TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessia Dattilo Giudice letti gli atti ed esaminata la documentazione, udito il Giudice relatore, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 4292/2021 R.G. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Gregorio Iannotta e Angela Maria Iannotta, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
-ATTORE-
E
(p.i. ), in persona del liquidatore - Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Claudio
Malaspina, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-
CONVENUTA-
Oggetto: impugnazione di delibera dell'assemblea
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/03/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di socio della Parte_1
, ha impugnato la delibera assembleare assunta in data CP_1 Controparte_1
2.08.2021 e ogni atto presupposto o conseguente, chiedendone la dichiarazione di nullità
o l'annullamento, vinte le spese. ha premesso, in fatto, di essere socio della CO.EM.BIT s.r.l., costituita in data Parte_1
11 luglio 1966 dall'attore medesimo unitamente ai suoi fratelli e , CP_2 Per_1 inizialmente detentori di quote sociali paritarie nella misura del 33,33% ciascuno;
che la predetta Società ha operato nel settore della produzione e vendita di emulsione e conglomerati bituminosi, pietrisco, cava etc., e sino al 26/2/2021 è stata proprietaria di un opificio industriale in San Pietro in Guarano con corte e terreno pertinenziale nonché di terreno con entrostanti fabbricati rurali in San Fili;
che, dal dicembre 1995 al dicembre
2001, è stato amministratore unico della COEMBIT e durante CP_3
l'amministrazione di quest'ultimo è stato stipulato un contratto di affitto dell'opificio di
San Pietro in Guarano con la impresa individuale con decorrenza dal 1° CP_3 gennaio 2002; che fino alla data del 26/2/2021 le quote sociali erano così ripartite:
33,33% in capo a 43,33 % in capo ad e il 23,34 % in capo CP_3 CP_4 all'odierno attore. ha, inoltre, esposto in fatto quanto segue: Parte_1
- che, in data 18/02/2021, ha ricevuto tramite email la convocazione dell'assemblea prevista per il 26/2/2021 alle ore 11, presso lo studio del Notaio di Persona_2
Cosenza;
- che, con email del 22/2/2021, è stato convocato presso il medesimo studio notarile sempre in data 26/2/2021, alle ore 10, per la stipula di un atto avente ad oggetto “trasferimento quote sociali”;
- che, in data 25/2/2021, ha lamentato la carenza di documentazione e informazioni in merito all'andamento della COEMBIT e la lesione del proprio diritto di prelazione, diffidando il liquidatore, a procedere al preannunciato CP_5 trasferimento di quote;
2 - che, ciò nonostante, con atto del 26/2/2021, alle ore 10,10, in CP_6
qualità di procuratore generale di ha ceduto la intera propria quota CP_3 pari ad € 16.828,47 nella misura di € 10.936,23 ad e di € 5.892,24 in CP_5 favore dell'attore medesimo;
- che, sempre in data 26/2/2021, alle ore 11, presso il medesimo studio notarile si è tenuta l'assemblea della COEMBIT con la partecipazione del solo CP_5 titolare, in virtù della precedente cessione, del 64,99% delle quote, nel corso della quale ha proposto di corrispondere per mezzo della B.A.C. CP_3
Costruzioni, di cui era stato amministratore unico in passato ed attualmente gestita dalla figlia la somma di € 100.000 oltre all'accollo dell'intero debito CP_7 tributario della COEMBIT al fine della cessione dell'opificio industriale sito in San
Pietro in Guarano e dei terreni in San Fili, con la rinuncia ad ogni pretesa nei suoi confronti;
- che tale proposta è stata accettata dall'assemblea del 26/2/2021 con relativa delibera e, con successivo atto denominato “vendita con riserva di proprietà”, sempre del 26/2/2021, la COEMBIT ha ceduto alla B.A.C. l'opificio industriale sito in San Pietro in Guarano e i terreni in San Fili.,
- di avere impugnato la delibera assunta il 26 febbraio 2021 e il relativo giudizio, iscritto al numero 2073/2021 R.G., è pendente dinanzi all'intestato Tribunale nonché di aver sporto querela per i medesimi fatti presso la procura della
Repubblica di Cosenza;
- che, con comunicazione datata 16 luglio 2021, il liquidatore della Controparte_1
ha convocato l'assemblea della società per il giorno 2 agosto alle ore CP_5
12:00, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, della nota integrativa e dei relativi documenti accompagnatori;
2. Approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2019, della nota integrativa e dei relativi documenti accompagnatori;
3.
Approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, della nota integrativa e dei relativi documenti accompagnatori;
4. Relazione sulle attività liquidatorie poste in essere dal 1.1.2021 sino al 30.06.2021; attività e delibere conseguenti;
5. Varie ed eventuali;
3 - che, dal verbale di assemblea, trasmesso a mezzo p.e.c. dal liquidatore in data
11/8/2021, si apprende che il liquidatore, divenuto socio di maggioranza a seguito della illegittima delibera del 26 febbraio 2021, ha approvato tutti i punti posti all'ordine del giorno, così “autoassolvendosi” dalle gravissime responsabilità derivanti dalla sua condotta illecita, comprese anche le vicende relative alla delibera del 26/2/2021.
Avverso la delibera dell'assemblea del 2/8/2021 ha proposto impugnazione ai Parte_1 sensi dell'art. 2377, comma 5 n. 1 e 2, c.c. per vizi relativi alla partecipazione e al voto in assemblea, in specie per mancato raggiungimento del quorum, poiché la cessione delle quote del socio in favore degli altri due soci, e posta in CP_3 CP_2 Parte_1 essere sempre in data 26/2/2021 alle ore 10, per espresso richiamo in essa contenuto dell'accettazione della proposta transattiva proposta da deve ritenersi ad CP_3 ogni effetto, parte essenziale della suddetta transazione e, dunque, oggetto della discussione posta all'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi sempre in data 26/2/2021 alle ore 11, dunque, sarebbe dovuta avvenire solo successivamente alla discussione del relativo punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea. Ritiene quindi l'attore che si tratti di un fraudolento accordo tra i soci e per raggiungere il CP_5 CP_3 quorum, nel tentativo illecito di evitare di porre in essere una deliberazione in palese conflitto di interessi.
Inoltre, ha dedotto l'invalidità e/o annullabilità e/o nullità della delibera Parte_1 assembleare del 2/8/2021 per violazione degli artt. 2373, 2377 e 2379 c.c. in quanto detta deliberazione risulta essere parte del fraudolento schema posto in essere con la precedente delibera 26 febbraio 2021 ed è, dunque, anch'essa invalida perché assunta con modalità volte ad eludere le disposizioni normative sul conflitto di interessi e, comunque, assunta con abuso dei diritti della maggioranza.
In particolare, l'attore ha esposto che “con l'illecita operazione posta in essere da e CP_3
il primo ha inspiegabilmente ottenuto la cessione dello stabilimento [sito in San Pietro in CP_5
Guarano n.d.r.], in favore della società della il cui valore dichiarato in bilancio è pari ad € CP_8
850.000,00, oltre terreni per un valore pari ad € 650.000,00 (anch'esso riportato in bilancio), nonché la cancellazione dei debiti ari ad € 1.200,00 circa, a fronte del pagamento in “comode rate” della modica
4 somma di € 100.000,00 e l'accollo pari ad € 248.000,00 per il pagamento di debiti tributari della società” (v. pag. 10 atto di citazione).
Inoltre, l'attore ha dedotto la nullità della delibera ex art. 2379 c.c. per illiceità dell'oggetto e per violazione dei principi che presiedono alla redazione del bilancio ed anche per violazione degli artt. 2633 (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori),
2634 (per conflitto di interessi negli atti di disposizione dei beni sociali) e 2636 (illecita influenza sull'assemblea) c.c..
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto di accertare e dichiarare l'invalidità e, Parte_1 dunque, l'annullabilità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o inesistenza della delibera assembleare della società del 2.08.2021, con vittoria di Controparte_1 spese.
