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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Imprese così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.9.2023 al n. 1742 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Causa in materia di trasferimento di partecipazioni sociali promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di - già erede
[...] Persona_1 beneficiata di -, e Persona_2 Parte_2 [...] altresì eredi beneficiati di Parte_3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Lucca, presso e
[...] nello studio dell'avv. Giulio Guarnieri, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro elettivamente domiciliata in Controparte_1
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Pietro Catelani, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Serena
Stefanini del Foro di Massa, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
, corrente in Massa, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Massa, presso e nello studio dell'avv.
1 FR RI, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
elettivamente domiciliato in Ancona, CP_3 presso e nello studio dell'avv. Paola Scarabotti, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO
All'esito dell'ordinanza del 29.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
“Voglia la Corte di appello di Firenze, respinti in quanto inammissibili e/o infondati i motivi di appello incidentale delle controparti, nonché tutte le relative domande e/o questioni riproposte in questa sede, e rigettate altresì tutte le istanze istruttorie ivi riportate ex adverso in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le motivazioni già espresse con ns. note cartolari del 10 luglio 2024, ed in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
A- SULLA DOMANDA INCIDENTALE DI QUERELA DI FALSO
Previa declaratoria di nullità della sentenza gravata per omessa comunicazione al PM di avvio del procedimento di querela di falso, ammettere la medesima querela di falso presentata da in quanto Parte_3 rilevante e tempestiva e, previa ammissione, per quanto occorrer possa, di CTU grafologica sulle firme di
[...]
di cui a pag. 4 libro soci e certificati Parte_5
2 azionari in atti, accertare e dichiarare la falsità per i motivi tutti ivi indicati sub n. 3 dell'atto di appello, dell'annotazione ( fronte/retro) di pag. 4 libro soci depositato agli atti con memoria Controparte_2 [...]
19.2.2020, nonché dei certificati azionari CP_2 depositati in giudizio dalla convenuta Controparte_1 con memoria 19.2.2020;
B - SULLA DOMANDA DI MERITO
In via principale
1) Conseguentemente alla declaratoria di falsità di cui al punto che precede, accertare e dichiarare che tutti i titoli azionari di già di Controparte_2 proprietà di e già annotati nell'inventario Persona_2 ereditario redatto dopo la sua morte ( oggi pari a n.
36.000 azioni compresi nel titolo nominativo n. 4 rilasciato a sono caduti in Controparte_1 successione alla morte di Persona_2
2) condannare e ordinare quindi alla sig.ra CP_1
l'immediata restituzione dei titoli in oggetto
[...] in favore degli attori quali coeredi beneficiati, con contestuale ordine a carico della Società CP_2
e ai suoi organi amministrativi di iscrivere nel
[...] relativo libro soci, previo annullamento delle corrispondenti azioni intestate a gli Controparte_1 attori quali soci della predetta società con contestuale riemissione dei suddetti titoli in loro favore in qualità di coeredi beneficiati di Persona_2
3) condannare altresì la convenuta CP_1
, previo ordine di esibizione in giudizio del
[...] libro giornale di dal 1990 ad oggi, Controparte_2 nonché ordine di esibizione in giudizio di tutte le dichiarazione dei redditi di dal 1990 Controparte_1 ad oggi nonché delle dichiarazioni fiscali della medesima
Società e di tutti i bilanci approvati dal 1990 ad oggi,
3 alla restituzione sempre a favore degli esponenti, nella loro qualità in epigrafe indicata, di tutti gli utili e i frutti civili maturati su tali titoli, nella misura da accertarsi a mezzo apposita CTU contabile per come già richiesta in atti e su cui si insiste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione e/o maturazione al saldo effettivo;
In via subordinata ( per il caso in cui non venga accolta la domanda incidentale di querela di falso):
4) disattendere le conclusioni raggiunte dalla CTU grafologica in atti, già fatte proprie dal Tribunale di
Firenze, per le gravi carenze tecnico-scientifiche per come evidenziate in atti e quindi, previa totale rinnovazione della CTU grafologica, accertare e dichiarare che la firma apparente di su pag. Persona_2
4 libro soci non gli appartiene, con conseguente dichiarazione di inesistenza del titolo traslativo dei titoli azionari in oggetto in favore della convenuta, con conseguente condanna della medesima come da punti 2 e 3 che precedono;
In via ulteriormente subordinata:
5) accertare e dichiarare comunque che l'annotazione di cui a pag. 4 libro soci non rappresenta un valido titolo di cessione delle azioni ex artt. 2022 e 2355
c.c., e quindi dichiarare anche la nullità / illegittimità dell' annullamento da parte della società emittente delle citate azioni, pari a n. 36.000 del valore nominale di lire 1.000 cadauna, nonché accertare e dichiarare in ogni caso la falsità delle firme di
[...]
su pag. 4 libro soci e sui successivi Parte_5 certificati azionari rilasciati prodotti in causa e/o comunque l'inutilizzabilità processuale dei suddetti documenti portanti le firme di e per Parte_5
4 l'effetto dichiarare inopponibile nei confronti di
[...]
la cessione dei titoli stessi;
CP_2
6) Conseguentemente accertare e dichiarare che tutti i titoli azionari di già di proprietà di Controparte_2
e già annotati nell'inventario ereditario Persona_2 redatto dopo la sua morte ( oggi pari a n. 36.000 azioni compresi nel titolo nominativo n. 4 rilasciato a CP_1
) sono caduti in successione alla morte di
[...] Per_2
, con conseguente condanna della medesima come da
[...] punti 2 e 3 che precedono;
In ogni caso :
7) condannare la soc. in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, in solido anche con qualora quest'ultima non Controparte_1 fosse in grado o non volesse restituire agli attori quanto oggetto del presente giudizio, al risarcimento del danno arrecato agli attori per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma c.c., nella misura pari a tutti gli utili e i frutti civili maturati su tali titoli, nella misura che verrà accertata con apposita CTU contabile, su cui si insiste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione e/o maturazione al saldo effettivo;
In via da ultimo subordinata, qualora per mera ipotesi dovesse essere riconosciuto per qualsiasi motivo un valido acquisto inter partes della proprietà dei titoli in oggetto in favore di Controparte_1
8) condannare pur sempre la soc. al Controparte_2 risarcimento del danno per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma c.c. e/o per inopponibilità della cessione medesima nei suoi confronti per i motivi tutti indicati in atto di appello, nella stessa misura di cui sopra o anche in via equitativa avuto riguardo alle circostanze del caso.
5 In tutti i casi : con vittoria di tutte le spese di causa e di CTU di entrambi i gradi, con condanna altresì di tutti i convenuti a restituire in favore degli appellanti le spese di causa nelle misure liquidate nella sentenza di primo grado, e precisamente euro 13.500,00 + spese generali, iva e cap a carico di e Controparte_1
ed euro 12.500,00 + spese generali, iva Controparte_2
e cap a carico di ”. CP_3
Per : Controparte_1
“Voglia Questa Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
- rigettare l'interposto appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
- riformare in parte la sentenza n.2055/23 in accoglimento dell'interposto appello incidentale svolto dalla esponente e confermare per il resto la impugnata sentenza n.2055/23 emessa dal Tribunale di Firenze;
in subordine, in caso di totale o anche parziale accoglimento dell'interposta impugnazione, ribadite le istanze e deduzioni avanzate dalla difesa di CP_1
nel giudizio di primo grado e riproposte in
[...] questo giudizio di impugnazione e ribadite altresì le riproposte eccezioni di prescrizione della domanda attrice e di carenza di legittimazione dei a Parte_2 far valere ogni domanda di risarcimento danni, si chiede a Questa Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, che dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n.2055/23 Tribunale di Firenze nelle parti non idoneamente impugnate dagli appellanti, voglia respingere la domanda attrice per i motivi tutti in atti indicati ed in via preliminare per essere la domanda avanzata nei confronti di nulla/invalida e/o Controparte_1 inammissibile, prescritta, nei termini indicati e
6 comunque infondata in fatto ed in diritto, non provata e non opponibile alla convenuta odierna appellata.
- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento – seppur parziale – dell'interposto appello e/o delle domande attoree, voglia accertare e dichiarare nei confronti degli attori, della e del Controparte_2
Dott. che la convenuta Avv. CP_3 CP_1
ha acquistato, in virtù del principio possesso
[...] vale titolo ex art. 1994 c.c. o in subordine per usucapione ex artt. 1162 c.c. ovvero ex art. 1161 c.c., la proprietà delle 36.000 azioni della Controparte_2 del valore nominale di Lire 1000 cadauna, già di proprietà di ed oggi rappresentate dal Persona_2 certificato azionario n.4 della Controparte_2 intestato alla medesima Avv. , e di cui Controparte_1 all'accordo e annotazioni a Libro soci Controparte_2 in data 16.7.1990 e 6.8.1990 (come da docc.
6-7 prodotti con la costituzione nel presente giudizio dalla stessa convenuta Avv. come da doc. 7 Controparte_1 prodotto, anche in formato cartaceo, con la comparsa di resistenza 28.3.2019 della stessa convenuta Avv. CP_1
nel subprocedimento per sequestro in corso di
[...] causa RG 15910/2018-1 e come da copia autentica pagg.
1-7 fronte/retro libro soci prodotta in Controparte_2 formato cartaceo all'udienza del 20.12.2019 nel presente giudizio dalla stessa convenuta Avv. ; Controparte_1 il tutto per le ragioni tutte esposte in atti dalla scrivente convenuta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui
Questa Ill.ma Corte dovesse accogliere anche solo parzialmente l'interposto appello e/o in qualche misura le domande risarcitorie attoree, ridurre notevolmente il risarcimento del danno a carico della scrivente convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2,
7 c.c., con reiezione della domanda di interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto per le ragioni tutte esposte in atti dalla scrivente convenuta.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre accessori, relative ad entrambi i gradi di giudizio e per il giudizio di primo grado anche con relazione alla fase cautelare e al giudizio incidentale per falso;
con condanna personale anche aggravata ed in solido degli attori/appellanti ai sensi dell'art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa avendo gli stessi agito in giudizio nella piena consapevolezza della totale infondatezza delle pretese avanzate o quanto meno con colpa grave. Con condanna degli attori/appellanti al pagamento delle spese di CTU e di CTP.
Con condanna degli appellanti anche ai sensi dell'art. 91 cpc per non avere accettato la proposta conciliativa del 23.09.2024 formulata da Questa Corte di
Appello di Firenze.
Si chiede altresì ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado nell'interesse di ed in particolare quelle riproposte in Controparte_1 questo atto ai sensi dell'art.346 cpc, che di seguito si trascrivono.
In via istruttoria, si insta per l'ammissione della prova per testi formulata con la 2 memoria art. 183,6°comma, cpc del 19.02.2020 sui capitoli di prova che di seguito si trascrivono:
1) Vero che il 16 luglio 1990, previ accordi telefonici anche con il Sig. la Sig.ra Parte_5
accompagnata dal marito Controparte_1 CP_3 mi chiese di predisporre l'atto di trasferimento di
36.000 (trentaseimila) azioni della Controparte_2 allora con sede in Milano, Via Settembrini n. 1 ed oggi con sede in Massa, Via Noce n. 1,
8 cod. fisc. della quale ero all'epoca P.IVA_1 commercialista, dal Sig. alla Sig.ra Persona_2
; Controparte_1
2) Vero che il 16 luglio 1990 predisposi l'atto di trasferimento di cui al precedente capitolo 1) sul libro soci della così come risulta dalla Controparte_2 copia del libro soci stesso di cui al doc.7 e al doc. Q libro soci integrale autenticato e prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
3) Vero che il 16 luglio 1990 consegnai il libro soci della ai Sig.ri ed Controparte_2 Controparte_1 per la raccolta delle sottoscrizioni CP_3 sull'atto di trasferimento di cui ai precedenti capitoli
1) e 2);
4) Vero che il 6 agosto 1990 la Sig.ra CP_1
, accompagnata dal marito mi esibì
[...] CP_3 il libro soci della recante l'atto di Controparte_2 trasferimento di cui ai precedenti capitoli 1) e 2) sottoscritto dal venditore dal compratore Persona_2
e dal presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione della Sig. Controparte_2 [...]
; Parte_5
5) Vero che il 6 agosto 1990 la Sig.ra CP_1
, accompagnata dal marito mi
[...] CP_3 chiese la predisposizione di un nuovo certificato azionario di intestato a sé medesima e Controparte_2 rappresentativo di n. 412.000 azioni della medesima
[...]
avendo la Sig.ra CP_2 Controparte_1 acquistato, sempre in data 16 luglio 1990, anche 376.000
(trecentosettantaseimila) azioni della Controparte_2 dal Sig. ; Parte_5
6) Vero che il 6 agosto 1990 predisposi il nuovo certificato azionario di intestato a Controparte_2
e rappresentativo di n. 412.000 azioni Controparte_1
9 della medesima consegnandolo alla Controparte_2 medesima unitamente ai vecchi Controparte_1 certificati azionari intestati a e Persona_2 [...]
, annullati per perforazione;
Parte_5
7) Vero che il 6 agosto 1990 trascrissi l'annotazione corrispondente a quanto indicato nel precedente capitolo
6) sul libro soci della come risulta Controparte_2 dalla copia del libro soci stesso di cui al doc. Q libro soci integrale autenticato prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
8) Vero che il 6 agosto 1990 riconsegnai il libro soci della ai Sig.ri e Controparte_2 CP_3
; Controparte_1
9) Vero che alla fine di agosto del 1990 la Sig.ra accompagnata dal marito Controparte_1 CP_3 mi riconsegnò il libro soci della Controparte_2 recante la sottoscrizione di Parte_5 sull'annotazione redatta il 6 agosto 1990 riguardante l'annullamento dei vecchi certificati azionari intestati a e a e l'emissione del Persona_2 Parte_5 nuovo certificato azionario intestato a CP_1
, nonché mi riconsegnò il nuovo certificato
[...] azionario della intestato a Controparte_2 CP_1
per 412.000 azioni, sottoscritto da
[...] [...]
, come da copia del certificato azionario stesso Parte_5 di cui al doc. P prodotto nel presente giudizio dall'Avv.
che mi si rammostra, chiedendomi di custodirlo CP_1 per conto suo e di provvedere al suo deposito presso la sede sociale, all'epoca Sita in Milano, in occasione delle assemblee dei soci della Controparte_2
10) Vero che dal 1991 (in particolare assemblea del
26 giugno 1991) al 2011 (in particolare assemblea del 27 maggio 2011), la Sig.ra partecipò, Controparte_1 personalmente o a mezzo di delegati, alle assemblee dei
10 soci della tenutesi presso il mio studio Controparte_2 di Milano, Via Brera n.16, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto;
11) Vero che all'assemblea straordinaria dei soci della società del 21 ottobre 1992 Controparte_2 innanzi al notaio di Milano, la quale Persona_3 deliberò il trasferimento della sede sociale da Milano a
Massa, rappresentai per delega la socia Sig.ra CP_1
per la partecipazione sociale di 412.000 azioni
[...] della predetta società, prendendo parte alla discussione e votando nella ridetta qualità;
12) Vero che il 26 luglio 1989 si svolse presso il mio studio in Milano, Via Brera n. 16, l'assemblea dei soci della società nella quale furono Controparte_2 confermati, quali consiglieri d'amministrazione, i Sig.ri
, e Parte_5 CP_3 Controparte_1
13) Vero che il 26 luglio 1989, a seguire l'assemblea di cui al precedente capitolo 12), si svolse presso il mio studio in Milano, Via Brera n. 16, il consiglio di amministrazione della società nel quale Controparte_2 fu nominato presidente del consiglio di amministrazione il Sig. ; Parte_5
14) Vero che il 3 agosto 1989 un collaboratore del mio studio depositò alla cancelleria delle società commerciali del Tribunale di Milano la pratica per l'iscrizione del rinnovo delle cariche amministrative della come da doc.AF, AF all1, AF All2, Controparte_2
AF all. 3 prodotto nel presente giudizio dall'Avv.
che mi si rammostra;
CP_1
15) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc.AF (dichiarazione dott. ) prodotto nel presente Pt_6 giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
11 16) Vero che dal 1991 al 18.06.2007 la Sig.ra ha partecipato, Controparte_1 personalmente o a mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già con sede Controparte_2 in Milano, Via Settembrini n. I e di seguito con sede in
Massa, Via Noce n. l, cod. fisc. , della quale P.IVA_1 ero all'epoca sindaco effettivo, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco effettivo della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
17) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. M (dichiarazione testimoniale dott. A Tes_1 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
18) Vero che dal 1991 al 19.11.1998 e dal 23.06.2010 al 29.05.2019 la Sig.ra ha Controparte_1 partecipato, personalmente o a mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già Controparte_2 con sede in Milano, Via Settembrini n.l e di seguito con sede in Massa, Via Noce n.l, cod. fisc. P.IVA_1 della quale ero all'epoca sindaco effettivo, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco effettivo della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
19) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. N (dichiarazione testimoniale dott. Tes_2
12 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
20) Vero che dal 19.11.1998 a tutto il 2018 la Sig.ra ha partecipato, personalmente o a Controparte_1 mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già con sede in Milano, Via Settembrini Controparte_2
n.1 e di seguito con sede in Massa, Via Noce n.1, cod. fisc. , della quale ero all'epoca sindaco, con P.IVA_1 la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
21) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. AG (dichiarazione dott. ) prodotto nel presente Per_4 giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
Cont 22) Vero che ho lavorato alle dipendenze della
[...]
in Massa Via Dorsale fino alla fine del 1990 Parte_7
e prendevo direttive dal sig. Persona_2
23) Vero che dall'inizio del 1991 sono passato a
Cont lavorare, negli stessi locali della di Persona_2 in Massa Via Dorsale, per la LOM Petrolchimici Srl e prendevo direttive dal Sig. che ne era Parte_1 amministratore;
24) Vero che alla fine del 1990, poco prima di passare dalla LOM di RI LV alla LOM Petrolchimici
Srl, il sig. mi avvertì dell'esigenza di Persona_2 questo mio trasferimento in quanto lui cessava la sua attività, che sarebbe stata continuata dalla figlia Per_1
e dal genero
[...] Parte_1
25) Vero che in occasione del colloquio di cui al precedente capitolo 24) il sig. mi disse che Persona_2
13 con la non aveva più nulla a che vedere Controparte_2 perché aveva ceduto le azioni che gli erano rimaste alla sua nuora e che intendeva ritirarsi Controparte_1 completamente dal lavoro perché era ormai stanco di lavorare;
26) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. L (dichiarazione testimoniale Testimone_3 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
27) Vero che tra il 1990 ed il 2003 era consuetudine consolidata il non indicare i nominativi dei soci di società per azioni partecipanti alle assemblee dei soci, nel relativo verbale, in quanto ciò non era necessario e si preferiva tutelare le ragioni di riservatezza dei soci;
28) Vero che fin dagli anni '80 del secolo scorso le società per azioni utilizzano abitualmente libri sociali
(in particolare libri soci) costituiti da fogli mobili e in particolare fogli mobili che vengono inseriti in raccoglitori ad anelli.
Si indicano quali testi: il Dott. Testimone_4 domiciliato in Milano, Via Brera n.16 sui capitoli da 1)
a 15)+ 27), 28) ; - il Dott. Testimone_5 domiciliato in Trento, Via del Brennero n. 43 sui capitoli 16), 17), 27), 28); - il Dott. Testimone_6 domiciliato in Gazzada Schianno (VA), Via Verdi n. 8 sui capitoli 18),19),27), 28); - il Dott. Testimone_7 domiciliato in Milano, Via Cucchiari n.3 sui capitoli
20), 21), 27), 28) ; - il Sig. Testimone_3 domiciliato in Avenza (MS), Via Sforza n.15 sui capitoli da 22) a 26).
Con riferimento al giudizio incidentale per querela di falso promossa da si reiterano Parte_3 tutte le difese, eccezioni e argomentazioni svolte in
14 atti e si conclude affinché sia respinto l'appello interposto dai sigg.ri e/o comunque dichiarata Parte_2 inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto la querela per falso interposta da con Parte_3 condanna personale ed aggravata dello stesso al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, senza interversione dell'onere della prova, a solo scopo tutioristico, si insiste affinché vengano ammesse le istanze istruttorie formulate con le tre memorie depositate ai sensi dell'art. 183,
6°comma, cpc ed in particolare la prova per testi, indicando quale testimone residente in [...]
Massa Via Rossini 61, sulle circostanze capitolate che di seguito si trascrivono:
a) “vero che nei primi giorni del mese di luglio di
1990 avete partecipato ad una riunione tenutasi presso i locali della in Massa, Via Noce 1, e Controparte_2 che a tale riunione hanno partecipato, oltre a lei, i sigg.ri e Persona_2 CP_3 Parte_5
?” Controparte_1
b) “vero che, in occasione della riunione di cui al capitolo che precede, il sig. dichiarò che Persona_2 avrebbe proceduto alla vendita delle sue azioni in
[...]
a favore di al un prezzo CP_2 Controparte_1 determinato di Lire 36 milioni?”
c) “Confermate il contenuto della dichiarazione da
Voi sottoscritta che Vi si rammostra indicata come doc.
BE di parte convenuta ” Controparte_1 nonché la prova per testi sulla circostanza già capitolata nella memoria n.2 ex art. 183, VI comma, cpc depositata nel giudizio principale RG 15910/18 e richiamata nella memoria n.2 ex art. 183, VI comma, cpc depositata in questo giudizio incidentale, indicando a
15 testi domiciliato in Avenza (MS), Via Testimone_3
Sforza n.15, sui seguenti capitoli:
a) Vero che ho lavorato alle dipendenze della LOM di in Massa Via Dorsale fino alla fine del 1990 Persona_2
e prendevo direttive dal sig. Persona_2
b) Vero che dall'inizio del 1991 sono passato a
Cont lavorare, negli stessi locali della di in Massa Via Dorsale, per la LOM Persona_2
Petrolchimici Srl e prendevo direttive dal Sig. che ne era amministratore;
Parte_1
c) Vero che alla fine del 1990, poco prima di passare dalla LOM di RI LV alla LOM
Petrolchimici Srl, il sig. mi avvertì Persona_2 dell'esigenza di questo mio trasferimento in quanto lui cessava la sua attività, che sarebbe stata portata avanti dalla figlia e dal genero Persona_1 Parte_1
d) Vero che in occasione del colloquio di cui al precedente capitolo c) il sig. mi disse che Persona_2 con la non aveva più nulla a che vedere Controparte_2 perché aveva ceduto le azioni che gli erano rimaste alla sua nuora e che intendeva ritirarsi Controparte_1 completamente dal lavoro perché era ormai stanco di lavorare;
e) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. L dichiaraz testim prodotto nel Testimone_3 presente giudizio dall'Avv. che mi si CP_1 rammostra”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri
[...]
Parte_1 Parte_3 Parte_2 nella loro qualità di eredi beneficiati di e Persona_2
e anche quali eredi beneficiati Parte_3 Pt_2 di in quanto manifestamente infondato Parte_4
16 in fatto ed in diritto, nonché inammissibile con riferimento alla querela di falso per i motivi in atti esposti ovvero, in subordine, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'esponente in primo grado, dichiarare inammissibili tutte le domande attoree per le ragioni di cui in atti e, in ogni caso, respingerle in quanto prescritte e, comunque, infondate.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
Voglia questa Ill.ma Corte riformare Controparte_2 parzialmente la sentenza n.2055/23 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 30/06/23, nei limiti di cui all'appello incidentale formulato e per l'effetto: a) in merito alla validità ed efficacia della cessione azionaria del 16/07/90 accogliere l'eccezione di giudicato svolta da sia con riferimento Controparte_2 alla sentenza n.648/14 del Tribunale di Massa e sia con riferimento alla sentenza n.1866/18 della Corte di appello di Genova, b) condannare gli attori soccombenti in primo grado al pagamento delle spese di lite a favore di in applicazione dei parametri di cui al DM CP_2
147/22 come quantificate nella nota spese allegata da in considerazione del valore della controversia, CP_2 delle varie fasi processuali e della complessità e molteplicità delle questioni trattate nonché al pagamento per intero delle spese di CTU e al rimborso a favore di delle spese di CTP come richieste ed Controparte_2 allegate dalla società convenuta.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ogni loro fase di merito, cautelare e incidentale, ivi comprese le spese di CTU e
CTP, e con condanna di parte appellante anche ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa oltre che ai sensi dell'art. 96 4 comma cpc.
