Decreto cautelare 13 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2023, proposto da
GI TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Pastore, Andrea Piermarocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Condominio Sevi, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Villante, CA Lucia Laurenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Comune dell'Aquila del 25 gennaio 2023, recante la firma del dirigente pro tempore arch. Roberto Evangelisti, con cui il Comune ha revocato l'autorizzazione ex art. 3 L.R. 32/2007, prot. n. 65181/2017 e l'autorizzazione ex art. 4 l.r. n. 32/2007, prot. n. 100980/2017, rilasciate al dott. GI TA per il suo studio dentistico sito in L'Aquila, alla Via Vittorio Veneto n. 6;
2) degli atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove lesivi per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila;
Vista la nota del 16 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa CA LL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 10 febbraio 2023, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune dell’Aquila del 25 gennaio 2023, con cui sono state revocate l’autorizzazione ex art. 3, L.R. 32/2007, prot. n. 65181/2017 e l’autorizzazione ex art. 4, L.R 32/2007, prot. n. 100980/2017, rilasciate all’istante per il suo studio dentistico.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, L.R. 32/2007. Per avere il Comune violato le attribuzioni e le regole del procedimento ”;
- “ II. Eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione. Per avere il Comune del tutto omesso di considerare in sede procedimentale la nota difensiva inoltrata dal ricorrente via PEC in data 20 gennaio 2023 ”;
- “ III. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifesta tra più provvedimenti del Comune dell’Aquila. Violazione del legittimo affidamento del ricorrente. Tardività dell’autotutela ”;
- “ IV. Eccesso di potere per errore di fatto e erronea valutazione dei presupposti. Per avere il Comune considerato inagibile un immobile in realtà perfetta mente agibile ”;
- “ V. Eccesso di potere. Per avere il Comune considerato motivo di revoca dell’autorizzazione sanitaria il fatto che nello studio odontoiatrico operassero altri professionisti ”.
2. Con decreto presidenziale n. 34 del 13 febbraio 2023 è stata accolta a domanda di misura interinale monocratica con la seguente motivazione: “ Considerato che sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza previste dall’art. 56 del c.p.a. per la concessione della misura cautelare monocratica, atteso che l’attività medica del ricorrente risulta programmata e subirebbe una interruzione protratta fino all’udienza collegiale di trattazione della domanda cautelare con pregiudizio grave ed irreparabile non solo per il ricorrente ma anche per i pazienti i cui interventi sono stati programmati nelle more ”.
3. Con atto notificato e depositato in data 7 marzo 2023 si è costituito ad opponendum il Condominio Sevi, in cui risulta ubicato il predetto studio.
4. Con ordinanza n. 54 adottata all’esito della camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il Collegio ha confermato il decreto presidenziale di sospensione del provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio del 22 marzo 2023 (“ stante la rilevata necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori ai fini della decisione sulla domanda cautelare ”) e ha disposto incombenti istruttori: “ Considerato che i lavori di messa in sicurezza del fabbricato, descritti nella relazione tecnica del 23.7.2019 e iniziati in pari data, risultano finalizzati a “garantire l’accessibilità in sicurezza all’interno dell’edificio, consentendo ai proprietari/affittuari di utilizzare gli spazi interni delle varie unità immobiliari in piena sicurezza”; rilevato che l’inagibilità dei locali constatata dal Comune nel provvedimento impugnato, sulla base di un esposto del quale non viene indicata la data, appare contraddetta dall’esecuzione delle opere di messa in sicurezza; rilevato che con e - mail del 5.10. 2022 il progettista di dette opere ha informato il Condominio interveniente della necessità di sottoporle a lavori di manutenzione per garantirne l’efficienza, ai fini della pubblica incolumità, senza peraltro chiarire se ne è imminente il deterioramento o la perdita di funzionalità; ritenuto di ordinare:
- al Comune dell’Aquila, ritualmente intimato ma non costituito, di produrre, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione di questa ordinanza, una relazione illustrativa sui fatti di causa che riproduca anche il contenuto dell’esposto sul quale si fonda il provvedimento impugnato, indicandone la data di acquisizione al protocollo;
- al Condominio intervenuto di produrre, entro dieci giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, la documentazione attestante l’assunzione di responsabilità sulla corretta e regolare realizzazione delle opere descritte nella relazione tecnica del 23.7.2019 (menzionata nella nota prot. 86723 del 13.8.2019 del Comune dell’Aquila) ”.
5. Con successiva ordinanza n. 69 adottata all’esito della camera di consiglio del 22 marzo 2023 (non appellata), la Sezione ha infine respinto la domanda cautelare: “ Considerato che dalla relazione tecnica depositata il 18.3.2023 del progettista delle opere provvisorie realizzate nel corso del 2019, per garantire condizioni minime di sicurezza e agibilità del fabbricato, risulta che dette opere non sono più idonee a tal fine; ritenuto che la decisione del Comune di interdire l’attività svolta dal ricorrente assolve anche a finalità precauzionali, tenuto conto dello stato di inagibilità sismica dell’immobile fabbricato dall’ordinanza n. 250/2018, che ne ha dichiarato la inutilizzabilità, da ritenersi pienamente produttiva di effetti, in considerazione del venir meno dell’efficacia dei presidi temporanei di messa in sicurezza realizzati dal Condominio nel 2019; rilevato che fra i requisiti minimi strutturali generali prescritti dall’art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e dall’art. 3 l. n. 32/2007, ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria, deve annoverarsi anche la sicurezza sismica della struttura ove essa viene insediata, requisito che, allo stato attuale, risulta venuto meno, almeno fino a quando non saranno eseguiti i lavori finanziati con contributo pubblico finalizzati proprio al recupero dell’agibilità dell’edificio anche nell’interesse del ricorrente; ritenuto, nel contemperamento degli interessi in concorso, senz’altro prevalente la tutela dell’incolumità personale ”.
6. In data 27 giugno 2025 si è costituito in giudizio il Comune resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
7. Con nota depositata in data 16 aprile 2026 la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
8. All’udienza del 17 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
10. Il Collegio ritiene la sussistenza di sufficienti ragioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NL Di Vita, Presidente
CA LL AR, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CA LL AR | NL Di Vita |
IL SEGRETARIO