Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.04.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 6411/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Buono, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2024, l'opponente in epigrafe indicata – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso a seguito di domanda per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica anche successiva all'accertamento peritale che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. , Persona_1 all'udienza del 16.04.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione, depositate la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al D.M. 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano l'incidenza delle patologie da cui è affetta la ricorrente sulla sua autonomia. In particolare, l'istante ha contestato la sottovalutazione della patologia cerebrovascolare, la contraddittorietà delle valutazioni inerenti all'apparato urinario e la constatazione circa la capacità a deambulare.
Per_ Il CTU, dott. valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso risulta affetto da: “o Diabete mellito tipo 2 insulinodipendente con complicanze micro/macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado (parestesie e dolori di tipo neuropatico agli arti inferiori, dislipidemia mista, anemia secondaria) [codice 9309: 41%-50%]. o Cardiomiopatia sclero-ipertensiva controllata farmacologicamente e con documentato danno d'organo di grado prevalentemente lieve (ventricolo sinistro di normali dimensioni cavitarie, ipertrofico, FE 65%, valvola aortica sclerotica, atrio sinistro dilatato;
mitrale sclerotica con insufficienza lieve, valvola tricuspide con insufficienza lieve)
[codice 6441: 21%-30%]. o Artrosi polidistrettuale determinante diffuse limitazioni osteoarticolari di tipo algico-funzionale e deficit della deambulazione [la menomazione dell'apparato può essere complessivamente stimata con criterio analogico diretto mediante il codice 7001: 75%]. o Deterioramento mnesico-cognitivo e rallentamento ideomotorio su base verosimilmente mista
(degenerativa cerebrale senile + vasculopatica aterosclerotica); depressione del tono dell'umore, crisi d'ansia, ritiro relazionale, disturbi del comportamento ed alterazione del ritmo sonno-veglia
[codice 1002: 61%-70%]. o Broncopneumopatia cronica a componente prevalentemente enfisematosa [codice 6456: 65%]. o Epigastralgie ricorrenti e disturbi dell'alvo e della digestione in soggetto colecistectomizzato circa 20 anni orsono e successivamente sottoposta (febbraio 2022) a
ERCP con sfinterotomia della papilla di Vater, rimozione di microcalcoli e posizionamento dl protesi nella via biliare principale. Diverticolosi colica. Gastropatia cronica [affezione dell'apparato digerente stimata complessivamente, mediante criterio analogico diretto, con riferimento al codice
6420: 21%-30%]. o Pregressi episodi di epilessia tardiva (eventi di confusione e disorientamento e, talora, crisi tonico-cloniche seguite da ipostenia agli arti inferiori) allo stato ben controllata con la terapia medica [codice 2001: 20%]”.
L'ausiliare ha poi precisato che “Queste menomazioni risultano tutte accertate e ben documentate.
Si può tuttavia ragionevolmente presumere che siano sopraggiunte variazioni delle condizioni di salute dell'istante dall'epoca della domanda ad oggi. Tanto determinato, tenuto conto del grado e della natura delle affezioni riscontrate, viste le infermità coesistenti, eseguiti i calcoli riduzionistici e le relative approssimazioni con riferimento alla formula di Balthazard, si stima preliminarmente corretta la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza e confermata successivamente dal primo C.T.U., laddove la ricorrente è stata ritenuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella misura del 100% (grave) con decorrenza dal 12/05/2022. Per quanto concerne poi l'invocata indennità di accompagnamento si mette brevemente in evidenza che, per dar luogo al diritto, è necessario che si concretizzi la mancanza di autonomia dell'invalido in relazione alla sua materiale capacità di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di esigenze medie rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente. A tale proposito si rileva che attualmente la sig.ra : Con riferimento Parte_1
alla padronanza di cura della propria persona (Activities of Daily Living): - Ha bisogno di assistenza per lavarsi (p.0) - Non recarsi al bagno da sola (p.1) - Non riesce ad alzarsi dal letto senza aiuto
(p.0) - Non controlla sufficientemente gli sfinteri (p.0) - Si alimenta senza assistenza (p.1) - Ha bisogno di aiuto per vestirsi (p.0) ADL = 1/6 (conservate). Con riferimento alla valutazione delle autonomie nelle attività strumentali (Instrumental Activities of Daily Living): - E' capace di usare il telefono e la televisione (p.1) - Non è in grado di assumere da sola i farmaci (p.0) - Conserva sufficientemente il valore del denaro (p.1) - Necessita di assistenza per effettuare gli acquisti (p.0) -
Non risulta in grado di preparare i cibi (p.0) - Non può attendere alle operazioni di governo della casa (p.0) - Non è in grado di fare il bucato (p.0) - Può usare i mezzi di trasporto se assistita ed accompagnata (p.0) IADL = 2/8 (conservate). In relazione al criterio della motricità si rileva che, allo stato, la ricorrente non risulta in grado di deambulare in sicurezza senza assistenza e di aver bisogno di aiuto da parte di terzi per effettuare i cambi posturali. Tale attuale condizione di non autosufficienza non appare tuttavia sufficientemente comprovata fin dalla data della domanda amministrativa (maggio 2022). Infatti, pur tralasciando quanto accertato dalla Commissione Medica di prima istanza (condizioni generali discrete, deambulazione autonoma a piccoli passi, apparentemente orientata nel T/S), il piano riabilitativo dell'11/01/2022 (ASL ) CP_2
riportava la fornitura di carrozzina pieghevole per permettere alla paziente di uscire di casa in sicurezza, lasciando quindi intendere che la stessa era ancora in grado di deambulare, seppure con difficoltà, in ambito domestico. D'altra parte la seguente relazione geriatrica dell'11/01/2023 (D.S.