Con comparsa depositata il 4/4/2022, si è costituita la in persona del CP_9 liquidatore -legale rappresentante pro tempore, la quale ha contestato punto per CP_5 punto la ricostruzione delle vicende societarie effettuata dall'attore e ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione della delibera, chiedendo quindi la reiezione della domanda, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 5/4/2022 la causa è stata rimessa al
Presidente di Sezione per eventuale riunione con quella recante n. 2073/2021 r.g. e, all'esito dell'udienza del 21/0/2022 è stata trasmessa al presente giudice, assegnatario della causa precedentemente iscritta a ruolo.
Con successivo provvedimento del 21/2/2023, “rilevato che tra il presente giudizio e quello recante n. 2073/2021 vi è identità soggettiva e connessione oggettiva;
rilevato, altresì, che le delibere assembleari impugnate sono differenti (nella causa n. 2073/2021 r.g. viene impugnata la delibera del
26.02.2021 avente ad oggetto il trasferimento di quote mentre nella causa n. 4292/2021 r.g. viene impugnata la delibera del 2.08.2021 con cui, tra l'altro, sono stati approvati i bilanci d'esercizio chiusi al
31.12.2018, al 31.12.2019 e al 31.12.2020); considerato, inoltre, che, a differenza della presente causa, in quella n. 2073/2021 r.g. sono stati già concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.”
è stata respinta l'istanza di riunione del presente giudizio con quello recante n. 2073/2021
r.g. (v. ordinanza in atti).
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della COEMBIT ed escussione di testi e,
5 all'udienza del 18/3/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c..
*** *** *** *** ***
Innanzitutto, è opportuno procedere all'accertamento della nullità dell'atto di cessione di quote, stipulato in data 26/2/2021, con cui il socio ha ceduto la propria CP_3 quota pari ad € 16.828,47 al socio per € 10.936,23 e al socio per € CP_5 Parte_1
5.892,24, da cui deriverebbe l'invalidità della delibera del 2/8/2021 per mancanza del quorum sia costituivo che deliberativo.
Sul punto si rileva che di detta cessione l'odierno attore era già stato portato a conoscenza e aveva espresso la volontà di acquisire una quota - pari a quella posseduta - di quella oggetto di cessione (v. doc. 13 all. comparsa Coembit) e che il liquidatore ha convocato per la stipula dell'atto di cessione con email del 22/2/2021 seguita da Parte_1 raccomandata in data 24/2/2021 (v. doc. 4 all. atto di citazione).
L'asserita violazione dei termini previsti per il procedimento di cessione di partecipazioni sociali di cui all'art. 8 dello Statuto, non pare essersi perpetrata posto che tale intenzione era stata già da tempo manifestata dal socio cedente agli altri soci, ossia dal 2019, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra i tre soci (v. doc. 13 all. comparsa Coembit).
Inoltre, si osserva che non è stato pretermesso in quanto nell'atto di cessione Parte_1 si legge espressamente che “ è assente ma il socio ha comunque interesse a Parte_1 CP_5 garantire al socio assente di usufruire degli effetti della prelazione ed intende pertanto acquisire la quota a lui spettante in suo favore ai sensi dell'art.1411 c.c.” (v. doc. 15 all. comparsa Coembit).
Dunque, l'avvenuta cessione delle quote sociali da agli altri due soci deve CP_3 ritenersi validamente stipulata.
Non si condivide, infatti, l'interpretazione fornita dall'attore dell'ordine del giorno dell'assemblea del 26/2/2021 secondo cui la cessione delle quote sarebbe dovuta avvenire dopo l'approvazione in quanto facente parte della proposta transattiva di cui al primo punto all'ordine del giorno “esame della proposta transattiva e di acquisto dello stabilimento sito in
San Pietro in Guarano da parte di e/o del 19/7/2019”, in quanto proprio CP_3 CP_8
6 l'odierno attore, nella nota del 15/10/2019 a sua firma, dichiara “al fine di evitare ogni forma di conflitto di interesse che potrebbe ledere il diritto dei soci, contestualmente [alla cessione del ramo
d'azienda, n.d.r.] il socio titolare del 33,33% delle quote della Co.em.bit srl dovrà cederla CP_3 pro- quota ai soci e (v. doc. 20 all. comparsa Coembit). Risulta quindi CP_5 Parte_1 la consapevolezza in capo al socio che, al contrario, che al fine Parte_1 dell'approvazione della proposta di transazione era opportuno che cedesse CP_3
“contestualmente” o, come è avvenuto, prima della delibera le proprie quote.
