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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/07/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 27/06/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente
SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 68/ DELL'ANNO 2025, CON DOMANDA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
PROMOSSA DA
Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019.
OSSERVA Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata da , depositata in data 09/06/2025; Parte_1 visto che, con il suindicato ricorso, parte debitrice ha rappresentato la propria situazione di sovraindebitamento e domandato a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO. ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;
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considerato che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass. n. 20187/17); ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata la cui domanda sia stata presentata dalla stessa parte sovraindebitata, non essendo individuabili specifici contraddittori;
COMPETENZA TERRITORIALE. rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario;
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO. DEBITI PROMISCUI. ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;
considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato, difatti, che è attualmente amministratore unico della Parte_1 costituita nel giugno 2022 – cfr. visura camerale), ed è Controparte_1 stato imprenditore individuale iscritto al registro delle imprese fino alla data di cancellazione avvenuta nell'agosto 2022 (cfr. scheda personale ); Pt_1 richiamato l'art. 33 comma 1-bis CCII;
rilevato che l'ammontare delle passività indicate nel ricorso appaiono derivare sia dalla precedente attività di impresa svolta in forma individuale, sia da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta": si è dunque in presenza di debiti promiscui; considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la stessa parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, avendo cessato l'attività imprenditoriale in forma individuale nell'agosto del 2022 ed avendo formulato la domanda in proprio;
ritenuto, dunque, che sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;
PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLENZA.
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osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII;
osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;
considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:
• l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 901.768,60, al netto delle spese della presente procedura (cfr. pagg.
7-8 relazione particolareggiata Gestore – doc. 12 ricorrente);
• il nucleo familiare è formato dal solo debitore ricorrente (cfr. certificato stato famiglia – ricorrente;
relazione particolareggiata Gestore);
• le spese mensili medie indicate in ricorso, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 2.200,00 (cfr. ricorso);
• il reddito medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento proprio sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta ad € 2.700,00 a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico (cfr. relazione particolareggiata Gestore – doc. 12 ricorrente);
• il ricorrente non è titolare di beni immobili, né vanta diritti reali su beni mobili registrati;
• il ricorrente è intestatario di un conto corrente postale acceso presso e di un Controparte_2 conto corrente bancario presso BA 26 (cfr. relazione particolareggiata precedente ricorso pag. 7 – doc. 9 ricorrente); ritenuto che sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione OC); ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo prossimo ad € 901.768,60, al netto delle spese della presente procedura);
RICORSO: REQUISITI E DOCUMENTI. COMPLETEZZA. considerato che, a corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65 CCII, laddove al comma 1, dispone che i sovraindebitati (debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e laddove al comma 2 dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII;
considerata quindi l'applicabilità dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il
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riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI); considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che
, nel caso di specie, tali documenti risultano essere stati allegati;
RELAZIONE DEL GESTORE OC. ricordato che il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
, nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OC (che contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice;
PRECEDENTI DOMANDE. dato atto che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OC); rilevato, invero, che era stata presentata una domanda di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato secondo il disposto dell'art. 14-ter L. 3/2012: dichiarata inammissibile per difetto del presupposto soggettivo;
ATTI IN FRODE. dato atto che non risultano commessi atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti il deposito del presente ricorso (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OC);
CONCLUSIONI. precisato che, alla luce della disamina dei documenti in atti, di poter affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OC sono effettivamente riscontrati e che è provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, comma 1 lett. c), 268, 269 e 270 CCII;
considerato che
la relazione dell'OC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII;
considerato che
la documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che parte ricorrente non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (quali piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata); b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;
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ritenuta, quindi, la completezza della domanda di liquidazione;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO. ricordato che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore; ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale; precisato, dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024); ritenuto, pertanto, che anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata ed aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate;
ritenuto che
dovrà essere verificato se siano nella titolarità del ricorrente anche i beni acquistati dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni: circostanza quest'ultima non esaminata compiutamente;
ritenuto, altresì, che anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024); ritenuto, tuttavia, che il Liquidatore ne dovrà dare atto negli accertamenti allo stesso demandati;
QUOTA REDDITO MINIMO VITALE. ritenuto, ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;
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considerato che il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile;
richiamato, altresì, l'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore appare avere codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
considerato che
, applicando i predetti parametri al caso di specie, si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad € 538,69 per il 2025, per 13 mensilità aumentato della metà e moltiplicato per 1 (parametro corrispondente ad nucleo familiare di un solo componente), restituisce l'importo di € 10.504,455 (=538,69*13*1,5*1), che corrisponde ad una somma mensile di € 875,37; premesso che detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;
considerato che
deve tenersi conto della composizione del nucleo familiare (unico componente), con locazione di immobile ad uso abitativo e assegno di mantenimento in favore del coniuge separato;
ritenuto, dunque, di poter quantificare la quota di stipendio mensile necessaria per il suo mantenimento del ricorrente, destinata a utenze e altre spese individuate (alimentari, sanitarie, etc.), e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma arrotondata di € 1.100,00, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori;
riservata ogni ulteriore valutazione, in corso di procedura, da parte del giudice delegato;
chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore;
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE. ricordato che l'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
ritenuto, quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare al ricorrente di stornare mensilmente dai redditi acquisiti e di versare sul conto corrente della presente procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente;
3) onerare il ricorrente di rendicontare ogni trimestre al Liquidatore;
4) e comunque ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura;
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI. richiamato il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il quale prevede che il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni” possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ritenuto che
la parte debitrice non risulta avere formulato alcuna istanza in tale senso;
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LIQUIDATORE. NOMINA. considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OC può essere nominato Liquidatore;
osservato, come nel caso di specie, possano essere confermati i gestori nominati DOTT.