17 Si chiede che le spese di lite vengano liquidate tenendo conto della redazione degli atti mediante l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali ed in distrazione a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
Per : CP_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contraris reiectis, respingere l'appello dei sigg.ri
[...]
e in quanto inammissibile Parte_1 Pt_2 Pt_3
e, comunque, infondato;
voglia, in ogni caso, codesta
Ecc.ma Corte nel merito rigettare tutte le domande azionate dai sigg.ri e , Parte_1 Pt_3 Pt_2 questi due ultimi anche come eredi di , Parte_4 perché inammissibili o in subordine infondate in fatto ed in diritto ed accogliere le domande e richieste di il tutto per le ragioni in atti Controparte_1 esposte
Con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compresi accessori, e spese di CTU da porsi a carico degli attori - appellanti anche con relazione all'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa formulata da questa Ecc.ma Corte con provvedimento del
23.09.2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1742/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione
Imprese, n. 2055 del 30.6.2023; parti: Parte_1
e quali eredi di Parte_2 Parte_3
- già erede beneficiata di -, Persona_1 Persona_2 [...]
e altresì eredi Parte_2 Parte_3 beneficiati di c. Parte_4 Controparte_1
e altresì appellanti incidentali, e CP_2 CP_2
18 , esperiti gli adempimenti ex art. 350 CP_3
c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 29.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della motivazione Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio chiedendo Controparte_1 l'accertamento dell'appartenenza dei titoli azionari, pari al 2% del capitale sociale della (d'ora in Controparte_2 poi ), all'asse ereditario di con CP_2 Persona_2 conseguente condanna della convenuta alla restituzione ad essi coeredi beneficiati dei suddetti titoli, nonché dei frutti maturati sugli stessi. Gli attori convenivano altresì in giudizio la società
, chiedendone la condanna, eventualmente in solido con CP_2
al risarcimento del danno ad essi Controparte_1 cagionato per la violazione di cui all'art. 2022, comma 2 c.c., sancente l'obbligo, in caso di richiesta d'intestazione del titolo a favore di altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, di provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio, e di esibire il titolo e dimostrare il proprio diritto mediante atto autentico, se l'intestazione o il rilascio sono richiesti dall'acquirente. Deducevano, al riguardo. che in data 16.02.1993 era morto imprenditore, titolare della ditta individuale Persona_2 Lom, lasciando quali eredi legittimi i figli e Persona_1
nonché la stessa attrice i CP_3 Parte_4 quali avevano accettato l'eredita con beneficio d'inventario. Aggiungevano che, nel luglio 1993, nel corso dell'inventario dei beni dell'eredità di nelle Persona_2 scritture contabili della ditta dello stesso, era stata individuata una partecipazione a lui intestata pari al 2% di
, e che, sempre in sede d'inventario, aveva CP_2 CP_3 genericamente eccepito l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di tale partecipazione, senza tuttavia produrre alcun documento a sostegno della sua affermazione. Deducevano, inoltre, che, sempre nel corso delle operazioni di liquidazione dell'asse ereditario Persona_1 con istanza ex art. 747 c.c., aveva chiesto di vendere i beni mobili di più facile ed immediata liquidità, tra cui le citate azioni di e che in opposizione CP_2 CP_3 all'istanza, aveva esibito per la prima volta un documento da cui risultava che in data 16.7.1990 e Persona_2 [...]
avevano ceduto le azioni di ad essi intestate Parte_5 CP_2
19 a per un prezzo complessivo di Controparte_1 412.000.000,00 di lire. Aggiungevano che aveva promosso un Persona_1 procedimento penale ex art. 485 c.p., al fine di far accertare la falsificazione delle firme di da parte di Parte_5
ma tale procedimento era stato archiviato dal CP_3 GUP di Milano per prescrizione del reato. Deducevano, ancora, a fondamento della loro azione, la falsità del contratto di cessione di azioni tra e Persona_2
essendo false le firme apposte sull'atto Controparte_1 da che, alla data indicata nel contratto, Parte_5 cioè il 16 luglio 1990, non rivestiva più la carica di Presidente della Spa, non potendo dunque più annotare, in tale veste, un preteso trasferimento di azioni sociali in tale data. Cont Aggiungevano che l'originale del libro soci della nella sua interezza ed integralità non era mai stato esibito e ciò comportava la mancanza di data certa del trasferimento delle azioni. Deducevano, inoltre, che trasferitosi sin Persona_2 dalla data del 10 maggio 1990 presso la residenza di essi attori in Massa, Via Vicenza n. 6, non si era mai mosso, nell'estate di quell'anno, da tale residenza, e quindi non si era mai recato a Milano per ivi sottoscrivere il contratto di cessione delle azioni. Evidenziavano anche che sentita a Controparte_1 s.i.t. dal PM sull'ipotesi di falso nel procedimento penale seguito alla denuncia - querela presentata dalla coerede Per_1
contro non aveva saputo rispondere alle
[...] CP_3 domande formulate dagli inquirenti circa la genuinità delle firme apposte sulla pag. 4 del libro soci e sulla circostanza che dette firme fossero state apposte in sua presenza o meno. Gli attori convenivano altresì in giudizio la società
, chiedendone la condanna, eventualmente in solido con CP_2
al risarcimento del danno ad essi Controparte_1 cagionato per la violazione di cui all'art. 2022, comma 2 c.c., sancente l'obbligo, in caso di richiesta d'intestazione del titolo a favore di altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, di provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio, e di esibire il titolo e dimostrare il proprio diritto mediante atto autentico, se l'intestazione o il rilascio sono richiesti dall'acquirente. Deducevano, al riguardo. che in data 16.02.1993 era morto imprenditore, titolare della ditta individuale Persona_2 Lom, lasciando quali eredi legittimi i figli e Persona_1
nonché la stessa attrice i CP_3 Parte_4 quali avevano accettato l'eredita con beneficio d'inventario. Aggiungevano che, nel luglio 1993, nel corso dell'inventario dei beni dell'eredità di nelle Persona_2 scritture contabili della ditta dello stesso, era stata individuata una partecipazione a lui intestata pari al 2% di
, e che, sempre in sede d'inventario, aveva CP_2 CP_3 genericamente eccepito l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di tale partecipazione, senza tuttavia produrre alcun documento a sostegno della sua affermazione.
20 Deducevano, inoltre, che, sempre nel corso delle operazioni di liquidazione dell'asse ereditario Persona_1 con istanza ex art. 747 c.c., aveva chiesto di vendere i beni mobili di più facile ed immediata liquidità, tra cui le citate azioni di e che in opposizione CP_2 CP_3 all'istanza, aveva esibito per la prima volta un documento da cui risultava che in data 16.7.1990 e Persona_2 [...]
avevano ceduto le azioni di ad essi intestate Parte_5 CP_2 a per un prezzo complessivo di Controparte_1 412.000.000,00 di lire. Aggiungevano che aveva promosso un Persona_1 procedimento penale ex art. 485 c.p., al fine di far accertare la falsificazione delle firme di da parte di Parte_5
ma tale procedimento era stato archiviato dal CP_3 GUP di Milano per prescrizione del reato. Deducevano, ancora, a fondamento della loro azione, la falsità del contratto di cessione di azioni tra e Persona_2
essendo false le firme apposte sull'atto Controparte_1 da che, alla data indicata nel contratto, Parte_5 cioè il 16 luglio 1990, non rivestiva più la carica di Presidente della Spa, non potendo dunque più annotare, in tale veste, un preteso trasferimento di azioni sociali in tale data. Cont Aggiungevano che l'originale del libro soci della nella sua interezza ed integralità non era mai stato esibito e ciò comportava la mancanza di data certa del trasferimento delle azioni. Deducevano, inoltre, che trasferitosi sin Persona_2 dalla data del 10 maggio 1990 presso la residenza di essi attori in Massa, Via Vicenza n. 6, non si era mai mosso, nell'estate di quell'anno, da tale residenza, e quindi non si era mai recato a Milano per ivi sottoscrivere il contratto di cessione delle azioni. Evidenziavano anche che sentita a Controparte_1 s.i.t. dal PM sull'ipotesi di falso nel procedimento penale seguito alla denuncia - querela presentata dalla coerede Per_1
contro non aveva saputo rispondere alle
[...] CP_3 domande formulate dagli inquirenti circa la genuinità delle firme apposte sulla pag. 4 del libro soci e sulla circostanza che dette firme fossero state apposte in sua presenza o meno. Deducevano, ancora, che nell'anno 1991, Persona_2 aveva inserito le azioni della , pari al 2% del capitale CP_2 sociale, nell'inventario delle attività di sua pertinenza, tra i beni della sua ditta individuale Lom di RI LV. Infine, aggiungevano che la cessione in oggetto non era stata preceduta, come invece prescritto obbligatoriamente dall'art. 7 dello Statuto di dell'epoca, dalle CP_2 preventive comunicazioni da inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci a mezzo lettera raccomandata, al fine di consentire l'eventuale diritto di prelazione sull'acquisto stesso, e che non erano state rispettate le formalità prescritte, a pena di nullità, all'art. 2022, secondo comma, c.c., mancando la certificazione rilasciata da un agente di cambio od un notaio, nonché un atto autentico attestante il perfezionamento della cessione stessa.
21 Si costitutiva in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, ed eccependo, preliminarmente, che si era formato il giudicato sulla titolarità delle azioni oggetto del giudizio, per effetto della sentenza del Tribunale di Massa, pronunciata nel giudizio sub n. RG 2418/1992, avente ad oggetto l'accertamento della composizione dell'asse ereditario di nel Persona_2 quale era stato escluso che la partecipazione del 2% di CP_2 rientrasse nel relictum. Aggiungeva che, nonostante contro tale sentenza fosse stato proposto appello, la statuizione sull'esclusione della partecipazione in dall'asse ereditario era passata in CP_2 giudicato, non essendo stato impugnato il relativo capo della pronuncia. Contestava quindi, nel merito, che le sottoscrizioni di la cui falsità era dedotta dagli attori, Parte_5 fossero rilevanti ai fini del giudizio, dal momento che il trasferimento della proprietà dei titoli si era perfezionato con il consenso e che, comunque, lo stesso era rimasto presidente del cda di fino alla morte, avvenuta il CP_2 20.2.1991. Deduceva, ancora, che gli attori agivano quali eredi beneficiati di non potendo, dunque, essere Persona_2 considerati terzi, e non essendo, quindi, legittimati ad invocare la mancanza di data certa della scrittura di trasferimento dei titoli, aggiungendo che, per contro, detta data certa doveva essere riconosciuta, essendo stato il titolo vidimato dal notaio in data 30.11.1990. Persona_3 Evidenziava, inoltre, che l'inventario della ditta Lom, prodotto dagli attori a riprova della titolarità delle azioni oggetto del giudizio in capo a non era firmato, Persona_2 e che dallo stesso non risultava effettivamente individuabile il soggetto cui riferire tale situazione patrimoniale, aggiungendo che, in ogni caso, detto inventario era inattendibile e privo di qualsiasi valenza probatoria, in quanto la documentazione contabile della Lom era in quegli anni redatta da Lom Petrolchimici, società che gli attori
[...]
gestivano dal 1990, trattandosi dunque di documento Pt_2 redatto dalla parte che intendeva avvalersene. Deduceva, inoltre, che le parti non si erano preoccupate di acquisire una formale rinuncia alla prelazione poiché si era trattato di un'operazione in famiglia, evidenziando, comunque, che la lesione del diritto di prelazione poteva essere fatta valere solo dalla società e dagli altri soci e non dagli attori, e che, comunque, la tutela concessa ai pretermessi era solo di tipo risarcitorio, eccependo, in ogni caso, la prescrizione dell'azione. Infine, rilevava che gli adempimenti di cui all'art. 2022, comma 2, c.c., non erano prescritti a pena di nullità, ma unicamente ai fini dell'esonero da responsabilità di cui all'ultimo comma della predetta norma od, in subordine, a fini certificativi, e quindi al più ai fini dell'opponibilità dell'atto traslativo alla società. Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, che fosse accertata e dichiarata nei confronti degli attori e della la sua titolarità delle azioni ex art. 1994 c.c., avendo CP_2
22 acquistato in buona fede i titoli ed essendovi atto scritto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, nonché l'emissione di nuovo certificato azionario ad essa intestato e l'annotazione nel libro soci del trasferimento. CP_2 In subordine, chiedeva che fosse accertata la sua titolarità delle azioni per usucapione ex artt. 1162 c.c., ovvero ancora ex art. 1161 c.c. Instava, inoltre, per essere autorizzata a chiamare in giudizio al fine di proporre anche nei suoi CP_3 confronti la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto in capo a sé della proprietà delle azioni oggetto di giudizio in virtù del principio possesso vale titolo ex art. 1994 c.c. o in virtù di usucapione ai sensi delle norme richiamate. Si costituiva in giudizio anche , eccependo, in CP_2 primo luogo, la mancanza di legittimazione degli attori, non essendo gli stessi titolari delle azioni, trasferite da Per_2
a .
[...] Controparte_1 Nel merito, chiedeva che le domande attoree fossero dichiarate inammissibili ed, in ogni caso, fossero respinte, in quanto doveva ritenersi prescritto il diritto al risarcimento del danno nei loro confronti ex art. 2949 c.c., ovvero ex art. 2947 c.c., od, in ulteriore subordine, ex art. 2946 c.c. Autorizzata la chiamata in causa di la CP_3 stessa veniva effettuata con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale la chiedeva l'accertamento CP_1 ex art. 1994 c.c. o per usucapione ex artt. 1162 c.c., ovvero ancora ex art. 1161 c.c., nei confronti anche di , CP_3 della titolarità, in capo ad essa, delle azioni di . CP_2 Si costituiva quindi in giudizio CP_3 associandosi all'eccezione preliminare di giudicato sollevata da e deducendo, in subordine, che, qualora Controparte_1 fossero state accolte le domande formulate dagli attori, i titoli azionari avrebbero dovuto essere riacquisiti per l'intero nel patrimonio separato dell'eredità beneficiata, precisando altresì che, in tal caso, non intendeva rinunciare ai suoi diritti di erede beneficiato. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, instando, in subordine, per l'accoglimento delle domande di
. Controparte_1 A seguito della morte di avvenuta in Parte_4 data 29.11.2020, si costituivano in giudizio gli eredi
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Depositata la relazione del CTU, la causa veniva rinviata quindi, all'udienza del 12.10.2022, per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, gli attori proponevano querela di falso avverso l'atto di cui alla pag. 4 del libro soci, deducendo l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. All'udienza del 27.10.2022, veniva autorizzata la proposizione della querela, e si procedeva all'istruttoria, concedendosi alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con successiva ordinanza del 6 marzo 2023, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, essendo stata ritenuta la causa matura per la decisione.
23 Quindi, all'udienza del 9 marzo 2023, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni 40 per conclusionali e di 20 per le repliche, e decisa nella camera di consiglio del 19.6.2023. Osserva il Collegio, in primo luogo, che l'eccezione di giudicato formulata dai convenuti e dal chiamato CP_3 con riferimento alla sentenza del Tribunale di Massa n. 648/2014, è infondata e va respinta. Va però al riguardo osservato che non risulta con precisione, in base agli atti di causa, l'oggetto del giudizio sub. Num. R.G. 1968/1993– Tribunale Massa, nel quale è stata pronunciata la sentenza n. 648/2014 (oltre tutto la sentenza è oggetto di appello, pendente di fronte alla Corte di Appello di Genova). Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda degli attori di accertamento dell'appartenenza dei titoli azionari, pari al 2% del capitale sociale della , all'asse CP_2 ereditario di , sia infondata e vada respinta. Persona_2 La vendita dei titoli azionari da parte di a Persona_2 risulta comprovata, infatti, dal contenuto Controparte_1 della pag. n. 4 del Libro Soci di , in data 16.07.1990 CP_2 (libro depositato, in originale, presso la cancelleria di questo Tribunale), con annotazione che comprova l'incontro delle volontà delle parti, unico requisito necessario ai fini del perfezionamento della cessione delle azioni. Gli attori hanno contestato la veridicità della firma di
[rectius: N.d.E.], onde è stata CP_3 Persona_2 disposta CTU, volta a verificare l'autenticità e riferibilità al della sottoscrizione. Per_2 All'esito dell'espletamento dell'accertamento, il consulente, con motivazione ampiamente sviluppata e logicamente argomentata, ha concluso che la firma Per_2
”, apposta alla pagina 4 del Libro Soci di è da
[...] CP_2 ritenersi autografa, e riferibile all'azione del medesimo. Le censure d'irregolarità mosse da parte attrice alla CTU sono state, d'altro canto, superate con argomentazioni coerenti e logiche nella risposta alle osservazioni del consulente d'ufficio. E' appena il caso, poi, di osservare come il mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 2022 c.c. non infici la validità della cessione delle azioni. Invero, l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente (in questo caso, la società) o il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, che possono avvenire solo in presenza, alternativamente, della certificazione o dell'atto autentico previsti dall'art. 2022, 2° comma, sono necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, mentre per l'acquisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all'art. 1376 c.c. (Cass. n. 9314 del 1995, e da ultimo Cass. n. 26199 del 2021). Ciò detto, va ancora ulteriormente osservato che gli attori hanno proposto querela di falso deducendo l'abusivo riempimento della pag. 4 del libro soci, che sarebbe stato firmato in bianco da . Persona_2
24 Osserva al riguardo il Collegio che, con la proposizione di detta querela gli attori hanno dedotto un fatto nuovo, ovvero l'abusivo riempimento del foglio, in contraddizione, peraltro, con quanto dedotto in precedenza, circa la non autenticità della sottoscrizione, da parte di in Persona_2 calce all'annotazione di cui alla pag. 4 del libro soci di
. CP_2 Invero, la deduzione di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco postula la veridicità della sottoscrizione apposta sul foglio, solo contestandosi il contenuto del foglio stesso, apposto absque pactis, laddove, come detto, gli attori hanno nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. disconosciuto la sottoscrizione dell'annotazione della cessione delle quote sul libro soci ex art. 214 comma 2 c.p.c. Al riguardo, va osservato che la modifica della domanda, riguardante gli elementi identificativi oggettivi della stessa può essere effettuata al massimo nella prima memoria di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 12310 del 2015). Tale interpretazione, che si è discostata dal precedente uniforme orientamento, consentendo l'introduzione nel processo di un petitum differente e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, trova la propria giustificazione nei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. Al contempo, le Sezioni Unite, pur ampliando la possibilità di modifica della domanda, hanno stabilito come limite temporale quello della prima memoria, tutelando il diritto di difesa della controparte, in quanto le viene assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre anche sul piano probatorio con la seconda memoria. Nel caso di specie, la modifica della domanda, nei termini di cui si è detto supra, con la deduzione del diverso fatto di riempimento abusivo di foglio in bianco, è avvenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, onde, comunque, la modifica risulta preclusa per tale ragione. Inoltre, non può non osservarsi che la tesi dell'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco confligge con l'originaria formulazione della domanda degli attori, come esplicata nell'atto di citazione. Pertanto, ritiene il Collegio di revocare l'ordinanza ammissiva della querela di falso, stante l'irrilevanza della stessa, atteso che, come detto, deve ritenersi preclusa la modifica della domanda, con conseguente inammissibilità della richiesta di accertare l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. La querela di falso proposta è dunque irrilevante ai fini della decisione perché andrebbe a dimostrare un fatto nuovo, peraltro contraddittorio rispetto a quanto dedotto in citazione, il cui esame è precluso in questa causa, essendo stato dedotto dopo la prima memoria. Quanto alla domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2022 ultimo comma c.c., e di risarcimento del danno, formulata nei confronti di di va osservato che gli CP_2
25 attori chiedono che venga accertata la responsabilità della società, in via principale, nel caso in cui essi stessi siano dichiarati titolari dei titoli azionari e, in subordine, qualora dovesse essere riconosciuto un valido acquisto della proprietà dei titoli in oggetto in favore di CP_1
, per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma
[...] c.c. Il secondo comma dell'art. 2022 c.c. stabilisce, invero, che nel caso di trasferimento di titolo nominativo, “…se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico”. Al contrario, nel caso di specie, gli attori deducono che, a seguito della richiesta di siano Controparte_1 stati rilasciati da nuovi titoli nominativi, senza che CP_2 il diritto risultasse da un atto autentico. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2022 c.c., l'emittente dei titoli è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa, se rispetta tutte le formalità previste dai commi precedenti dello stesso articolo;
dunque, il rispetto delle formalità esonera da responsabilità l'emittente, nel caso di annotazione richiesta da chi non vi era legittimato. Nel presente caso, essendo stata accertata la titolarità dei titoli in capo a , la domanda principale Controparte_1 di responsabilità risulta assorbita, non potendo configurarsi in alcun modo il danno che gli attori deducono di aver subito
“…in quanto sono stati privati sin dal 1993 di ogni utile partecipazione azionaria, e di ogni diritto assembleare, laddove avrebbero potuto fruire di tale loro posizione con opportuni investimenti e guadagni nel tempo, che, invece, gli sono stati sempre negati” (pag. 11 atto di citazione). Alcuna responsabilità ex art. 2022 comma 4 può essere ascritta alla nei confronti degli attori, per CP_2 inopponibilità della cessione agli stessi. Invero, non essendo gli attori titolari delle azioni, essi non possono imputare alcun danno, che d'altro canto, nemmeno hanno determinato, né precisato nell'ammontare in corso di causa, in conseguenza della emissione dei titoli alla legittima titolare. La domanda di risarcimento del danno non può, pertanto, trovare accoglimento. Il Collegio rileva, comunque, ad abundantiam, che l'eccezione di prescrizione sollevata da sarebbe CP_2 comunque suscettibile di accoglimento, essendo previsto un termine prescrizionale di 5 anni per i diritti che derivano dai rapporti sociali ex art. 2949 c.c., onde anche sotto tale profilo, la domanda andrebbe respinta. Essendo stata accertata la titolarità di CP_1
dei titoli azionari oggetto di causa sulla base di
[...] un valido trasferimento tra questa e le domande Persona_2 subordinate di accertamento della titolarità in virtù del principio possesso vale titolo ex art. 1994 c.c. o in subordine per usucapione ex artt. 1162 c.c. ovvero ex art. 1161 c.c, e di risarcimento del danno ex art. 1227 c.c., risultano assorbite.
26 Attesi i motivi testé esposti, le istanze istruttorie hic et inde riproposte al Collegio vanno respinte, in quanto irrilevanti ai fini del decidere (ed, in parte, inammissibili, in quanto trattasi di capitoli di prova testimoniale generici, quali i capitoli 20,27,28 articolati da . Controparte_1 Attesa la soccombenza, gli attori in solido vanno condannati alla refusione delle spese a favore dei convenuti e nonché alla refusione, Controparte_1 CP_2 sempre in solido, delle spese a favore di , atteso CP_3 che la chiamata in causa dello stesso da parte di
[...] è stata determinata dalle domande Controparte_1 introdotte nei confronti di quest'ultima dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge le domande formulate dagli attori;
2) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta dagli attori;
3) Condanna gli attori in solido alla refusione, a favore di ciascuno dei convenuti e Controparte_1 CP_2 delle spese di lite, liquidate, per ciascuno, in euro 13.500 per compensi, oltre 15% spese di lite, IVA e CAP come per legge, nonché alla refusione, in solido, delle spese di lite nei confronti di liquidate in euro 12.500 per CP_3 compensi, oltre 15% spese di lite, IVA e CAP come per legge“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di - già erede
[...] Persona_1 beneficiata di -, e Persona_2 Parte_2 [...] altresì eredi beneficiati di Parte_3 Parte_4
così concludendo:
[...]