Inoltre, l'attore sostiene che la cessione dell'intera partecipazione sociale da CP_3 ai fratelli anch'essi soci, sarebbe stata posta in essere prima dell'assemblea proprio per procurarsi la maggioranza dei voti in seno alla successiva assemblea e per evitare il conflitto di interessi in ordine al trasferimento dell'opificio di San Pietro in Guarano in favore di CP_3
Tale ricostruzione dei fatti non viene condivisa per le seguenti ragioni: la convocazione per l'assemblea e per la cessione delle quote sono entrambe anteriori alla comunicazione del dissenso da parte di del 25/2/2021(v. doc. 5 all. atto di citazione); inoltre, Parte_1 risulta che i termini dell'accordo tra i tre soci, sfociato poi nella delibera dell'assemblea oggi impugnata, risale al 2019.arimenti, si respinge la censura relativa al conflitto di interessi con riferimento alla transazione approvata nella delibera impugnata, in quanto tra il liquidatore della COEMBIT e la non si riscontra alcuna Controparte_10 posizione conflittuale, inoltre, ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e non l'interesse del singolo socio che, in quanto tale ha accettato di essere soggetto alle decisioni deliberate a maggioranza.
Proprio sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale vizio sussiste quando risulti che la delibera sia arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci e la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare gli elementi da cui dedurre l'illiceità della delibera (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005).
7 Peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio ingiustificato ovvero fraudolento del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, è precluso ogni controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera impugnata.
Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.
Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento nel caso in cui la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 20625 del
29/9/2020).
Ciò posto, seguendo l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, si rileva che nella presente fattispecie non appare sussistere né il preteso conflitto d'interessi né il paventato abuso di maggioranza giacché nella medesima delibera impugnata si dà conto delle ragioni giuridiche ed economiche per cui è stata ritenuta vantaggiosa la proposta transattiva comprendente la cessione dell'opificio di San Pietro in Guarano e dei terreni in San Fili alla BAC Costruzioni dietro un corrispettivo di € 100.000,00, con clausola di riservato dominio e l'accollo integrale del debito fiscale della CO.EM.BIT rinveniente dalle adesioni alle definizioni agevolate dei carichi tributari nonché nella definizione in via transattiva di ogni pendenza tra le due Società.
Nell'approvare detta proposta transattiva, l'assemblea ha adeguatamente valutato gli effetti positivi che ne sarebbero conseguiti per la Società che si ritrovano dettagliatamente espressi nella delibera impugnata, ossia: la definizione della controversia pendente presso questo Tribunale iscritta al n. 6095/2018 r.g. avente ad oggetto l'impugnazione del bilancio 2018; evitare un potenziale contenzioso con la (affittuaria Controparte_10 dell'opificio sito in San Pietro in Guarano); poter dare seguito ai primi pagamenti previsti dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito fiscale (c.d.
8 rottamazione bis e ter delle cartelle) con un risparmio di spesa pari ad € 250.533,02 su un debito erariale complessivo di € 488.743,66 che, diversamente, la Controparte_11
non sarebbe in grado di onorare, con il rischio della dichiarazione di
[...] fallimento della Società medesima.
Di contro, l'attore, sul punto, ha evidenziato che l'approvazione della proposta transattiva, preceduta dalla cessione di quote, rientrerebbe in uno schema “fraudolento”, posto in essere da e a danno dei creditori nonché suo, quale socio di CP_2 CP_3 minoranza.
A tal riguardo, si è già osservato, che la CO.EM.BIT s.r.l. risulta essere stata posta in liquidazione dal lontano 2007, pertanto, appare coerente con la fase liquidativa procedere alla dismissione di assets produttivi che sin dal 2002 sono detenuti da terzi e risultano di difficile collocazione sul mercato essendo gravati da ipoteca in favore dell'Erario (v. atto di vendita con riserva di proprietà doc. 8 all. atto di citazione).
Inoltre, non si può non condividere la valutazione relativa all'ingente debito erariale che viene ad essere accollato dalla previa adesione alla definizione Controparte_10 agevolata, che consente come detto un abbattimento di circa il 50%.
