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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 457/25 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
la Corte di Appello di Genova, riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dr. Marcello Bruno Presidente Dr. Lorenzo Fabris Consigliere rel. Dr. Paolo Gibelli Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n.956/25 pronunciata il 4-7.4.25 dal Tribunale di Genova fra:
, Tiglieto ( GE) 9.5.51, avvocato – rappresentato e difeso in proprio e Parte_1 dall'Avv. Francesco Frixione del Foro di Genova , con domicilio eletto come in atti;
APPELLANTE contro
SO ( GE) 5.11.1932, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ravera Controparte_1 Leggiero del Foro di Genova, con domicilio eletto come in atti;
APPELLATO
avente a oggetto: revocazione straordinaria nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 8.10.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“… Il Tribunale ordinario di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dall'avv. Parte_1
avverso l'ordinanza cron. 4965/2020 emessa da questo Tribunale a definizione del giudizio r.g.n.
[...]
6650/2019;
2. condanna l'avv. alla refusione, in favore di , delle spese di lite relative Parte_1 Controparte_1 al presente giudizio di impugnazione, che quantifica in complessivi euro 3.387,00, oltre al rimborso del 15% sul compenso tabellare per spese generali, i.v.a. e c.n.p.a., come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'avv. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis...”
1 Avverso tale pronuncia proponeva appello, con atto datato 7.5.25, l'Avv. , lamentando Pt_1 l'erroneità della sentenza , in rapporto, in tesi, alle produzioni ed alle statuizioni oggetto della pretesa revocatoria, istando per la sospensione dell'esecutività della sentenza medesima. Si costituiva l'appellato, come da comparsa 3.9.25, contestando in toto le doglianze avversarie. In esito alla prima udienza, la Corte respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, per la parte esecutiva e formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come da ordinanza in data 8.10.25, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Con note scritte rispettivamente in data 3.11.25 Parte appellata aderiva, mentre, per l'udienza del 4.11.25, Parte appellante nulla depositava, sì che la causa veniva rinviata al 25.11.25, udienza cartolare in vista della quale , con note scritte 23.11.25, anche Parte appellante ha aderito e Parte appellata, con note 24.11.25, ha confermato l'adesione, sì che la causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n.956/25 pronunciata il 4- 7.4.25 dal Tribunale di Genova, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 26.11.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
la Corte di Appello di Genova, riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dr. Marcello Bruno Presidente Dr. Lorenzo Fabris Consigliere rel. Dr. Paolo Gibelli Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n.956/25 pronunciata il 4-7.4.25 dal Tribunale di Genova fra:
, Tiglieto ( GE) 9.5.51, avvocato – rappresentato e difeso in proprio e Parte_1 dall'Avv. Francesco Frixione del Foro di Genova , con domicilio eletto come in atti;
APPELLANTE contro
SO ( GE) 5.11.1932, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ravera Controparte_1 Leggiero del Foro di Genova, con domicilio eletto come in atti;
APPELLATO
avente a oggetto: revocazione straordinaria nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 8.10.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“… Il Tribunale ordinario di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dall'avv. Parte_1
avverso l'ordinanza cron. 4965/2020 emessa da questo Tribunale a definizione del giudizio r.g.n.
[...]
6650/2019;
2. condanna l'avv. alla refusione, in favore di , delle spese di lite relative Parte_1 Controparte_1 al presente giudizio di impugnazione, che quantifica in complessivi euro 3.387,00, oltre al rimborso del 15% sul compenso tabellare per spese generali, i.v.a. e c.n.p.a., come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'avv. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis...”
1 Avverso tale pronuncia proponeva appello, con atto datato 7.5.25, l'Avv. , lamentando Pt_1 l'erroneità della sentenza , in rapporto, in tesi, alle produzioni ed alle statuizioni oggetto della pretesa revocatoria, istando per la sospensione dell'esecutività della sentenza medesima. Si costituiva l'appellato, come da comparsa 3.9.25, contestando in toto le doglianze avversarie. In esito alla prima udienza, la Corte respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, per la parte esecutiva e formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come da ordinanza in data 8.10.25, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Con note scritte rispettivamente in data 3.11.25 Parte appellata aderiva, mentre, per l'udienza del 4.11.25, Parte appellante nulla depositava, sì che la causa veniva rinviata al 25.11.25, udienza cartolare in vista della quale , con note scritte 23.11.25, anche Parte appellante ha aderito e Parte appellata, con note 24.11.25, ha confermato l'adesione, sì che la causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n.956/25 pronunciata il 4- 7.4.25 dal Tribunale di Genova, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 26.11.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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