“Voglia la Corte di appello di Firenze, respinta ogni avversa domanda e in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
SULLA DOMANDA INCIDENTALE DI QUERELA DI FALSO
Ammettere la querela di falso presentata da
[...]
e, previa ammissione, per quanto occorrer Parte_3 possa, di CTU grafologica sulle firme di Parte_5 di cui a pag. 4 libro soci e certificati azionari in atti, accertare e dichiarare la falsità per i motivi tutti ivi indicati sub n. 3 del presente appello, dell'annotazione ( fronte/retro) di pag. 4 libro soci depositato agli atti con memoria Controparte_2 [...]
[...] [...]
19.2.2020 e dei certificati azionari CP_5 depositati in giudizio dalla convenuta Controparte_1 con memoria 19.2.2020;
SULLA DOMANDA DI MERITO
In via principale
1) Conseguentemente alla declaratoria di falsità di cui al punto che precede, accertare e dichiarare che tutti i titoli azionari di già di CP_2 CP_2 proprietà di e già annotati nell'inventario Persona_2 ereditario redatto dopo la sua morte (oggi pari a n.
36.000 azioni compresi nel titolo nominativo n. 4 rilasciato a sono caduti in Controparte_1 successione alla morte di Persona_2
2) condannare e ordinare quindi alla sig.ra CP_1
l'immediata restituzione dei titoli in oggetto
[...] in favore degli attori quali coeredi beneficiati, con contestuale ordine a carico della Società CP_2
e ai suoi organi amministrativi di iscrivere nel
[...] relativo libro soci, previo annullamento delle corrispondenti azioni intestate a gli Controparte_1 attori quali soci della predetta società con contestuale riemissione dei suddetti titoli in loro favore in qualità di coeredi beneficiati di Persona_2
3) condannare altresì la convenuta CP_1
, previo ordine di esibizione in giudizio del
[...] libro giornale di dal 1990 ad oggi, Controparte_2 nonché ordine di esibizione in giudizio di tutte le dichiarazione dei redditi di dal 1990 Controparte_1 ad oggi nonché delle dichiarazioni fiscali della medesima
Società e di tutti i bilanci approvati dal 1990 ad oggi, alla restituzione sempre a favore degli esponenti, nella loro qualità in epigrafe indicata, di tutti gli utili e i frutti civili maturati su tali titoli, nella misura da accertarsi a mezzo apposita CTU contabile per come
28 richiesta in atti e su cui si insiste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione e/o maturazione al saldo effettivo;
In via subordinata (per il caso in cui non venga accolta la domanda incidentale di querela di falso):
4) disattendere le conclusioni raggiunte dalla CTU grafologica in atti per le gravi carenze tecnico- scientifiche per come evidenziate in atti, e quindi disporre per la sua totale rinnovazione, e comunque affermare e dichiarare che la firma apparente di Per_2
su pag. 4 libro soci non gli appartiene, con
[...] conseguente dichiarazione di inesistenza del titolo traslativo dei titoli azionari in oggetto in favore della convenuta, con conseguente condanna della medesima come da punti 2 e 3 che precedono;
In via ulteriormente subordinata:
5) accertare e dichiarare comunque che l'annotazione di cui a pag. 4 libro soci non rappresenta un valido titolo di cessione delle azioni ex artt. 2022 e 2355
c.c., e quindi dichiarare anche la nullità / illegittimità dell' annullamento da parte della società emittente delle citate azioni, pari a n. 36.000 del valore nominale di lire 1.000 cadauna, nonché accertare e dichiarare la falsità delle firme di su Parte_5 pag. 4 libro soci e sui successivi certificati azionari rilasciati prodotti in causa, e per l'effetto dichiarare inopponibile nei confronti di la Controparte_2 cessione dei titoli stessi;
6) Conseguentemente accertare e dichiarare che tutti i titoli azionari di già di proprietà di Controparte_2
e già annotati nell'inventario ereditario Persona_2 redatto dopo la sua morte (oggi pari a n. 36.000 azioni compresi nel titolo nominativo n. 4 rilasciato a CP_1
) sono caduti in successione alla morte di
[...] Per_2
29 , con conseguente condanna della medesima come da Per_2 punti 2 e 3 che precedono;
In ogni caso:
7) condannare la soc. in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, in solido anche con qualora quest'ultima non Controparte_1 fosse in grado o non volesse restituire agli attori quanto oggetto del presente giudizio, al risarcimento del danno arrecato agli attori per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma c.c., nella misura pari a tutti gli utili e i frutti civili maturati su tali titoli, nella misura che verrà accertata con apposita CTU contabile, su cui si insiste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione e/o maturazione al saldo effettivo;
8) in via subordinata, qualora per mera ipotesi dovesse essere riconosciuto per qualsiasi motivo un valido acquisto inter partes della proprietà dei titoli in oggetto in favore di condannare Controparte_1 pur sempre la soc. al risarcimento del Controparte_2 danno per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma c.c. e/o per inopponibilità della cessione medesima nei suoi confronti, nella stessa misura di cui sopra o anche in via equitativa avuto riguardo alle circostanze del caso.
9) Con vittoria di tutte le spese di causa e di CTU, con condanna altresì di tutti i convenuti a restituire in favore degli appellanti le spese di causa nelle misure liquidate nella sentenza di prima grado, e precisamente euro 13.500,00 + spese generali, iva e cap a carico di e ed euro 12.500,00 Controparte_1 Controparte_2
+ spese generali, iva e cap a carico di ”. CP_3
30 Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, CP_1
a sua volta così concludendo:
[...]
“Voglia Questa Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
- rigettare l'interposto appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
- riformare in parte la sentenza n.2055/23 in accoglimento dell'interposto appello incidentale svolto dalla esponente e confermare per il resto la impugnata sentenza n.2055/23 emessa dal Tribunale di Firenze;
in subordine, in caso di totale o anche parziale accoglimento dell'interposta impugnazione, ribadite le istanze e deduzioni avanzate dalla difesa di CP_1
nel giudizio di primo grado e riproposte in
[...] questo giudizio di impugnazione e ribadite altresì le riproposte eccezioni di prescrizione della domanda attrice e di carenza di legittimazione dei a Parte_2 far valere ogni domanda di risarcimento danni, si chiede a Questa Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, che dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n.2055/23 Tribunale di Firenze nelle parti non idoneamente impugnate dagli appellanti, voglia respingere la domanda attrice per i motivi tutti in atti indicati ed in via preliminare per essere la domanda avanzata nei confronti di nulla/invalida e/o Controparte_1 inammissibile, prescritta, nei termini indicati e comunque infondata in fatto ed in diritto, non provata e non opponibile alla convenuta odierna appellata.
- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento – seppur parziale – dell'interposto appello e/o delle domande attoree, voglia accertare e dichiarare nei confronti degli attori, della e del Controparte_2
Dott. che la convenuta Avv. CP_3 CP_1
ha acquistato, in virtù del principio possesso
[...]
31 vale titolo ex art. 1994 c.c. o in subordine per usucapione ex artt. 1162 c.c. ovvero ex art. 1161 c.c., la proprietà delle 36.000 azioni della Controparte_2 del valore nominale di Lire 1000 cadauna, già di proprietà di ed oggi rappresentate dal Persona_2 certificato azionario n.4 della Controparte_2 intestato alla medesima Avv. , e di cui Controparte_1 all'accordo e annotazioni a Libro soci Controparte_2 in data 16.7.1990 e 6.8.1990 (come da docc.
6-7 prodotti con la costituzione nel presente giudizio dalla stessa convenuta Avv. come da doc. 7 Controparte_1 prodotto, anche in formato cartaceo, con la comparsa di resistenza 28.3.2019 della stessa convenuta Avv. CP_1
nel subprocedimento per sequestro in corso di
[...] causa RG 15910/2018-1 e come da copia autentica pagg.
1-7 fronte/retro libro soci prodotta in Controparte_2 formato cartaceo all'udienza del 20.12.2019 nel presente giudizio dalla stessa convenuta Avv. ; Controparte_1 il tutto per le ragioni tutte esposte in atti dalla scrivente convenuta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui
Questa Ill.ma Corte dovesse accogliere anche solo parzialmente l'interposto appello e/o in qualche misura le domande risarcitorie attoree, ridurre notevolmente il risarcimento del danno a carico della scrivente convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2,
c.c., con reiezione della domanda di interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto per le ragioni tutte esposte in atti dalla scrivente convenuta.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre accessori, relative ad entrambi i gradi di giudizio e per il giudizio di primo grado anche con relazione alla fase cautelare e al giudizio incidentale per falso;
con condanna personale anche aggravata ed in solido degli
32 attori/appellanti ai sensi dell'art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa avendo gli stessi agito in giudizio nella piena consapevolezza della totale infondatezza delle pretese avanzate o quanto meno con colpa grave. Con condanna degli attori/appellanti al pagamento delle spese di CTU e di CTP.
Si chiede altresì ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado nell'interesse di ed in particolare quelle riproposte in Controparte_1 questo atto ai sensi dell'art.346 cpc, che di seguito si trascrivono.
In via istruttoria, si insta per l'ammissione della prova per testi formulata con la 2 memoria art. 183,6°comma, cpc del 19.02.2020 sui capitoli di prova che di seguito si trascrivono:
1) Vero che il 16 luglio 1990, previ accordi telefonici anche con il Sig. Parte_5 la Sig.ra accompagnata dal marito Controparte_1
mi chiese di predisporre l'atto di CP_3 trasferimento di 36.000 (trentaseimila) azioni della allora con sede in Milano, Via Controparte_2
Settembrini n. 1 ed oggi con sede in Massa, Via Noce n.
1, cod. fisc. , della quale ero all'epoca P.IVA_1 commercialista, dal Sig.
alla Sig.ra Persona_2 Controparte_1
2) Vero che il 16 luglio 1990 predisposi l'atto di trasferimento di cui al precedente capitolo 1) sul libro soci della così come risulta dalla Controparte_2 copia del libro soci stesso di cui al doc.7 e al doc. Q libro soci integrale autenticato e prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
3) Vero che il 16 luglio 1990 consegnai il libro soci della ai Sig.ri ed Controparte_2 Controparte_1 per la raccolta delle sottoscrizioni CP_3
33 sull'atto di trasferimento di cui ai precedenti capitoli
1) e 2);
4) Vero che il 6 agosto 1990 la Sig.ra CP_1
, accompagnata dal marito mi esibì
[...] CP_3 il libro soci della recante l'atto di Controparte_2 trasferimento di cui ai precedenti capitoli 1) e 2) sottoscritto dal venditore dal compratore Persona_2
e dal presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione della Sig. Controparte_2 [...]
; Parte_5
5) Vero che il 6 agosto 1990 la Sig.ra CP_1
, accompagnata dal marito mi
[...] CP_3 chiese la predisposizione di un nuovo certificato azionario di intestato a sé medesima e Controparte_2 rappresentativo di n. 412.000 azioni della medesima
[...]
avendo la Sig.ra CP_2 Controparte_1 acquistato, sempre in data 16 luglio 1990, anche 376.000
(trecentosettantaseimila) azioni della Controparte_2 dal Sig. ; Parte_5
6) Vero che il 6 agosto 1990 predisposi il nuovo certificato azionario di intestato a Controparte_2
e rappresentativo di n. 412.000 azioni Controparte_1 della medesima consegnandolo alla Controparte_2 medesima unitamente ai vecchi Controparte_1 certificati azionari intestati a e Persona_2 [...]
, annullati per perforazione;
Parte_5
7) Vero che il 6 agosto 1990 trascrissi l'annotazione corrispondente a quanto indicato nel precedente capitolo
6) sul libro soci della come risulta Controparte_2 dalla copia del libro soci stesso di cui al doc. Q libro soci integrale autenticato prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
34 8) Vero che il 6 agosto 1990 riconsegnai il libro soci della ai Sig.ri e Controparte_2 CP_3
; Controparte_1
9) Vero che alla fine di agosto del 1990 la Sig.ra accompagnata dal marito Controparte_1 CP_3 mi riconsegnò il libro soci della Controparte_2 recante la sottoscrizione di Parte_5 sull'annotazione redatta il 6 agosto 1990 riguardante l'annullamento dei vecchi certificati azionari intestati a e a e l'emissione del Persona_2 Parte_5 nuovo certificato azionario intestato a CP_1
, nonché mi riconsegnò il nuovo certificato
[...] azionario della intestato a Controparte_2 CP_1
per 412.000 azioni, sottoscritto da
[...] [...]
, come da copia del certificato azionario stesso Parte_5 di cui al doc. P prodotto nel presente giudizio dall'Avv.
che mi si rammostra, chiedendomi di custodirlo CP_1 per conto suo e di provvedere al suo deposito presso la sede sociale, all'epoca Sita in Milano, in occasione delle assemblee dei soci della Controparte_2
10) Vero che dal 1991 (in particolare assemblea del
26 giugno 1991) al 2011 (in particolare assemblea del 27 maggio 2011), la Sig.ra partecipò, Controparte_1 personalmente o a mezzo di delegati, alle assemblee dei soci della tenutesi presso il mio studio Controparte_2 di Milano, Via Brera n.16, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto;
11) Vero che all'assemblea straordinaria dei soci della società del 21 ottobre 1992 Controparte_2 innanzi al notaio di Milano, la quale Persona_3 deliberò il trasferimento della sede sociale da Milano a
Massa, rappresentai per delega la socia Sig.ra CP_1
35 per la partecipazione sociale di 412.000 azioni CP_1 della predetta società, prendendo parte alla discussione e votando nella ridetta qualità;
12) Vero che il 26 luglio 1989 si svolse presso il mio studio in Milano, Via Brera n. 16, l'assemblea dei soci della società nella quale furono Controparte_2 confermati, quali consiglieri d'amministrazione, i Sig.ri
, e Parte_5 CP_3 Controparte_1
13) Vero che il 26 luglio 1989, a seguire l'assemblea di cui al precedente capitolo 12), si svolse presso il mio studio in Milano, Via Brera n. 16, il consiglio di amministrazione della società nel quale Controparte_2 fu nominato presidente del consiglio di amministrazione il Sig. ; Parte_5
14) Vero che il 3 agosto 1989 un collaboratore del mio studio depositò alla cancelleria delle società commerciali del Tribunale di Milano la pratica per l'iscrizione del rinnovo delle cariche amministrative della come da doc.AF, AF all1, AF All2, Controparte_2
AF all. 3 prodotto nel presente giudizio dall'Avv.
che mi si rammostra;
CP_1
15) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc.AF (dichiarazione dott. ) prodotto nel presente Pt_6 giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
16) Vero che dal 1991 al 18.06.2007 la Sig.ra ha partecipato, Controparte_1 personalmente o a mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già con sede Controparte_2 in Milano, Via Settembrini n. I e di seguito con sede in
Massa, Via Noce n. l, cod. fisc. , della quale P.IVA_1 ero all'epoca sindaco effettivo, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime,
36 alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco effettivo della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
17) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. M (dichiarazione testimoniale dott. A Tes_1 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
18) Vero che dal 1991 al 19.11.1998 e dal 23.06.2010 al 29.05.2019 la Sig.ra ha Controparte_1 partecipato, personalmente o a mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già Controparte_2 con sede in Milano, Via Settembrini n.l e di seguito con sede in Massa, Via Noce n.l, cod. fisc. P.IVA_1 della quale ero all'epoca sindaco effettivo, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco effettivo della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
19) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. N (dichiarazione testimoniale dott. Tes_2 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
20) Vero che dal 19.11.1998 a tutto il 2018 la Sig.ra ha partecipato, personalmente o a Controparte_1 mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già con sede in Milano, Via Settembrini Controparte_2
n.1 e di seguito con sede in Massa, Via Noce n.1, cod. fisc. , della quale ero all'epoca sindaco, con P.IVA_1 la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione
37 assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
21) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. AG (dichiarazione dott. ) prodotto nel presente Per_4 giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
Cont 22) Vero che ho lavorato alle dipendenze della
[...]
in Massa Via Dorsale fino alla fine del 1990 Parte_7
e prendevo direttive dal sig. Persona_2
23) Vero che dall'inizio del 1991 sono passato a
Cont lavorare, negli stessi locali della di Persona_2 in Massa Via Dorsale, per la LOM Petrolchimici Srl e prendevo direttive dal Sig. che ne era Parte_1 amministratore;
24) Vero che alla fine del 1990, poco prima di passare dalla LOM di RI LV alla LOM Petrolchimici
Srl, il sig. mi avvertì dell'esigenza di Persona_2 questo mio trasferimento in quanto lui cessava la sua attività, che sarebbe stata continuata dalla figlia Per_1
e dal genero
[...] Parte_1
25) Vero che in occasione del colloquio di cui al precedente capitolo 24) il sig. mi disse che Persona_2 con la non aveva più nulla a che vedere Controparte_2 perché aveva ceduto le azioni che gli erano rimaste alla sua nuora e che intendeva ritirarsi Controparte_1 completamente dal lavoro perché era ormai stanco di lavorare;
26) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. L (dichiarazione testimoniale Testimone_3 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
38 27) Vero che tra il 1990 ed il 2003 era consuetudine consolidata il non indicare i nominativi dei soci di società per azioni partecipanti alle assemblee dei soci, nel relativo verbale, in quanto ciò non era necessario e si preferiva tutelare le ragioni di riservatezza dei soci;
28) Vero che fin dagli anni '80 del secolo scorso le società per azioni utilizzano abitualmente libri sociali
(in particolare libri soci) costituiti da fogli mobili e in particolare fogli mobili che vengono inseriti in raccoglitori ad anelli.
Si indicano quali testi: il Dott. Testimone_4 domiciliato in Milano, Via Brera n.16 sui capitoli da 1)
a 15)+ 27), 28) ; - il Dott. Testimone_5 domiciliato in Trento, Via del Brennero n. 43 sui capitoli 16), 17), 27), 28); - il Dott. Testimone_6 domiciliato in Gazzada Schianno (VA), Via Verdi n. 8 sui capitoli 18),19),27), 28); - il Dott. Testimone_7 domiciliato in Milano, Via Cucchiari n.3 sui capitoli
20), 21), 27), 28) ; - il Sig. Testimone_3 domiciliato in Avenza (MS), Via Sforza n.15 sui capitoli da 22) a 26).
Con riferimento al giudizio incidentale per querela di falso promossa da si reiterano Parte_3 tutte le difese, eccezioni e argomentazioni svolte in atti e si conclude affinchè sia respinto l'appello interposto dai sigg.ri e/o comunque dichiarata Parte_2 inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto la querela per falso interposta da con Parte_3 condanna personale ed aggravata dello stesso al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, senza interversione dell'onere della prova, a solo scopo tutioristico, si insiste affinché vengano ammesse le istanze istruttorie formulate
39 con le tre memorie depositate ai sensi dell'art. 183,
6°comma, cpc ed in particolare la prova per testi, indicando quale testimone residente in [...]
Massa Via Rossini 61, sulle circostanze capitolate che di seguito si trascrivono:
a) “vero che nei primi giorni del mese di luglio di
1990 avete partecipato ad una riunione tenutasi presso i locali della in Massa, Via Noce 1, e Controparte_2 che a tale riunione hanno partecipato, oltre a lei, i sigg.ri e Persona_2 CP_3 Parte_5
?” Controparte_1
b) “vero che, in occasione della riunione di cui al capitolo che precede, il sig. dichiarò che Persona_2 avrebbe proceduto alla vendita delle sue azioni in
[...]
a favore di al un prezzo CP_2 Controparte_1 determinato di Lire 36 milioni?”
c) “Confermate il contenuto della dichiarazione da
Voi sottoscritta che Vi si rammostra indicata come doc.
BE di parte convenuta ” Controparte_1 nonché la prova per testi sulla circostanza già capitolata nella memoria n.2 ex art. 183, VI comma, cpc depositata nel giudizio principale RG 15910/18 e richiamata nella memoria n.2 ex art. 183, VI comma, cpc depositata in questo giudizio incidentale, indicando a testi domiciliato in Avenza (MS), Via Testimone_3
Sforza n.15, sui seguenti capitoli:
a) Vero che ho lavorato alle dipendenze della LOM di in Massa Via Dorsale fino alla fine del 1990 Persona_2
e prendevo direttive dal sig. Persona_2
b) Vero che dall'inizio del 1991 sono passato a
Cont lavorare, negli stessi locali della di in Massa Via Dorsale, per la LOM Persona_2
Petrolchimici Srl e prendevo direttive dal Sig. che ne era amministratore;
Parte_1
40 c) Vero che alla fine del 1990, poco prima di passare
Cont dalla di alla LOM Petrolchimici Srl, il Persona_2 sig. mi avvertì dell'esigenza di questo mio Persona_2 trasferimento in quanto lui cessava la sua attività, che sarebbe stata continuata dalla figlia e dal Persona_1 genero;
Parte_1
d) Vero che in occasione del colloquio di cui al precedente capitolo c) il sig. mi disse che Persona_2 con la non aveva più nulla a che vedere Controparte_2 perché aveva ceduto le azioni che gli erano rimaste alla sua nuora e che intendeva ritirarsi Controparte_1 completamente dal lavoro perché era ormai stanco di lavorare;
e) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. L dichiaraz testim prodotto nel Testimone_3 presente giudizio dall'Avv. che mi si CP_1 rammostra”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, CP_2
a sua volta così concludendo:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri
[...]
Parte_1 Parte_3 Parte_2 nella loro qualità di eredi beneficiati di e Persona_2
e anche quali eredi beneficiati Parte_3 Pt_2 di in quanto manifestamente infondato Parte_4 in fatto ed in diritto, nonché inammissibile con riferimento alla querela di falso per i motivi in atti esposti ovvero, in subordine, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'esponente in primo grado, dichiarare inammissibili tutte le domande attoree per le ragioni di cui in atti e, in ogni caso, respingerle in quanto prescritte e, comunque, infondate.
41 In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
Voglia questa Ill.ma Corte riformare Controparte_2 parzialmente la sentenza n.2055/23 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 30/06/23, nei limiti di cui all'appello incidentale formulato e per l'effetto: a) in merito alla validità ed efficacia della cessione azionaria del 16/07/90 accogliere l'eccezione di giudicato svolta da sia con riferimento Controparte_2 alla sentenza n.648/14 del Tribunale di Massa e sia con riferimento alla sentenza n.1866/18 della Corte di appello di Genova, b) condannare gli attori soccombenti in primo grado al pagamento delle spese di lite a favore di in applicazione dei parametri di cui al DM CP_2
147/22 come quantificate nella nota spese allegata da in considerazione del valore della controversia, CP_2 delle varie fasi processuali e della complessità e molteplicità delle questioni trattate nonché al pagamento per intero delle spese di CTU e al rimborso a favore di delle spese di CTP come richieste ed Controparte_2 allegate dalla società convenuta.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ogni loro fase di merito, cautelare e incidentale, ivi comprese le spese di CTU e
CTP, e con condanna di parte appellante anche ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa oltre che ai sensi dell'art. 96 4 comma cpc.
Si chiede che le spese di lite vengano liquidate tenendo conto della redazione degli atti mediante l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali ed in distrazione a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello,
a sua volta così concludendo: CP_3
42 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contraris reiectis, respingere l'appello dei sigg.ri
[...]
e in quanto inammissibile Parte_1 Pt_2 Pt_3
e, comunque, infondato;
voglia, in ogni caso, codesta
Ecc.ma Corte nel merito rigettare tutte le domande azionate dai sigg.ri e , Parte_1 Pt_3 Pt_2 questi due ultimi anche come eredi di , Parte_4 perché inammissibili o in subordine infondate in fatto ed in diritto ed accogliere le domande e richieste di il tutto per le ragioni in atti Controparte_1 esposte.
