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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 383/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 383/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. SALCE ANTONELLO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. DI BLASIO VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 24/09/2017 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 29/04/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 7 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
A. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
B. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e non oltre il Parte_1 CP_1
giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 350,00= per
6 (sei) mensilità a decorrere dal marzo 2025;
C. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate.
Le parti convengono e dichiarano, richiamata la documentazione già prodotta telematicamente, quanto segue:
1. La sig.ra trasferisce al sig. , che accetta, Controparte_1 Parte_1
la propria quota pari ad ½ di proprietà del seguente immobile sito in Spoltore alla
Via Perosina n. 11, e precisamente:
pagina 3 di 7 • appartamento sito ai piani terzo e quarto (sottotetto) distinto con il numero di interno 7 (sette), composto da 8,5 (otto virgola cinque) vani catastali, confinante nell'insieme con pianerottolo condominiale, proprietà o aventi causa e area Per_1
condominiale, salvo altri, il tutto meglio rappresentato nella planimetria allegata;
detto bene è distinto in NCEU del Comune di Spoltore al foglio 12, particella 1086, subalterno 25, categoria A/2, classe 3, vani 8,5, sup. cat. mq 169, con rendita di €
702,38, Via Perosina 11 piani terzo e quarto;
• pertinenziale locale uso garage, posto al piano terra della superficie di circa mq 15, confinante con area di manovra, locale contatori Enel e locale autoclave, salvo altri, meglio rappresentato nella planimetria allegata;
detto bene distinto in NCEU al foglio 12, particella 1086, subalterno 7, mq. 15, categoria C/6, classe 3, sup. cat. Mq
17, rendita catastale di € 28,66, Via Perosina snc, piano T;
• nonché l'uso esclusivo del posto auto scoperto all'interno dell'area condominiale contrassegnato con il numero 4 (quattro);
2. Le unità immobiliari descritte sono state acquistate dai Sig.ri e Parte_1
in parti uguali e pro indiviso, in data 27/09/2019, con atto per Controparte_1
Notaio Rep n. 41, Racc. n. 36, registrato in Atri in data Persona_2
01/10/2019 al n. 1048, serie 1T, trascritto a Pescara il 02/10/2019 ai n.ri 14267 R.G.
e 10081 R.P.
3. la sig.ra dichiara che il predetto cespito immobiliare è stato Controparte_1
realizzato in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Spoltore in data
03/02/2004 n. 10/2004 e successive D.I.A n. 19016 del 08/08/2005 , n. 16612 del
02/07/2007 e n. 23029 del 12/09/2007 e permesso di costruire n. 82/2012 del
02/08/2012, ed è stato dichiarato abitabile con provvedimento del 12/10/2012 prot. n.
63/2012 e garantisce che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n.47 del
1985, D.P.R. n.380 del 2001.
pagina 4 di 7 4. La sig.ra dichiara che l'immobile è dotato di attestato di Controparte_1 prestazione energetica del 12/02/2025 a firma dell'Ingegnere a tutt'oggi Per_3
in vigore.
5. In conformità della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n.
21751/2021, e in quanto stabilito dall'art. 29 comma 1 bis L. n. 52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, la sig.ra
[...]
quale intestataria pro quota degli immobili oggetto di Controparte_1 trasferimento, si riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, e che gli immobili sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevate ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate.
6. La sig.ra prestando le garanzie di legge, trasferisce Controparte_1
l'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo di credito fondiario acceso dai coniugi per l'importo di € 136.000,00 (centotrentaseimila/00), con la Banca Monte dei Paschi di Siena, con atto del 27/09/2017 per Notaio rep. 42, Persona_2
rac. 37, registrato ad Atri in data 01/10/2019 n. 1049, serie 1T, iscritto a Pescara in data 02/10/2019 ai n.ri 14268 R.G. e 1924 R.P.
