Decreto cautelare 27 marzo 2025
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/06/2025, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04832/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01547/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Billi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
dell’illegittimità dell'inerzia serbata, relativamente all’assegnazione delle necessarie ore di sostegno in favore del minore;
e per la declaratoria
dell'obbligo in capo all’amministrazione scolastica di provvedere relativamente alla menzionata assegnazione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
nonché per il riconoscimento
del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l'intera durata dell’orario scolastico (30 ore);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e della Scuola Secondaria di I Grado-OMISSIS--OMISSIS-di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso introduttivo, come espressamente ivi indicato anche da parte ricorrente è stata introdotta azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., poiché parte ricorrente lamenta la mancata adozione di un atto dirigenziale contenente, in relazione alle esigenze del figlio minore, accertato come portatore di disabilità grave, la definitiva assegnazione delle ore di sostegno scolastico specializzato, per l’a.s. 2024 – 2025, “ nella misura asseritamente indicata dal G.L.O., pari a 30 ore, rispetto alle 18, indicate nel P.E.I. per detto anno scolastico ”;
Considerato che sulla base di tale domanda processuale alla quale è stata allegata l’istanza ex art. 55 c.p.a., con ordinanza cautelare n. 882 del 5 maggio 2025, il Collegio ha disposto quanto segue “ Ritenuto che appaiono necessari chiarimenti da parte dell’Amministrazione, la cui inerzia potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.; che è, in particolare, necessario che l’amministrazione chiarisca:
a) per quante ore il minore frequenta la scuola, considerando che emerge una palese contraddizione tra le dichiarazioni contenute nel PEI 2024/2025, che attesta una frequenza settimanale di 18 ore e quindi la copertura totale delle ore con i docenti di sostegno (paragrafo 8.1. “il tempo scuola è di 18 ore settimanali, i docenti di sostegno avranno una copertura totale sull’alunno”; par. 9 “l’alunno è presente a scuola per 18 ore settimanali rispetto alle 30 ore della classe”) e la relazione del 16 aprile 2025, sottoscritta dalla dirigente scolastica, che attesta una frequenza di 30 ore;
b) se il decreto cumulativo, depositato in data 23 aprile 2025, nel quale sono elencati i minori aventi diritto all’insegnamento di sostegno, costituisce atto definitivo di assegnazione in favore del minore in controversia, e, in caso positivo, quando lo stesso sia stato comunicato ai genitori;
Considerato che, nelle more dell’ottenimento di tali chiarimenti, che dovranno essere forniti dall’Amministrazione con una memoria scritta, le prevalenti esigenze di tutela del minore, accertato come disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e l’assenza di memorie che contengano argomentazioni difensive dell’amministrazione (la quale si è limitata ad accompagnare i documenti prodotti in data 23 aprile 2025 con una memoria di mero stile, senza prendere posizione sulle questioni giuridiche, prospettate da parte ricorrente), rendono necessaria una misura cautelare che imponga l’assegnazione, a favore dello stesso, di un numero di ore di sostegno a “copertura totale” delle ore effettive di frequentazione ”, fissandosi pertanto l’odierna camera di consiglio, secondo il rito previsto per il silenzio, e compensando le spese della conclusa fase cautelare;
Considerato che l’Amministrazione è rimasta inerte, non fornendo alcuno dei chiarimenti richiesti, pur trattandosi di fatti facilmente documentabili, né depositato alcuna memoria o relazione illustrativa, nonostante l’avviso di valutazione processuale ex art. 64 c.p.a. contenuto nella medesima ordinanza;
Rilevato che, con memoria depositata il 17 giugno 2025, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento, nel merito, della cessata materia del contendere, rappresentando che, con decreto n. prot. -OMISSIS-, l’istituto scolastico avrebbe chiesto all'USR l'assegnazione di ulteriori 12 ore di sostegno a favore del minore e dichiarando che, sulla base di tale richiesta, il minore avrebbe ususfruito del sostegno scolastico per l’intero orario da quel momento in poi;
Considerato che le predette circostanze, per come rappresentante e documentate, non consentono la dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché, oltre a non essere stato prodotto il provvedimento di assegnazione delle ore originarie – di cui con il presente giudizio si lamenta l’omissione ex art. 7 c.p.a. – neanche è stata documentata l’effettiva erogazione delle ore corrispondenti all’intero orario scolastico, presupposto necessario per poter anche verificare se tale determinazione sopravvenuta costituisca espressione di autonoma determinazione dell’Istituto (e non mera esecuzione dell’ordinanza cautelare);
Ritenuto peraltro, che la mancanza di adeguata documentazione rispetto a quanto rappresentato da parte ricorrente precluda l’accertamento nel merito ex art. 34 comma 5 c.p.a. (sulla differenza tra sentenza ex art. 34 comma 5 di merito e sentenza di improcedibilità di rito ex art. 35 c.p.a., cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 14 settembre 2023 n. 13797);
Ritenuto che tuttavia dal tenore della predetta memoria emerga la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del giudizio con conseguente doverosa dichiarazione di improcedibilità;
Ritenuto che peraltro non sussistono i motivi per la compensazione delle spese di lite, come richiesto da parte ricorrente e che, ai fini della soccombenza virtuale alla luce dalla quale devono regolarsi le spese, deve rilevarsi anche l’inerzia processuale dell’amministrazione resistente, rispetto alla richiesta di chiarimenti, avvalorando con tale comportamento processuale ex art. 64 c.p.a. la fondatezza del ricorso già ritenuta verosimile in sede di accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1500,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.