Con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compresi accessori, e spese di CTU da porsi a carico degli attori ed appellanti”.
Con ordinanza del 23.9.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa: spese di c.t.u. di primo grado poste in parti uguali fra i contendenti (intendendosi gli appellanti come unica parte), ferma restando la solidarietà nei confronti della nominata c.t.u.; per il resto rinuncia agli appelli principale e incidentali e spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dagli appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono in via preliminare essere trattate, in quanto aventi efficacia pregiudiziale rispetto alle questioni di merito oggetto dei rimanenti motivi di appello principale, le questioni inerenti l'avvenuta formazione del giudicato sulla cessione del 2% del capitale di
[...] intercorsa tra quale cedente e CP_2 Persona_2 quale cessionaria e l'avvenuta Controparte_1 maturazione della prescrizione eccepita da CP_1
e , convenuti in primo grado.
[...] CP_2
43 Sulla prima questione, in cui il giudicato è stato invocato anche da parte di che non Controparte_1 era all'epoca parte del relativo giudizio (essendo all'epoca solo difensore di , l'accertamento CP_3 contenuto nella sentenza del Tribunale di Massa n. 648 del 6.6.2014, ove pure ritenuto non incidentale, è stato fatto oggetto di espressa impugnazione dalla difesa di
LOM Petrolchimici s.r.l., parte del giudizio (vd. § B.4, pag. 21-24). La sentenza di Appello del Tribunale di
Genova n. 635 del 2024, qualunque voglia ritenersi la portata della decisione sulla questione, risulta essere a sua volta stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, tuttora pendente.
Gli effetti di detta cessione azionaria risultano poi essere stati invocati solo incidentalmente, e peraltro su una questione il cui esame è stato dichiarato assorbito, nel giudizio in cui si sono susseguiti la sentenza n. 743 del 26.9.2008 del Tribunale di Massa, la sentenza n. 1203 del 24.10.2013 della Corte di Appello di Genova, la sentenza della S.C. n. 16062 del 2.8.2016, la sentenza, in fase di rinvio, n. 1866 del 6.2.2018 della Corte di
Appello di Genova, e, da ultimo, la sentenza della S.C.
n. 21383 del 30.7.2024 che ha cassato la sentenza impugnata in relazione ad uno dei motivi dell'ivi proposto ricorso incidentale e, decidendo nel merito, ha condannato al pagamento in favore di Controparte_2
quale rappresentante della comunione Parte_4 ereditaria di delle spese del giudizio di Persona_2 rinvio.
La questione concernente l'eccepita e, ad abundantiam ritenuta dal primo Giudice fondata, prescrizione, oggetto del quinto motivo di appello principale, conduce a conclusioni diverse rispetto a quelle cui è giunto il
44 Tribunale e a ritenere, in parte qua, fondato il relativo motivo.
La cessione delle azioni di cui è causa è datata
16.7.1990 e i contestati adempimenti ex art. 2022, comma
3, c.c. sono datati 6.8.1990.
Parte appellante invoca in proposito la natura permanente dell'illecito in cui si è concretizzata la contestata condotta, in sintesi di nullità della cessione della partecipazione azionaria e di responsabilità in capo all'amministratore della società emittente che illegittimamente avrebbe curato le incombenze di cui all'art. 2022, comma 3, c.c.
Soprassedendo temporaneamente sulla questione di quale sia il termine prescrizionale applicabile al caso di specie (se quello decennale ordinario riferito alla natura comune del negozio di cessione del pacchetto azionario ovvero quello breve quinquennale ex art. 2949
c.c. riferito alla natura organizzativa interna delle incombenze) devono da un lato esaminarsi quali siano stati gli specifici contestati effetti derivati dalla invocata condotta e dall'altro se, prima dell'instaurazione del presente giudizio, vi sia stata interruzione del termine prescrizionale.
Data l'ontologica differenza fra le contestate condotte (da un lato, come sopra visto, un negozio che si assume nullo e, dall'altro, la responsabilità derivante da incombenze che, successivamente al primo, sarebbero state illegittimamente curate), deve osservarsi come il regime relativo alla prima fattispecie è in via generale quello della assoluta imprescrittibilità della relativa azione (ex art. 1422 c.c.) fatta salva la valutazione della maturata usucapione, che nel caso di specie la ha puntualmente invocato quale suo capo di CP_1 domanda riconvenzionale, il cui esame il Tribunale ha
45 ritenuto assorbito. In proposito, pur ipoteticamente volendosi ritenere versare al momento dell'atto la in situazione soggettiva di malafede CP_1
(ritenendola consapevole se non addirittura partecipe della ex adverso invocata nullità) sarebbe comunque decorso il termine massimo ventennale di cui all'art. 1161, comma 2, c.c. e non esservi stato medio tempore alcun idoneo atto interruttivo, considerato da un lato che la specifica controversia di cui è causa è stata instaurata nel 2018 e dall'altro che Controparte_1 non è stata parte sostanziale (prescindendo quindi dal fatto che la stessa vi ha in entrambe rivestito il ruolo di patrona di di alcuna delle precedenti CP_3 summenzionate vicende processuali.
Nemmeno, nei confronti della società emittente (alla stessa dovendo imputarsi la condotta dell'allora amministratore , potrebbe ritenersi Parte_5 interrotto il rispettivo termine prescrizionale, in particolare non risultando nelle precedenti vicende essere stato espressamente dedotto lo specifico consequenziale profilo di responsabilità in questa sede specificamente per la prima volta invocato.
L'assenza di decorrenza del termine prescrizionale può, allora, effettivamente ricollegarsi alla natura permanente dell'illecito che, senza richiamare tutta l'evoluzione storica e giurisprudenziale della fattispecie in proposito (su cui da ultimo vd. Cass.,
Sez. I, ord. 10.9.2025, n. 24955, che, pur pronunciata sulla materia storicamente peculiare all'istituto, e cioè
l'occupazione in via di fatto di immobili da parte della
P.A., ivi richiama due, rapportabili a quello qui in esame, precedenti in materia di illegittima trascrizione di atto negoziale nei registri immobiliari – vd. Cass.,
6.7.1974, n. 1706, e Cass., sez. II, 24.6.2013, n.
46 15795), postula la giuridica possibilità che il responsabile sia ancora in grado di porre fine, nei termini a questo punto del, sia pur parziale – dato il suo dipanarsi incrementativo -, ripristino di cui all'art. 2058, comma 1, c.c., alla condotta illecita. Nel caso qui in esame non sono stati dedotti fatti che implicherebbero sia la sopraggiunta impossibilità in capo all'indicato responsabile di porre fine al protrarsi della condotta illecita (ad es. per successivo acquisto in buona fede da parte di terzi della medesima partecipazione azionaria o per annullamento della stessa in ragione di operazioni sul capitale in conseguenza di perdite, con conseguente necessità di ricorrere ad un risarcimento per equivalente per un capitale monetario oramai cristallizzato) sia la relativa conoscenza in capo al danneggiato, con gli effetti di cui all'art. 2935 c.c.
In ragione del disposto di cui all'art. 1310 c.c., essendo comunque stata invocata la corresponsabilità solidale della (che è riferita alla distinta CP_1 sua condotta successiva all'accordo contrattuale, e consistente nelle incombenze di cui all'art. 2022, comma
2, c.c. e nella richiesta degli adempimenti di cui al comma successivo, e al contempo antecedente a quella dell'amministratore della società ma che è quest'ultima, in quanto ne è induttiva, funzionalmente collegata), il termine prescrizionale ridotto quinquennale deve ritenersi comunque utilmente interrotto anche nei confronti della . CP_1
Con il primo motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza appellata nella parte in cui questa ha recepito, accogliendo la valutazione di autenticità della sottoscrizione “ apposta Persona_2 alla pagina 4 del Libro Soci di in Controparte_2 data 16 luglio 1990, le conclusioni della disposta c.t.u.
47 grafologica, in particolar modo non dando rilevanza da un lato alle incertezze del tratto grafico della iniziale
“R”, pur evidenziate a pag. 12 della relazione di c.t.u.,
e dall'altro al fatto che 4 su 9 fra le scritture di comparazione siano state esaminate dal c.t.u. in copia anziché in originale.
Il motivo è infondato.
Le incertezze nel tratto grafico della iniziale “R”, che in verità il c.t.u. ha riscontrato anche al riguardo dell'altra iniziale “F” (vd. successiva pag. 13 della relazione), non costituiscono elemento univoco a supporto della contraffazione della grafia, tenuto anche conto del fatto che al contempo il c.t.u. ha rilevato (pag. 14) che le porzioni minuscole “icci” e “ulvio” presentano un tracciato nell'insieme discretamente scorrevole, con qualche accentuata spigolosità e rigidità e repentine deviazioni nelle traiettorie, concludendo che “la visione globale evidenzia quindi velocità redattiva moderata, con rallentamento del gesto nella esecuzione delle maiuscole e maggiore spinta dinamica nelle porzioni successive”.
Il giudizio dato dal c.t.u. deve pertanto, secondo questa Corte, ritenersi immune da incongruenze, al più dando dimostrazione dell'assenza di disomogeneità nell'attacco delle iniziali maiuscole (che può ritenersi un fenomeno normale in una persona che all'epoca aveva 78 anni – vd. la stessa relazione di c.t.u. a pag. 27 -), compensata in maniera altrettanto omogenea dalla scioltezza dimostrata nel vergare le successive lettere minuscole.
L'utilizzo poi, quali scritture di comparazione, di fotocopie non inficia in alcun modo l'esito dell'analisi comparativa, sia in quanto non sono evidenziate note devalutative sui pur utilizzati originali, sia in quanto
48 nulla viene detto sulla qualità nell'avvenuta riproduzione delle scritture esaminate non in originale.
A nulla poi rileva, come pure evidenziato nel motivo di appello, che il c.t. degli odierni appellanti abbia, evidentemente in separata sede, esaminato in originale talune delle scritture comparative prodotte in copia, che evidentemente gli appellanti avrebbero dal canto loro potuto direttamente produrre o quanto meno farne oggetto di istanza di esibizione e non possono pertanto muovere alcun rimprovero al c.t.u. se ne ha ritenuto sufficiente l'esame in copia.
Con il secondo motivo di appello viene mossa, in sintesi, censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa è stata emessa all'esito di un giudizio in cui
è stata revocata una già ammessa querela di falso e senza che su ciò sia stato acquisito il parere del Pubblico
Ministero, non dando al contempo conto dell'ammissibilità del procedimento di querela di falso anche in presenza di disposto procedimento di verificazione di scrittura privata.
Il motivo è infondato, in quanto un sia pur ipotetico parere espresso del Pubblico Ministero – peraltro notiziato dell'apertura del sub-procedimento di querela di falso - si sarebbe reso necessario solo all'esito dell'avvenuto compimento, in sua presenza, delle incombenze di cui all'art. 223 c.p.c., che nel caso in esame non risultano mai essere state curate. Inoltre la natura non preclusiva del procedimento di verificazione di scrittura privata non implica in alcun modo che sia al contempo preclusa una valutazione circa la rilevanza della querela (art. 222 c.p.c.) da parte del giudice, con provvedimento soggetto al regime della ordinaria revocabilità delle ordinanze stabilita dall'art. 177, comma 2, c.p.c.
49 Il terzo motivo di appello – con cui, in sintesi, si muove censura all'impugnata sentenza nella parte in cui questa non avrebbe tenuto conto del fatto che la partecipazione azionaria in questione è sempre rimasta nel patrimonio di sino alla data della sua Persona_2 morte ed altresì del fatto che le sottoscrizioni, in qualità di amministratore al momento della cura delle incombenze di cui all'art. 2022 c.c. ed attribuite a non erano veritiere e che Parte_5 Parte_5
alle ivi indicate date del 16.7.1990 e del
[...]
6.8.1990 non era più amministratore di CP_2
– è infondato.
[...]
Esso si fonda da un lato su parte della documentazione inerente alle vicende successorie di Per_2
, come tale non opponibile a e
[...] Controparte_1 sull'assunto che non sia mai stata richiesta la verificazione della scrittura privata di Parte_5
(non essendo questi direttamente parte in causa).
Piuttosto, proprio in tale ipotesi avrebbe dovuto proporsi querela di falso, a cura degli appellanti che ne hanno interesse, diretta a dimostrare la falsità delle suddette sottoscrizioni, indicandone i mezzi di prova tra i quali non possono annoverarsi semplici dichiarazioni negative di taluni soggetti terzi indicate e la diversità fra la sottoscrizione del 16.7.1990 e quella del
6.8.1990, che peraltro non emerge ictu oculi dalla visione delle stesse.
L'ulteriore assunto degli appellanti che nel luglio- agosto 1990 non fosse più amministratore Parte_5 di risulta smentito dal fatto che lo Controparte_2 stesso venne nominato presidente del consiglio di amministrazione dall'assemblea della società in data
26.7.1989 per un triennio e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31.12.1991 (vd. doc. 6
50 in primo grado che documenta il relativo deposito CP_2 presso l'allora Cancelleria Commerciale del Tribunale di
Milano; vd. visura CCIAA storica aggiornata al 10.9.2012 di cui al doc. 19 in primo grado, che copre il CP_1 periodo in questione, tutte le altre visure depositate in giudizio – compresa quella sub. doc. 14 appellanti in primo grado - invece non coprendolo) ed è comunque cessato da tutte le cariche solo con effetto dal successivo 26.6.1991 (vd. doc. 19 in primo CP_1 grado cit.; sul punto la difesa di e di Controparte_1
rappresentano che è deceduto il CP_2 Parte_5
20.2.1991).
Gli appellanti, con lo stesso motivo, adducono poi tutta una serie di elementi (assenza di data certa della contestata cessione, violazione del patto di prelazione, carenze nella tenuta del libro soci), che non comportano la nullità della contestata cessione, se si tiene in particolar modo conto del fatto che, assumendo essi essere subentrati nella posizione di non ha Persona_2 rilevanza alcuna la certezza della data (essendo a ciò sufficiente che la cessione sia riferibile a Per_2
), che, non essendo essi titolari o comunque la
[...] loro dante causa diretta titolare di alcuna Persona_1 distinta partecipazione sociale in Controparte_2 non hanno interesse ad invocare la violazione della clausola di prelazione ed infine che carenze nella tenuta del libro soci, ove esistenti, non determinano di per sé
l'invalidità della cessione qui contestata.
Quanto, poi, alla dedotta assenza di alcun patto di riempimento che abbia visto partecipe gli Persona_2 appellanti non muovono alcuna critica alla parte di motivazione della sentenza appellata che in proposito ha ravvisato essere fatto nuovo e tardivamente dedotto in sede di precisazione delle conclusioni l'avvenuto
51 rilascio da parte di di puro e semplice Persona_2 biancosegno. Dal che, come osservato dal Tribunale, discende l'assoluta irrilevanza della proposta querela di falso che, pur non soggetta ex art. 221 c.p.c. ad alcuna preclusione di natura temporale, deve in ogni caso vertere su fatti comunque tempestivamente dedotti al più tardi nei termini di cui all'allora vigente art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Con il quarto motivo di appello viene negata la sufficienza dell'invocazione ad opera delle controparti, positivamente delibata dal Tribunale, del principio consensualistico, che oltretutto sarebbe stato irritualmente ed in maniera incompleta manifestato mediante annotazione sul libro soci.
Il motivo è infondato in quanto l'annotazione (di cui al doc. 7 degli appellanti in primo grado) contiene tutti i requisiti necessari e sufficienti a dar prova dell'avvenuta cessione: vi sono indicate le parti del negozio, che risultano sottoscrittrici, viene indicato il certificato azionario oggetto di cessione, il suo valore nominale e il prezzo di cessione.
Anche la questione della data, per le ragioni sopra esposte, non assume rilevanza ai fini della validità della cessione, essendo sufficiente che un consenso alla cessione da parte di vi sia stato allorché Persona_2 questi era in vita, risultando alla fine rilevante la sola questione della autenticità della sottoscrizione, confermata a seguito dell'indagine peritale espletata in primo grado e sul cui esito il Tribunale ha esaustivamente fondato la sua decisione.
L'esame del quinto motivo di appello, oltre che essere stato condotto sulla preliminare questione della prescrizione, è da considerarsi assorbito, in quanto
52 attiene all'invocato risarcimento del danno derivante da condotta la cui legittimità è stata qui confermata.
Il primo motivo di appello incidentale di CP_1
in punto di quantum della condanna alle spese di
[...] lite, onnicomprensivamente liquidate dal primo Giudice in
Euro 13.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori,
è parzialmente fondato. Non sono state infatti liquidate le spese dei due subprocedimenti introdotti nel corso del giudizio di primo grado, per sequestro giudiziario e per querela di falso.
Ritiene questa Corte che si debba tener conto delle spese di detti due subprocedimenti che han visto la vittoriosa. CP_1
Considerato il valore indeterminabile di complessità media, debbono essere liquidati, con aliquote medie, tutte le fasi del giudizio principale, secondo il D.M.
147/2022, nella cui vigenza si è chiuso il giudizio, per complessivi Euro 10.860,00 per compensi di avvocato, oltre accessori. Non deve essere applicato alcun incremento per il numero delle parti, non avendo quelle vittoriose adottato condotte difensive fra loro incompatibili o differenti. Quanto al subprocedimento per sequestro giudiziario in corso di causa, chiusosi sotto la vigenza del precedente D.M. 55/2014, devono essere liquidate, secondo i medesimi parametri di cui sopra, le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria per complessivi Euro 6.783,00 per compensi di avvocato, oltre accessori. Quanto al subprocedimento per querela di falso, non definito con alcuna pronuncia, avendo il
Tribunale provveduto alla revoca della relativa ordinanza ammissiva con la sentenza conclusiva del giudizio di merito, debbono essere liquidate, secondo il D.M.
147/2022 ed i medesimi parametri di cui sopra, le fasi di
53 studio, introduttiva e di trattazione, per complessivi
Euro 7.281,00 per compensi di avvocato, oltre accessori.
Il secondo motivo di appello incidentale di CP_1
, con cui si contesta la sentenza appellata per
[...] non avere questa pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, è infondato, atteso che l'elemento di temerarietà era dato dalla apparente prescrizione del diritto ex adverso invocato e dall'avvenuta formazione di giudicato, che invece sono risultate insussistenti per le ragioni sopra esposte.
Il terzo e quarto motivo dell'appello incidentale di concernenti rispettivamente la Controparte_1 mancata pronuncia sulla ripartizione delle spese di c.t.u. e la mancata liquidazione delle spese di c.t.p., sono fondati. Gli appellanti sono infatti risultati soccombenti ed a loro carico vanno quindi poste le spese di c.t.u. e le spese della c.t. della parte , CP_1 documentate e congrue, giusta le fatture emesse e pagate e le spese vive verosimilmente sopportate, per Euro
1.800,00.
Il quinto motivo, sull'invocato giudicato, è stato esaminato fra le questioni preliminari.
L'esame del sesto motivo, concernente il mancato accoglimento delle articolate istanze istruttorie, è da ritenersi assorbito.
Il primo motivo dell'appello incidentale di
[...]
concernente l'invocato giudicato aliunde CP_2 formatosi, è stato esaminato fra le questioni preliminari.
Il secondo motivo di appello incidentale di
[...]
concernente la liquidazione delle spese di CP_2 lite, deve essere accolto per le medesime ragioni e secondo le stesse quantificazioni esposte riguardo alla
, con esclusione, quanto a CP_1 Controparte_2
54 delle spese della fase cautelare incidentale che, pur vedendola come parte necessaria, non esigeva tuttavia espressa sua difesa.
Allo stesso modo che per la , quanto al CP_1 terzo motivo dell'appello incidentale di CP_2
, deve procedersi per la ripartizione delle spese
[...] della c.t.u. e la mancata liquidazione delle spese di c.t.p., queste ultime liquidate in Euro 2.030,08, come da fatture allegate e spese vive verosimilmente sopportate.
Il sesto motivo dell'appello principale, concernente la censura mossa avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui gli attori ed odierni appellanti sono stati ivi condannati a rifondere anche le spese di lite del giudizio di primo grado sopportate da , è CP_3 infondato, atteso che la chiamata di quest'ultimo si è resa necessaria in ragione di domanda riconvenzionale di usucapione in via tuzioristica proposta da CP_1
e che ha visto quest'ultima comunque vittoriosa
[...] in via virtuale.
L'appello principale deve essere quindi nel merito rigettato e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, essere riformata l'impugnata sentenza in punto di spese e ripartizione delle spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile medio, esclusa la fase istruttoria, aliquote medie quanto a CP_2
e ed intermedie fra minime e
[...] Controparte_1 medie quanto a con aumento del 30% quanto a CP_3 per l'avvenuto utilizzo di links Controparte_2 ipertestuali); con distrazione, come richiesto, in favore dell'officiata procuratrice antistataria di CP_2
[...]
55 Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
quali eredi di - già erede Parte_3 Persona_1 beneficiata di -, e Persona_2 Parte_2 [...] altresì eredi beneficiati di Parte_3 Parte_4
[...]
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sugli appelli incidentali rispettivamente proposti da
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
-, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di e Parte_4
e avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, n.
2055 del 30.6.2023,
1. rigetta l'appello principale proposto da
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
-, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di Parte_4
2. ridetermina, in parziale accoglimento degli appelli incidentali proposti da e Controparte_1
le spese di lite del giudizio di Controparte_2 primo da questi ultimi sopportate e da porre a carico solidale di e Parte_1 Parte_2 [...]
quali eredi di - già erede Parte_3 Persona_1 beneficiata di -, e Persona_2 Parte_2 [...] altresì eredi beneficiati di Parte_3 Parte_4
, secondo i seguenti importi:
[...]
56 a) quanto a in Euro 10.860,00 per Controparte_1 compensi di avvocato quanto al giudizio principale ed
Euro 1.800,00 per spese di c.t.p., in Euro 6.783,00 per compensi di avvocato quanto al sub-procedimento per sequestro giudiziario in corso di causa e in Euro
7.281,00 per compensi di avvocato quanto al sub- procedimento di querela di falso;
in tutti i casi oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge b) quanto a in Euro 10.860,00 per Controparte_2 compensi di avvocato quanto al giudizio principale ed
Euro 2.030,08 per spese di c.t.p. e in Euro 7.281,00 per compensi di avvocato quanto al sub-procedimento di querela di falso;
in tutti i casi oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado a carico solidale di Parte_1 Parte_2
e quali eredi di -
[...] Parte_3 Persona_1 già erede beneficiata di –, Persona_2 Parte_2
e altresì eredi beneficiati di
[...] Parte_3
; Parte_4
4. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
5. dichiara tenuti e condanna in via solidale
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
-, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di alla Parte_4 refusione in favore di delle spese di Controparte_1 lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 8.470,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
6. dichiara tenuti e condanna in via solidale
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
57 -, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di alla Parte_4 refusione in favore di delle spese di Controparte_2 lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 11.011,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
con distrazione in favore dell'officiata procuratrice antistataria di;
Controparte_2
7. dichiara tenuti e condanna in via solidale
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
-, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di alla Parte_4 refusione in favore di delle spese di lite CP_3 del presente grado di giudizio da quest'ultimo sopportate che vengono liquidate in Euro 6.353,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
8. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti di Parte_1 Parte_2
e quali eredi di -
[...] Parte_3 Persona_1 già erede beneficiata di -, Persona_2 Parte_2
e altresì eredi beneficiati di
[...] Parte_3
. Parte_4
Così deciso in Firenze il 17 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
58
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Imprese così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.9.2023 al n. 1742 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Causa in materia di trasferimento di partecipazioni sociali promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di - già erede
[...] Persona_1 beneficiata di -, e Persona_2 Parte_2 [...] altresì eredi beneficiati di Parte_3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Lucca, presso e
[...] nello studio dell'avv. Giulio Guarnieri, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro elettivamente domiciliata in Controparte_1
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Pietro Catelani, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Serena
Stefanini del Foro di Massa, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
, corrente in Massa, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Massa, presso e nello studio dell'avv.