7. La sig.ra dichiara che il valore della quota di proprietà pari ad ½ degli CP_1
immobili ceduti è pari € 72.438,20 (settantaduemilaquattrocentotrentotto/20) e il relativo pagamento viene regolato come di seguito: - quanto ad € 17.500,00
(diciassettemilacinquecento/00) mediante consegna da parte del sig. di Parte_1
assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato alla cedente entro la data pagina 5 di 7 dell'udienza fissata per la comparizione delle parti;
- € 54.938,20
(cinquantaquattronovecentotrentotto/20) mediante accollo da parte del sig. Parte_1 dell'importo residuo del mutuo gravante sugli immobili de quibus, con più ampia liberazione della cedente nei confronti dell'istituto mutuante;
8. In ottemperanza del punto 7, ad avvenuta trascrizione del suindicato trasferimento nei Registri immobiliari, effettuata a propria cura e spese, il sig. procederà, Parte_1
entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione, a finalizzare presso la banca mutuante, la procedura di accollo liberatorio;
la dichiarazione liberatoria dovrà essere espressamente prevista nel contratto di accollo, esonerando la sig.ra
[...]
da qualsiasi obbligo nei confronti della banca;
a tal fine, il sig. ha CP_1 Parte_1
già trasmesso alla predetta dichiarazione dell'istituto mutuante di esito favorevole dell'istruttoria relativa alla domanda di accollo liberatorio, inerente il contratto di mutuo gravante sugli immobili descritti al precedente punto 1);
9. La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
10. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
11. Il Sig. si impegna, inoltre, ad effettuare, a propria cura e Parte_1
spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità.
pagina 6 di 7 12. il pagamento delle rate di mutuo, pagate e da pagarsi sino al trasferimento di proprietà, restano in capo al sig. il quale rinuncia alla restituzione pro Parte_1
quota da parte della coniuge;
13. il sig. entro il medesimo termine di cui al punto 7., verserà alla sig.ra Parte_1
la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), con la medesima CP_1
modalità di pagamento di cui al punto 7., a titolo di restituzione di importi anticipati da quest'ultima per spese sostenute contestualmente all'acquisto della casa familiare;
D. si dà atto che le parti, alla data dell'udienza di comparizione, hanno già regolato la divisione dei beni mobili comuni e le volture delle utenze, con le modalità e tempistiche di cui in premessa al ricorso e che qui si abbiano per trascritte.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 383/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. SALCE ANTONELLO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. DI BLASIO VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 24/09/2017 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 29/04/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 7 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
A. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
B. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e non oltre il Parte_1 CP_1
giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 350,00= per
6 (sei) mensilità a decorrere dal marzo 2025;
C. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate.
Le parti convengono e dichiarano, richiamata la documentazione già prodotta telematicamente, quanto segue:
1. La sig.ra trasferisce al sig. , che accetta, Controparte_1 Parte_1
la propria quota pari ad ½ di proprietà del seguente immobile sito in Spoltore alla
Via Perosina n. 11, e precisamente:
pagina 3 di 7 • appartamento sito ai piani terzo e quarto (sottotetto) distinto con il numero di interno 7 (sette), composto da 8,5 (otto virgola cinque) vani catastali, confinante nell'insieme con pianerottolo condominiale, proprietà o aventi causa e area Per_1
condominiale, salvo altri, il tutto meglio rappresentato nella planimetria allegata;
detto bene è distinto in NCEU del Comune di Spoltore al foglio 12, particella 1086, subalterno 25, categoria A/2, classe 3, vani 8,5, sup. cat. mq 169, con rendita di €
702,38, Via Perosina 11 piani terzo e quarto;
• pertinenziale locale uso garage, posto al piano terra della superficie di circa mq 15, confinante con area di manovra, locale contatori Enel e locale autoclave, salvo altri, meglio rappresentato nella planimetria allegata;
detto bene distinto in NCEU al foglio 12, particella 1086, subalterno 7, mq. 15, categoria C/6, classe 3, sup. cat. Mq
17, rendita catastale di € 28,66, Via Perosina snc, piano T;
• nonché l'uso esclusivo del posto auto scoperto all'interno dell'area condominiale contrassegnato con il numero 4 (quattro);
2. Le unità immobiliari descritte sono state acquistate dai Sig.ri e Parte_1
in parti uguali e pro indiviso, in data 27/09/2019, con atto per Controparte_1
Notaio Rep n. 41, Racc. n. 36, registrato in Atri in data Persona_2
01/10/2019 al n. 1048, serie 1T, trascritto a Pescara il 02/10/2019 ai n.ri 14267 R.G.
e 10081 R.P.
