Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4150/2003
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia ai sensi degli artt. 281sexies e
281terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 20.1.2003 da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Rizzardi, come da procura a margine dell'atto di ci- tazione del 15.1.2003, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in - viale Pt_1
Campania, 21
- ATTORE -
CONTRO
e Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Morra, come da procura del 16.1.2024, come domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma - via degli Scipioni, 94
- CONVENUTI-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
accertare e dichiarare che la parte di terrazzo adiacente a quella colorata in rosa nell'allegato
A del rogito a Rep. 5700 Notaio è di proprietà condominiale e, conseguentemente, con- Per_1
dannare i convenuti a rilasciare detta parte di terrazzo illegittimamente occupata, rimettendo le cose in pristino;
per e Controparte_1 CP_2
in via preliminare e pregiudiziale
1) dichiarare nulla e improcedibile la domanda del attore per indeterminatez- Parte_1
za della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163, comma 3, e 164
c.p.c.; in ulteriore via preliminare e pregiudiziale
2) ordinare al di produrre la prova documentale delle ripartizioni delle spese a Parte_1
oggi sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria della terrazza di cui lo stes- so rivendica la proprietà, al fine di individuare i condomini che dovessero risultare liti- sconsorti necessari ai sensi del disposto di cui all'art. 1126 c.c.; in via principale e di merito
3) respingere le domande formulate dal perché infondate in fatto e in diritto, Parte_1
condannando il al risarcimento del danno conseguente al mancato esercizio Parte_1
del diritto di proprietà sul bene in oggetto, nonché al rimborso pro quota delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del terrazzo sostenute e sostenende.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20.1.2003 il Parte_1
(di seguito per brevità, il Condominio) conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la parte di
[...] terrazzo adiacente a quella colorata in rosa nell'allegato A del rogito a Rep. 5700 Notaio
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è di proprietà e conseguentemente condannare i convenuti a rilasciare Per_1 CP_4 detta parte di terrazzo illegittimamente occupata, rimettendo le cose in pristino”.
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree e rassegnando le con- clusioni sopra riportate.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza parziale n. 7736/2006, depositata il 30.6.2006, ha così deciso:
1) dichiara che la parte del terrazzo (costituente lastrico solare) adiacente a quello - di proprietà dei convenuti - colorato in rosa come indicato nell'allegato A al rogito Notaio Per_1
Rep. 5700 è di proprietà del attore;
Parte_1
2) condanna i convenuti all'immediato rilascio di tale porzione in favore dell'attore;
3) rigetta tutte le eccezioni e domande riconvenzionali svolte dai convenuti;
4) ordina al competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione della pre- sente sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo;
5) provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in relazione alla do- manda attorea di condanna di controparte alla riduzione in pristino della porzione oggetto di causa;
6) spese al definitivo.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudice ha rimesso la causa in istruttoria e disposto lo svolgimento di una c.t.u. volta ad accertare i lavori e i costi necessari per la riduzione in pri- stino della porzione oggetto di causa.
Il presente giudizio è stato poi sospeso con ordinanza emessa in data 24.1.2007, in seguito all'immediata impugnazione della sentenza da parte dei convenuti
La sentenza n. 7736/2006 è passata in giudicato in data 7.11.2023, all'esito dei seguenti pro- cedimenti di impugnazione, all'esito dei quali la sentenza impugnata è stata integralmente confermata:
- sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 469/2011, depositata in data 21.2.2011;
- sentenza della Corte di Cassazione n. 2570/2016, depositata in data 9.2.2016;
- sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 722/2019, depositata in data 18.2.2019;
- ordinanza della Corte di Cassazione n. 30975/2023, depositata in data 7.11.2023.
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3. In data 8.2.2024 l'attore ha depositato in via tempestiva ricorso per la riassunzione del pre- sente giudizio. I convenuti si sono costituiti con comparsa depositata in data 3.9.2024.
Con ordinanza del 30.1.2025 il Tribunale ha ritenuto non più necessario procedere con lo svolgimento della c.t.u. come in precedenza ammessa, con conseguente revoca dell'ordinanza del 10.6.2006. La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi degli artt. 281sexies c.p.c. e 281terdecies
c.p.c..
4. Come già rilevato sopra, la sentenza parziale n. 7736/2006, passata in giudicato, ha accolto le domande dell'attore di accertamento del diritto di proprietà e di condanna al rilascio e ha respinto le domande riconvenzionali proposte dai convenuti.
Il thema decidendum odierno è quindi limitato alla sola domanda attorea di riduzione in pri- stino dell'immobile oggetto di causa.
È pacifico e anche provato in via documentale che i convenuti abbiano modificato la porzione immobiliare oggetto di causa - di accertata proprietà dell'attore - e che non abbiano allo stato adempiuto l'ordine di rilascio immediato, come risulta dalla documentazione fotografica pro- dotta (cfr. doc. 1 allegato alle note scritte depositate in data 30.1.2025).
All'esito dell'accertamento della proprietà in capo all'attore dell'area oggetto di causa, conse- gue la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dei luoghi allo status quo ante, ovve- ro quello risultante dalla relazione redatta dall'arch. su incarico Persona_2 dall'amministratore del Condominio - prodotta dall'attore quale doc. n. 22 - dalla quale emer- ge in modo chiaro la condizione fattuale della porzione immobiliare oggetto di causa in epoca antecedente alla realizzazione delle modifiche apportate dai convenuti.
Ai fini della pronuncia della condanna alla riduzione in pristino allo status quo ante non è ne- cessario indicare le concrete modalità del ripristino, che saranno eventualmente valutate e de- finite, qualora sorgano conflitti, in sede di esecuzione forzata della sentenza ai sensi degli artt.
612 e ss. c.p.c..
Tutto ciò premesso, la domanda del Condominio risulta fondata, con conseguente condanna dei convenuti al ripristino dello status quo ante così come risultante dalle foto allegate alla re- lazione redatta dall'arch. (cfr. doc. 22 attore). Persona_2
5. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
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Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano in favore del complessivi 5.690,43 Euro, di cui 332,58 Euro per anticipazioni, 4.659 Euro per Parte_1
compenso delle prestazioni professionali forensi e 698,85 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- condanna e alla riduzione in pristino allo status quo an- Controparte_1 CP_2
te della parte del terrazzo (costituente lastrico solare) adiacente a quello - di proprietà dei convenuti - colorato in rosa come indicato nell'allegato A al rogito notaio Rep. Per_1
5700, come meglio specificato nella parte motiva;
- condanna e in via solidale, al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
5.690,43 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
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