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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 757/2022 R.G., vertente
TRA
in Parte_1 persona del curatore, C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Santo Vincenzo Trovato
Appellante ammessa al PPS
CONTRO
, in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Ribaudo
, in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Catena Sindoni,
appellati
Ogg: appello a sentenza n. 226/2022 del 04/04/2022, emessa dal
Tribunale di Patti
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 3.11.2022, la Parte_1
proponeva appello alla sentenza indicata
[...]
nell'intestazione, con cui il Tribunale di Patti, definendo il giudizio risarcitorio promosso dalla società, all'epoca ancora in bonis, rigettava la domanda e condannava parte attrice alle spese.
Si costituivano entrambi i Comuni appellati.
Con ordinanza del 4.6.2024 la Corte, in esito a trattazione scritta, poneva la causa in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * * *
Primo grado conveniva in giudizio i Comuni di e Parte_1 CP_2 per chiedere che, ritenuta l'illegittimità CP_1 dell'occupazione di alcuni terreni di proprietà dell'attrice, venissero condannati in solido al risarcimento del danno in ragione di €
112.300 oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento di un'indennità per l'occupazione -dal 3.1.2012- pari ad € 39.312,00.
Premetteva l'attrice che il Comune di senza alcun titolo, CP_2
aveva realizzato sui terreni in questione una strada di collegamento tra il Comune di Capo d'Olando e la stazione di Zappula, sita nel territorio del Comune di e che il Comune di CP_2 CP_1
d , autorizzato con D.A. del 9.6.1986 aveva avviato il CP_1
procedimento espropriativo, senza mai emettere la dichiarazione di
P.U. dell'opera né giungere al provvedimento di esproprio, e comunque senza corrispondere alcuna somma per tale illegittima occupazione.
2 Si costituiva solo il eccependo il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, non avendo avuto alcun ruolo nella procedura che aveva portato all'occupazione in oggetto, né compiuto alcuna attività.
Precisava che tale procedura faceva capo al Controparte_1
, autorizzato ai lavori con il D.A. citato dall'attrice e
[...]
destinatario del loro finanziamento.
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, così argomentando:
-L'attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 28-10-2019, ha espressamente rinunciato alla propria domanda risarcitoria nei confronti del , Controparte_1
limitandola al solo ente costituito in giudizio, ovvero il CP_2
In tal senso depone il tenore delle conclusioni di cui alla
[...]
detta memoria, nella quale tutte le domande vengono indirizzate esclusivamente nei confronti di quel Infatti, la società CP_2
attrice, a fronte di una domanda originaria con cui chiedeva la condanna in solido di entrambi gli enti convenuti, ha modificato tale domanda, nella precitata memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., instando per la condanna del solo Controparte_2
sempre sulla base dei medesimi fatti storici rappresentati in citazione.
- In considerazione di tale rinuncia, resta da vagliare unicamente la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del CP_2
[...]
- in merito, non coglie nel segno la tesi difensiva dell'attrice, che per contestare l'eccezione di difetto di giurisdizione, sostiene che
3 nello specifico manca la dichiarazione di P.U. del CP_2
necessaria per legittimare l'espropriazione dei terreni
[...]
ricadenti nel territorio di tale Ente, essendo sufficiente allo scopo che la dichiarazione sia stata emessa a monte dell'opera pubblica, che ha come beneficiaria la Regione e come concessionario il
. Controparte_1
- Nei confronti del Comune di la domanda va rigettata, CP_2
perché poggia un postulato “giuridico” non condivisibile -ossia che ricorra una fattispecie di occupazione “usurpativa” avente come autore il Comune di in quanto non vi è stata CP_2
occupazione usurpativa, attesa la procedura espropriativa posta in essere dal ed essendo che il Comune di CP_1 CP_1
è rimasto estraneo ad essa. CP_2
Appello
La con il proposto appello ha Parte_1
articolato i seguenti motivi:
1) Erroneità della ritenuta rinuncia alla domanda nei confronti del . Controparte_1
Tale rinuncia deve essere espressa, mentre in nessun atto vi è rinuncia alla domanda.