RAG. con compenso unitario;
Persona_1 Persona_2 ribadito che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023); richiamato il testo dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024;
considerato che
dovrà essere liquidato un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023);
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI,
in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 68-1/2025 r.g.p.u., così provvede:
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
2. NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
3. NOMINA Liquidatori della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOTT.
con compenso unitario); Persona_1 CP_3 Persona_2
4. AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
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8. ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
9. DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.100,00 mensili per dodici mensilità, con obbligo della parte e del datore di lavoro di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificarsi le condizioni reddituali del debitore e il nominato Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;
10. MANDA il ricorrente di rendicontare i movimenti del conto corrente bancario, sul quale avvengono i versamenti dei proventi dell'attività dalla data di apertura della liquidazione controllata, mediante invio al Liquidatore di estratto di conto corrente e/o di altra documentazione ricevuta dall'Istituto di credito, unitamente a copia delle eventuali fatture emesse;
11. DISPONE che il debitore e/o il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente;
12. DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
13. DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
14. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
15. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
16. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
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17. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
18. DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
19. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
20. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
21. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
22. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
24. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
25. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
26. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OC ed al referente OC;
27. ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
28. AVVERTE il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
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29. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio soprarichiamata.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giulio Maria Lino Giuntoli
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TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 27/06/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente
SENTENZA APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 68/ DELL'ANNO 2025, CON DOMANDA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
PROMOSSA DA
Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019.
OSSERVA Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata da , depositata in data 09/06/2025; Parte_1 visto che, con il suindicato ricorso, parte debitrice ha rappresentato la propria situazione di sovraindebitamento e domandato a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO. ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;
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considerato che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass. n. 20187/17); ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata la cui domanda sia stata presentata dalla stessa parte sovraindebitata, non essendo individuabili specifici contraddittori;
COMPETENZA TERRITORIALE. rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario;
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO. DEBITI PROMISCUI. ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;
considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato, difatti, che è attualmente amministratore unico della Parte_1 costituita nel giugno 2022 – cfr. visura camerale), ed è Controparte_1 stato imprenditore individuale iscritto al registro delle imprese fino alla data di cancellazione avvenuta nell'agosto 2022 (cfr. scheda personale ); Pt_1 richiamato l'art. 33 comma 1-bis CCII;
rilevato che l'ammontare delle passività indicate nel ricorso appaiono derivare sia dalla precedente attività di impresa svolta in forma individuale, sia da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta": si è dunque in presenza di debiti promiscui; considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la stessa parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, avendo cessato l'attività imprenditoriale in forma individuale nell'agosto del 2022 ed avendo formulato la domanda in proprio;
ritenuto, dunque, che sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;
PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLENZA.
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osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII;
osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;
considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:
• l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 901.768,60, al netto delle spese della presente procedura (cfr. pagg.