1 FR RI, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
elettivamente domiciliato in Ancona, CP_3 presso e nello studio dell'avv. Paola Scarabotti, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO
All'esito dell'ordinanza del 29.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
“Voglia la Corte di appello di Firenze, respinti in quanto inammissibili e/o infondati i motivi di appello incidentale delle controparti, nonché tutte le relative domande e/o questioni riproposte in questa sede, e rigettate altresì tutte le istanze istruttorie ivi riportate ex adverso in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le motivazioni già espresse con ns. note cartolari del 10 luglio 2024, ed in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
A- SULLA DOMANDA INCIDENTALE DI QUERELA DI FALSO
Previa declaratoria di nullità della sentenza gravata per omessa comunicazione al PM di avvio del procedimento di querela di falso, ammettere la medesima querela di falso presentata da in quanto Parte_3 rilevante e tempestiva e, previa ammissione, per quanto occorrer possa, di CTU grafologica sulle firme di
[...]
di cui a pag. 4 libro soci e certificati Parte_5
2 azionari in atti, accertare e dichiarare la falsità per i motivi tutti ivi indicati sub n. 3 dell'atto di appello, dell'annotazione ( fronte/retro) di pag. 4 libro soci depositato agli atti con memoria Controparte_2 [...]
19.2.2020, nonché dei certificati azionari CP_2 depositati in giudizio dalla convenuta Controparte_1 con memoria 19.2.2020;
B - SULLA DOMANDA DI MERITO
In via principale
1) Conseguentemente alla declaratoria di falsità di cui al punto che precede, accertare e dichiarare che tutti i titoli azionari di già di Controparte_2 proprietà di e già annotati nell'inventario Persona_2 ereditario redatto dopo la sua morte ( oggi pari a n.
36.000 azioni compresi nel titolo nominativo n. 4 rilasciato a sono caduti in Controparte_1 successione alla morte di Persona_2
2) condannare e ordinare quindi alla sig.ra CP_1
l'immediata restituzione dei titoli in oggetto
[...] in favore degli attori quali coeredi beneficiati, con contestuale ordine a carico della Società CP_2
e ai suoi organi amministrativi di iscrivere nel
[...] relativo libro soci, previo annullamento delle corrispondenti azioni intestate a gli Controparte_1 attori quali soci della predetta società con contestuale riemissione dei suddetti titoli in loro favore in qualità di coeredi beneficiati di Persona_2
3) condannare altresì la convenuta CP_1
, previo ordine di esibizione in giudizio del
[...] libro giornale di dal 1990 ad oggi, Controparte_2 nonché ordine di esibizione in giudizio di tutte le dichiarazione dei redditi di dal 1990 Controparte_1 ad oggi nonché delle dichiarazioni fiscali della medesima
Società e di tutti i bilanci approvati dal 1990 ad oggi,
3 alla restituzione sempre a favore degli esponenti, nella loro qualità in epigrafe indicata, di tutti gli utili e i frutti civili maturati su tali titoli, nella misura da accertarsi a mezzo apposita CTU contabile per come già richiesta in atti e su cui si insiste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione e/o maturazione al saldo effettivo;
In via subordinata ( per il caso in cui non venga accolta la domanda incidentale di querela di falso):
4) disattendere le conclusioni raggiunte dalla CTU grafologica in atti, già fatte proprie dal Tribunale di
Firenze, per le gravi carenze tecnico-scientifiche per come evidenziate in atti e quindi, previa totale rinnovazione della CTU grafologica, accertare e dichiarare che la firma apparente di su pag. Persona_2
4 libro soci non gli appartiene, con conseguente dichiarazione di inesistenza del titolo traslativo dei titoli azionari in oggetto in favore della convenuta, con conseguente condanna della medesima come da punti 2 e 3 che precedono;
In via ulteriormente subordinata:
5) accertare e dichiarare comunque che l'annotazione di cui a pag. 4 libro soci non rappresenta un valido titolo di cessione delle azioni ex artt. 2022 e 2355
c.c., e quindi dichiarare anche la nullità / illegittimità dell' annullamento da parte della società emittente delle citate azioni, pari a n. 36.000 del valore nominale di lire 1.000 cadauna, nonché accertare e dichiarare in ogni caso la falsità delle firme di
[...]
su pag. 4 libro soci e sui successivi Parte_5 certificati azionari rilasciati prodotti in causa e/o comunque l'inutilizzabilità processuale dei suddetti documenti portanti le firme di e per Parte_5
4 l'effetto dichiarare inopponibile nei confronti di
[...]
la cessione dei titoli stessi;
CP_2
6) Conseguentemente accertare e dichiarare che tutti i titoli azionari di già di proprietà di Controparte_2
e già annotati nell'inventario ereditario Persona_2 redatto dopo la sua morte ( oggi pari a n. 36.000 azioni compresi nel titolo nominativo n. 4 rilasciato a CP_1
) sono caduti in successione alla morte di
[...] Per_2
, con conseguente condanna della medesima come da
[...] punti 2 e 3 che precedono;
In ogni caso :
7) condannare la soc. in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, in solido anche con qualora quest'ultima non Controparte_1 fosse in grado o non volesse restituire agli attori quanto oggetto del presente giudizio, al risarcimento del danno arrecato agli attori per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma c.c., nella misura pari a tutti gli utili e i frutti civili maturati su tali titoli, nella misura che verrà accertata con apposita CTU contabile, su cui si insiste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione e/o maturazione al saldo effettivo;
In via da ultimo subordinata, qualora per mera ipotesi dovesse essere riconosciuto per qualsiasi motivo un valido acquisto inter partes della proprietà dei titoli in oggetto in favore di Controparte_1
8) condannare pur sempre la soc. al Controparte_2 risarcimento del danno per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma c.c. e/o per inopponibilità della cessione medesima nei suoi confronti per i motivi tutti indicati in atto di appello, nella stessa misura di cui sopra o anche in via equitativa avuto riguardo alle circostanze del caso.
5 In tutti i casi : con vittoria di tutte le spese di causa e di CTU di entrambi i gradi, con condanna altresì di tutti i convenuti a restituire in favore degli appellanti le spese di causa nelle misure liquidate nella sentenza di primo grado, e precisamente euro 13.500,00 + spese generali, iva e cap a carico di e Controparte_1
ed euro 12.500,00 + spese generali, iva Controparte_2
e cap a carico di ”. CP_3
Per : Controparte_1
“Voglia Questa Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
- rigettare l'interposto appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
- riformare in parte la sentenza n.2055/23 in accoglimento dell'interposto appello incidentale svolto dalla esponente e confermare per il resto la impugnata sentenza n.2055/23 emessa dal Tribunale di Firenze;
in subordine, in caso di totale o anche parziale accoglimento dell'interposta impugnazione, ribadite le istanze e deduzioni avanzate dalla difesa di CP_1
nel giudizio di primo grado e riproposte in
[...] questo giudizio di impugnazione e ribadite altresì le riproposte eccezioni di prescrizione della domanda attrice e di carenza di legittimazione dei a Parte_2 far valere ogni domanda di risarcimento danni, si chiede a Questa Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, che dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n.2055/23 Tribunale di Firenze nelle parti non idoneamente impugnate dagli appellanti, voglia respingere la domanda attrice per i motivi tutti in atti indicati ed in via preliminare per essere la domanda avanzata nei confronti di nulla/invalida e/o Controparte_1 inammissibile, prescritta, nei termini indicati e
6 comunque infondata in fatto ed in diritto, non provata e non opponibile alla convenuta odierna appellata.
- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento – seppur parziale – dell'interposto appello e/o delle domande attoree, voglia accertare e dichiarare nei confronti degli attori, della e del Controparte_2
Dott. che la convenuta Avv. CP_3 CP_1
ha acquistato, in virtù del principio possesso
[...] vale titolo ex art. 1994 c.c. o in subordine per usucapione ex artt. 1162 c.c. ovvero ex art. 1161 c.c., la proprietà delle 36.000 azioni della Controparte_2 del valore nominale di Lire 1000 cadauna, già di proprietà di ed oggi rappresentate dal Persona_2 certificato azionario n.4 della Controparte_2 intestato alla medesima Avv. , e di cui Controparte_1 all'accordo e annotazioni a Libro soci Controparte_2 in data 16.7.1990 e 6.8.1990 (come da docc.
6-7 prodotti con la costituzione nel presente giudizio dalla stessa convenuta Avv. come da doc. 7 Controparte_1 prodotto, anche in formato cartaceo, con la comparsa di resistenza 28.3.2019 della stessa convenuta Avv. CP_1
nel subprocedimento per sequestro in corso di
[...] causa RG 15910/2018-1 e come da copia autentica pagg.
1-7 fronte/retro libro soci prodotta in Controparte_2 formato cartaceo all'udienza del 20.12.2019 nel presente giudizio dalla stessa convenuta Avv. ; Controparte_1 il tutto per le ragioni tutte esposte in atti dalla scrivente convenuta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui
Questa Ill.ma Corte dovesse accogliere anche solo parzialmente l'interposto appello e/o in qualche misura le domande risarcitorie attoree, ridurre notevolmente il risarcimento del danno a carico della scrivente convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2,
7 c.c., con reiezione della domanda di interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto per le ragioni tutte esposte in atti dalla scrivente convenuta.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre accessori, relative ad entrambi i gradi di giudizio e per il giudizio di primo grado anche con relazione alla fase cautelare e al giudizio incidentale per falso;
con condanna personale anche aggravata ed in solido degli attori/appellanti ai sensi dell'art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa avendo gli stessi agito in giudizio nella piena consapevolezza della totale infondatezza delle pretese avanzate o quanto meno con colpa grave. Con condanna degli attori/appellanti al pagamento delle spese di CTU e di CTP.
Con condanna degli appellanti anche ai sensi dell'art. 91 cpc per non avere accettato la proposta conciliativa del 23.09.2024 formulata da Questa Corte di
Appello di Firenze.
Si chiede altresì ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado nell'interesse di ed in particolare quelle riproposte in Controparte_1 questo atto ai sensi dell'art.346 cpc, che di seguito si trascrivono.
In via istruttoria, si insta per l'ammissione della prova per testi formulata con la 2 memoria art. 183,6°comma, cpc del 19.02.2020 sui capitoli di prova che di seguito si trascrivono:
1) Vero che il 16 luglio 1990, previ accordi telefonici anche con il Sig. la Sig.ra Parte_5
accompagnata dal marito Controparte_1 CP_3 mi chiese di predisporre l'atto di trasferimento di
36.000 (trentaseimila) azioni della Controparte_2 allora con sede in Milano, Via Settembrini n. 1 ed oggi con sede in Massa, Via Noce n. 1,
8 cod. fisc. della quale ero all'epoca P.IVA_1 commercialista, dal Sig. alla Sig.ra Persona_2
; Controparte_1
2) Vero che il 16 luglio 1990 predisposi l'atto di trasferimento di cui al precedente capitolo 1) sul libro soci della così come risulta dalla Controparte_2 copia del libro soci stesso di cui al doc.7 e al doc. Q libro soci integrale autenticato e prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
3) Vero che il 16 luglio 1990 consegnai il libro soci della ai Sig.ri ed Controparte_2 Controparte_1 per la raccolta delle sottoscrizioni CP_3 sull'atto di trasferimento di cui ai precedenti capitoli
1) e 2);
4) Vero che il 6 agosto 1990 la Sig.ra CP_1
, accompagnata dal marito mi esibì
[...] CP_3 il libro soci della recante l'atto di Controparte_2 trasferimento di cui ai precedenti capitoli 1) e 2) sottoscritto dal venditore dal compratore Persona_2
e dal presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione della Sig. Controparte_2 [...]
; Parte_5
5) Vero che il 6 agosto 1990 la Sig.ra CP_1
, accompagnata dal marito mi
[...] CP_3 chiese la predisposizione di un nuovo certificato azionario di intestato a sé medesima e Controparte_2 rappresentativo di n. 412.000 azioni della medesima
[...]
avendo la Sig.ra CP_2 Controparte_1 acquistato, sempre in data 16 luglio 1990, anche 376.000
(trecentosettantaseimila) azioni della Controparte_2 dal Sig. ; Parte_5
6) Vero che il 6 agosto 1990 predisposi il nuovo certificato azionario di intestato a Controparte_2
e rappresentativo di n. 412.000 azioni Controparte_1
9 della medesima consegnandolo alla Controparte_2 medesima unitamente ai vecchi Controparte_1 certificati azionari intestati a e Persona_2 [...]
, annullati per perforazione;
Parte_5
7) Vero che il 6 agosto 1990 trascrissi l'annotazione corrispondente a quanto indicato nel precedente capitolo
6) sul libro soci della come risulta Controparte_2 dalla copia del libro soci stesso di cui al doc. Q libro soci integrale autenticato prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
8) Vero che il 6 agosto 1990 riconsegnai il libro soci della ai Sig.ri e Controparte_2 CP_3
; Controparte_1
9) Vero che alla fine di agosto del 1990 la Sig.ra accompagnata dal marito Controparte_1 CP_3 mi riconsegnò il libro soci della Controparte_2 recante la sottoscrizione di Parte_5 sull'annotazione redatta il 6 agosto 1990 riguardante l'annullamento dei vecchi certificati azionari intestati a e a e l'emissione del Persona_2 Parte_5 nuovo certificato azionario intestato a CP_1
, nonché mi riconsegnò il nuovo certificato
[...] azionario della intestato a Controparte_2 CP_1
per 412.000 azioni, sottoscritto da
[...] [...]
, come da copia del certificato azionario stesso Parte_5 di cui al doc. P prodotto nel presente giudizio dall'Avv.
che mi si rammostra, chiedendomi di custodirlo CP_1 per conto suo e di provvedere al suo deposito presso la sede sociale, all'epoca Sita in Milano, in occasione delle assemblee dei soci della Controparte_2
10) Vero che dal 1991 (in particolare assemblea del
26 giugno 1991) al 2011 (in particolare assemblea del 27 maggio 2011), la Sig.ra partecipò, Controparte_1 personalmente o a mezzo di delegati, alle assemblee dei
10 soci della tenutesi presso il mio studio Controparte_2 di Milano, Via Brera n.16, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto;
11) Vero che all'assemblea straordinaria dei soci della società del 21 ottobre 1992 Controparte_2 innanzi al notaio di Milano, la quale Persona_3 deliberò il trasferimento della sede sociale da Milano a
Massa, rappresentai per delega la socia Sig.ra CP_1
per la partecipazione sociale di 412.000 azioni
[...] della predetta società, prendendo parte alla discussione e votando nella ridetta qualità;
12) Vero che il 26 luglio 1989 si svolse presso il mio studio in Milano, Via Brera n. 16, l'assemblea dei soci della società nella quale furono Controparte_2 confermati, quali consiglieri d'amministrazione, i Sig.ri
, e Parte_5 CP_3 Controparte_1
13) Vero che il 26 luglio 1989, a seguire l'assemblea di cui al precedente capitolo 12), si svolse presso il mio studio in Milano, Via Brera n. 16, il consiglio di amministrazione della società nel quale Controparte_2 fu nominato presidente del consiglio di amministrazione il Sig. ; Parte_5
14) Vero che il 3 agosto 1989 un collaboratore del mio studio depositò alla cancelleria delle società commerciali del Tribunale di Milano la pratica per l'iscrizione del rinnovo delle cariche amministrative della come da doc.AF, AF all1, AF All2, Controparte_2
AF all. 3 prodotto nel presente giudizio dall'Avv.
che mi si rammostra;
CP_1
15) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc.AF (dichiarazione dott. ) prodotto nel presente Pt_6 giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
11 16) Vero che dal 1991 al 18.06.2007 la Sig.ra ha partecipato, Controparte_1 personalmente o a mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già con sede Controparte_2 in Milano, Via Settembrini n. I e di seguito con sede in
Massa, Via Noce n. l, cod. fisc. , della quale P.IVA_1 ero all'epoca sindaco effettivo, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco effettivo della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
17) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. M (dichiarazione testimoniale dott. A Tes_1 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
18) Vero che dal 1991 al 19.11.1998 e dal 23.06.2010 al 29.05.2019 la Sig.ra ha Controparte_1 partecipato, personalmente o a mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già Controparte_2 con sede in Milano, Via Settembrini n.l e di seguito con sede in Massa, Via Noce n.l, cod. fisc. P.IVA_1 della quale ero all'epoca sindaco effettivo, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco effettivo della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
19) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. N (dichiarazione testimoniale dott. Tes_2
12 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
20) Vero che dal 19.11.1998 a tutto il 2018 la Sig.ra ha partecipato, personalmente o a Controparte_1 mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già con sede in Milano, Via Settembrini Controparte_2
n.1 e di seguito con sede in Massa, Via Noce n.1, cod. fisc. , della quale ero all'epoca sindaco, con P.IVA_1 la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
21) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. AG (dichiarazione dott. ) prodotto nel presente Per_4 giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
Cont 22) Vero che ho lavorato alle dipendenze della
[...]
in Massa Via Dorsale fino alla fine del 1990 Parte_7
e prendevo direttive dal sig. Persona_2
23) Vero che dall'inizio del 1991 sono passato a
Cont lavorare, negli stessi locali della di Persona_2 in Massa Via Dorsale, per la LOM Petrolchimici Srl e prendevo direttive dal Sig. che ne era Parte_1 amministratore;
24) Vero che alla fine del 1990, poco prima di passare dalla LOM di RI LV alla LOM Petrolchimici
Srl, il sig. mi avvertì dell'esigenza di Persona_2 questo mio trasferimento in quanto lui cessava la sua attività, che sarebbe stata continuata dalla figlia Per_1
e dal genero
[...] Parte_1
25) Vero che in occasione del colloquio di cui al precedente capitolo 24) il sig. mi disse che Persona_2
13 con la non aveva più nulla a che vedere Controparte_2 perché aveva ceduto le azioni che gli erano rimaste alla sua nuora e che intendeva ritirarsi Controparte_1 completamente dal lavoro perché era ormai stanco di lavorare;
26) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. L (dichiarazione testimoniale Testimone_3 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
27) Vero che tra il 1990 ed il 2003 era consuetudine consolidata il non indicare i nominativi dei soci di società per azioni partecipanti alle assemblee dei soci, nel relativo verbale, in quanto ciò non era necessario e si preferiva tutelare le ragioni di riservatezza dei soci;
28) Vero che fin dagli anni '80 del secolo scorso le società per azioni utilizzano abitualmente libri sociali
(in particolare libri soci) costituiti da fogli mobili e in particolare fogli mobili che vengono inseriti in raccoglitori ad anelli.
Si indicano quali testi: il Dott. Testimone_4 domiciliato in Milano, Via Brera n.16 sui capitoli da 1)
a 15)+ 27), 28) ; - il Dott. Testimone_5 domiciliato in Trento, Via del Brennero n. 43 sui capitoli 16), 17), 27), 28); - il Dott. Testimone_6 domiciliato in Gazzada Schianno (VA), Via Verdi n. 8 sui capitoli 18),19),27), 28); - il Dott. Testimone_7 domiciliato in Milano, Via Cucchiari n.3 sui capitoli
20), 21), 27), 28) ; - il Sig. Testimone_3 domiciliato in Avenza (MS), Via Sforza n.15 sui capitoli da 22) a 26).
Con riferimento al giudizio incidentale per querela di falso promossa da si reiterano Parte_3 tutte le difese, eccezioni e argomentazioni svolte in
14 atti e si conclude affinché sia respinto l'appello interposto dai sigg.ri e/o comunque dichiarata Parte_2 inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto la querela per falso interposta da con Parte_3 condanna personale ed aggravata dello stesso al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, senza interversione dell'onere della prova, a solo scopo tutioristico, si insiste affinché vengano ammesse le istanze istruttorie formulate con le tre memorie depositate ai sensi dell'art. 183,
6°comma, cpc ed in particolare la prova per testi, indicando quale testimone residente in [...]
Massa Via Rossini 61, sulle circostanze capitolate che di seguito si trascrivono:
a) “vero che nei primi giorni del mese di luglio di
1990 avete partecipato ad una riunione tenutasi presso i locali della in Massa, Via Noce 1, e Controparte_2 che a tale riunione hanno partecipato, oltre a lei, i sigg.ri e Persona_2 CP_3 Parte_5
?” Controparte_1
b) “vero che, in occasione della riunione di cui al capitolo che precede, il sig. dichiarò che Persona_2 avrebbe proceduto alla vendita delle sue azioni in
[...]
a favore di al un prezzo CP_2 Controparte_1 determinato di Lire 36 milioni?”
c) “Confermate il contenuto della dichiarazione da
Voi sottoscritta che Vi si rammostra indicata come doc.
BE di parte convenuta ” Controparte_1 nonché la prova per testi sulla circostanza già capitolata nella memoria n.2 ex art. 183, VI comma, cpc depositata nel giudizio principale RG 15910/18 e richiamata nella memoria n.2 ex art. 183, VI comma, cpc depositata in questo giudizio incidentale, indicando a
15 testi domiciliato in Avenza (MS), Via Testimone_3
Sforza n.15, sui seguenti capitoli:
a) Vero che ho lavorato alle dipendenze della LOM di in Massa Via Dorsale fino alla fine del 1990 Persona_2
e prendevo direttive dal sig. Persona_2
b) Vero che dall'inizio del 1991 sono passato a
Cont lavorare, negli stessi locali della di in Massa Via Dorsale, per la LOM Persona_2
Petrolchimici Srl e prendevo direttive dal Sig. che ne era amministratore;
Parte_1
c) Vero che alla fine del 1990, poco prima di passare dalla LOM di RI LV alla LOM
Petrolchimici Srl, il sig. mi avvertì Persona_2 dell'esigenza di questo mio trasferimento in quanto lui cessava la sua attività, che sarebbe stata portata avanti dalla figlia e dal genero Persona_1 Parte_1
d) Vero che in occasione del colloquio di cui al precedente capitolo c) il sig. mi disse che Persona_2 con la non aveva più nulla a che vedere Controparte_2 perché aveva ceduto le azioni che gli erano rimaste alla sua nuora e che intendeva ritirarsi Controparte_1 completamente dal lavoro perché era ormai stanco di lavorare;
e) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. L dichiaraz testim prodotto nel Testimone_3 presente giudizio dall'Avv. che mi si CP_1 rammostra”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri
[...]
Parte_1 Parte_3 Parte_2 nella loro qualità di eredi beneficiati di e Persona_2
e anche quali eredi beneficiati Parte_3 Pt_2 di in quanto manifestamente infondato Parte_4
16 in fatto ed in diritto, nonché inammissibile con riferimento alla querela di falso per i motivi in atti esposti ovvero, in subordine, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'esponente in primo grado, dichiarare inammissibili tutte le domande attoree per le ragioni di cui in atti e, in ogni caso, respingerle in quanto prescritte e, comunque, infondate.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
Voglia questa Ill.ma Corte riformare Controparte_2 parzialmente la sentenza n.2055/23 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 30/06/23, nei limiti di cui all'appello incidentale formulato e per l'effetto: a) in merito alla validità ed efficacia della cessione azionaria del 16/07/90 accogliere l'eccezione di giudicato svolta da sia con riferimento Controparte_2 alla sentenza n.648/14 del Tribunale di Massa e sia con riferimento alla sentenza n.1866/18 della Corte di appello di Genova, b) condannare gli attori soccombenti in primo grado al pagamento delle spese di lite a favore di in applicazione dei parametri di cui al DM CP_2
147/22 come quantificate nella nota spese allegata da in considerazione del valore della controversia, CP_2 delle varie fasi processuali e della complessità e molteplicità delle questioni trattate nonché al pagamento per intero delle spese di CTU e al rimborso a favore di delle spese di CTP come richieste ed Controparte_2 allegate dalla società convenuta.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ogni loro fase di merito, cautelare e incidentale, ivi comprese le spese di CTU e
CTP, e con condanna di parte appellante anche ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa oltre che ai sensi dell'art. 96 4 comma cpc.