Essa, poi, non può trarsi dalla omessa indicazione -negli atti difensivi successivi (memoria ex art. 183 c.p.c.)- di una delle controparti, considerato, altresì, che a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione chiedeva che il giudice ritenesse Parte_1
di potere decidere almeno sulla domanda avanzata nei confronti del così implicitamente “accettando” il difetto di Controparte_2
giurisdizione sulla domanda avanzata nei confronti del Comune di
4 Capo d'Orlando, che -di conseguenza- non poteva ritenersi abbandonata.
In ogni caso il Tribunale non avrebbe potuto ritenere efficace la rinuncia, perché il difensore era privo di mandato speciale.
2) Erroneità della sentenza per aver ritenuto la G.O. sulla domanda avanzata nei confronti del . CP_2 CP_2
Intanto, il Tribunale, prima di affrontare il merito della domanda nei confronti del avrebbe dovuto Controparte_2
pronunciare sulla giurisdizione, questione che, peraltro, era stata sollevata d'ufficio.
Ha errato, poi, a ritenere implicitamente sussistente la propria giurisdizione sulla domanda avanzata nei confronti del
[...]
; infatti, non avrebbe potuto scindere le posizioni CP_2
dei due convenuti, posto che la domanda nei confronti di entrambi aveva identità di petitum e causa petendi.
3) Erroneità della sentenza per omessa pronuncia sull'istanza risarcitoria.
Ove si ritenesse non rinunciata la domanda nei confronti del e sussistente la giurisdizione del Controparte_1
G.O. dovrà essere decisa la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del detto Comune.
4) Erroneità della sentenza nel pronunciare sia il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del CP_2
sia la condanna alle spese in suo favore.
[...]
Osservazioni della Corte
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'appello al CP_2
è infondata e va rigettata.
[...]
5 La circostanza che l'appello sia stato notificato al e non al CP_2
difensore, infatti, costituisce una mera nullità, che resta sanata dalla costituzione del destinatario della notificazione.
Per una più lineare esposizione dei motivi della presente decisione si inizierà dalla disamina del motivo di appello sub 2), con cui si censura la sentenza di I grado per aver ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria sulla domanda avanzata nei confronti del
Controparte_2
Premesso che siffatta decisione è implicita, quando il giudice sia passato a trattare la domanda nel merito senza formalmente statuire sulla propria giurisdizione, la doglianza che la attinge -nel caso de quo- è infondata, alla luce del seguente principio: “La parte che abbia incardinato la causa avanti ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimata ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice dalla stessa prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione” (Cass. Civ., sez. un.,
n.22841/2022).
Infatti, ha avanzato la sua domanda davanti al Parte_1
Tribunale di Patti, così mostrando di ritenere sussistente la G.O., ragion per cui non può dolersi del positivo riscontro ricevuto dal giudice sulla giurisdizione.
Anche il motivo sub 4), con cui l'appellante censura il rigetto della domanda nei confronti del è infondato. Controparte_2
In merito, è preliminare richiamare che parte attrice ha posto -a base della domanda risarcitoria- due distinte “procedure espropriative”, come ha detto nell'atto di citazione.
6 Più specificamente, ha negato che il Comune di nel CP_2
procedere all'occupazione dei terreni dell'attrice avesse all'attivo una dichiarazione di P.U. dell'opera dai realizzarsi su tali terreni.
Orbene, detto ha sin da subito chiarito che l'opera pubblica CP_2
de qua era appannaggio del , e di non CP_1 CP_1
aver avuto alcun ruolo, neppure materiale nell'occupazione dei terreni in questione.
alla quale spettava di provare il proprio assunto, Parte_1
peraltro, mai ha prodotto documentazione, quale un verbale di immissione in possesso, o ha altrimenti dimostrato che il Comune di abbia occupato detti terreni per un'opera pubblica CP_2
dell'Ente medesimo o che era stato autorizzato a realizzare.
