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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RG.881/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in persona del G.O.P., dr. Orsola NAPOLANO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta al n.881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione dopo la discussione delle parti
TRA
, Parte_1 con l'avv. Prof. Domenico Porraro (c.f. ) e l'avv. CodiceFiscale_1
RC RÌ [c.f. C.F._2 Email_1
e ).
[...] Email_2
- attrice opposta
CONTRO
(c.f. ), domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. Anna Lupoli (c.f. ) in Formia, Via Ciano CodiceFiscale_4
12,
- convenuto opponente per questo giudizio riassunto contumace - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.18.06.2009 n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza –art.132 n.4 c.p.c. -, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione, pertanto basta ricordare: la tra il personale della ha Parte_1 Parte_1 richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Latina l'ingiunzione di pagamento n. 1147/2022, R.G. n. 1621/2022, reso in data 4 giugno 2022, col quale veniva
1 ingiunto al sig. di pagare in favore della Controparte_1 [...]
fra il personale della , la somma di Parte_1 Parte_1 euro 8.775,84, oltre interessi di mora dalla maturazione al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 150,00 per spese ed euro 540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali al 15%, come per legge. Contro tale decreto si opponeva il chiedendo la nullità del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca, poiché emesso da Giudice territorialmente incompetente, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Cassino, senza peraltro prendere alcuna posizione circa il debito del sig. CP_1
La Risparmio fra il personale della si Parte_1 Pt_1 Pt_1 costituiva in giudizio aderendo all'eccezione d'incompetenza territoriale ed il Tribunale di Latina con sentenza n. 354/2023 del 14 febbraio 2023, accoglieva l'opposizione e revocava per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1147/2022 emesso dal Tribunale di Latina, in quanto giudice territorialmente incompetente, concedendo termini di legge per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Cassino e nulla statuendo sulle spese.
La Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della , ha Pt_1 Parte_1 riassunto, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la causa n. di r.g. 3685/2022, originariamente incardinata presso il Tribunale di Latina, dinanzi al Tribunale sede. Aveva premesso a sostegno della domanda di ingiunzione che:
La sig.ra già dipendente della e già socia Parte_2 Parte_1 della tra il personale della (di Parte_1 Parte_1 séguito anche solo CSR o , in data 13 luglio 2012 richiedeva ed Pt_1 otteneva un contratto di finanziamento denominato “Debt consolidation” (rapporto n. 06/914/79587) di euro 20.000,00 [cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio].
Contestualmente alla concessione del finanziamento, il sig. Controparte_1 si costituiva fideiussore in favore della a garanzia delle obbligazioni
Pt_1 resti-tutorie nascenti dal contratto di finanziamento “Debt consolidation” [doc. 2 del fascicolo monitorio]. Il contratto di garanzia personale prevedeva fra l'altro: a) che il fideiussore dispensava la dall'onere di agire entro i termini
Pt_1 previsti dall'art. 1957 c.c. rimanendo obbligato anche nel caso in cui la
Pt_1 non avesse proposto le sue istanze contro il debitore [lett. e del doc. 2 del fascicolo monito-rio]; b) che il fideiussore era tenuto a pagare immediatamente alla a
Pt_1 semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto
2 dovuto per ca-pitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio [lett. f del doc. 2 del fascicolo monitorio]; c) che, per la determinazione del debito garantito, facevano prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della la quale non era tenuta ad effettuare alcuna Pt_1 comunicazione al fideiussore in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti col debitore [lett. f del doc. 2 del fascicolo monitorio]; d) che la decadenza del debitore dal beneficio del termine si intendeva automaticamente estesa al fideiussore [lett. f del doc. 2 del fascicolo monitorio]; e) che in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione manteneva i suoi effetti anche se l'obbligazione principale fosse stata dichiarata invalida [lett. f del doc. 2 del fasci-colo monitorio]; f) che, in caso di decesso del debitore principale, il fideiussore si impegnava ad estinguere immediatamente l'eventuale debito che fosse risultato nei confronti della [lett. g del doc. 2 del fascicolo monitorio]; Pt_1
g) che nessuna eccezione poteva essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la esercitava la sua facoltà di recedere dai rapporti col Pt_1 debitore [lett. h del doc. 2 del fascicolo monitorio]; La sig.ra è deceduta rimanendo debitrice nei confronti della Parte_2
CSR della somma, fra l'altro, di euro 8.775,84, (al 13 gennaio 2022) oltre gli interessi di mora contrattualmente previsti, come risulta dall'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che si produce [doc. 3 del fascicolo monitorio]. L'unica erede della sig.ra sig.ra ha Parte_2 Persona_1 rinunciato all'eredità in data 9 aprile 2019.
