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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6750/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e poi Parte_1 C.F._1 adottata in Italia, come da atto di nascita n. 4, parte 2, serie B, anno 2003 registrato presso il Comune di
Bovisio Masciago (MB), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello Barbato, del Foro di Napoli, C.F. elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Monza, Via M. Buonarroti n. 9, giusta procura in calce al ricorso, che viene depositata telematicamente come allegato principale, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la Email_1 parte elegge domicilio digitale;
ricorrente contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA (C.F. ) in persona P.IVA_1 del Procuratore pro tempore resistente
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
pagina 1 di 6 Nel merito e in via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rettificazione di sesso da femmina a maschio e alla modifica del suo nome da a;
Pt_1 Persona_1
2) per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB) di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso di da femminile a maschile, Parte_1 nonché del nome proprio da a;
Pt_1 Persona_1
3) mandare il Cancelliere a comunicare copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB), perché provveda alle annotazioni sull'atto di nascita e su tutti gli atti correlati e alle ulteriori incombenze di legge;
4) autorizzare, nel contempo, la ricorrente a sottoporsi a intervento chirurgico per l'adeguamento del soma da femminile a maschile.
In via istruttoria: ammettere, ove ritenuto necessario, l'interrogatorio libero del ricorrente ed, eventualmente, prova per testi su tutti i capitoli di cui in narrativa, espunti da eventuali giudizi e preceduti da “vero che”.
Con riserva di indicare i testi e di ulteriormente produrre e dedurre anche in relazione alle difese eventualmente svolte da controparte.
Ci si oppone fin d'ora alle prove eventualmente dedotte da controparte e si chiede, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Motivi della decisione
La ricorrente, di stato civile “libero”, alla nascita di sesso femminile (docc. 1, 2,), sin dalla primissima infanzia riconosceva chiaramente la propria incongruenza di genere, condividendo interessi e giochi più vicini ai compagni di classe di sesso maschile che alle compagne con cui aveva in comune il sesso femminile , come hanno confermato i suoi genitori adottivi, comparsi all'udienza del 20.2.2025.
Durante l'adolescenza si rendeva pienamente consapevole del suo genere, percepito come “maschile” in modo stabile e iniziava la transizione sociale in termini di vestiario e di richiesta di utilizzare il pronome adeguato al genere di elezione, parlandone con i genitori, con i quali il rapporto ora è molto positivo. Pertanto, iniziava la terapia ormonale nel luglio 2023 e il percorso psicologico (docc. 3,4,5).
La Psicologa dell'Ospedale Niguarda di Milano, Dott.ssa così certificava: Persona_2
“L'atteggiamento nei confronti della terapia ormonale, assunta a partire da luglio 2023 su prescrizione e monitoraggio della specialista Dr.ssa , è sempre stato positivo e aderente alle Persona_3 indicazioni mediche. L'assunzione della terapia ha favorito il consolidamento del percorso di transizione sociale e la paziente vive ad oggi stabilmente come uomo, mostrando in tale ruolo un buon adattamento psicologico. I cambiamenti fisici ottenuti hanno incrementato l'autostima e la determinazione nel proseguire i percorso di affermazione di genere favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico, con beneficio anche nei rapporti interpersonali. La paziente sente, tuttavia, di dover ancora modificare chirurgicamente il proprio aspetto: infatti, la sua attuale fisicità non le consente di vivere serenamente rapporto con sé stessa e con gli altri. Desidererebbe sottoporsi ad interventi chirurgici per continuare percorso di affermazione di genere. Inoltre presenta ormai un pagina 2 di 6 aspetto fisico discrepante rispetto ai propri dati anagrafici. Da quando ha maturato la decisione e iniziato a realizzare la transizione attraverso la terapia ormonale, non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione e risulta del tutto consapevole dell'irreversibilità degli interventi chirurgici che si propone di effettuare.
In conclusione, gli elementi emersi e descritti non risultano essere ostativi all'avanzamento del percorso di transizione. Sottolinea che la progressiva mascolinizzazione ha condotto ad un maggior benessere, infatti i vissuti di sconforto esperiti in precedenza si sono attenuati.
Il quadro clinico descritto è pertanto, compatibile con diagnosi di “Disforia di Genere” (302.85 DSM-
5) in quanto è presente una marcata incongruenza tra il sesso biologico ed il genere di appartenenza.
Congiuntamente tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico. Alla luce delle evidenze emerse, le richieste della paziente di effettuare eventuali interventi chirurgici di adeguamento di genere appaiono legittime e supportate da una adeguata consapevolezza delle implicazioni.”