17 Si chiede che le spese di lite vengano liquidate tenendo conto della redazione degli atti mediante l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali ed in distrazione a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
Per : CP_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contraris reiectis, respingere l'appello dei sigg.ri
[...]
e in quanto inammissibile Parte_1 Pt_2 Pt_3
e, comunque, infondato;
voglia, in ogni caso, codesta
Ecc.ma Corte nel merito rigettare tutte le domande azionate dai sigg.ri e , Parte_1 Pt_3 Pt_2 questi due ultimi anche come eredi di , Parte_4 perché inammissibili o in subordine infondate in fatto ed in diritto ed accogliere le domande e richieste di il tutto per le ragioni in atti Controparte_1 esposte
Con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compresi accessori, e spese di CTU da porsi a carico degli attori - appellanti anche con relazione all'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa formulata da questa Ecc.ma Corte con provvedimento del
23.09.2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1742/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione
Imprese, n. 2055 del 30.6.2023; parti: Parte_1
e quali eredi di Parte_2 Parte_3
- già erede beneficiata di -, Persona_1 Persona_2 [...]
e altresì eredi Parte_2 Parte_3 beneficiati di c. Parte_4 Controparte_1
e altresì appellanti incidentali, e CP_2 CP_2
18 , esperiti gli adempimenti ex art. 350 CP_3
c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 29.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della motivazione Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio chiedendo Controparte_1 l'accertamento dell'appartenenza dei titoli azionari, pari al 2% del capitale sociale della (d'ora in Controparte_2 poi ), all'asse ereditario di con CP_2 Persona_2 conseguente condanna della convenuta alla restituzione ad essi coeredi beneficiati dei suddetti titoli, nonché dei frutti maturati sugli stessi. Gli attori convenivano altresì in giudizio la società
, chiedendone la condanna, eventualmente in solido con CP_2
al risarcimento del danno ad essi Controparte_1 cagionato per la violazione di cui all'art. 2022, comma 2 c.c., sancente l'obbligo, in caso di richiesta d'intestazione del titolo a favore di altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, di provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio, e di esibire il titolo e dimostrare il proprio diritto mediante atto autentico, se l'intestazione o il rilascio sono richiesti dall'acquirente. Deducevano, al riguardo. che in data 16.02.1993 era morto imprenditore, titolare della ditta individuale Persona_2 Lom, lasciando quali eredi legittimi i figli e Persona_1
nonché la stessa attrice i CP_3 Parte_4 quali avevano accettato l'eredita con beneficio d'inventario. Aggiungevano che, nel luglio 1993, nel corso dell'inventario dei beni dell'eredità di nelle Persona_2 scritture contabili della ditta dello stesso, era stata individuata una partecipazione a lui intestata pari al 2% di
, e che, sempre in sede d'inventario, aveva CP_2 CP_3 genericamente eccepito l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di tale partecipazione, senza tuttavia produrre alcun documento a sostegno della sua affermazione. Deducevano, inoltre, che, sempre nel corso delle operazioni di liquidazione dell'asse ereditario Persona_1 con istanza ex art. 747 c.c., aveva chiesto di vendere i beni mobili di più facile ed immediata liquidità, tra cui le citate azioni di e che in opposizione CP_2 CP_3 all'istanza, aveva esibito per la prima volta un documento da cui risultava che in data 16.7.1990 e Persona_2 [...]
avevano ceduto le azioni di ad essi intestate Parte_5 CP_2
19 a per un prezzo complessivo di Controparte_1 412.000.000,00 di lire. Aggiungevano che aveva promosso un Persona_1 procedimento penale ex art. 485 c.p., al fine di far accertare la falsificazione delle firme di da parte di Parte_5
ma tale procedimento era stato archiviato dal CP_3 GUP di Milano per prescrizione del reato. Deducevano, ancora, a fondamento della loro azione, la falsità del contratto di cessione di azioni tra e Persona_2
essendo false le firme apposte sull'atto Controparte_1 da che, alla data indicata nel contratto, Parte_5 cioè il 16 luglio 1990, non rivestiva più la carica di Presidente della Spa, non potendo dunque più annotare, in tale veste, un preteso trasferimento di azioni sociali in tale data. Cont Aggiungevano che l'originale del libro soci della nella sua interezza ed integralità non era mai stato esibito e ciò comportava la mancanza di data certa del trasferimento delle azioni. Deducevano, inoltre, che trasferitosi sin Persona_2 dalla data del 10 maggio 1990 presso la residenza di essi attori in Massa, Via Vicenza n. 6, non si era mai mosso, nell'estate di quell'anno, da tale residenza, e quindi non si era mai recato a Milano per ivi sottoscrivere il contratto di cessione delle azioni. Evidenziavano anche che sentita a Controparte_1 s.i.t. dal PM sull'ipotesi di falso nel procedimento penale seguito alla denuncia - querela presentata dalla coerede Per_1
contro non aveva saputo rispondere alle
[...] CP_3 domande formulate dagli inquirenti circa la genuinità delle firme apposte sulla pag. 4 del libro soci e sulla circostanza che dette firme fossero state apposte in sua presenza o meno. Gli attori convenivano altresì in giudizio la società
, chiedendone la condanna, eventualmente in solido con CP_2
al risarcimento del danno ad essi Controparte_1 cagionato per la violazione di cui all'art. 2022, comma 2 c.c., sancente l'obbligo, in caso di richiesta d'intestazione del titolo a favore di altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, di provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio, e di esibire il titolo e dimostrare il proprio diritto mediante atto autentico, se l'intestazione o il rilascio sono richiesti dall'acquirente. Deducevano, al riguardo. che in data 16.02.1993 era morto imprenditore, titolare della ditta individuale Persona_2 Lom, lasciando quali eredi legittimi i figli e Persona_1
nonché la stessa attrice i CP_3 Parte_4 quali avevano accettato l'eredita con beneficio d'inventario. Aggiungevano che, nel luglio 1993, nel corso dell'inventario dei beni dell'eredità di nelle Persona_2 scritture contabili della ditta dello stesso, era stata individuata una partecipazione a lui intestata pari al 2% di
, e che, sempre in sede d'inventario, aveva CP_2 CP_3 genericamente eccepito l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di tale partecipazione, senza tuttavia produrre alcun documento a sostegno della sua affermazione.
20 Deducevano, inoltre, che, sempre nel corso delle operazioni di liquidazione dell'asse ereditario Persona_1 con istanza ex art. 747 c.c., aveva chiesto di vendere i beni mobili di più facile ed immediata liquidità, tra cui le citate azioni di e che in opposizione CP_2 CP_3 all'istanza, aveva esibito per la prima volta un documento da cui risultava che in data 16.7.1990 e Persona_2 [...]
avevano ceduto le azioni di ad essi intestate Parte_5 CP_2 a per un prezzo complessivo di Controparte_1 412.000.000,00 di lire. Aggiungevano che aveva promosso un Persona_1 procedimento penale ex art. 485 c.p., al fine di far accertare la falsificazione delle firme di da parte di Parte_5
ma tale procedimento era stato archiviato dal CP_3 GUP di Milano per prescrizione del reato. Deducevano, ancora, a fondamento della loro azione, la falsità del contratto di cessione di azioni tra e Persona_2
essendo false le firme apposte sull'atto Controparte_1 da che, alla data indicata nel contratto, Parte_5 cioè il 16 luglio 1990, non rivestiva più la carica di Presidente della Spa, non potendo dunque più annotare, in tale veste, un preteso trasferimento di azioni sociali in tale data. Cont Aggiungevano che l'originale del libro soci della nella sua interezza ed integralità non era mai stato esibito e ciò comportava la mancanza di data certa del trasferimento delle azioni. Deducevano, inoltre, che trasferitosi sin Persona_2 dalla data del 10 maggio 1990 presso la residenza di essi attori in Massa, Via Vicenza n. 6, non si era mai mosso, nell'estate di quell'anno, da tale residenza, e quindi non si era mai recato a Milano per ivi sottoscrivere il contratto di cessione delle azioni. Evidenziavano anche che sentita a Controparte_1 s.i.t. dal PM sull'ipotesi di falso nel procedimento penale seguito alla denuncia - querela presentata dalla coerede Per_1
contro non aveva saputo rispondere alle
[...] CP_3 domande formulate dagli inquirenti circa la genuinità delle firme apposte sulla pag. 4 del libro soci e sulla circostanza che dette firme fossero state apposte in sua presenza o meno. Deducevano, ancora, che nell'anno 1991, Persona_2 aveva inserito le azioni della , pari al 2% del capitale CP_2 sociale, nell'inventario delle attività di sua pertinenza, tra i beni della sua ditta individuale Lom di RI LV. Infine, aggiungevano che la cessione in oggetto non era stata preceduta, come invece prescritto obbligatoriamente dall'art. 7 dello Statuto di dell'epoca, dalle CP_2 preventive comunicazioni da inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci a mezzo lettera raccomandata, al fine di consentire l'eventuale diritto di prelazione sull'acquisto stesso, e che non erano state rispettate le formalità prescritte, a pena di nullità, all'art. 2022, secondo comma, c.c., mancando la certificazione rilasciata da un agente di cambio od un notaio, nonché un atto autentico attestante il perfezionamento della cessione stessa.
21 Si costitutiva in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, ed eccependo, preliminarmente, che si era formato il giudicato sulla titolarità delle azioni oggetto del giudizio, per effetto della sentenza del Tribunale di Massa, pronunciata nel giudizio sub n. RG 2418/1992, avente ad oggetto l'accertamento della composizione dell'asse ereditario di nel Persona_2 quale era stato escluso che la partecipazione del 2% di CP_2 rientrasse nel relictum. Aggiungeva che, nonostante contro tale sentenza fosse stato proposto appello, la statuizione sull'esclusione della partecipazione in dall'asse ereditario era passata in CP_2 giudicato, non essendo stato impugnato il relativo capo della pronuncia. Contestava quindi, nel merito, che le sottoscrizioni di la cui falsità era dedotta dagli attori, Parte_5 fossero rilevanti ai fini del giudizio, dal momento che il trasferimento della proprietà dei titoli si era perfezionato con il consenso e che, comunque, lo stesso era rimasto presidente del cda di fino alla morte, avvenuta il CP_2 20.2.1991. Deduceva, ancora, che gli attori agivano quali eredi beneficiati di non potendo, dunque, essere Persona_2 considerati terzi, e non essendo, quindi, legittimati ad invocare la mancanza di data certa della scrittura di trasferimento dei titoli, aggiungendo che, per contro, detta data certa doveva essere riconosciuta, essendo stato il titolo vidimato dal notaio in data 30.11.1990. Persona_3 Evidenziava, inoltre, che l'inventario della ditta Lom, prodotto dagli attori a riprova della titolarità delle azioni oggetto del giudizio in capo a non era firmato, Persona_2 e che dallo stesso non risultava effettivamente individuabile il soggetto cui riferire tale situazione patrimoniale, aggiungendo che, in ogni caso, detto inventario era inattendibile e privo di qualsiasi valenza probatoria, in quanto la documentazione contabile della Lom era in quegli anni redatta da Lom Petrolchimici, società che gli attori
[...]
gestivano dal 1990, trattandosi dunque di documento Pt_2 redatto dalla parte che intendeva avvalersene. Deduceva, inoltre, che le parti non si erano preoccupate di acquisire una formale rinuncia alla prelazione poiché si era trattato di un'operazione in famiglia, evidenziando, comunque, che la lesione del diritto di prelazione poteva essere fatta valere solo dalla società e dagli altri soci e non dagli attori, e che, comunque, la tutela concessa ai pretermessi era solo di tipo risarcitorio, eccependo, in ogni caso, la prescrizione dell'azione. Infine, rilevava che gli adempimenti di cui all'art. 2022, comma 2, c.c., non erano prescritti a pena di nullità, ma unicamente ai fini dell'esonero da responsabilità di cui all'ultimo comma della predetta norma od, in subordine, a fini certificativi, e quindi al più ai fini dell'opponibilità dell'atto traslativo alla società. Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, che fosse accertata e dichiarata nei confronti degli attori e della la sua titolarità delle azioni ex art. 1994 c.c., avendo CP_2
22 acquistato in buona fede i titoli ed essendovi atto scritto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, nonché l'emissione di nuovo certificato azionario ad essa intestato e l'annotazione nel libro soci del trasferimento. CP_2 In subordine, chiedeva che fosse accertata la sua titolarità delle azioni per usucapione ex artt. 1162 c.c., ovvero ancora ex art. 1161 c.c. Instava, inoltre, per essere autorizzata a chiamare in giudizio al fine di proporre anche nei suoi CP_3 confronti la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto in capo a sé della proprietà delle azioni oggetto di giudizio in virtù del principio possesso vale titolo ex art. 1994 c.c. o in virtù di usucapione ai sensi delle norme richiamate. Si costituiva in giudizio anche , eccependo, in CP_2 primo luogo, la mancanza di legittimazione degli attori, non essendo gli stessi titolari delle azioni, trasferite da Per_2
a .
[...] Controparte_1 Nel merito, chiedeva che le domande attoree fossero dichiarate inammissibili ed, in ogni caso, fossero respinte, in quanto doveva ritenersi prescritto il diritto al risarcimento del danno nei loro confronti ex art. 2949 c.c., ovvero ex art. 2947 c.c., od, in ulteriore subordine, ex art. 2946 c.c. Autorizzata la chiamata in causa di la CP_3 stessa veniva effettuata con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale la chiedeva l'accertamento CP_1 ex art. 1994 c.c. o per usucapione ex artt. 1162 c.c., ovvero ancora ex art. 1161 c.c., nei confronti anche di , CP_3 della titolarità, in capo ad essa, delle azioni di . CP_2 Si costituiva quindi in giudizio CP_3 associandosi all'eccezione preliminare di giudicato sollevata da e deducendo, in subordine, che, qualora Controparte_1 fossero state accolte le domande formulate dagli attori, i titoli azionari avrebbero dovuto essere riacquisiti per l'intero nel patrimonio separato dell'eredità beneficiata, precisando altresì che, in tal caso, non intendeva rinunciare ai suoi diritti di erede beneficiato. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, instando, in subordine, per l'accoglimento delle domande di
. Controparte_1 A seguito della morte di avvenuta in Parte_4 data 29.11.2020, si costituivano in giudizio gli eredi
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Depositata la relazione del CTU, la causa veniva rinviata quindi, all'udienza del 12.10.2022, per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, gli attori proponevano querela di falso avverso l'atto di cui alla pag. 4 del libro soci, deducendo l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. All'udienza del 27.10.2022, veniva autorizzata la proposizione della querela, e si procedeva all'istruttoria, concedendosi alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con successiva ordinanza del 6 marzo 2023, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, essendo stata ritenuta la causa matura per la decisione.
23 Quindi, all'udienza del 9 marzo 2023, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni 40 per conclusionali e di 20 per le repliche, e decisa nella camera di consiglio del 19.6.2023. Osserva il Collegio, in primo luogo, che l'eccezione di giudicato formulata dai convenuti e dal chiamato CP_3 con riferimento alla sentenza del Tribunale di Massa n. 648/2014, è infondata e va respinta. Va però al riguardo osservato che non risulta con precisione, in base agli atti di causa, l'oggetto del giudizio sub. Num. R.G. 1968/1993– Tribunale Massa, nel quale è stata pronunciata la sentenza n. 648/2014 (oltre tutto la sentenza è oggetto di appello, pendente di fronte alla Corte di Appello di Genova). Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda degli attori di accertamento dell'appartenenza dei titoli azionari, pari al 2% del capitale sociale della , all'asse CP_2 ereditario di , sia infondata e vada respinta. Persona_2 La vendita dei titoli azionari da parte di a Persona_2 risulta comprovata, infatti, dal contenuto Controparte_1 della pag. n. 4 del Libro Soci di , in data 16.07.1990 CP_2 (libro depositato, in originale, presso la cancelleria di questo Tribunale), con annotazione che comprova l'incontro delle volontà delle parti, unico requisito necessario ai fini del perfezionamento della cessione delle azioni. Gli attori hanno contestato la veridicità della firma di
[rectius: N.d.E.], onde è stata CP_3 Persona_2 disposta CTU, volta a verificare l'autenticità e riferibilità al della sottoscrizione. Per_2 All'esito dell'espletamento dell'accertamento, il consulente, con motivazione ampiamente sviluppata e logicamente argomentata, ha concluso che la firma Per_2
”, apposta alla pagina 4 del Libro Soci di è da
[...] CP_2 ritenersi autografa, e riferibile all'azione del medesimo. Le censure d'irregolarità mosse da parte attrice alla CTU sono state, d'altro canto, superate con argomentazioni coerenti e logiche nella risposta alle osservazioni del consulente d'ufficio. E' appena il caso, poi, di osservare come il mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 2022 c.c. non infici la validità della cessione delle azioni. Invero, l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente (in questo caso, la società) o il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, che possono avvenire solo in presenza, alternativamente, della certificazione o dell'atto autentico previsti dall'art. 2022, 2° comma, sono necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, mentre per l'acquisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all'art. 1376 c.c. (Cass. n. 9314 del 1995, e da ultimo Cass. n. 26199 del 2021). Ciò detto, va ancora ulteriormente osservato che gli attori hanno proposto querela di falso deducendo l'abusivo riempimento della pag. 4 del libro soci, che sarebbe stato firmato in bianco da . Persona_2
24 Osserva al riguardo il Collegio che, con la proposizione di detta querela gli attori hanno dedotto un fatto nuovo, ovvero l'abusivo riempimento del foglio, in contraddizione, peraltro, con quanto dedotto in precedenza, circa la non autenticità della sottoscrizione, da parte di in Persona_2 calce all'annotazione di cui alla pag. 4 del libro soci di
. CP_2 Invero, la deduzione di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco postula la veridicità della sottoscrizione apposta sul foglio, solo contestandosi il contenuto del foglio stesso, apposto absque pactis, laddove, come detto, gli attori hanno nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. disconosciuto la sottoscrizione dell'annotazione della cessione delle quote sul libro soci ex art. 214 comma 2 c.p.c. Al riguardo, va osservato che la modifica della domanda, riguardante gli elementi identificativi oggettivi della stessa può essere effettuata al massimo nella prima memoria di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 12310 del 2015). Tale interpretazione, che si è discostata dal precedente uniforme orientamento, consentendo l'introduzione nel processo di un petitum differente e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, trova la propria giustificazione nei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. Al contempo, le Sezioni Unite, pur ampliando la possibilità di modifica della domanda, hanno stabilito come limite temporale quello della prima memoria, tutelando il diritto di difesa della controparte, in quanto le viene assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre anche sul piano probatorio con la seconda memoria. Nel caso di specie, la modifica della domanda, nei termini di cui si è detto supra, con la deduzione del diverso fatto di riempimento abusivo di foglio in bianco, è avvenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, onde, comunque, la modifica risulta preclusa per tale ragione. Inoltre, non può non osservarsi che la tesi dell'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco confligge con l'originaria formulazione della domanda degli attori, come esplicata nell'atto di citazione. Pertanto, ritiene il Collegio di revocare l'ordinanza ammissiva della querela di falso, stante l'irrilevanza della stessa, atteso che, come detto, deve ritenersi preclusa la modifica della domanda, con conseguente inammissibilità della richiesta di accertare l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. La querela di falso proposta è dunque irrilevante ai fini della decisione perché andrebbe a dimostrare un fatto nuovo, peraltro contraddittorio rispetto a quanto dedotto in citazione, il cui esame è precluso in questa causa, essendo stato dedotto dopo la prima memoria. Quanto alla domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2022 ultimo comma c.c., e di risarcimento del danno, formulata nei confronti di di va osservato che gli CP_2
25 attori chiedono che venga accertata la responsabilità della società, in via principale, nel caso in cui essi stessi siano dichiarati titolari dei titoli azionari e, in subordine, qualora dovesse essere riconosciuto un valido acquisto della proprietà dei titoli in oggetto in favore di CP_1
, per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma
[...] c.c. Il secondo comma dell'art. 2022 c.c. stabilisce, invero, che nel caso di trasferimento di titolo nominativo, “…se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico”. Al contrario, nel caso di specie, gli attori deducono che, a seguito della richiesta di siano Controparte_1 stati rilasciati da nuovi titoli nominativi, senza che CP_2 il diritto risultasse da un atto autentico. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2022 c.c., l'emittente dei titoli è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa, se rispetta tutte le formalità previste dai commi precedenti dello stesso articolo;
dunque, il rispetto delle formalità esonera da responsabilità l'emittente, nel caso di annotazione richiesta da chi non vi era legittimato. Nel presente caso, essendo stata accertata la titolarità dei titoli in capo a , la domanda principale Controparte_1 di responsabilità risulta assorbita, non potendo configurarsi in alcun modo il danno che gli attori deducono di aver subito
“…in quanto sono stati privati sin dal 1993 di ogni utile partecipazione azionaria, e di ogni diritto assembleare, laddove avrebbero potuto fruire di tale loro posizione con opportuni investimenti e guadagni nel tempo, che, invece, gli sono stati sempre negati” (pag. 11 atto di citazione). Alcuna responsabilità ex art. 2022 comma 4 può essere ascritta alla nei confronti degli attori, per CP_2 inopponibilità della cessione agli stessi. Invero, non essendo gli attori titolari delle azioni, essi non possono imputare alcun danno, che d'altro canto, nemmeno hanno determinato, né precisato nell'ammontare in corso di causa, in conseguenza della emissione dei titoli alla legittima titolare. La domanda di risarcimento del danno non può, pertanto, trovare accoglimento. Il Collegio rileva, comunque, ad abundantiam, che l'eccezione di prescrizione sollevata da sarebbe CP_2 comunque suscettibile di accoglimento, essendo previsto un termine prescrizionale di 5 anni per i diritti che derivano dai rapporti sociali ex art. 2949 c.c., onde anche sotto tale profilo, la domanda andrebbe respinta. Essendo stata accertata la titolarità di CP_1
dei titoli azionari oggetto di causa sulla base di
[...] un valido trasferimento tra questa e le domande Persona_2 subordinate di accertamento della titolarità in virtù del principio possesso vale titolo ex art. 1994 c.c. o in subordine per usucapione ex artt. 1162 c.c. ovvero ex art. 1161 c.c, e di risarcimento del danno ex art. 1227 c.c., risultano assorbite.
26 Attesi i motivi testé esposti, le istanze istruttorie hic et inde riproposte al Collegio vanno respinte, in quanto irrilevanti ai fini del decidere (ed, in parte, inammissibili, in quanto trattasi di capitoli di prova testimoniale generici, quali i capitoli 20,27,28 articolati da . Controparte_1 Attesa la soccombenza, gli attori in solido vanno condannati alla refusione delle spese a favore dei convenuti e nonché alla refusione, Controparte_1 CP_2 sempre in solido, delle spese a favore di , atteso CP_3 che la chiamata in causa dello stesso da parte di
[...] è stata determinata dalle domande Controparte_1 introdotte nei confronti di quest'ultima dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge le domande formulate dagli attori;
2) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta dagli attori;
3) Condanna gli attori in solido alla refusione, a favore di ciascuno dei convenuti e Controparte_1 CP_2 delle spese di lite, liquidate, per ciascuno, in euro 13.500 per compensi, oltre 15% spese di lite, IVA e CAP come per legge, nonché alla refusione, in solido, delle spese di lite nei confronti di liquidate in euro 12.500 per CP_3 compensi, oltre 15% spese di lite, IVA e CAP come per legge“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di - già erede
[...] Persona_1 beneficiata di -, e Persona_2 Parte_2 [...] altresì eredi beneficiati di Parte_3 Parte_4
così concludendo:
[...]