3. la sig.ra dichiara che il predetto cespito immobiliare è stato Controparte_1
realizzato in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Spoltore in data
03/02/2004 n. 10/2004 e successive D.I.A n. 19016 del 08/08/2005 , n. 16612 del
02/07/2007 e n. 23029 del 12/09/2007 e permesso di costruire n. 82/2012 del
02/08/2012, ed è stato dichiarato abitabile con provvedimento del 12/10/2012 prot. n.
63/2012 e garantisce che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n.47 del
1985, D.P.R. n.380 del 2001.
pagina 4 di 7 4. La sig.ra dichiara che l'immobile è dotato di attestato di Controparte_1 prestazione energetica del 12/02/2025 a firma dell'Ingegnere a tutt'oggi Per_3
in vigore.
5. In conformità della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n.
21751/2021, e in quanto stabilito dall'art. 29 comma 1 bis L. n. 52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, la sig.ra
[...]
quale intestataria pro quota degli immobili oggetto di Controparte_1 trasferimento, si riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, e che gli immobili sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevate ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate.
6. La sig.ra prestando le garanzie di legge, trasferisce Controparte_1
l'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo di credito fondiario acceso dai coniugi per l'importo di € 136.000,00 (centotrentaseimila/00), con la Banca Monte dei Paschi di Siena, con atto del 27/09/2017 per Notaio rep. 42, Persona_2
rac. 37, registrato ad Atri in data 01/10/2019 n. 1049, serie 1T, iscritto a Pescara in data 02/10/2019 ai n.ri 14268 R.G. e 1924 R.P.
7. La sig.ra dichiara che il valore della quota di proprietà pari ad ½ degli CP_1
immobili ceduti è pari € 72.438,20 (settantaduemilaquattrocentotrentotto/20) e il relativo pagamento viene regolato come di seguito: - quanto ad € 17.500,00
(diciassettemilacinquecento/00) mediante consegna da parte del sig. di Parte_1
assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato alla cedente entro la data pagina 5 di 7 dell'udienza fissata per la comparizione delle parti;
- € 54.938,20
(cinquantaquattronovecentotrentotto/20) mediante accollo da parte del sig. Parte_1 dell'importo residuo del mutuo gravante sugli immobili de quibus, con più ampia liberazione della cedente nei confronti dell'istituto mutuante;
8. In ottemperanza del punto 7, ad avvenuta trascrizione del suindicato trasferimento nei Registri immobiliari, effettuata a propria cura e spese, il sig. procederà, Parte_1
entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione, a finalizzare presso la banca mutuante, la procedura di accollo liberatorio;
la dichiarazione liberatoria dovrà essere espressamente prevista nel contratto di accollo, esonerando la sig.ra
[...]
da qualsiasi obbligo nei confronti della banca;
a tal fine, il sig. ha CP_1 Parte_1
già trasmesso alla predetta dichiarazione dell'istituto mutuante di esito favorevole dell'istruttoria relativa alla domanda di accollo liberatorio, inerente il contratto di mutuo gravante sugli immobili descritti al precedente punto 1);
9. La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
10. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
11. Il Sig. si impegna, inoltre, ad effettuare, a propria cura e Parte_1
spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità.
pagina 6 di 7 12. il pagamento delle rate di mutuo, pagate e da pagarsi sino al trasferimento di proprietà, restano in capo al sig. il quale rinuncia alla restituzione pro Parte_1
quota da parte della coniuge;
13. il sig. entro il medesimo termine di cui al punto 7., verserà alla sig.ra Parte_1
la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), con la medesima CP_1
modalità di pagamento di cui al punto 7., a titolo di restituzione di importi anticipati da quest'ultima per spese sostenute contestualmente all'acquisto della casa familiare;
D. si dà atto che le parti, alla data dell'udienza di comparizione, hanno già regolato la divisione dei beni mobili comuni e le volture delle utenze, con le modalità e tempistiche di cui in premessa al ricorso e che qui si abbiano per trascritte.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 7