La dott.ssa endocrinologa, così concludeva: Persona_3
è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i Per_1 risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti de trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di criopreservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. È adesso in attesa di andare incontro a procedimento giudiziario di riattribuzione del genere anagrafico e di cambiamento del nome, cosi da poter procedere ad eventuali ulteriori interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. A causa dell'intensa disforia verso il proprio corpo si è recentemente sottoposto ad intervento di mastectomia con mascolinizzazione del torace con importante beneficio sul tono dell'umore e sulla capacità di relazionarsi soprattutto con i pari. non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al Per_1 percorso di affermazione di genere. è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere Per_1 maschile dal punto di vista sociale, professionale, studentesco e affettivo. Nel periodo di tempo in cui ho seguito ho evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere Per_1 del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con riattribuzione del nome e del genere d'elezione per garantire a . Il Parte_2 trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrue con l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione.”
II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte
Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982
pagina 3 di 6 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Nel caso che occupa parte attrice a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione dell'endocrinologa dott. e la relazione psicologica della dr. sopra riportate. Per_3 Per_2
Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta dalla Parte_1 patologia meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che da tempo Parte_1 si comporta come se fosse un uomo e che la stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione.
pagina 4 di 6 Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, Parte_1 presenta non solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce.
Dalle dichiarazioni rese dall'attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi Parte_1 all'esterno come uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. Persona_1 Parte_1 infatti, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa due anni fa, l'attrice ha acquisito una nuova identità di genere.
I genitori adottivi, e hanno dichiarato all'udienza del Persona_4 Persona_5
20.2.2025:
“L'abbiamo adottato nel novembre 2002 con adozione internazionale, per cui è arrivato in Italia nel 2002. L'abbiamo cresciuto noi. Fin da piccolo gli piacevano giochi maschili, anche se noi gli compravano le bambole, lui voleva le macchinine, gli piaceva giocare a calcio.
Anche noi siamo convinti che la decisione di cambiare sesso sia la scelta giusta per lui”.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome ” va Pt_1 sostituito il prenome ”. Persona_1
Venendo quindi alla domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
pagina 5 di 6 Come già sopra rilevato in virtù del percorso iniziato circa tre anni fa, già da Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che l'attrice ha acquisito una nuova identità di genere.
Nel caso di specie, essendosi accertato che presenta disforia di genere e che le Parte_1 sue attuali condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, a completamento del percorso di transazione.
III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: Parte_1
I. DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di Parte_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
II. DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nata in [...] Parte_1 il 18.5.2001 e poi adottata in Italia, come da atto di nascita n. 4, parte 2, serie B, anno 2003 registrato presso il Comune di Bovisio Masciago (MB), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in il prenome debba Pt_1 invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Persona_1
III. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Bovisio Masciago di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II).
IV. DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6750/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e poi Parte_1 C.F._1 adottata in Italia, come da atto di nascita n. 4, parte 2, serie B, anno 2003 registrato presso il Comune di
Bovisio Masciago (MB), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello Barbato, del Foro di Napoli, C.F. elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Monza, Via M. Buonarroti n. 9, giusta procura in calce al ricorso, che viene depositata telematicamente come allegato principale, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la Email_1 parte elegge domicilio digitale;
ricorrente contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA (C.F. ) in persona P.IVA_1 del Procuratore pro tempore resistente
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
pagina 1 di 6 Nel merito e in via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rettificazione di sesso da femmina a maschio e alla modifica del suo nome da a;
Pt_1 Persona_1
2) per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB) di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso di da femminile a maschile, Parte_1 nonché del nome proprio da a;
Pt_1 Persona_1
3) mandare il Cancelliere a comunicare copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB), perché provveda alle annotazioni sull'atto di nascita e su tutti gli atti correlati e alle ulteriori incombenze di legge;
4) autorizzare, nel contempo, la ricorrente a sottoporsi a intervento chirurgico per l'adeguamento del soma da femminile a maschile.
In via istruttoria: ammettere, ove ritenuto necessario, l'interrogatorio libero del ricorrente ed, eventualmente, prova per testi su tutti i capitoli di cui in narrativa, espunti da eventuali giudizi e preceduti da “vero che”.
Con riserva di indicare i testi e di ulteriormente produrre e dedurre anche in relazione alle difese eventualmente svolte da controparte.
Ci si oppone fin d'ora alle prove eventualmente dedotte da controparte e si chiede, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Motivi della decisione
La ricorrente, di stato civile “libero”, alla nascita di sesso femminile (docc. 1, 2,), sin dalla primissima infanzia riconosceva chiaramente la propria incongruenza di genere, condividendo interessi e giochi più vicini ai compagni di classe di sesso maschile che alle compagne con cui aveva in comune il sesso femminile , come hanno confermato i suoi genitori adottivi, comparsi all'udienza del 20.2.2025.
Durante l'adolescenza si rendeva pienamente consapevole del suo genere, percepito come “maschile” in modo stabile e iniziava la transizione sociale in termini di vestiario e di richiesta di utilizzare il pronome adeguato al genere di elezione, parlandone con i genitori, con i quali il rapporto ora è molto positivo. Pertanto, iniziava la terapia ormonale nel luglio 2023 e il percorso psicologico (docc. 3,4,5).
