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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/09/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la modifica delle condizioni di separazione iscritta al RG. n. 3798/2025 promossa con ricorso congiunto da
(c.f. , nato/a a VICTORIA B.C. Parte_1 C.F._1 4/196
e
(c.f. ), nato/a a ASOLO Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. QUARTO MONTEBELLI e con l'avv. FRANCESCA ANGELINI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione personale tra ed Parte_1 Parte_2
, di cui al decreto di omologa emesso da questo Tribunale il
[...] 10.07.2014, in quanto:
- la primogenita ha raggiunto l'autosufficienza economica: è Per_1 stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la Costantin Spa e si è trasferita a vivere con il compagno;
- è stato estinto il mutuo fondiario per la ristrutturazione della casa coniugale – che il si era impegnato a pagare, in via esclusiva, a titolo di Pt_1 mantenimento per la moglie;
inoltre, sono state pagate tutte le 23 rate residue per l'acquisto dell'autovettura della , cui il si era parimenti Parte_2 Pt_1 impegnato, per lo stesso titolo.
Vi sono i presupposti per procedere alla rivalutazione del contributo di mantenimento per la secondogenita , maggiorenne ma ancora non Per_2 economicamente autosufficiente.
Pertanto, in accoglimento del ricorso – al quale non si è opposto il PM – si provvede come in dispositivo, disponendo la revoca del contributo di mantenimento per e prendendo atto del nuovo importo stabilito per Per_1 il mantenimento della . Parte_2
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 10.07.2014, così provvede:
“a) l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. alla moglie Parte_1 Parte_2
venga elevato ad € 2.600,00 a far data dal 1/1/2025 oltre agli
[...] aggiornamenti annuali ISTAT a far data dal 1/1/2026 con riferimento al 31/12/2024
e così di anno in anno.
b) l'assegno di mantenimento della figlia rimanga invariato a carico Persona_3 del padre ad € 800,00, mensili oltre agli aggiornamenti annuali Parte_1
ISTAT a far data da 1/1/2026 con riferimento al 31/12/2024 e rimangono a carico del padre le tasse universitarie, il costo dei libri universitari, le spese per il canone di locazione per l'appartamento in Milano, le spese per l'andata a Milano e per il ritorno da Milano, nonché le spese straordinarie mediche e sportive, previamente concordate tra il padre e la figlia.
2 c) Il sig. non corrisponderà alcun assegno di mantenimento alla figlia Parte_1
, la quale si è laureata in economia e commercio, è stata assunta Persona_4
a tempo indeterminato dalla società Costantin S.p.A. e, divenuta economicamente autonoma, ha lasciato la casa familiare per trasferirsi a Montagnana (PD).
d) le spese e competenze del procedimento di modifica delle condizioni di separazione vengono sopportate dal sig. . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
3
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la modifica delle condizioni di separazione iscritta al RG. n. 3798/2025 promossa con ricorso congiunto da
(c.f. , nato/a a VICTORIA B.C. Parte_1 C.F._1 4/196
e
(c.f. ), nato/a a ASOLO Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. QUARTO MONTEBELLI e con l'avv. FRANCESCA ANGELINI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione personale tra ed Parte_1 Parte_2
, di cui al decreto di omologa emesso da questo Tribunale il
[...] 10.07.2014, in quanto:
- la primogenita ha raggiunto l'autosufficienza economica: è Per_1 stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la Costantin Spa e si è trasferita a vivere con il compagno;
- è stato estinto il mutuo fondiario per la ristrutturazione della casa coniugale – che il si era impegnato a pagare, in via esclusiva, a titolo di Pt_1 mantenimento per la moglie;
inoltre, sono state pagate tutte le 23 rate residue per l'acquisto dell'autovettura della , cui il si era parimenti Parte_2 Pt_1 impegnato, per lo stesso titolo.
Vi sono i presupposti per procedere alla rivalutazione del contributo di mantenimento per la secondogenita , maggiorenne ma ancora non Per_2 economicamente autosufficiente.
Pertanto, in accoglimento del ricorso – al quale non si è opposto il PM – si provvede come in dispositivo, disponendo la revoca del contributo di mantenimento per e prendendo atto del nuovo importo stabilito per Per_1 il mantenimento della . Parte_2
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 10.07.2014, così provvede:
“a) l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. alla moglie Parte_1 Parte_2
venga elevato ad € 2.600,00 a far data dal 1/1/2025 oltre agli
[...] aggiornamenti annuali ISTAT a far data dal 1/1/2026 con riferimento al 31/12/2024
e così di anno in anno.
b) l'assegno di mantenimento della figlia rimanga invariato a carico Persona_3 del padre ad € 800,00, mensili oltre agli aggiornamenti annuali Parte_1
ISTAT a far data da 1/1/2026 con riferimento al 31/12/2024 e rimangono a carico del padre le tasse universitarie, il costo dei libri universitari, le spese per il canone di locazione per l'appartamento in Milano, le spese per l'andata a Milano e per il ritorno da Milano, nonché le spese straordinarie mediche e sportive, previamente concordate tra il padre e la figlia.
2 c) Il sig. non corrisponderà alcun assegno di mantenimento alla figlia Parte_1
, la quale si è laureata in economia e commercio, è stata assunta Persona_4
a tempo indeterminato dalla società Costantin S.p.A. e, divenuta economicamente autonoma, ha lasciato la casa familiare per trasferirsi a Montagnana (PD).
d) le spese e competenze del procedimento di modifica delle condizioni di separazione vengono sopportate dal sig. . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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