Rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 3/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 709/2024 RGA promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli avv.ti Matteo BORGINI, Alvise Gastone BRAGADIN e Pasquale PARISI appellante contro con il patrocinio degli avv.ti Filippo TOMASSOLI e Gianfran- Controparte_1 cesco GARATTONI appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto dall'appellante, “1. Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza in data 24.10.2023 (v. doc. C), il Dott. ha adito il Tribunale di Bologna Controparte_1 contestando l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate di pensione e, pertanto, chiedeva la condanna della
[...] alla riliquidazione della pensione di vecchiaia Parte_1
e al pagamento delle differenze di pensione maturate e non liquidate, nonché di dichiarare non più operante, per il futuro, il contributo in esame.
2. Il fascicolo veniva rubricato al n. di R.G. 453/2023 e assegnato al Dott. Maurizio Marchesini, il quale fissava la prima udienza al 27.11.2023. 3. Con memoria del 15.11.2023 (v. doc. D) si costituiva in giudizio contestando le pretese CP_2
pag. 1 di 8 avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto ed eccependo, in sintesi, (i) l'improcedibilità del ricorso avversario ex art. 443 c.p.c., (ii) nel merito, l'infondatezza del ricorso avversario per insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi e la piena legittimità del contributo di solidarietà, (iii) la prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio e (iv) l'inammissibilità della domanda avversaria volta a dichiarare non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro.
4. Alla prima udienza del 27.11.2023 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 29.4.2024, assegnando alle parti termine per note (v. doc. E).
5. All'esito della discussione, all'udienza del 29.4.2024, veniva data lettura del dispositivo, che così statuiva (v. doc. F): “dichiara l'illegittimità della trattenuta del contributo di solidarietà, operata dalla convenuta sulla pensione del Pt_1 ricorrente, e condanna la a favore dei Parte_2
a riliquidare la pensione di vecchiaia erogata al ricorrente, Parte_1 con la quota trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Condanna la
[...]
a favore dei a Parte_2 Parte_1 corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche maturate e non liquidate sui ratei arretrati, nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Condanna la Parte_2
a alla rifusione delle spese
[...] Parte_3 processuali a favore del ricorrente, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari”.
2. La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di CP_2
Bologna, articolando quattro motivi di appello. Con il primo motivo è stata riproposta la questione afferente alla già dedotta improcedibilità delle domande del pensionato, ritenendo non condivisibili le conclusioni raggiunte dal Giudice di I grado;
Con il secondo motivo la impugna l'appellata sentenza per aver il Tribunale CP_2 di Bologna ritenuto provata la domanda del Dott. in assenza del necessario CP_1 corredo probatorio e a fronte di una insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi Con il terzo motivo si lamenta erroneità della valutazione circa l'illegittimità del contributo di solidarietà; con tale motivo l'appellante ha veicolato le considerazioni già svolte sul punto in primo grado, ritenendo - alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata – legittimo il contributo in questione in quanto teso all'equilibrio di bilancio di lungo termine nel contesto normativo come modificato dall'art. 1 co. 763 l.n. 296/2006 con cui gli enti previdenziali privatizzati avrebbero acquisito un potere normativo di carattere generale;
pur dando atto di pronunce di contrario avviso, l'appellante, al fine di corroborare la propria tesi circa la legittimità
pag. 2 di 8 del contributo di solidalità anche in quanto rispondente ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza;
Il quarto motivo deduce erroneità della sentenza con riguardo al tema della prescrizione, reiterandosi le argomentazioni svolte secondo cui il termine prescrizionale nel caso di specie sarebbe quinquennale. L'appellante ha chiesto, quindi, in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità del ricorso promosso dall' ai sensi dell'art. 443 c.p.c.; nel merito: in via CP_1 principale, il rigetto delle domande tutte formulate in I grado perché infondate in fatto e in diritto ed, in subordine, nella denegata ipotesi di declaratoria di fondatezza delle pretese del ricorrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione, svolgendo deduzioni di ordine giuridico, in particolare con riguardo alla illegittimità del contributo di solidarietà oggetto di disamina. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Con riguardo al primo motivo di appello, si osserva che la riproposizione in tale sede dell'eccezione di improcedibilità dell'azione è del tutto inammissibile, posto che, alla luce del disposto di cui all'art. 443 c.p.c., tale eccezione non è rilevabile oltre la prima udienza di discussione nel giudizio di primo grado;