La Psicologa dell'Ospedale Niguarda di Milano, Dott.ssa così certificava: Persona_2
“L'atteggiamento nei confronti della terapia ormonale, assunta a partire da luglio 2023 su prescrizione e monitoraggio della specialista Dr.ssa , è sempre stato positivo e aderente alle Persona_3 indicazioni mediche. L'assunzione della terapia ha favorito il consolidamento del percorso di transizione sociale e la paziente vive ad oggi stabilmente come uomo, mostrando in tale ruolo un buon adattamento psicologico. I cambiamenti fisici ottenuti hanno incrementato l'autostima e la determinazione nel proseguire i percorso di affermazione di genere favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico, con beneficio anche nei rapporti interpersonali. La paziente sente, tuttavia, di dover ancora modificare chirurgicamente il proprio aspetto: infatti, la sua attuale fisicità non le consente di vivere serenamente rapporto con sé stessa e con gli altri. Desidererebbe sottoporsi ad interventi chirurgici per continuare percorso di affermazione di genere. Inoltre presenta ormai un pagina 2 di 6 aspetto fisico discrepante rispetto ai propri dati anagrafici. Da quando ha maturato la decisione e iniziato a realizzare la transizione attraverso la terapia ormonale, non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione e risulta del tutto consapevole dell'irreversibilità degli interventi chirurgici che si propone di effettuare.
In conclusione, gli elementi emersi e descritti non risultano essere ostativi all'avanzamento del percorso di transizione. Sottolinea che la progressiva mascolinizzazione ha condotto ad un maggior benessere, infatti i vissuti di sconforto esperiti in precedenza si sono attenuati.
Il quadro clinico descritto è pertanto, compatibile con diagnosi di “Disforia di Genere” (302.85 DSM-
5) in quanto è presente una marcata incongruenza tra il sesso biologico ed il genere di appartenenza.
Congiuntamente tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico. Alla luce delle evidenze emerse, le richieste della paziente di effettuare eventuali interventi chirurgici di adeguamento di genere appaiono legittime e supportate da una adeguata consapevolezza delle implicazioni.”
La dott.ssa endocrinologa, così concludeva: Persona_3
è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i Per_1 risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti de trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di criopreservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. È adesso in attesa di andare incontro a procedimento giudiziario di riattribuzione del genere anagrafico e di cambiamento del nome, cosi da poter procedere ad eventuali ulteriori interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. A causa dell'intensa disforia verso il proprio corpo si è recentemente sottoposto ad intervento di mastectomia con mascolinizzazione del torace con importante beneficio sul tono dell'umore e sulla capacità di relazionarsi soprattutto con i pari. non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al Per_1 percorso di affermazione di genere. è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere Per_1 maschile dal punto di vista sociale, professionale, studentesco e affettivo. Nel periodo di tempo in cui ho seguito ho evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere Per_1 del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con riattribuzione del nome e del genere d'elezione per garantire a . Il Parte_2 trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrue con l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione.”
II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte
Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982
pagina 3 di 6 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Nel caso che occupa parte attrice a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione dell'endocrinologa dott. e la relazione psicologica della dr. sopra riportate. Per_3 Per_2
Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta dalla Parte_1 patologia meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che da tempo Parte_1 si comporta come se fosse un uomo e che la stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione.
pagina 4 di 6 Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, Parte_1 presenta non solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce.
Dalle dichiarazioni rese dall'attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi Parte_1 all'esterno come uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. Persona_1 Parte_1 infatti, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa due anni fa, l'attrice ha acquisito una nuova identità di genere.
I genitori adottivi, e hanno dichiarato all'udienza del Persona_4 Persona_5
20.2.2025:
“L'abbiamo adottato nel novembre 2002 con adozione internazionale, per cui è arrivato in Italia nel 2002. L'abbiamo cresciuto noi. Fin da piccolo gli piacevano giochi maschili, anche se noi gli compravano le bambole, lui voleva le macchinine, gli piaceva giocare a calcio.
Anche noi siamo convinti che la decisione di cambiare sesso sia la scelta giusta per lui”.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome ” va Pt_1 sostituito il prenome ”. Persona_1
Venendo quindi alla domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
pagina 5 di 6 Come già sopra rilevato in virtù del percorso iniziato circa tre anni fa, già da Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che l'attrice ha acquisito una nuova identità di genere.
Nel caso di specie, essendosi accertato che presenta disforia di genere e che le Parte_1 sue attuali condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, a completamento del percorso di transazione.
III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: Parte_1
I. DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di Parte_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
II. DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nata in [...] Parte_1 il 18.5.2001 e poi adottata in Italia, come da atto di nascita n. 4, parte 2, serie B, anno 2003 registrato presso il Comune di Bovisio Masciago (MB), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in il prenome debba Pt_1 invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Persona_1
III. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Bovisio Masciago di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II).
IV. DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
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