Né d'altra parte avrebbe potuto, visto che l'opera in questione è stata oggetto di procedura ablatoria facente capo al CP_2
. CP_1
Si legge, infatti, nel decreto n. 4 del 24.6.86, emesso dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, e prodotto in atti dal Comune di che, su richiesta del CP_2
“è concessa …la esecuzione dei lavori Controparte_1
di costruzione della strada agricola tra la contrada “ Tavola
Grande” e la stazione ferroviaria di Zappulla… in base al progetto redatto in data 9.8.1983, che si approva…l'elaborato tecnico è approvato anche ai sensi ed agli effetti del R.D. 215/1933 ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili”.
Quanto sopra trascritto non solo supporta l'estraneità alla procedura del ma rileva a favore dell'eccezione di Controparte_2
7 difetto di giurisdizione - rilevato d'ufficio- in relazione alla domanda avanzata nei confronti del . Controparte_1
L'esame di tale questione, tuttavia, va demandata all'esito della disamina del motivo di appello sub 1), con cui si censura la sentenza per aver ritenuto rinunciata la domanda nei confronti del detto Comune.
Tale motivo è fondato e va accolto.
E' vero, infatti, che dalla memoria ex art. 183 n. 1) c.p.c. non si può senz'altro evincere che abbia rinunciato alla domanda Parte_1
nei confronti del sol perché si è Controparte_1
limitata a ribadire le domande nei confronti del solo CP_2
[...]
Ma, ove anche fosse possibile una tale lettura dell'atto, in ogni caso
-come rilevato dall'appellante- il difensore non era munito del potere di rinunciare.
Né vale dire che egli si è limitato a contenere la domanda sotto il profilo soggettivo, posto che -a fronte della citazione di due
“obbligati”- solo la rinuncia alla domanda nei confronti di uno di essi è idonea ad impedire una pronuncia relativa al rapporto dedotto in causa tra l'attore e tale convenuto.
Resta da dire, adesso, che la possibilità di rilevare d'ufficio in questa sede il difetto di giurisdizione (non può farlo per Parte_1
le ragioni sopra esplicitate nell'esame del motivo sub 2)) è ancora aperta, atteso che manca di fatto una pronuncia che abbia definito nel merito la controversia tra ed il Parte_1 Controparte_1
.
[...]
8 Il giudice di primo grado, infatti, si è limitato a pronunciare sulla domanda avanzata nei confronti del senza Controparte_2
dichiarare cessata la materia del contendere nei rapporti con il
. Controparte_1
All'esito, quindi, essendo stata attivata una legittima procedura espropriativa (si veda la dichiarazione di P.U) per la realizzazione dell'opera pubblica in questione, non sussiste la in relazione CP_3
alla domanda di pagamento dell'indennizzo, che si appartiene invece al G.A., e nello specifico al TAR di Catania.
Va da sé che tutte le questioni riguardanti l'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento (Regione, CP_2 [...]
, etc.) restano demandate a quella sede. CP_1
Le spese seguono la soccombenza di nei rapporti con il Parte_1
sia in primo sia in secondo grado. Controparte_2
Nei rapporti con il devesi provvedere Controparte_1
solo per il presente giudizio, essendo che in primo grado è rimasto contumace.
Esse, considerato che è imputabile a l'errata Parte_1
individuazione della e che quindi, pur avendo ottenuto in CP_3
questa sede di “recuperare” la domanda ritenuta rinunciata, rispetto ad essa è soccombente sulla giurisdizione, del pari vanno poste a suo carico.
Dette spese si liquidano come da dispositivo, applicando
(considerata la procedura fallimentare in corso) i minimi dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
3.11.2022 da in Parte_1
persona del curatore, avverso la sentenza n. 226/2022 del
04/04/2022, emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio tra allora in bonis, contro i Parte_1 Controparte_4
e così provvede:
[...] CP_2
- In parziale accoglimento dell'appello ed integrazione della sentenza appellata: 1) dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda avanzata dall'attrice nei confronti del Controparte_1
e rimette le parti innanzi al TAR di Catania per la
[...]
riassunzione; 2) conferma nel resto.
- Condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio nei confronti dei resistenti Comuni, che liquida in €
7.052,00 ciascuno per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
-Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, ove il contributo sia dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 757/2022 R.G., vertente
TRA
in Parte_1 persona del curatore, C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Santo Vincenzo Trovato
Appellante ammessa al PPS
CONTRO
, in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Ribaudo
, in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Catena Sindoni,
appellati
Ogg: appello a sentenza n. 226/2022 del 04/04/2022, emessa dal
Tribunale di Patti
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 3.11.2022, la Parte_1
proponeva appello alla sentenza indicata
[...]
nell'intestazione, con cui il Tribunale di Patti, definendo il giudizio risarcitorio promosso dalla società, all'epoca ancora in bonis, rigettava la domanda e condannava parte attrice alle spese.
Si costituivano entrambi i Comuni appellati.
Con ordinanza del 4.6.2024 la Corte, in esito a trattazione scritta, poneva la causa in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * * *
Primo grado conveniva in giudizio i Comuni di e Parte_1 CP_2 per chiedere che, ritenuta l'illegittimità CP_1 dell'occupazione di alcuni terreni di proprietà dell'attrice, venissero condannati in solido al risarcimento del danno in ragione di €
112.300 oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento di un'indennità per l'occupazione -dal 3.1.2012- pari ad € 39.312,00.
Premetteva l'attrice che il Comune di senza alcun titolo, CP_2
aveva realizzato sui terreni in questione una strada di collegamento tra il Comune di Capo d'Olando e la stazione di Zappula, sita nel territorio del Comune di e che il Comune di CP_2 CP_1
d , autorizzato con D.A. del 9.6.1986 aveva avviato il CP_1
procedimento espropriativo, senza mai emettere la dichiarazione di
P.U. dell'opera né giungere al provvedimento di esproprio, e comunque senza corrispondere alcuna somma per tale illegittima occupazione.
2 Si costituiva solo il eccependo il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, non avendo avuto alcun ruolo nella procedura che aveva portato all'occupazione in oggetto, né compiuto alcuna attività.
Precisava che tale procedura faceva capo al Controparte_1
, autorizzato ai lavori con il D.A. citato dall'attrice e
[...]
destinatario del loro finanziamento.
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, così argomentando:
-L'attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 28-10-2019, ha espressamente rinunciato alla propria domanda risarcitoria nei confronti del , Controparte_1
limitandola al solo ente costituito in giudizio, ovvero il CP_2
In tal senso depone il tenore delle conclusioni di cui alla
[...]
detta memoria, nella quale tutte le domande vengono indirizzate esclusivamente nei confronti di quel Infatti, la società CP_2
attrice, a fronte di una domanda originaria con cui chiedeva la condanna in solido di entrambi gli enti convenuti, ha modificato tale domanda, nella precitata memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., instando per la condanna del solo Controparte_2
sempre sulla base dei medesimi fatti storici rappresentati in citazione.
- In considerazione di tale rinuncia, resta da vagliare unicamente la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del CP_2
[...]
- in merito, non coglie nel segno la tesi difensiva dell'attrice, che per contestare l'eccezione di difetto di giurisdizione, sostiene che
3 nello specifico manca la dichiarazione di P.U. del CP_2
necessaria per legittimare l'espropriazione dei terreni
[...]
ricadenti nel territorio di tale Ente, essendo sufficiente allo scopo che la dichiarazione sia stata emessa a monte dell'opera pubblica, che ha come beneficiaria la Regione e come concessionario il
. Controparte_1
- Nei confronti del Comune di la domanda va rigettata, CP_2
perché poggia un postulato “giuridico” non condivisibile -ossia che ricorra una fattispecie di occupazione “usurpativa” avente come autore il Comune di in quanto non vi è stata CP_2
occupazione usurpativa, attesa la procedura espropriativa posta in essere dal ed essendo che il Comune di CP_1 CP_1
è rimasto estraneo ad essa. CP_2
Appello
La con il proposto appello ha Parte_1
articolato i seguenti motivi:
1) Erroneità della ritenuta rinuncia alla domanda nei confronti del . Controparte_1
Tale rinuncia deve essere espressa, mentre in nessun atto vi è rinuncia alla domanda.