ne segue che, anche laddove si ritenesse corretto il rilievo di parte appellante, il giudice d'appello non disporrebbe del relativo rimedio, richiamandosi sul punto – anche ai fini dell'art. 118 disp, att. c.p.c. - il seguente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (da Cass. Sez. L, Sentenza n. 9150 del 07/06/2003: “Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa è rimessa al giudice di merito da esercitarsi ai sensi dell'art. 443, 2^ comma c.p.c. solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado (Cass. 18 gennaio 1991 n. 427), con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso, nonostante la causa di improcedibilità, di sospendere il giudizio fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (cfr. Cass. 23 giugno 1998 n. 6220). È pertanto corretta e non contraddittoria o illogica la determinazione dei giudici dell'appello di non sospendere il giudizio e decidere la causa, nonostante gli stessi avessero affermato che il Pretore, rilevata alla prima udienza l'improcedibilità della domanda, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e fissare un termine per l'espletamento della procedura amministrativa.” (conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 21012 del 28/10/2005). Il secondo motivo concerne invece l'eccezione di mancanza di prova di sussistenza e consistenza della trattenuta. L'eccezione è così formulata qui “il Dott. ha omesso di indicare e provare CP_1
l'epoca del pensionamento, l'epoca a partire dalla quale la convenuta avrebbe Pt_1
pag. 3 di 8 “trattenuto” il contributo di solidarietà, nonché le somme di cui pretenderebbe il pagamento/la restituzione;
ossia di tutti quegli elementi indispensabili per valutare la fondatezza della domanda di condanna e l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. L'inosservanza da parte dell'odierno appellato del dovere di completezza del ricorso e di esatta identificazione del petitum, anche in accordo al principio di preclusione istruttoria che governa il processo del lavoro, avrebbe invece dovuto condurre al rigetto della domanda avversaria, ovvero ad una declaratoria di nullità dell'azione per indeterminatezza di un ricorso che era ed è, a tutti gli effetti, eminentemente esplorativo”. Si richiama quanto eccepito già nella comparsa di risposta del primo grado: “il ricorrente agisce al fine di ottenere delle somme a titolo di pensione (in aggiunta a quanto già percepito), senza curarsi di indicare il periodo in cui gli sarebbero spettate e senza nemmeno quantificarle, rendendo, comunque, impossibile una decisione nel merito, anche tenuto conto dell'assoluta assenza di domande istruttorie volte – anche solo in via esplorativa, che sarebbe comunque inammissibile – a quantificare ex post il petitum. Per di più, la controparte non si è nemmeno curata di depositare i documenti richiamati nel ricorso introduttivo (salvo uno, irrilevante), rendendolo una mera narrazione priva di elementi probatori a supporto, che appare perlopiù una sterile compilazione di giurisprudenza”. Anche questa eccezione è infondata. Se è vero che il solo documento prodotto è il cedolino di pensione del gennaio 2023 e che nulla si dice del totale asseritamente prelevato nel tempo, va tuttavia osservato, come fatto dal Tribunale, che “il petitum è costituito dalla declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e dalla richiesta di restituzione, mentre la causa petendi è costituita dall'illegittimità del suddetto contributo, che si fonda su un mero atto amministrativo. La domanda è una domanda di accertamento e condanna generica, e non vi era quindi alcuna necessità di indicare il quantum richiesto. A ciò si aggiunge che la convenuta non ha negato, ed anzi ha ammesso i fatti Pt_1 costitutivi della pretesa del ricorrente. Ha riconosciuto che il ricorrente è un dottore commercialista in pensione, ed ha riconosciuto sussistenza di una trattenuta mensile a titolo di contributo di solidarietà, su tale pensione, da parte della convenuta” Pt_1
Del resto, se così non fosse, non avrebbe avuto interesse la a sostenere la Pt_1 legittimità della trattenuta (e bene avrebbe potuto produrre i cedolini comprovanti la mancanza di qualsiasi trattenuta al titolo). I restanti due motivi ricalcano precedenti argomenti, trattati da questa Corte territoriale in più di un'occasione. Con riferimento al terzo motivo, deve richiamarsi quell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti tali da introdurre pag. 4 di 8 previsioni quali una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Si ritiene di richiamare in materia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto consente di fornire risposta esaustiva ai principali argomenti difensivi qui riproposti da in particolare con riguardo all'evoluzione del quadro normativo, la CP_2 sentenza n. 7489 emessa da Cass., L, il 20.3.2024 in cui, nella parte di interesse si evince che: “Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che:
