Art. 2.
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951 , in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall' art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per la costituzione della piccola proprieta' contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 ".
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951 , in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall' art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per la costituzione della piccola proprieta' contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 ".