Essa, poi, non può trarsi dalla omessa indicazione -negli atti difensivi successivi (memoria ex art. 183 c.p.c.)- di una delle controparti, considerato, altresì, che a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione chiedeva che il giudice ritenesse Parte_1
di potere decidere almeno sulla domanda avanzata nei confronti del così implicitamente “accettando” il difetto di Controparte_2
giurisdizione sulla domanda avanzata nei confronti del Comune di
4 Capo d'Orlando, che -di conseguenza- non poteva ritenersi abbandonata.
In ogni caso il Tribunale non avrebbe potuto ritenere efficace la rinuncia, perché il difensore era privo di mandato speciale.
2) Erroneità della sentenza per aver ritenuto la G.O. sulla domanda avanzata nei confronti del . CP_2 CP_2
Intanto, il Tribunale, prima di affrontare il merito della domanda nei confronti del avrebbe dovuto Controparte_2
pronunciare sulla giurisdizione, questione che, peraltro, era stata sollevata d'ufficio.
Ha errato, poi, a ritenere implicitamente sussistente la propria giurisdizione sulla domanda avanzata nei confronti del
[...]
; infatti, non avrebbe potuto scindere le posizioni CP_2
dei due convenuti, posto che la domanda nei confronti di entrambi aveva identità di petitum e causa petendi.
3) Erroneità della sentenza per omessa pronuncia sull'istanza risarcitoria.
Ove si ritenesse non rinunciata la domanda nei confronti del e sussistente la giurisdizione del Controparte_1
G.O. dovrà essere decisa la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del detto Comune.
4) Erroneità della sentenza nel pronunciare sia il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del CP_2
sia la condanna alle spese in suo favore.
[...]
Osservazioni della Corte
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'appello al CP_2
è infondata e va rigettata.
[...]
5 La circostanza che l'appello sia stato notificato al e non al CP_2
difensore, infatti, costituisce una mera nullità, che resta sanata dalla costituzione del destinatario della notificazione.
Per una più lineare esposizione dei motivi della presente decisione si inizierà dalla disamina del motivo di appello sub 2), con cui si censura la sentenza di I grado per aver ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria sulla domanda avanzata nei confronti del
Controparte_2
Premesso che siffatta decisione è implicita, quando il giudice sia passato a trattare la domanda nel merito senza formalmente statuire sulla propria giurisdizione, la doglianza che la attinge -nel caso de quo- è infondata, alla luce del seguente principio: “La parte che abbia incardinato la causa avanti ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimata ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice dalla stessa prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione” (Cass. Civ., sez. un.,
n.22841/2022).
Infatti, ha avanzato la sua domanda davanti al Parte_1
Tribunale di Patti, così mostrando di ritenere sussistente la G.O., ragion per cui non può dolersi del positivo riscontro ricevuto dal giudice sulla giurisdizione.
Anche il motivo sub 4), con cui l'appellante censura il rigetto della domanda nei confronti del è infondato. Controparte_2
In merito, è preliminare richiamare che parte attrice ha posto -a base della domanda risarcitoria- due distinte “procedure espropriative”, come ha detto nell'atto di citazione.
6 Più specificamente, ha negato che il Comune di nel CP_2
procedere all'occupazione dei terreni dell'attrice avesse all'attivo una dichiarazione di P.U. dell'opera dai realizzarsi su tali terreni.
Orbene, detto ha sin da subito chiarito che l'opera pubblica CP_2
de qua era appannaggio del , e di non CP_1 CP_1
aver avuto alcun ruolo, neppure materiale nell'occupazione dei terreni in questione.
alla quale spettava di provare il proprio assunto, Parte_1
peraltro, mai ha prodotto documentazione, quale un verbale di immissione in possesso, o ha altrimenti dimostrato che il Comune di abbia occupato detti terreni per un'opera pubblica CP_2
dell'Ente medesimo o che era stato autorizzato a realizzare.