- l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, co.12 legge Pt_1
n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art. 1, co. 488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà. Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all'art.3, co.12 legge n.335/95 dall'art. 1, co. 763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli interventi adottabili dalla in sede regolamentare, senza considerare che - come già sottolineato dalle Pt_1 citate pronunce - la base giuridica dell'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiede nel testo dell'art.3, co. 12 legge n.335/95 previgente la modifica apportata nel 2006. A ogni modo, pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell'attuale formulazione, l'art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla il potere di istituire un contributo di solidarietà, Pt_1
pag. 5 di 8 poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell'art.1, co. 763 legge n.296/06. I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, co. 24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta, pertanto, di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di legge”. (cfr. altresì, come CP_2 precedente conforme più recente Cass. Sez. L., Ordinanza n. 29600 del 18/11/2024). Si ritiene, inoltre, che il richiamo all'art. 1, comma 486, della l. n. 147/2013 e all'interpretazione datane dalle più recenti sentenze del giudice delle leggi, operato dalla appellante, sia eccentrico rispetto al caso di specie. Pt_1
Sul punto specifico si ritiene di richiamare, ancora una volta ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto espresso dalla Cassazione nella pronuncia del 14.4.2023, n. 10047, laddove si legge: “6.- Quanto alla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603, e 10 dicembre 2018, n. 31875, per entrambe le sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente, in senso conforme, Cass., sez. VI-L, 19 luglio 2019, n. 19561). La Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato (punto 9 del Considerato in diritto). Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle "prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost." (punto 10 del Considerato in diritto). Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge,
pag. 6 di 8 come prescrive l'art. 23 Cost. L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della , non ne implica per ciò stesso la Pt_1 legittimità. La Carta fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost., non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta. L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054). La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo”. Ora, il Collegio non ravvisa – anche in assenza di elementi di novità proposti dall'appellante – alcuna ragione giuridica sostenibile per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito da ultimo con Ordinanza n. 16028/2025 (data pubblicazione 16.6.2025 definendo – con rigetto – il giudizio in Cassazione promosso avverso sentenza di questa Corte) in cui si legge, per quanto di interesse: “Circa l'illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non Parte_1 Parte_1 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875; Cass. 09/12/2022, n. 36096 per una ipotesi, analoga a quella oggetto di controversia di pensione maturata dopo il 2004 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass. 20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l'orientamento consolidato quale diritto vivente)” Si perviene così al rigetto anche del motivo di appello appena esaminato. Anche il quarto motivo può essere trattato con redazione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
“Ebbene, si ritiene che il Tribunale di Bologna, nella gravata sentenza - nel ritenere applicabile il termine ordinario decennale in luogo di quello quinquennale, con riguardo alla cui applicazione insiste la in tale sede - abbia dato seguito al Pt_1 consolidato orientamento - al quale si ritiene di dar seguito, non essendovi ragioni giuridicamente valide per una sua rimeditazione – con riguardo al quale si richiama nuovamente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia n. 6170 resa dalla Cassazione il 7.3.2024, secondo cui (nel punto di interesse): “Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme pag. 7 di 8 trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, CP_2
c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni." Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23). Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.” (cfr. conforme Cass., sez. L., Ord. n. 29600 del 18/11/2024).
4. Le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 503/2024 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 06/05/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. Rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 3/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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