Decreto cautelare 28 giugno 2022
Ordinanza collegiale 13 luglio 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24009 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07370/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7370 del 2022, proposto da
EN RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bissaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ES FI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della mancata ammissione alla prova orale del concorso di cui al D.D. n.499/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 la dott.ssa AR GR D'TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente impugna la sua esclusione dalle successive prove del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 (classe di concorso A049 - Scienze Motorie e sportive), nella scuola secondaria di 1° grado, lamentando la mancata attribuzione di ulteriori punti (per la risposta fornita alla domanda n. 48 e alla domanda n. 29), che, ove correttamente assegnati, le avrebbero consentito di superare la soglia minima (di 70 punti) per accedere alla fase successiva del concorso.
2. A sostegno dell’impugnativa deduce, in due motivi in diritto, articolate censure sui quesiti somministrati e relative risposte esatte, lamentando, in estrema sintesi:
1) eccesso di potere per erroneità del quesito a risposta multipla n. 48: “La frequenza cardiaca massima, in un bambino di 10 anni …”, per cui la matrice ministeriale avrebbe presentato più di una risposta esatta;
2) eccesso di potere per erroneità del quesito a risposta multipla n. 29: “Relativamente alla disciplina educazione fisica, le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012), fissano …”, in quanto lo stesso, in tesi, non presentava alcuna risposta corretta, certa ed univoca.
3. Il MUR si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e depositando articolate relazioni, alle quali la difesa si è riportata.
4. Respinta l’istanza cautelare, il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025.
5. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
5.1 In termini generali il Collegio intende ribadire l’orientamento giurisprudenziale consolidato, anche di questo Tribunale, per cui nei concorsi pubblici la scelta dei quesiti su cui concentrare l'esame resta riservata a una sfera di discrezionalità dell’amministrazione che bandisce il concorso piuttosto ampia, la quale è sindacabile solo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento, erroneità o di manifesta irragionevolezza (Cons. di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864; Cons. di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506). Difatti, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento logico, un palese errore di fatto, o ancora illogicità o contraddittorietà evidenti (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1568/2021; Sez. V, n. 6518/2018).
Al di fuori di tali ipotesi, non rilevabili nel caso in esame per quanto si dirà infra, il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), non essendo configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare ( cfr . ex multis TAR Lazio, Sez. III-bis, 23/05/2024 n. 10479; Id. 10/04/2025 n. 7042; nonché Cons. Stato, Sez. VII, ord. 11/05/2023 n. 1859)
5.2 Passando all’esame della fattispecie concreta, il Collegio non ritiene di discostarsi da quanto deciso in sede cautelare, in merito alla non configurabilità di vizi di legittimità in assenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento, e che, come sommariamente anticipato, nella specie non sono ricorrenti.
Ciò emerge con particolare chiarezza anche alla luce della documentazione depositata dall’Amministrazione e delle peculiari finalità delle prove, non ravvisandosi alcuna possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità dei quesiti contestati da parte ricorrente.
In particolare, circa il quesito n. 28 (n. 33 piattaforma Cineca) - per cui: “La frequenza cardiaca massima, in un bambino di 10 anni [a] può arrivare a 210 b/min; [b] non supera mai i 180 b/min; [c] può arrivare a 190 b/min; [d] non supera mai i 200 b/min” - va rilevato come del tutto impropriamente la ricorrente invochi la correttezza di più di una risposta.
A ben vedere, infatti, le altre alternative di risposta, coerentemente dalla funzione di meri “distrattori” dalle stesse svolta, pur non essendo corrette, risultano necessariamente formulate in modo tale da risultare plausibili e “distrarre” dall’individuazione dell’alternativa esatta ( cfr . Tar Lazio, Sez. III bis, n. 20465/2025).
Nella specie non vi sono elementi per poter dubitare della correttezza della formulazione del quesito in esame e della relativa risposta esatta individuata dalla Commissione, ciò viepiù tenuto conto della relazione fornita in giudizio dall’amministrazione. In particolare, si è chiarito che “La risposta corretta è inequivocabilmente la [a]: la domanda si riferisce chiaramente ad un soggetto di 10 anni di età, quindi non adulto. Esistono varie formule per la stima della frequenza cardiaca teorica massima. Tutte le formule stimano un dato medio di popolazione e per ciascuna età vi è un'ampia variazione, la cui deviazione standard è ± 10 battiti/minuto. Le appena ricordate nozioni sono riportate sui vari testi e conosciute già dal 1960 (Astand I. Aerobic work capacity in men and women with special reference to age. Acta Physiol Scand Suppl 1960; 49:1-92). Cionondimeno, il quesito non attiene alla stima mediante una formula, ma a quanto può arrivare come valore massimo la frequenza cardiaca di un bambino di 10 anni. Astand riporta che il valore medio della frequenza cardiaca massima misurato (non stimato da formule) in un bambino o bambina di 10 anni è di 210 battiti/minuto. Al riguardo è importante che l'insegnante di Educazione fisica/scienze motorie e sportive conosca la possibilità concreta di questo dato.”.
Alla stregua di tali esaustive considerazioni, rimaste incontestate, non è dato evincere la asserita non univocità della risposta considerata corretta dalla Commissione, laddove la risposta considerata giusta appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità, in coerenza con la funzione propria di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta, onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
5.2.a Analoghe considerazioni vanno estese al quesito n. 48 (n. 11 piattaforma Cineca) per cui “ Relativamente alla disciplina educazione fisica, le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012), fissano a) i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento; b) le conoscenze e le abilità per ogni periodo didattico; c) descrittori e abilità riferiti esclusivamente al terzo anno di scuola primaria; d) descrittori, abilità e competenze riferiti esclusivamente al termine del primo anno di scuola secondaria di primo grado” (cfr. relazione dell’amministrazione in atti).
Ed invero, la risposta ritenuta corretta dalla Commissione è la [a], risulta del tutto coerente con gli “obiettivi specifici” relativi alla disciplina (educazione fisica), per cui le indicazioni nazionali espressamente prescrivono: “ Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina ” ( cfr . Indicazioni Nazionali 2012).
5.3 Alla stregua delle superiori argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere pertanto respinto.
6. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
CH TR, Presidente FF
AR GR D'TE, Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GR D'TE | CH TR |
IL SEGRETARIO