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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/10/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
LE, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1592/2025 RG promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, CodiceFiscale_1 dall' avv. DIANO ROSANGELA
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.5.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva Codesto
Tribunale chiedendo di “ ACCERTARE E DICHIARARE la natura professionale delle patologie di cui è affetta la ricorrente (spondiloartrosi e protrusione L4-L5); - per l'effetto
CONDANNARE l' al riconoscimento dell'indennizzo in capitale per danno biologico, ai sensi CP_1 dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, dalla data della domanda amministrativa, essendo la menomazione dell'integrità psicofisica pari almeno al 6% o alla maggiore percentuale che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. “
Fissata l'udienza di comparizione non si costituiva in giudizio la parte convenuta. Non risultano depositate note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine previsto con decreto di fissazione d'udienza del 13.6.2025, regolarmente comunicato alla parte ricorrente.
***
Il ricorso è improcedibile.
Parte opponente non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza alla parte convenuta.
Come noto, cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1483/2015 “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”.
A fronte della omessa notifica del ricorso introduttivo alla controparte non può essere concesso alcun termine per la rinnovazione della notifica, in assenza di specifica istanza formulata in tal senso, con la conseguenza che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1592/2025, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo
- nulla sulle spese
Crotone, 22/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia LE