Ordinanza collegiale 22 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14196/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14196 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Flora Serena Castelli, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Trionfale 65;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- con il quale il Questore di Roma decretava il rifiuto dell'istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri nei confronti del sig. -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per la declaratoria del diritto del ricorrente all'ottenimento del titolo di viaggio per stranieri, secondo quanto previsto dall'art. 24, d.lgs. 251/2007, sussistendone i requisiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa NA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, ha ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria da parte del Tribunale ordinario di Roma con provvedimento del -OMISSIS-. A seguito di tale riconoscimento, ha presentato alla Questura di Roma istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, rappresentando l’impossibilità di rivolgersi alle autorità consolari del proprio Paese, in ragione della perdurante instabilità politica e sociale del -OMISSIS- e del rischio personale che deriverebbe da tale contatto.
2. L’Amministrazione ha respinto la richiesta, rilevando, da un lato, l’assenza di un adeguato supporto documentale a fondamento dell’asserita impossibilità di ottenere il passaporto presso le competenti autorità diplomatiche; dall’altro, la presenza nel fascicolo personale del richiedente di dichiarazioni rese con generalità differenti, tali da sollevare dubbi in ordine alla reale identità dell’istante.
3. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio con memoria formale, depositando la documentazione amministrativa ritenuta rilevante.
4. All’udienza pubblica del 28 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è fondato.
6. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il rilascio del titolo di viaggio al titolare di protezione sussidiaria è subordinato alla sussistenza di “fondate ragioni” che non consentano di rivolgersi alle autorità consolari del Paese di cittadinanza per la richiesta del passaporto. Si tratta di un presupposto oggettivo e puntuale, il cui onere probatorio grava sul richiedente, il quale è tenuto a dimostrare, con idonei riscontri documentali, l’effettiva impossibilità di ottenere il documento di viaggio nazionale.
7. Ormai consolidato è, in tal senso, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al rilascio del titolo di viaggio, non potendo la tutela riconosciuta in sede giurisdizionale supplire alla carenza di prova in ordine alle condizioni previste dalla norma per l’esercizio della facoltà amministrativa. L’accesso al titolo di viaggio presuppone infatti la dimostrazione, da parte del richiedente, di specifici e concreti impedimenti che ostacolino il rilascio del passaporto da parte delle autorità del Paese d’origine, e non può essere fondato sulla sola volontà soggettiva di non intrattenere contatti con esse.
8. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcun documento, né indicato fatti univoci o circostanze obiettive, da cui possa desumersi l’effettiva impossibilità di ottenere il passaporto attraverso le ordinarie vie diplomatiche. Né dalle memorie difensive, né dagli atti del procedimento, emerge un tentativo concreto di attivazione presso l’Ambasciata del -OMISSIS-, né una formale attestazione di rifiuto o mancato riscontro da parte di quest’ultima. Anche nelle osservazioni trasmesse in fase procedimentale, la rappresentazione dell’impossibilità è rimasta ancorata a valutazioni generiche sulla situazione nel Paese di origine, senza l’indicazione di fatti ulteriori, circostanziati e oggettivamente verificabili.
9. Ne consegue che la pretesa avanzata dal ricorrente risulta priva del supporto probatorio richiesto dalla legge, posto che l’asserita indisponibilità delle autorità consolari deve essere concretamente riscontrabile e non può fondarsi su mere deduzioni astratte o presunzioni soggettive.
10. Non può essere accolta, in tale contesto, la tesi difensiva secondo cui la sola volontà di non entrare in contatto con le autorità del proprio Paese sarebbe di per sé sufficiente ad assolvere al requisito di legge. Le “fondate ragioni” richieste dal legislatore implicano un riscontro oggettivo e, pertanto, vanno provate mediante elementi fattuali idonei e non con mere dichiarazioni di principio, per quanto motivate.
11. Quanto al rilievo mosso dall’Amministrazione in ordine all’utilizzo di un alias, il Collegio osserva che, sebbene la difesa abbia ricondotto tale circostanza a un equivoco occorso nella fase iniziale della procedura di identificazione, essa non può essere del tutto trascurata. Risulta infatti che il ricorrente abbia fornito, in momenti diversi, generalità discordanti, circostanza che – pur in assenza di intento doloso – è oggettivamente idonea a far sorgere un’incertezza sull’identità personale, che l’Amministrazione ha legittimamente ritenuto rilevante. L’identità del richiedente costituisce un presupposto imprescindibile per il rilascio di un titolo di viaggio e ogni elemento che ne comprometta la certezza ostacola legittimamente l’adozione del provvedimento richiesto. La normativa vigente espressamente prevede che, in presenza di ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del titolare della protezione sussidiaria, il rilascio del titolo debba essere negato o revocato.
12. In conclusione, in assenza di prova documentale dell’impossibilità di ottenere il passaporto e in presenza di dubbi sull’identità del richiedente, il provvedimento impugnato si presenta esente da vizi di legittimità e il ricorso va, pertanto, respinto.
13. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e alla ridotta attività difensiva svolta dall’Amministrazione.
14. Quanto infine al patrocinio a spese dello Stato, si dà atto che la parte ricorrente risulta ammessa con provvedimento provvisorio. La determinazione definitiva e la eventuale liquidazione dell’onorario professionale avverrà con separato decreto, subordinatamente alla ripresentazione dell’istanza, corredata dalla documentazione aggiornata idonea a comprovare la persistenza del requisito reddituale anche per gli anni successivi all’ammissione provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN TO, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
NA VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA VI | NN TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.