Del resto, in coerenza con la proposta transattiva approvata dall'assemblea, nell'atto di vendita con riserva di proprietà vengono chiaramente indicate le scadenze delle singole tranches di pagamento (di cui l'ultima è prevista nel mese di aprile 2023) con espressa previsione, ai sensi dell'art. 1523 c.c., che il trasferimento della proprietà degli immobili avverrà “al pagamento di tutte le rate ed a saldo del prezzo totale” tal ché l'effetto traslativo non si
è ancora verificato (v. art. 5 contratto all. 8 atto di citazione).
Si osserva, inoltre, che il liquidatore ha valutato che, se tale operazione non si fosse definita, la Società avrebbe perso il beneficio derivante dalla rottamazione (con la perdita di un risparmio fiscale di € 250.533,02) esponendosi al pagamento dell'intero debito tributario di € 488.743,66, essendo consapevole dell'illiquidità della Coembit, che, oltretutto, avrebbe dovuto sostenere i costi di giudizio per il rilascio dell'opificio nonché quelli per il recupero del credito. Del resto, l'atto di cessione è stato formalizzato in pari data, ossia il 26/2/2021, in quanto due giorni dopo, il 28.2.2021, sarebbe scaduto il termine per il pagamento delle rate di rottamazione.
9 Non si ritiene quindi sussistente alcuna ipotesi di conflitto di interessi né abuso della maggioranza.
Per quanto riguarda l'invalidità della delibera del 2/8/2021 per violazione dei principi di redazione del bilancio d'esercizio 2018 in quanto è stato inserito l'ingente credito di €
929.622,60 nei confronti di sulla base di conseguenti la locazione / CP_3 occupazione sine titulo dell'immobile sito in San Pietro in Guarano da parte di CP_3
e/o la anche in prosecuzione tra loro, si osserva che detto importo di €
[...] CP_10
929.622,60 è stato determinato sul presupposto che l'opificio di San Pietro in Guarano fosse stato a suo tempo concesso in uso (affitto azienda) dalla società a CP_9 per un canone di £ 50.000.000/annuo; tale importo è stato utilizzato anche CP_3 per determinare l'entità dell'indennità di occupazione abusiva pretesa.
Avverso il bilancio d'esercizio 2017 è stata proposta opposizione dall'allora socio CP_3
(Trib. Catanzaro n.6095/2018 r.g.) assumendo quest'ultimo di aver occupato
[...] legittimamente l'immobile in discorso, col consenso della società e dei soci e assumendo, altresì, la non riconducibilità del contratto di locazione richiamato (presupposto del credito indicato a bilancio) dal rapporto in essere. Detto giudizio è stato poi abbandonato in ragione della transazione approvata con la delibera del 26/2/2021.
In ogni caso, i soci all'unanimità sin dal 01.01.2002 hanno consentito l'uso dell'immobile a pur avendo “interrotto l'erogazione del canone stabilito”; di talché l'uso CP_3 gratuito del bene immobile è stato concordato (v. docc. 10 e 11 all. comparsa Coembit).
Infine, si rileva che le somme di cui alla transazione, relative alla rottamazione fiscale sono state puntualmente pagate da come da allegati. (v. doc. 19 all. comparsa CP_10
Coembit).
Non può, pertanto, predicarsi il perseguimento di un interesse personale del socio di maggioranza differente da quello della Società medesima così come non si rinviene l'intento specifico di arrecare nocumento alla posizione del socio di minoranza.
Infine, in ordine alla dedotta nullità della delibera ex art. 2379 comma 1 c.c. per oggetto illecito e violazione degli artt. 2633 (indebita ripartizione degli utili sociali da parte dei liquidatori); 2634 (infedeltà patrimoniale) e 2636 (illecita influenza sull'assemblea) c.c., si osserva che con la delibera in esame alcun utile è stato ripartito, che alcun conflitto d'interesse è stato rilevato né alcun danno alla Società, che alcun atto simulato o
10 fraudolento è stato posto in essere per determinare la maggioranza in assemblea al fine di trarne un ingiusto profitto. Alle medesime conclusioni è pervenuto, nelle more del presente giudizio, il GIP del Tribunale di Cosenza, che con provvedimento del
16/6/2022, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale avviato su querela sporta da in ordine ai medesimi fatti societari e per le medesime ragioni oggetto di Parte_1 causa (v. doc. allegato note Coembit 15/2/2023).
