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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1256/2025 promossa da:
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PITTAU ANNALISA C.F._1
e
CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PITTAU ANNALISA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione, nella quale hanno esposto:
“I i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario nel Comune di Cagliari nella data del
9.09.1979, con atto di matrimonio trascritto al n. 55 p2 serie A anno 1979 nel registro dello Stato
Civile del Comune di Cagliari ed in ivi annotato il regime di comunione legale dei beni. I.a ) nell'anno
1985 i coniugi optavano per il regime di separazione dei beni con di dichiarazione separata come ritualmente annottata;
II) dalla loro unione nascevano le di loro figlie nata a [...] il [...], CF Persona_1
ed nata a [...] il [...], , C.F._3 Persona_2 CodiceFiscale_4
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
III) i coniugi eleggevano residenza nel Comune di Monserrato nella via Strada I S'Ecca e s'Arena
n. 3; casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra giusto rogito notarile;
CP_1
IV) che il sig. risultava titolare dell'impresa individuale denominata “Locci Mauro CP_2
Autotrasporti” corrente in Monserrato località S'Ecca e S'Arena iscritto a C.C.I.A.A di Cagliari n.
REA CA-154203, P.I CF P.IVA_1 C.F._2
V) con ricorso per la separazione personale dei coniugi i sig.ri e CP_1 CP_2
chiedevano all'Ill.mo Tribunale di omologare le condizioni della separazione come indicate dai coniugi nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
VI) in particolare le parti concordavano al capo 8 delle condizioni della separazione che << Il sig.
, si impegna a versare in favore della sig.ra a titolo di contributo al CP_2 CP_1
mantenimento somme pari a € 1.000,00 mensili, da versarsi ogni 5 del mese di pertinenza>> ; VII) in data 10.08.2020 veniva emesso dal Tribunale di Cagliari decreto di omologazione cronol. n.
10424/2020, depositato in data 10.08.2020, nel procedimento civile iscritto al RG 3554/2020 (Doc
n. 1);
VIII) in data 17.01.2025 il sig. dichiarava cessata la propria attività d'impresa, giusta CP_2
cancellazione dal registro delle imprese con prot. N. RI/PRA/2025/3/3136/100 del 17.01.2025 (Doc
n.2).
IX) la cessazione dell'attività di impresa determina la oggettiva incapacità reddituale del sig. CP_2
circostanza che gli rende impossibile adempiere al versamento in favore della sig.ra CP_1
somme pari ad € 1000,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
X) il sopraggiungere delle suddette circostanze giustificano la modifica delle condizioni di separazione, anche, considerato l'intervenuto accordo delle parti a riguardo;
Tanto sopra premesso, l'avv. Annalisa Pittau, nella sua qualità in atti
CHIEDE
che l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto delle mutate condizioni economiche del sig. , CP_2
Voglia con decreto motivato, modificare le condizioni della separazione tra i IG.ri nato CP_2
a Cagliari il 24.10.1954 e la sig.ra nata a [...] il [...], giusto decreto di CP_1
omologazione cronol. n. 10424/2020, depositato in data 10.08.2020, nel procedimento civile iscritto al RG 3554/2020 come segue:
In via Principale:
- dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di contributo al mantenimento e pari ad € 1000,00
stabilito in favore della IG.ra , in ragione del venir meno dei presupposti per la sua CP_1
concessione e considerato l'intervenuto accordo nel merito da parte dei ricorrenti.
- Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione.
- Le parti richiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- Le parti a tal fine dichiarano di non volersi riconciliare”. Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con decreto n. 10424/2020, depositato in data 10.08.2020, nel procedimento civile iscritto al RG 3554/2020, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Si comunichi
Il Presidente
Giorgio Latti