La CSR ha più volte richiesto al sig. fideiussore della sig.ra Controparte_1
il pagamento del dovuto, con diffide del 26 luglio 2019 e Parte_2 dell'11 novembre 2019, mai ritirate dal sig. e ritornate al mittente [docc. CP_1
4 e 5 del fascicolo monitorio].
Il sig. è pertanto inadempiente rispetto alle obbligazioni Controparte_1 restitutorie nei confronti della CSR con la conseguenza che quest'ultima è creditrice della somma di euro 8.775,84, oltre interessi di mora convenzionalmente previsti dal 13 gennaio 2022 al saldo. Dichiarata la contumacia di la causa veniva istruita solo con Controparte_1
l'acquisizione della documentazione in ordine al credito prodotta dalla parte creditrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda della attrice opposta odierna creditrice è fondata e va accolta. Ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più
liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve rilevarsi che questo giudice, ai fini della presente decisione, non può non tener conto che il creditore opposto ha depositato tutta la documentazione dalla quale emerge la qualità di fideiussore dello e la Controparte_1 documentazione in ordine al decesso di e della rinuncia alla Parte_2 eredita della sua unica erede sig.ra del 9 aprile 2019. Persona_1
Va poi aggiunto che il sig. nell'opporre il decreto ingiuntivo dinanzi il CP_1
Tribunale di Latina, non ha contestato neanche genericamente i fatti e le ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria, men che meno la natura e l'ammontare del credito vantato in questa sede. Al riguardo, costante giurisprudenza ha affermato che «ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio» (così, Cass. n. 1540/2007; Cass. n. 5191/2008, Cass. n. 13079/2008; Cass. n. 27596/2008; Cass. n. 19896/2015 e Cass. n. 26624/2018). Ciò posto, conferma l'ordinanza ex art.lo 186 ter cpc del 25 luglio 2023, si accoglie la domanda attorea e si dichiara accertato il credito euro 8.775,84 della fra il personale della Parte_1 Parte_1
nei confronti di e conseguentemente si condanna Controparte_1 CP_1
4 al pagamento di tale somma. La somma è produttrice di interessi CP_1
di mora convenzionalmente previsti dal 13 gennaio 2022 al saldo e di interessi legali dalla messa in mora del 26 luglio 2019 al soddisfo.
Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede: conferma l'ordinanza ex art.lo 186 ter cpc del 25 luglio 2023.
Dichiara accertato l'inadempimento del sig. quale Controparte_1
fideiussore in favore della fra il personale Parte_1
della a garanzia delle obbligazioni restitutorie nascenti dal Parte_1
contratto di finanziamento “Debt consolidation” sottoscritto dalla sig.ra e per l'effetto condannare il sig. al Parte_2 Controparte_1
pagamento di euro 8.775,84, oltre interessi di mora convenzionalmente previsti dal 13 gennaio 2022 al soddisfo ed interessi legali dalla messi in mora del 26.07.2019;
- condanna alla rifusione, nei confronti di Controparte_1 [...]
fra il personale della delle spese di Parte_1 Parte_1 lite, quantificate in €. 250 per spese ed €.2.540,00, per compensi legali oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
data del deposito. CP_2
Il G.o.p.
dr. Orsola NAPOLANO
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