“Voglia la Corte di appello di Firenze, respinta ogni avversa domanda e in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
SULLA DOMANDA INCIDENTALE DI QUERELA DI FALSO
Ammettere la querela di falso presentata da
[...]
e, previa ammissione, per quanto occorrer Parte_3 possa, di CTU grafologica sulle firme di Parte_5 di cui a pag. 4 libro soci e certificati azionari in atti, accertare e dichiarare la falsità per i motivi tutti ivi indicati sub n. 3 del presente appello, dell'annotazione ( fronte/retro) di pag. 4 libro soci depositato agli atti con memoria Controparte_2 [...]
[...] [...]
19.2.2020 e dei certificati azionari CP_5 depositati in giudizio dalla convenuta Controparte_1 con memoria 19.2.2020;
SULLA DOMANDA DI MERITO
In via principale
1) Conseguentemente alla declaratoria di falsità di cui al punto che precede, accertare e dichiarare che tutti i titoli azionari di già di CP_2 CP_2 proprietà di e già annotati nell'inventario Persona_2 ereditario redatto dopo la sua morte (oggi pari a n.
36.000 azioni compresi nel titolo nominativo n. 4 rilasciato a sono caduti in Controparte_1 successione alla morte di Persona_2
2) condannare e ordinare quindi alla sig.ra CP_1
l'immediata restituzione dei titoli in oggetto
[...] in favore degli attori quali coeredi beneficiati, con contestuale ordine a carico della Società CP_2
e ai suoi organi amministrativi di iscrivere nel
[...] relativo libro soci, previo annullamento delle corrispondenti azioni intestate a gli Controparte_1 attori quali soci della predetta società con contestuale riemissione dei suddetti titoli in loro favore in qualità di coeredi beneficiati di Persona_2
3) condannare altresì la convenuta CP_1
, previo ordine di esibizione in giudizio del
[...] libro giornale di dal 1990 ad oggi, Controparte_2 nonché ordine di esibizione in giudizio di tutte le dichiarazione dei redditi di dal 1990 Controparte_1 ad oggi nonché delle dichiarazioni fiscali della medesima
Società e di tutti i bilanci approvati dal 1990 ad oggi, alla restituzione sempre a favore degli esponenti, nella loro qualità in epigrafe indicata, di tutti gli utili e i frutti civili maturati su tali titoli, nella misura da accertarsi a mezzo apposita CTU contabile per come
28 richiesta in atti e su cui si insiste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione e/o maturazione al saldo effettivo;
In via subordinata (per il caso in cui non venga accolta la domanda incidentale di querela di falso):
4) disattendere le conclusioni raggiunte dalla CTU grafologica in atti per le gravi carenze tecnico- scientifiche per come evidenziate in atti, e quindi disporre per la sua totale rinnovazione, e comunque affermare e dichiarare che la firma apparente di Per_2
su pag. 4 libro soci non gli appartiene, con
[...] conseguente dichiarazione di inesistenza del titolo traslativo dei titoli azionari in oggetto in favore della convenuta, con conseguente condanna della medesima come da punti 2 e 3 che precedono;
In via ulteriormente subordinata:
5) accertare e dichiarare comunque che l'annotazione di cui a pag. 4 libro soci non rappresenta un valido titolo di cessione delle azioni ex artt. 2022 e 2355
c.c., e quindi dichiarare anche la nullità / illegittimità dell' annullamento da parte della società emittente delle citate azioni, pari a n. 36.000 del valore nominale di lire 1.000 cadauna, nonché accertare e dichiarare la falsità delle firme di su Parte_5 pag. 4 libro soci e sui successivi certificati azionari rilasciati prodotti in causa, e per l'effetto dichiarare inopponibile nei confronti di la Controparte_2 cessione dei titoli stessi;
6) Conseguentemente accertare e dichiarare che tutti i titoli azionari di già di proprietà di Controparte_2
e già annotati nell'inventario ereditario Persona_2 redatto dopo la sua morte (oggi pari a n. 36.000 azioni compresi nel titolo nominativo n. 4 rilasciato a CP_1
) sono caduti in successione alla morte di
[...] Per_2
29 , con conseguente condanna della medesima come da Per_2 punti 2 e 3 che precedono;
In ogni caso:
7) condannare la soc. in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, in solido anche con qualora quest'ultima non Controparte_1 fosse in grado o non volesse restituire agli attori quanto oggetto del presente giudizio, al risarcimento del danno arrecato agli attori per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma c.c., nella misura pari a tutti gli utili e i frutti civili maturati su tali titoli, nella misura che verrà accertata con apposita CTU contabile, su cui si insiste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione e/o maturazione al saldo effettivo;
8) in via subordinata, qualora per mera ipotesi dovesse essere riconosciuto per qualsiasi motivo un valido acquisto inter partes della proprietà dei titoli in oggetto in favore di condannare Controparte_1 pur sempre la soc. al risarcimento del Controparte_2 danno per la violazione di cui all'art. 2022, ultimo comma c.c. e/o per inopponibilità della cessione medesima nei suoi confronti, nella stessa misura di cui sopra o anche in via equitativa avuto riguardo alle circostanze del caso.
9) Con vittoria di tutte le spese di causa e di CTU, con condanna altresì di tutti i convenuti a restituire in favore degli appellanti le spese di causa nelle misure liquidate nella sentenza di prima grado, e precisamente euro 13.500,00 + spese generali, iva e cap a carico di e ed euro 12.500,00 Controparte_1 Controparte_2
+ spese generali, iva e cap a carico di ”. CP_3
30 Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, CP_1
a sua volta così concludendo:
[...]
“Voglia Questa Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
- rigettare l'interposto appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
- riformare in parte la sentenza n.2055/23 in accoglimento dell'interposto appello incidentale svolto dalla esponente e confermare per il resto la impugnata sentenza n.2055/23 emessa dal Tribunale di Firenze;
in subordine, in caso di totale o anche parziale accoglimento dell'interposta impugnazione, ribadite le istanze e deduzioni avanzate dalla difesa di CP_1
nel giudizio di primo grado e riproposte in
[...] questo giudizio di impugnazione e ribadite altresì le riproposte eccezioni di prescrizione della domanda attrice e di carenza di legittimazione dei a Parte_2 far valere ogni domanda di risarcimento danni, si chiede a Questa Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, che dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n.2055/23 Tribunale di Firenze nelle parti non idoneamente impugnate dagli appellanti, voglia respingere la domanda attrice per i motivi tutti in atti indicati ed in via preliminare per essere la domanda avanzata nei confronti di nulla/invalida e/o Controparte_1 inammissibile, prescritta, nei termini indicati e comunque infondata in fatto ed in diritto, non provata e non opponibile alla convenuta odierna appellata.
- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento – seppur parziale – dell'interposto appello e/o delle domande attoree, voglia accertare e dichiarare nei confronti degli attori, della e del Controparte_2
Dott. che la convenuta Avv. CP_3 CP_1
ha acquistato, in virtù del principio possesso
[...]
31 vale titolo ex art. 1994 c.c. o in subordine per usucapione ex artt. 1162 c.c. ovvero ex art. 1161 c.c., la proprietà delle 36.000 azioni della Controparte_2 del valore nominale di Lire 1000 cadauna, già di proprietà di ed oggi rappresentate dal Persona_2 certificato azionario n.4 della Controparte_2 intestato alla medesima Avv. , e di cui Controparte_1 all'accordo e annotazioni a Libro soci Controparte_2 in data 16.7.1990 e 6.8.1990 (come da docc.
6-7 prodotti con la costituzione nel presente giudizio dalla stessa convenuta Avv. come da doc. 7 Controparte_1 prodotto, anche in formato cartaceo, con la comparsa di resistenza 28.3.2019 della stessa convenuta Avv. CP_1
nel subprocedimento per sequestro in corso di
[...] causa RG 15910/2018-1 e come da copia autentica pagg.
1-7 fronte/retro libro soci prodotta in Controparte_2 formato cartaceo all'udienza del 20.12.2019 nel presente giudizio dalla stessa convenuta Avv. ; Controparte_1 il tutto per le ragioni tutte esposte in atti dalla scrivente convenuta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui
Questa Ill.ma Corte dovesse accogliere anche solo parzialmente l'interposto appello e/o in qualche misura le domande risarcitorie attoree, ridurre notevolmente il risarcimento del danno a carico della scrivente convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2,
c.c., con reiezione della domanda di interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto per le ragioni tutte esposte in atti dalla scrivente convenuta.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre accessori, relative ad entrambi i gradi di giudizio e per il giudizio di primo grado anche con relazione alla fase cautelare e al giudizio incidentale per falso;
con condanna personale anche aggravata ed in solido degli
32 attori/appellanti ai sensi dell'art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa avendo gli stessi agito in giudizio nella piena consapevolezza della totale infondatezza delle pretese avanzate o quanto meno con colpa grave. Con condanna degli attori/appellanti al pagamento delle spese di CTU e di CTP.
Si chiede altresì ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado nell'interesse di ed in particolare quelle riproposte in Controparte_1 questo atto ai sensi dell'art.346 cpc, che di seguito si trascrivono.
In via istruttoria, si insta per l'ammissione della prova per testi formulata con la 2 memoria art. 183,6°comma, cpc del 19.02.2020 sui capitoli di prova che di seguito si trascrivono:
1) Vero che il 16 luglio 1990, previ accordi telefonici anche con il Sig. Parte_5 la Sig.ra accompagnata dal marito Controparte_1
mi chiese di predisporre l'atto di CP_3 trasferimento di 36.000 (trentaseimila) azioni della allora con sede in Milano, Via Controparte_2
Settembrini n. 1 ed oggi con sede in Massa, Via Noce n.
1, cod. fisc. , della quale ero all'epoca P.IVA_1 commercialista, dal Sig.
alla Sig.ra Persona_2 Controparte_1
2) Vero che il 16 luglio 1990 predisposi l'atto di trasferimento di cui al precedente capitolo 1) sul libro soci della così come risulta dalla Controparte_2 copia del libro soci stesso di cui al doc.7 e al doc. Q libro soci integrale autenticato e prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
3) Vero che il 16 luglio 1990 consegnai il libro soci della ai Sig.ri ed Controparte_2 Controparte_1 per la raccolta delle sottoscrizioni CP_3
33 sull'atto di trasferimento di cui ai precedenti capitoli
1) e 2);
4) Vero che il 6 agosto 1990 la Sig.ra CP_1
, accompagnata dal marito mi esibì
[...] CP_3 il libro soci della recante l'atto di Controparte_2 trasferimento di cui ai precedenti capitoli 1) e 2) sottoscritto dal venditore dal compratore Persona_2
e dal presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione della Sig. Controparte_2 [...]
; Parte_5
5) Vero che il 6 agosto 1990 la Sig.ra CP_1
, accompagnata dal marito mi
[...] CP_3 chiese la predisposizione di un nuovo certificato azionario di intestato a sé medesima e Controparte_2 rappresentativo di n. 412.000 azioni della medesima
[...]
avendo la Sig.ra CP_2 Controparte_1 acquistato, sempre in data 16 luglio 1990, anche 376.000
(trecentosettantaseimila) azioni della Controparte_2 dal Sig. ; Parte_5
6) Vero che il 6 agosto 1990 predisposi il nuovo certificato azionario di intestato a Controparte_2
e rappresentativo di n. 412.000 azioni Controparte_1 della medesima consegnandolo alla Controparte_2 medesima unitamente ai vecchi Controparte_1 certificati azionari intestati a e Persona_2 [...]
, annullati per perforazione;
Parte_5
7) Vero che il 6 agosto 1990 trascrissi l'annotazione corrispondente a quanto indicato nel precedente capitolo
6) sul libro soci della come risulta Controparte_2 dalla copia del libro soci stesso di cui al doc. Q libro soci integrale autenticato prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
34 8) Vero che il 6 agosto 1990 riconsegnai il libro soci della ai Sig.ri e Controparte_2 CP_3
; Controparte_1
9) Vero che alla fine di agosto del 1990 la Sig.ra accompagnata dal marito Controparte_1 CP_3 mi riconsegnò il libro soci della Controparte_2 recante la sottoscrizione di Parte_5 sull'annotazione redatta il 6 agosto 1990 riguardante l'annullamento dei vecchi certificati azionari intestati a e a e l'emissione del Persona_2 Parte_5 nuovo certificato azionario intestato a CP_1
, nonché mi riconsegnò il nuovo certificato
[...] azionario della intestato a Controparte_2 CP_1
per 412.000 azioni, sottoscritto da
[...] [...]
, come da copia del certificato azionario stesso Parte_5 di cui al doc. P prodotto nel presente giudizio dall'Avv.
che mi si rammostra, chiedendomi di custodirlo CP_1 per conto suo e di provvedere al suo deposito presso la sede sociale, all'epoca Sita in Milano, in occasione delle assemblee dei soci della Controparte_2
10) Vero che dal 1991 (in particolare assemblea del
26 giugno 1991) al 2011 (in particolare assemblea del 27 maggio 2011), la Sig.ra partecipò, Controparte_1 personalmente o a mezzo di delegati, alle assemblee dei soci della tenutesi presso il mio studio Controparte_2 di Milano, Via Brera n.16, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto;
11) Vero che all'assemblea straordinaria dei soci della società del 21 ottobre 1992 Controparte_2 innanzi al notaio di Milano, la quale Persona_3 deliberò il trasferimento della sede sociale da Milano a
Massa, rappresentai per delega la socia Sig.ra CP_1
35 per la partecipazione sociale di 412.000 azioni CP_1 della predetta società, prendendo parte alla discussione e votando nella ridetta qualità;
12) Vero che il 26 luglio 1989 si svolse presso il mio studio in Milano, Via Brera n. 16, l'assemblea dei soci della società nella quale furono Controparte_2 confermati, quali consiglieri d'amministrazione, i Sig.ri
, e Parte_5 CP_3 Controparte_1
13) Vero che il 26 luglio 1989, a seguire l'assemblea di cui al precedente capitolo 12), si svolse presso il mio studio in Milano, Via Brera n. 16, il consiglio di amministrazione della società nel quale Controparte_2 fu nominato presidente del consiglio di amministrazione il Sig. ; Parte_5
14) Vero che il 3 agosto 1989 un collaboratore del mio studio depositò alla cancelleria delle società commerciali del Tribunale di Milano la pratica per l'iscrizione del rinnovo delle cariche amministrative della come da doc.AF, AF all1, AF All2, Controparte_2
AF all. 3 prodotto nel presente giudizio dall'Avv.
che mi si rammostra;
CP_1
15) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc.AF (dichiarazione dott. ) prodotto nel presente Pt_6 giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
16) Vero che dal 1991 al 18.06.2007 la Sig.ra ha partecipato, Controparte_1 personalmente o a mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già con sede Controparte_2 in Milano, Via Settembrini n. I e di seguito con sede in
Massa, Via Noce n. l, cod. fisc. , della quale P.IVA_1 ero all'epoca sindaco effettivo, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime,
36 alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco effettivo della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
17) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. M (dichiarazione testimoniale dott. A Tes_1 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
18) Vero che dal 1991 al 19.11.1998 e dal 23.06.2010 al 29.05.2019 la Sig.ra ha Controparte_1 partecipato, personalmente o a mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già Controparte_2 con sede in Milano, Via Settembrini n.l e di seguito con sede in Massa, Via Noce n.l, cod. fisc. P.IVA_1 della quale ero all'epoca sindaco effettivo, con la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco effettivo della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
19) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. N (dichiarazione testimoniale dott. Tes_2 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
20) Vero che dal 19.11.1998 a tutto il 2018 la Sig.ra ha partecipato, personalmente o a Controparte_1 mezzo di delegati, a numerose assemblee dei soci della già con sede in Milano, Via Settembrini Controparte_2
n.1 e di seguito con sede in Massa, Via Noce n.1, cod. fisc. , della quale ero all'epoca sindaco, con P.IVA_1 la partecipazione sociale di 412.000 azioni della predetta società, prendendo parte alla discussione
37 assembleare ed esercitando il diritto di voto nelle assemblee medesime, alle quali ho personalmente presenziato in qualità di sindaco della suddetta società, con particolare riferimento a quelle di approvazione annuale del bilancio e di rinnovo delle cariche sociali;
21) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. AG (dichiarazione dott. ) prodotto nel presente Per_4 giudizio dall'Avv. che mi si rammostra;
CP_1
Cont 22) Vero che ho lavorato alle dipendenze della
[...]
in Massa Via Dorsale fino alla fine del 1990 Parte_7
e prendevo direttive dal sig. Persona_2
23) Vero che dall'inizio del 1991 sono passato a
Cont lavorare, negli stessi locali della di Persona_2 in Massa Via Dorsale, per la LOM Petrolchimici Srl e prendevo direttive dal Sig. che ne era Parte_1 amministratore;
24) Vero che alla fine del 1990, poco prima di passare dalla LOM di RI LV alla LOM Petrolchimici
Srl, il sig. mi avvertì dell'esigenza di Persona_2 questo mio trasferimento in quanto lui cessava la sua attività, che sarebbe stata continuata dalla figlia Per_1
e dal genero
[...] Parte_1
25) Vero che in occasione del colloquio di cui al precedente capitolo 24) il sig. mi disse che Persona_2 con la non aveva più nulla a che vedere Controparte_2 perché aveva ceduto le azioni che gli erano rimaste alla sua nuora e che intendeva ritirarsi Controparte_1 completamente dal lavoro perché era ormai stanco di lavorare;
26) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. L (dichiarazione testimoniale Testimone_3 prodotto nel presente giudizio dall'Avv. che mi CP_1 si rammostra;
38 27) Vero che tra il 1990 ed il 2003 era consuetudine consolidata il non indicare i nominativi dei soci di società per azioni partecipanti alle assemblee dei soci, nel relativo verbale, in quanto ciò non era necessario e si preferiva tutelare le ragioni di riservatezza dei soci;
28) Vero che fin dagli anni '80 del secolo scorso le società per azioni utilizzano abitualmente libri sociali
(in particolare libri soci) costituiti da fogli mobili e in particolare fogli mobili che vengono inseriti in raccoglitori ad anelli.
Si indicano quali testi: il Dott. Testimone_4 domiciliato in Milano, Via Brera n.16 sui capitoli da 1)
a 15)+ 27), 28) ; - il Dott. Testimone_5 domiciliato in Trento, Via del Brennero n. 43 sui capitoli 16), 17), 27), 28); - il Dott. Testimone_6 domiciliato in Gazzada Schianno (VA), Via Verdi n. 8 sui capitoli 18),19),27), 28); - il Dott. Testimone_7 domiciliato in Milano, Via Cucchiari n.3 sui capitoli
20), 21), 27), 28) ; - il Sig. Testimone_3 domiciliato in Avenza (MS), Via Sforza n.15 sui capitoli da 22) a 26).
Con riferimento al giudizio incidentale per querela di falso promossa da si reiterano Parte_3 tutte le difese, eccezioni e argomentazioni svolte in atti e si conclude affinchè sia respinto l'appello interposto dai sigg.ri e/o comunque dichiarata Parte_2 inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto la querela per falso interposta da con Parte_3 condanna personale ed aggravata dello stesso al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, senza interversione dell'onere della prova, a solo scopo tutioristico, si insiste affinché vengano ammesse le istanze istruttorie formulate
39 con le tre memorie depositate ai sensi dell'art. 183,
6°comma, cpc ed in particolare la prova per testi, indicando quale testimone residente in [...]
Massa Via Rossini 61, sulle circostanze capitolate che di seguito si trascrivono:
a) “vero che nei primi giorni del mese di luglio di
1990 avete partecipato ad una riunione tenutasi presso i locali della in Massa, Via Noce 1, e Controparte_2 che a tale riunione hanno partecipato, oltre a lei, i sigg.ri e Persona_2 CP_3 Parte_5
?” Controparte_1
b) “vero che, in occasione della riunione di cui al capitolo che precede, il sig. dichiarò che Persona_2 avrebbe proceduto alla vendita delle sue azioni in
[...]
a favore di al un prezzo CP_2 Controparte_1 determinato di Lire 36 milioni?”
c) “Confermate il contenuto della dichiarazione da
Voi sottoscritta che Vi si rammostra indicata come doc.
BE di parte convenuta ” Controparte_1 nonché la prova per testi sulla circostanza già capitolata nella memoria n.2 ex art. 183, VI comma, cpc depositata nel giudizio principale RG 15910/18 e richiamata nella memoria n.2 ex art. 183, VI comma, cpc depositata in questo giudizio incidentale, indicando a testi domiciliato in Avenza (MS), Via Testimone_3
Sforza n.15, sui seguenti capitoli:
a) Vero che ho lavorato alle dipendenze della LOM di in Massa Via Dorsale fino alla fine del 1990 Persona_2
e prendevo direttive dal sig. Persona_2
b) Vero che dall'inizio del 1991 sono passato a
Cont lavorare, negli stessi locali della di in Massa Via Dorsale, per la LOM Persona_2
Petrolchimici Srl e prendevo direttive dal Sig. che ne era amministratore;
Parte_1
40 c) Vero che alla fine del 1990, poco prima di passare
Cont dalla di alla LOM Petrolchimici Srl, il Persona_2 sig. mi avvertì dell'esigenza di questo mio Persona_2 trasferimento in quanto lui cessava la sua attività, che sarebbe stata continuata dalla figlia e dal Persona_1 genero;
Parte_1
d) Vero che in occasione del colloquio di cui al precedente capitolo c) il sig. mi disse che Persona_2 con la non aveva più nulla a che vedere Controparte_2 perché aveva ceduto le azioni che gli erano rimaste alla sua nuora e che intendeva ritirarsi Controparte_1 completamente dal lavoro perché era ormai stanco di lavorare;
e) Vero che confermo la mia dichiarazione come da doc. L dichiaraz testim prodotto nel Testimone_3 presente giudizio dall'Avv. che mi si CP_1 rammostra”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, CP_2
a sua volta così concludendo:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri
[...]
Parte_1 Parte_3 Parte_2 nella loro qualità di eredi beneficiati di e Persona_2
e anche quali eredi beneficiati Parte_3 Pt_2 di in quanto manifestamente infondato Parte_4 in fatto ed in diritto, nonché inammissibile con riferimento alla querela di falso per i motivi in atti esposti ovvero, in subordine, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'esponente in primo grado, dichiarare inammissibili tutte le domande attoree per le ragioni di cui in atti e, in ogni caso, respingerle in quanto prescritte e, comunque, infondate.
41 In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
Voglia questa Ill.ma Corte riformare Controparte_2 parzialmente la sentenza n.2055/23 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 30/06/23, nei limiti di cui all'appello incidentale formulato e per l'effetto: a) in merito alla validità ed efficacia della cessione azionaria del 16/07/90 accogliere l'eccezione di giudicato svolta da sia con riferimento Controparte_2 alla sentenza n.648/14 del Tribunale di Massa e sia con riferimento alla sentenza n.1866/18 della Corte di appello di Genova, b) condannare gli attori soccombenti in primo grado al pagamento delle spese di lite a favore di in applicazione dei parametri di cui al DM CP_2
147/22 come quantificate nella nota spese allegata da in considerazione del valore della controversia, CP_2 delle varie fasi processuali e della complessità e molteplicità delle questioni trattate nonché al pagamento per intero delle spese di CTU e al rimborso a favore di delle spese di CTP come richieste ed Controparte_2 allegate dalla società convenuta.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ogni loro fase di merito, cautelare e incidentale, ivi comprese le spese di CTU e
CTP, e con condanna di parte appellante anche ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa oltre che ai sensi dell'art. 96 4 comma cpc.
Si chiede che le spese di lite vengano liquidate tenendo conto della redazione degli atti mediante l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali ed in distrazione a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello,
a sua volta così concludendo: CP_3
42 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contraris reiectis, respingere l'appello dei sigg.ri
[...]
e in quanto inammissibile Parte_1 Pt_2 Pt_3
e, comunque, infondato;
voglia, in ogni caso, codesta
Ecc.ma Corte nel merito rigettare tutte le domande azionate dai sigg.ri e , Parte_1 Pt_3 Pt_2 questi due ultimi anche come eredi di , Parte_4 perché inammissibili o in subordine infondate in fatto ed in diritto ed accogliere le domande e richieste di il tutto per le ragioni in atti Controparte_1 esposte.