Né d'altra parte avrebbe potuto, visto che l'opera in questione è stata oggetto di procedura ablatoria facente capo al CP_2
. CP_1
Si legge, infatti, nel decreto n. 4 del 24.6.86, emesso dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, e prodotto in atti dal Comune di che, su richiesta del CP_2
“è concessa …la esecuzione dei lavori Controparte_1
di costruzione della strada agricola tra la contrada “ Tavola
Grande” e la stazione ferroviaria di Zappulla… in base al progetto redatto in data 9.8.1983, che si approva…l'elaborato tecnico è approvato anche ai sensi ed agli effetti del R.D. 215/1933 ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili”.
Quanto sopra trascritto non solo supporta l'estraneità alla procedura del ma rileva a favore dell'eccezione di Controparte_2
7 difetto di giurisdizione - rilevato d'ufficio- in relazione alla domanda avanzata nei confronti del . Controparte_1
L'esame di tale questione, tuttavia, va demandata all'esito della disamina del motivo di appello sub 1), con cui si censura la sentenza per aver ritenuto rinunciata la domanda nei confronti del detto Comune.
Tale motivo è fondato e va accolto.
E' vero, infatti, che dalla memoria ex art. 183 n. 1) c.p.c. non si può senz'altro evincere che abbia rinunciato alla domanda Parte_1
nei confronti del sol perché si è Controparte_1
limitata a ribadire le domande nei confronti del solo CP_2
[...]
Ma, ove anche fosse possibile una tale lettura dell'atto, in ogni caso
-come rilevato dall'appellante- il difensore non era munito del potere di rinunciare.
Né vale dire che egli si è limitato a contenere la domanda sotto il profilo soggettivo, posto che -a fronte della citazione di due
“obbligati”- solo la rinuncia alla domanda nei confronti di uno di essi è idonea ad impedire una pronuncia relativa al rapporto dedotto in causa tra l'attore e tale convenuto.
Resta da dire, adesso, che la possibilità di rilevare d'ufficio in questa sede il difetto di giurisdizione (non può farlo per Parte_1
le ragioni sopra esplicitate nell'esame del motivo sub 2)) è ancora aperta, atteso che manca di fatto una pronuncia che abbia definito nel merito la controversia tra ed il Parte_1 Controparte_1
.
[...]
8 Il giudice di primo grado, infatti, si è limitato a pronunciare sulla domanda avanzata nei confronti del senza Controparte_2
dichiarare cessata la materia del contendere nei rapporti con il
. Controparte_1
All'esito, quindi, essendo stata attivata una legittima procedura espropriativa (si veda la dichiarazione di P.U) per la realizzazione dell'opera pubblica in questione, non sussiste la in relazione CP_3
alla domanda di pagamento dell'indennizzo, che si appartiene invece al G.A., e nello specifico al TAR di Catania.
Va da sé che tutte le questioni riguardanti l'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento (Regione, CP_2 [...]
, etc.) restano demandate a quella sede. CP_1
Le spese seguono la soccombenza di nei rapporti con il Parte_1
sia in primo sia in secondo grado. Controparte_2
Nei rapporti con il devesi provvedere Controparte_1
solo per il presente giudizio, essendo che in primo grado è rimasto contumace.
Esse, considerato che è imputabile a l'errata Parte_1
individuazione della e che quindi, pur avendo ottenuto in CP_3
questa sede di “recuperare” la domanda ritenuta rinunciata, rispetto ad essa è soccombente sulla giurisdizione, del pari vanno poste a suo carico.
Dette spese si liquidano come da dispositivo, applicando
(considerata la procedura fallimentare in corso) i minimi dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
3.11.2022 da in Parte_1
persona del curatore, avverso la sentenza n. 226/2022 del
04/04/2022, emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio tra allora in bonis, contro i Parte_1 Controparte_4
e così provvede:
[...] CP_2
- In parziale accoglimento dell'appello ed integrazione della sentenza appellata: 1) dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda avanzata dall'attrice nei confronti del Controparte_1
e rimette le parti innanzi al TAR di Catania per la
[...]
riassunzione; 2) conferma nel resto.
- Condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio nei confronti dei resistenti Comuni, che liquida in €
7.052,00 ciascuno per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
-Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, ove il contributo sia dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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