Dalla documentazione allegata dal Coembit emerge l'esistenza di un accordo tra i tre soci, quanto meno, delle serie trattative la liquidazione “bonaria” della Società, tenendo presente che il maggiore creditore è rappresentato dall'Erario; che l'opificio in San Pietro in Guarano dal 2002 è detenuto da come impresa individuale cui è CP_3 subentrata la BAC, il cui amministratore è figlia di;
che il credito CP_7 Per_1 appostato in bilancio verso concerne proprio i canoni di affitto d'azienda, CP_3 anche se è contestato che si tratti di affitto di ramo d'azienda o comodato ovvero di detenzione sine titulo , atteso che non è stato allegato il relativo contratto. Le trattative tra i soci, iniziate nel lontano 2005, come dichiarato dal teste , consulente della Tes_1
Coembit, escusso all'udienza del 5/10/2023, nel 2019 erano pressoché concluse, salvo la differenza di circa € 50.000 che, a detta dell'odierno attore, avrebbe dovuto CP_3 versare in aggiunta alla proposta da quest'ultimo formulata (v. “controproposta” di Pt_1 del 15/10/2019 - doc. n. 1 allegato alle note 24/1/2022 Coembit). In ordine alla
[...] mancata stima del compendio aziendale trasferito alla BAC, è plausibile quanto affermato dal liquidatore, in sede interrogatorio formale e cioè che “è dovuta alla circostanza prima esposta di trattative tra i soci per cui era stata considerata una stima bonaria il cui ammontare era di circa
€ 350,000/400.000. Poi il bene è stato ceduto al prezzo di € 350.000,00 unitamente ad altri beni della società. Detta vendita è stata effettuata per reperire liquidità ai fini della rottamazione con un risparmio in termini di debiti erariale” (v. verbale del 5/10/2023). Ancora, con riferimento al credito della Coembit appostato in bilancio di circa € 900.000 nei confronti di CP_3
il liquidatore ha fatto presente che detto credito è stato oggetto di impugnazione da
[...] parte di il quale ha documentato il proprio diritto di utilizzo a titolo CP_3 gratuito nello stabilimento sin dal 2002; pertanto, il liquidatore ha ritenuto l'opportunità di transigere detta controversia, con la delibera in esame, piuttosto che insistere in un contenzioso incerto nell'esito e nella durata che avrebbe esposto la società, nella migliore
11 delle ipotesi, all'eccezione di prescrizione dei crediti maturati nel periodo antecedente all'ultimo quinquennio.
Si può quindi affermare che alcuna nullità per illiceità dell'oggetto affligge la delibera del
26/2/2021, ritenuta dall'attore antecedente logico dell'impugnata delibera del 2/8/2021, poiché non si ravvisa nella prima delibera il perseguimento di alcun interesse estraneo alla
Società, sebbene adottata contro la volontà del socio di minoranza.
Infine, per quanto riguarda la nullità della delibera del 2/8/2021 per aver approvato i bilanci d'esercizio relativi al 2018, 2019 e 2020 redatti, asseritamente, in violazione dei principi di redazione dei medesimi, si osserva che l'attore non ha provveduto ad allegare i bilanci di cui assume la non veridicità, pertanto, il Tribunale è impossibilitato ad accertare la sussistenza della presunta violazione.
Per quanto sinora esposto, si respinge la domanda avanzata da di Parte_1 dichiarazione di nullità o annullamento della delibera assunta dall'assemblea della in data 2/8/2021. Controparte_11
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, nella composizione indicata in epigrafe, così provvede:
1. respinge la domanda di dichiarazione di nullità o annullamento della delibera assunta dall'assemblea della in data 2/8/2021 Controparte_11 avanzata da Parte_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, Controparte_11
C.p.a. e i.v.a. nella misura prevista dalla normativa vigente.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Song Damiani dott.ssa Maria Concetta Belcastro
12