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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7773 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il consigliere delegato, come da provvedimento 3-4 settembre 2024 ha pronunziato la seguente
Sentenza
nella causa in materia di compensi del custode giudiziario, iscritta al n. R.G. 4352/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del
10.12.2025, all'esito del deposito delle note telematiche ex art. 127 ter cpc, vertente
Tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Graziani (C.f. ) C.F._2
Ricorrente –
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
TA AR (C.F. ), Resistente CodiceFiscale_4
- Resistente contumace Controparte_2
OGGETTO: compensi custode giudiziale
Con ricorso ex artt. 170 dpr. 115/2002, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , proponendo opposizione al decreto di questa Corte di CP_1 Controparte_2 appello, terza sezione civile, del 18.7.2024, che ha liquidato, in suo favore, i compensi per l'attività di custode giudiziario di quote societarie, intestate alla seconda, ponendole a carico della stessa.
L'opposizione non riguarda l'ammontare dei compensi, ma tende ad estendere la condanna di pagamento nei confronti di che ha richiesto il sequestro Controparte_1
delle dette quote, in solido, con l'intestataria.
Il sequestro è stato disposto, ai sensi dell'art. 670 cpc, nell'ambito di un giudizio introdotto da al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta della Controparte_1
cessione delle quote della società I.B.S., intestate a Parte_2
, in forza di rogito in data 17/12/97; domanda accolta con la sentenza Controparte_2
del tribunale di Roma, n. 22181/14, ormai irretrattabile, regolando le spese di lite sulla base del principio di soccombenz.
Su istanza di nell'anno 2024, è stata dichiarata la cessazione degli Controparte_1
effetti del sequestro e, in pari data, liquidati i compensi del custode giudiziario, con il provvedimento qui opposto.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
In linea generale, per rispondere all'eccezione del resistente, il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al CTU deve svolgersi in contraddittorio necessario con le parti processuali che possono subire un pregiudizio (Cass. 24786 del
2010; cfr anche Cass. 4739/11; 23192/12 e 11455/2015). In altri termini, vi è autonomia tra il giudizio di liquidazione dei compensi rispetto al procedimento presupposto, con la conseguenza che il procedimento di liquidazione verte tra le parti nei cui confronti può essere emessa la condanna al pagamento.
Nella fattispecie, la pronuncia di condanna al pagamento dei compensi è stata posta a carico della parte soccombente e l'opponente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.1294 cod. proc. civ. e del principio della soccombenza, sostenendo che l'obbligazione di pagare il compenso, avendo natura solidale, grava su tutte le parti del processo e non trova applicazione il principio sancito dagli artt. 91 e 92 cod. proc.
Civ. L'eccezione non ha pregio perché, in linea generale, “Le spese di custodia ed il compenso al custode giudiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa. (Cass. Sez. 2, 11/07/2011, n. 15198)
Va però aggiunto che l'incarico del custode giudiziario, come quello del ctu, assolve ad esigenze di giustizia e, comunque, al comune interesse delle parti, con la conseguenza che vale il principio di solidarietà nei confronti del professionista, a prescindere dalla pronuncia di condanna, nel caso di insolvenza del soggetto dichiarato tenuto al pagamento.
A conferma di tale assunto si richiamano gli ormai consolidati principi giurisprudenziali, in materia di ctu, secondo cui “In tema di compenso al consulente
d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere
l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare.” (Cass. Sez. 2, sent. n. 23586/2008); ancora “Il consulente tecnico
d'ufficio può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo ordinaria azione di cognizione, che si aggiunge all'azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, purché nel relativo giudizio abbia dedotto e dimostrato l'inadempienza delle parti obbligate”. “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali. Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle parti anche nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato ancorché contenga un comando giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, in quanto le relative statuizioni rilevano solo nei rapporti interni tra le parti.”(massime entrambe tratte dalla sentenza della Suprema Corte n. 25179/2013)
Sulla scorta di queste considerazioni, si deve ritenere che il decreto opposto costituisce titolo esecutivo nei confronti della parte soccombente, e, in caso di insolvenza di quest'ultima, il custode può agire autonomamente nei confronti del soggetto che ha chiesto il sequestro. In questa sede, peraltro, è solo genericamente allegata l'incapienza di . Controparte_2
Le ragioni del rigetto, valutate unitamente alla portata della linea difensiva di controparte, comportano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta l'istanza e dichiara la compensazione delle spese del grado.
Così deciso 10.12.2025 Il consigliere delegato