Con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compresi accessori, e spese di CTU da porsi a carico degli attori ed appellanti”.
Con ordinanza del 23.9.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa: spese di c.t.u. di primo grado poste in parti uguali fra i contendenti (intendendosi gli appellanti come unica parte), ferma restando la solidarietà nei confronti della nominata c.t.u.; per il resto rinuncia agli appelli principale e incidentali e spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dagli appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono in via preliminare essere trattate, in quanto aventi efficacia pregiudiziale rispetto alle questioni di merito oggetto dei rimanenti motivi di appello principale, le questioni inerenti l'avvenuta formazione del giudicato sulla cessione del 2% del capitale di
[...] intercorsa tra quale cedente e CP_2 Persona_2 quale cessionaria e l'avvenuta Controparte_1 maturazione della prescrizione eccepita da CP_1
e , convenuti in primo grado.
[...] CP_2
43 Sulla prima questione, in cui il giudicato è stato invocato anche da parte di che non Controparte_1 era all'epoca parte del relativo giudizio (essendo all'epoca solo difensore di , l'accertamento CP_3 contenuto nella sentenza del Tribunale di Massa n. 648 del 6.6.2014, ove pure ritenuto non incidentale, è stato fatto oggetto di espressa impugnazione dalla difesa di
LOM Petrolchimici s.r.l., parte del giudizio (vd. § B.4, pag. 21-24). La sentenza di Appello del Tribunale di
Genova n. 635 del 2024, qualunque voglia ritenersi la portata della decisione sulla questione, risulta essere a sua volta stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, tuttora pendente.
Gli effetti di detta cessione azionaria risultano poi essere stati invocati solo incidentalmente, e peraltro su una questione il cui esame è stato dichiarato assorbito, nel giudizio in cui si sono susseguiti la sentenza n. 743 del 26.9.2008 del Tribunale di Massa, la sentenza n. 1203 del 24.10.2013 della Corte di Appello di Genova, la sentenza della S.C. n. 16062 del 2.8.2016, la sentenza, in fase di rinvio, n. 1866 del 6.2.2018 della Corte di
Appello di Genova, e, da ultimo, la sentenza della S.C.
n. 21383 del 30.7.2024 che ha cassato la sentenza impugnata in relazione ad uno dei motivi dell'ivi proposto ricorso incidentale e, decidendo nel merito, ha condannato al pagamento in favore di Controparte_2
quale rappresentante della comunione Parte_4 ereditaria di delle spese del giudizio di Persona_2 rinvio.
La questione concernente l'eccepita e, ad abundantiam ritenuta dal primo Giudice fondata, prescrizione, oggetto del quinto motivo di appello principale, conduce a conclusioni diverse rispetto a quelle cui è giunto il
44 Tribunale e a ritenere, in parte qua, fondato il relativo motivo.
La cessione delle azioni di cui è causa è datata
16.7.1990 e i contestati adempimenti ex art. 2022, comma
3, c.c. sono datati 6.8.1990.
Parte appellante invoca in proposito la natura permanente dell'illecito in cui si è concretizzata la contestata condotta, in sintesi di nullità della cessione della partecipazione azionaria e di responsabilità in capo all'amministratore della società emittente che illegittimamente avrebbe curato le incombenze di cui all'art. 2022, comma 3, c.c.
Soprassedendo temporaneamente sulla questione di quale sia il termine prescrizionale applicabile al caso di specie (se quello decennale ordinario riferito alla natura comune del negozio di cessione del pacchetto azionario ovvero quello breve quinquennale ex art. 2949
c.c. riferito alla natura organizzativa interna delle incombenze) devono da un lato esaminarsi quali siano stati gli specifici contestati effetti derivati dalla invocata condotta e dall'altro se, prima dell'instaurazione del presente giudizio, vi sia stata interruzione del termine prescrizionale.
Data l'ontologica differenza fra le contestate condotte (da un lato, come sopra visto, un negozio che si assume nullo e, dall'altro, la responsabilità derivante da incombenze che, successivamente al primo, sarebbero state illegittimamente curate), deve osservarsi come il regime relativo alla prima fattispecie è in via generale quello della assoluta imprescrittibilità della relativa azione (ex art. 1422 c.c.) fatta salva la valutazione della maturata usucapione, che nel caso di specie la ha puntualmente invocato quale suo capo di CP_1 domanda riconvenzionale, il cui esame il Tribunale ha
45 ritenuto assorbito. In proposito, pur ipoteticamente volendosi ritenere versare al momento dell'atto la in situazione soggettiva di malafede CP_1
(ritenendola consapevole se non addirittura partecipe della ex adverso invocata nullità) sarebbe comunque decorso il termine massimo ventennale di cui all'art. 1161, comma 2, c.c. e non esservi stato medio tempore alcun idoneo atto interruttivo, considerato da un lato che la specifica controversia di cui è causa è stata instaurata nel 2018 e dall'altro che Controparte_1 non è stata parte sostanziale (prescindendo quindi dal fatto che la stessa vi ha in entrambe rivestito il ruolo di patrona di di alcuna delle precedenti CP_3 summenzionate vicende processuali.
Nemmeno, nei confronti della società emittente (alla stessa dovendo imputarsi la condotta dell'allora amministratore , potrebbe ritenersi Parte_5 interrotto il rispettivo termine prescrizionale, in particolare non risultando nelle precedenti vicende essere stato espressamente dedotto lo specifico consequenziale profilo di responsabilità in questa sede specificamente per la prima volta invocato.
L'assenza di decorrenza del termine prescrizionale può, allora, effettivamente ricollegarsi alla natura permanente dell'illecito che, senza richiamare tutta l'evoluzione storica e giurisprudenziale della fattispecie in proposito (su cui da ultimo vd. Cass.,
Sez. I, ord. 10.9.2025, n. 24955, che, pur pronunciata sulla materia storicamente peculiare all'istituto, e cioè
l'occupazione in via di fatto di immobili da parte della
P.A., ivi richiama due, rapportabili a quello qui in esame, precedenti in materia di illegittima trascrizione di atto negoziale nei registri immobiliari – vd. Cass.,
6.7.1974, n. 1706, e Cass., sez. II, 24.6.2013, n.
46 15795), postula la giuridica possibilità che il responsabile sia ancora in grado di porre fine, nei termini a questo punto del, sia pur parziale – dato il suo dipanarsi incrementativo -, ripristino di cui all'art. 2058, comma 1, c.c., alla condotta illecita. Nel caso qui in esame non sono stati dedotti fatti che implicherebbero sia la sopraggiunta impossibilità in capo all'indicato responsabile di porre fine al protrarsi della condotta illecita (ad es. per successivo acquisto in buona fede da parte di terzi della medesima partecipazione azionaria o per annullamento della stessa in ragione di operazioni sul capitale in conseguenza di perdite, con conseguente necessità di ricorrere ad un risarcimento per equivalente per un capitale monetario oramai cristallizzato) sia la relativa conoscenza in capo al danneggiato, con gli effetti di cui all'art. 2935 c.c.
In ragione del disposto di cui all'art. 1310 c.c., essendo comunque stata invocata la corresponsabilità solidale della (che è riferita alla distinta CP_1 sua condotta successiva all'accordo contrattuale, e consistente nelle incombenze di cui all'art. 2022, comma
2, c.c. e nella richiesta degli adempimenti di cui al comma successivo, e al contempo antecedente a quella dell'amministratore della società ma che è quest'ultima, in quanto ne è induttiva, funzionalmente collegata), il termine prescrizionale ridotto quinquennale deve ritenersi comunque utilmente interrotto anche nei confronti della . CP_1
Con il primo motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza appellata nella parte in cui questa ha recepito, accogliendo la valutazione di autenticità della sottoscrizione “ apposta Persona_2 alla pagina 4 del Libro Soci di in Controparte_2 data 16 luglio 1990, le conclusioni della disposta c.t.u.
47 grafologica, in particolar modo non dando rilevanza da un lato alle incertezze del tratto grafico della iniziale
“R”, pur evidenziate a pag. 12 della relazione di c.t.u.,
e dall'altro al fatto che 4 su 9 fra le scritture di comparazione siano state esaminate dal c.t.u. in copia anziché in originale.
Il motivo è infondato.
Le incertezze nel tratto grafico della iniziale “R”, che in verità il c.t.u. ha riscontrato anche al riguardo dell'altra iniziale “F” (vd. successiva pag. 13 della relazione), non costituiscono elemento univoco a supporto della contraffazione della grafia, tenuto anche conto del fatto che al contempo il c.t.u. ha rilevato (pag. 14) che le porzioni minuscole “icci” e “ulvio” presentano un tracciato nell'insieme discretamente scorrevole, con qualche accentuata spigolosità e rigidità e repentine deviazioni nelle traiettorie, concludendo che “la visione globale evidenzia quindi velocità redattiva moderata, con rallentamento del gesto nella esecuzione delle maiuscole e maggiore spinta dinamica nelle porzioni successive”.
Il giudizio dato dal c.t.u. deve pertanto, secondo questa Corte, ritenersi immune da incongruenze, al più dando dimostrazione dell'assenza di disomogeneità nell'attacco delle iniziali maiuscole (che può ritenersi un fenomeno normale in una persona che all'epoca aveva 78 anni – vd. la stessa relazione di c.t.u. a pag. 27 -), compensata in maniera altrettanto omogenea dalla scioltezza dimostrata nel vergare le successive lettere minuscole.
L'utilizzo poi, quali scritture di comparazione, di fotocopie non inficia in alcun modo l'esito dell'analisi comparativa, sia in quanto non sono evidenziate note devalutative sui pur utilizzati originali, sia in quanto
48 nulla viene detto sulla qualità nell'avvenuta riproduzione delle scritture esaminate non in originale.
A nulla poi rileva, come pure evidenziato nel motivo di appello, che il c.t. degli odierni appellanti abbia, evidentemente in separata sede, esaminato in originale talune delle scritture comparative prodotte in copia, che evidentemente gli appellanti avrebbero dal canto loro potuto direttamente produrre o quanto meno farne oggetto di istanza di esibizione e non possono pertanto muovere alcun rimprovero al c.t.u. se ne ha ritenuto sufficiente l'esame in copia.
Con il secondo motivo di appello viene mossa, in sintesi, censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa è stata emessa all'esito di un giudizio in cui
è stata revocata una già ammessa querela di falso e senza che su ciò sia stato acquisito il parere del Pubblico
Ministero, non dando al contempo conto dell'ammissibilità del procedimento di querela di falso anche in presenza di disposto procedimento di verificazione di scrittura privata.
Il motivo è infondato, in quanto un sia pur ipotetico parere espresso del Pubblico Ministero – peraltro notiziato dell'apertura del sub-procedimento di querela di falso - si sarebbe reso necessario solo all'esito dell'avvenuto compimento, in sua presenza, delle incombenze di cui all'art. 223 c.p.c., che nel caso in esame non risultano mai essere state curate. Inoltre la natura non preclusiva del procedimento di verificazione di scrittura privata non implica in alcun modo che sia al contempo preclusa una valutazione circa la rilevanza della querela (art. 222 c.p.c.) da parte del giudice, con provvedimento soggetto al regime della ordinaria revocabilità delle ordinanze stabilita dall'art. 177, comma 2, c.p.c.
49 Il terzo motivo di appello – con cui, in sintesi, si muove censura all'impugnata sentenza nella parte in cui questa non avrebbe tenuto conto del fatto che la partecipazione azionaria in questione è sempre rimasta nel patrimonio di sino alla data della sua Persona_2 morte ed altresì del fatto che le sottoscrizioni, in qualità di amministratore al momento della cura delle incombenze di cui all'art. 2022 c.c. ed attribuite a non erano veritiere e che Parte_5 Parte_5
alle ivi indicate date del 16.7.1990 e del
[...]
6.8.1990 non era più amministratore di CP_2
– è infondato.
[...]
Esso si fonda da un lato su parte della documentazione inerente alle vicende successorie di Per_2
, come tale non opponibile a e
[...] Controparte_1 sull'assunto che non sia mai stata richiesta la verificazione della scrittura privata di Parte_5
(non essendo questi direttamente parte in causa).
Piuttosto, proprio in tale ipotesi avrebbe dovuto proporsi querela di falso, a cura degli appellanti che ne hanno interesse, diretta a dimostrare la falsità delle suddette sottoscrizioni, indicandone i mezzi di prova tra i quali non possono annoverarsi semplici dichiarazioni negative di taluni soggetti terzi indicate e la diversità fra la sottoscrizione del 16.7.1990 e quella del
6.8.1990, che peraltro non emerge ictu oculi dalla visione delle stesse.
L'ulteriore assunto degli appellanti che nel luglio- agosto 1990 non fosse più amministratore Parte_5 di risulta smentito dal fatto che lo Controparte_2 stesso venne nominato presidente del consiglio di amministrazione dall'assemblea della società in data
26.7.1989 per un triennio e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31.12.1991 (vd. doc. 6
50 in primo grado che documenta il relativo deposito CP_2 presso l'allora Cancelleria Commerciale del Tribunale di
Milano; vd. visura CCIAA storica aggiornata al 10.9.2012 di cui al doc. 19 in primo grado, che copre il CP_1 periodo in questione, tutte le altre visure depositate in giudizio – compresa quella sub. doc. 14 appellanti in primo grado - invece non coprendolo) ed è comunque cessato da tutte le cariche solo con effetto dal successivo 26.6.1991 (vd. doc. 19 in primo CP_1 grado cit.; sul punto la difesa di e di Controparte_1
rappresentano che è deceduto il CP_2 Parte_5
20.2.1991).
Gli appellanti, con lo stesso motivo, adducono poi tutta una serie di elementi (assenza di data certa della contestata cessione, violazione del patto di prelazione, carenze nella tenuta del libro soci), che non comportano la nullità della contestata cessione, se si tiene in particolar modo conto del fatto che, assumendo essi essere subentrati nella posizione di non ha Persona_2 rilevanza alcuna la certezza della data (essendo a ciò sufficiente che la cessione sia riferibile a Per_2
), che, non essendo essi titolari o comunque la
[...] loro dante causa diretta titolare di alcuna Persona_1 distinta partecipazione sociale in Controparte_2 non hanno interesse ad invocare la violazione della clausola di prelazione ed infine che carenze nella tenuta del libro soci, ove esistenti, non determinano di per sé
l'invalidità della cessione qui contestata.
Quanto, poi, alla dedotta assenza di alcun patto di riempimento che abbia visto partecipe gli Persona_2 appellanti non muovono alcuna critica alla parte di motivazione della sentenza appellata che in proposito ha ravvisato essere fatto nuovo e tardivamente dedotto in sede di precisazione delle conclusioni l'avvenuto
51 rilascio da parte di di puro e semplice Persona_2 biancosegno. Dal che, come osservato dal Tribunale, discende l'assoluta irrilevanza della proposta querela di falso che, pur non soggetta ex art. 221 c.p.c. ad alcuna preclusione di natura temporale, deve in ogni caso vertere su fatti comunque tempestivamente dedotti al più tardi nei termini di cui all'allora vigente art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Con il quarto motivo di appello viene negata la sufficienza dell'invocazione ad opera delle controparti, positivamente delibata dal Tribunale, del principio consensualistico, che oltretutto sarebbe stato irritualmente ed in maniera incompleta manifestato mediante annotazione sul libro soci.
Il motivo è infondato in quanto l'annotazione (di cui al doc. 7 degli appellanti in primo grado) contiene tutti i requisiti necessari e sufficienti a dar prova dell'avvenuta cessione: vi sono indicate le parti del negozio, che risultano sottoscrittrici, viene indicato il certificato azionario oggetto di cessione, il suo valore nominale e il prezzo di cessione.
Anche la questione della data, per le ragioni sopra esposte, non assume rilevanza ai fini della validità della cessione, essendo sufficiente che un consenso alla cessione da parte di vi sia stato allorché Persona_2 questi era in vita, risultando alla fine rilevante la sola questione della autenticità della sottoscrizione, confermata a seguito dell'indagine peritale espletata in primo grado e sul cui esito il Tribunale ha esaustivamente fondato la sua decisione.
L'esame del quinto motivo di appello, oltre che essere stato condotto sulla preliminare questione della prescrizione, è da considerarsi assorbito, in quanto
52 attiene all'invocato risarcimento del danno derivante da condotta la cui legittimità è stata qui confermata.
Il primo motivo di appello incidentale di CP_1
in punto di quantum della condanna alle spese di
[...] lite, onnicomprensivamente liquidate dal primo Giudice in
Euro 13.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori,
è parzialmente fondato. Non sono state infatti liquidate le spese dei due subprocedimenti introdotti nel corso del giudizio di primo grado, per sequestro giudiziario e per querela di falso.
Ritiene questa Corte che si debba tener conto delle spese di detti due subprocedimenti che han visto la vittoriosa. CP_1
Considerato il valore indeterminabile di complessità media, debbono essere liquidati, con aliquote medie, tutte le fasi del giudizio principale, secondo il D.M.
147/2022, nella cui vigenza si è chiuso il giudizio, per complessivi Euro 10.860,00 per compensi di avvocato, oltre accessori. Non deve essere applicato alcun incremento per il numero delle parti, non avendo quelle vittoriose adottato condotte difensive fra loro incompatibili o differenti. Quanto al subprocedimento per sequestro giudiziario in corso di causa, chiusosi sotto la vigenza del precedente D.M. 55/2014, devono essere liquidate, secondo i medesimi parametri di cui sopra, le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria per complessivi Euro 6.783,00 per compensi di avvocato, oltre accessori. Quanto al subprocedimento per querela di falso, non definito con alcuna pronuncia, avendo il
Tribunale provveduto alla revoca della relativa ordinanza ammissiva con la sentenza conclusiva del giudizio di merito, debbono essere liquidate, secondo il D.M.
147/2022 ed i medesimi parametri di cui sopra, le fasi di
53 studio, introduttiva e di trattazione, per complessivi
Euro 7.281,00 per compensi di avvocato, oltre accessori.
Il secondo motivo di appello incidentale di CP_1
, con cui si contesta la sentenza appellata per
[...] non avere questa pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, è infondato, atteso che l'elemento di temerarietà era dato dalla apparente prescrizione del diritto ex adverso invocato e dall'avvenuta formazione di giudicato, che invece sono risultate insussistenti per le ragioni sopra esposte.
Il terzo e quarto motivo dell'appello incidentale di concernenti rispettivamente la Controparte_1 mancata pronuncia sulla ripartizione delle spese di c.t.u. e la mancata liquidazione delle spese di c.t.p., sono fondati. Gli appellanti sono infatti risultati soccombenti ed a loro carico vanno quindi poste le spese di c.t.u. e le spese della c.t. della parte , CP_1 documentate e congrue, giusta le fatture emesse e pagate e le spese vive verosimilmente sopportate, per Euro
1.800,00.
Il quinto motivo, sull'invocato giudicato, è stato esaminato fra le questioni preliminari.
L'esame del sesto motivo, concernente il mancato accoglimento delle articolate istanze istruttorie, è da ritenersi assorbito.
Il primo motivo dell'appello incidentale di
[...]
concernente l'invocato giudicato aliunde CP_2 formatosi, è stato esaminato fra le questioni preliminari.
Il secondo motivo di appello incidentale di
[...]
concernente la liquidazione delle spese di CP_2 lite, deve essere accolto per le medesime ragioni e secondo le stesse quantificazioni esposte riguardo alla
, con esclusione, quanto a CP_1 Controparte_2
54 delle spese della fase cautelare incidentale che, pur vedendola come parte necessaria, non esigeva tuttavia espressa sua difesa.
Allo stesso modo che per la , quanto al CP_1 terzo motivo dell'appello incidentale di CP_2
, deve procedersi per la ripartizione delle spese
[...] della c.t.u. e la mancata liquidazione delle spese di c.t.p., queste ultime liquidate in Euro 2.030,08, come da fatture allegate e spese vive verosimilmente sopportate.
Il sesto motivo dell'appello principale, concernente la censura mossa avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui gli attori ed odierni appellanti sono stati ivi condannati a rifondere anche le spese di lite del giudizio di primo grado sopportate da , è CP_3 infondato, atteso che la chiamata di quest'ultimo si è resa necessaria in ragione di domanda riconvenzionale di usucapione in via tuzioristica proposta da CP_1
e che ha visto quest'ultima comunque vittoriosa
[...] in via virtuale.
L'appello principale deve essere quindi nel merito rigettato e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, essere riformata l'impugnata sentenza in punto di spese e ripartizione delle spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile medio, esclusa la fase istruttoria, aliquote medie quanto a CP_2
e ed intermedie fra minime e
[...] Controparte_1 medie quanto a con aumento del 30% quanto a CP_3 per l'avvenuto utilizzo di links Controparte_2 ipertestuali); con distrazione, come richiesto, in favore dell'officiata procuratrice antistataria di CP_2
[...]
55 Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
quali eredi di - già erede Parte_3 Persona_1 beneficiata di -, e Persona_2 Parte_2 [...] altresì eredi beneficiati di Parte_3 Parte_4
[...]
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sugli appelli incidentali rispettivamente proposti da
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
-, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di e Parte_4
e avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, n.
2055 del 30.6.2023,
1. rigetta l'appello principale proposto da
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
-, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di Parte_4
2. ridetermina, in parziale accoglimento degli appelli incidentali proposti da e Controparte_1
le spese di lite del giudizio di Controparte_2 primo da questi ultimi sopportate e da porre a carico solidale di e Parte_1 Parte_2 [...]
quali eredi di - già erede Parte_3 Persona_1 beneficiata di -, e Persona_2 Parte_2 [...] altresì eredi beneficiati di Parte_3 Parte_4
, secondo i seguenti importi:
[...]
56 a) quanto a in Euro 10.860,00 per Controparte_1 compensi di avvocato quanto al giudizio principale ed
Euro 1.800,00 per spese di c.t.p., in Euro 6.783,00 per compensi di avvocato quanto al sub-procedimento per sequestro giudiziario in corso di causa e in Euro
7.281,00 per compensi di avvocato quanto al sub- procedimento di querela di falso;
in tutti i casi oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge b) quanto a in Euro 10.860,00 per Controparte_2 compensi di avvocato quanto al giudizio principale ed
Euro 2.030,08 per spese di c.t.p. e in Euro 7.281,00 per compensi di avvocato quanto al sub-procedimento di querela di falso;
in tutti i casi oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado a carico solidale di Parte_1 Parte_2
e quali eredi di -
[...] Parte_3 Persona_1 già erede beneficiata di –, Persona_2 Parte_2
e altresì eredi beneficiati di
[...] Parte_3
; Parte_4
4. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
5. dichiara tenuti e condanna in via solidale
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
-, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di alla Parte_4 refusione in favore di delle spese di Controparte_1 lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 8.470,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
6. dichiara tenuti e condanna in via solidale
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
57 -, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di alla Parte_4 refusione in favore di delle spese di Controparte_2 lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 11.011,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
con distrazione in favore dell'officiata procuratrice antistataria di;
Controparte_2
7. dichiara tenuti e condanna in via solidale
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di - già erede beneficiata di Persona_1
-, e Persona_2 Parte_2 Parte_3 altresì eredi beneficiati di alla Parte_4 refusione in favore di delle spese di lite CP_3 del presente grado di giudizio da quest'ultimo sopportate che vengono liquidate in Euro 6.353,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
8. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti di Parte_1 Parte_2
e quali eredi di -
[...] Parte_3 Persona_1 già erede beneficiata di -, Persona_2 Parte_2
e altresì eredi beneficiati di
[...] Parte_3
. Parte_4
Così deciso in Firenze il 17 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
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