7-8 relazione particolareggiata Gestore – doc. 12 ricorrente);
• il nucleo familiare è formato dal solo debitore ricorrente (cfr. certificato stato famiglia – ricorrente;
relazione particolareggiata Gestore);
• le spese mensili medie indicate in ricorso, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 2.200,00 (cfr. ricorso);
• il reddito medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento proprio sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta ad € 2.700,00 a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico (cfr. relazione particolareggiata Gestore – doc. 12 ricorrente);
• il ricorrente non è titolare di beni immobili, né vanta diritti reali su beni mobili registrati;
• il ricorrente è intestatario di un conto corrente postale acceso presso e di un Controparte_2 conto corrente bancario presso BA 26 (cfr. relazione particolareggiata precedente ricorso pag. 7 – doc. 9 ricorrente); ritenuto che sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione OC); ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo prossimo ad € 901.768,60, al netto delle spese della presente procedura);
RICORSO: REQUISITI E DOCUMENTI. COMPLETEZZA. considerato che, a corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65 CCII, laddove al comma 1, dispone che i sovraindebitati (debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e laddove al comma 2 dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII;
considerata quindi l'applicabilità dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il
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riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI); considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che
, nel caso di specie, tali documenti risultano essere stati allegati;
RELAZIONE DEL GESTORE OC. ricordato che il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
, nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OC (che contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice;
PRECEDENTI DOMANDE. dato atto che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OC); rilevato, invero, che era stata presentata una domanda di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato secondo il disposto dell'art. 14-ter L. 3/2012: dichiarata inammissibile per difetto del presupposto soggettivo;
ATTI IN FRODE. dato atto che non risultano commessi atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti il deposito del presente ricorso (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OC);
CONCLUSIONI. precisato che, alla luce della disamina dei documenti in atti, di poter affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OC sono effettivamente riscontrati e che è provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, comma 1 lett. c), 268, 269 e 270 CCII;
considerato che
la relazione dell'OC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII;
considerato che
la documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che parte ricorrente non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (quali piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata); b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;
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ritenuta, quindi, la completezza della domanda di liquidazione;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO. ricordato che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore; ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale; precisato, dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent. 100/2024); ritenuto, pertanto, che anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata ed aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate;
ritenuto che
dovrà essere verificato se siano nella titolarità del ricorrente anche i beni acquistati dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni: circostanza quest'ultima non esaminata compiutamente;
ritenuto, altresì, che anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024); ritenuto, tuttavia, che il Liquidatore ne dovrà dare atto negli accertamenti allo stesso demandati;
QUOTA REDDITO MINIMO VITALE. ritenuto, ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;
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considerato che il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile;
richiamato, altresì, l'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore appare avere codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
considerato che
, applicando i predetti parametri al caso di specie, si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad € 538,69 per il 2025, per 13 mensilità aumentato della metà e moltiplicato per 1 (parametro corrispondente ad nucleo familiare di un solo componente), restituisce l'importo di € 10.504,455 (=538,69*13*1,5*1), che corrisponde ad una somma mensile di € 875,37; premesso che detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;
considerato che
deve tenersi conto della composizione del nucleo familiare (unico componente), con locazione di immobile ad uso abitativo e assegno di mantenimento in favore del coniuge separato;
ritenuto, dunque, di poter quantificare la quota di stipendio mensile necessaria per il suo mantenimento del ricorrente, destinata a utenze e altre spese individuate (alimentari, sanitarie, etc.), e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma arrotondata di € 1.100,00, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori;
riservata ogni ulteriore valutazione, in corso di procedura, da parte del giudice delegato;
chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore;
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE. ricordato che l'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
ritenuto, quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare al ricorrente di stornare mensilmente dai redditi acquisiti e di versare sul conto corrente della presente procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente;
3) onerare il ricorrente di rendicontare ogni trimestre al Liquidatore;
4) e comunque ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura;
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI. richiamato il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il quale prevede che il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni” possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ritenuto che
la parte debitrice non risulta avere formulato alcuna istanza in tale senso;
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LIQUIDATORE. NOMINA. considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OC può essere nominato Liquidatore;
osservato, come nel caso di specie, possano essere confermati i gestori nominati DOTT.
RAG. con compenso unitario;
Persona_1 Persona_2 ribadito che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023); richiamato il testo dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024;
considerato che
dovrà essere liquidato un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023);
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI,
in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 68-1/2025 r.g.p.u., così provvede:
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
2. NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
3. NOMINA Liquidatori della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOTT.
con compenso unitario); Persona_1 CP_3 Persona_2
4. AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
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8. ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
9. DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.100,00 mensili per dodici mensilità, con obbligo della parte e del datore di lavoro di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificarsi le condizioni reddituali del debitore e il nominato Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;
10. MANDA il ricorrente di rendicontare i movimenti del conto corrente bancario, sul quale avvengono i versamenti dei proventi dell'attività dalla data di apertura della liquidazione controllata, mediante invio al Liquidatore di estratto di conto corrente e/o di altra documentazione ricevuta dall'Istituto di credito, unitamente a copia delle eventuali fatture emesse;
11. DISPONE che il debitore e/o il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente;
12. DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
13. DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
14. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
15. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
16. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
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17. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
18. DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
19. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
20. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
21. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
22. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
24. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
25. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
26. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OC ed al referente OC;
27. ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
28. AVVERTE il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
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29. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio soprarichiamata.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giulio Maria Lino Giuntoli
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