n°38 della ASL Na/2 Nord) fa riferimento ad un peggioramento delle capacità motorie (Grave deficit della deambulazione che avviene esclusivamente in ambito domestico a piccoli passi, con andatura cauta ed incerta con assistenza di terzi. Per uscire usa sedia da transito). Nella stessa relazione geriatrica, inoltre, si fa riferimento alle condizioni intellettive della ricorrente. In tale sede, al di là delle valutazioni riguardanti le ADL e le IADL (che, come condiviso anche dall'avv. Giuseppe Buono nelle osservazioni trasmesse al primo C.T.U., possono avere molti e riconosciuti limiti), lo specialista ha posto diagnosi di “Dissociazione cognitiva di grado moderato con deficit di memoria. MMSE:
18/30”. A quest'ultimo proposito è bene precisare che il punteggio indicato al Mini Mental State
Examination è suggestivo per una compromissione soltanto di grado lieve/moderato delle abilità cognitive. Il dato appare anche confortato strumentalmente dal referto della TC cerebrale dell'11/03/2022 (Allo stato, non evidenza di alterazioni densitometriche a carattere di urgenza a carico del tessuto nervoso encefalico. Ipodensità della sostanza bianca profonda in encefalopatia vascolare cronica. Strutture della linea mediana in asse. Sistema ventricolare sopratentoriale e spazi liquorali pericerebrali, morfovolumetricamente nei limiti della norma, in rapporto all'età ...) e da quello RM del 22/04/2022 (... Focolai gliotici su base vascolare cronica. Ampi gli spazi di Virchow-
Robin in regione nucleo capsulare di ambo i lati. Il sistema ventricolare sopra e sotto-tentoriale è in sede e regolare. Lievemente aumenta-ti in ampiezza gli spazi subaracnoidei peri-cerebrali e peri- cerebellari), reperti entrambi compatibili con una condizione clinica caratterizzata da un iniziale declino intellettivo di tipo senile. D'altra parte l'esame diretto effettuato dal sottoscritto C.T.U. in data 10/12/2024 (registrazione di parole, attenzione e calcolo;
rievocazione; linguaggio;
prassia costruttiva;
ecc.) ha messo in evidenza una deflessione dei parametri oggetto della valutazione e, in particolare, un incipiente rallentamento ideomotorio associato a deficit dell'orientamento temporale, disturbi mnestici e del comportamento. Concomita, così come di frequente riscontro nelle persone anziane, una sindrome depressiva endoreattiva con instabilità del tono dell'umore, incapacità relazionale, apatia, abulia, disturbi di concentrazione ed alterazione del ritmo sonno-veglia”.
Il CTU ha pertanto concluso: “Alle luce di quanto sopra esposto si ritiene che il complessivo quadro clinico, così come si evince per tabulas, non risulti chiaramente indicativo di una situazione di totale ed assoluta non autosufficienza all'epoca della domanda amministrativa, ma si può ragionevolmente supporre che tale condizione sia venuta gradualmente a realizzarsi nel tempo. Di conseguenza si reputa di non poter assegnare all'istante il diritto alla indennità di accompagnamento fin dalla data domanda amministrativa, perché è ragionevole supporre che ella conservasse ancora una residua capacità di svolgere in autonomia parte degli atti e delle funzioni di un individuo di pari età. Si ritiene infatti che solo successivamente le condizioni di salute della perizianda siano progressivamente peggiorate, al punto che le patologie accertate incidono attualmente sulla globale qualità di vita della stessa e ne limitano in maniera determinante le attività basali e strumentali. In considerazione di tutto quanto premesso si considera equo riconoscere alla sig.ra il diritto Parte_1 all'indennità d'accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2023”.
La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto di all'indennità di accompagnamento Parte_1
con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Quanto al capo della domanda con il quale la parte ricorrente chiede la condanna al pagamento dei relativi ratei si ritiene si aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.9755/2019. La Corte operando una complessiva ricostruzione del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. ha affermato che: “l'ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l'evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
viceversa, stante l'obbligo generale del giudice di pronunciare su «tutta» la domanda (art. 112 cod.proc.civ.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi. Ciò a meno che, come è nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018). E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo.”
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese per la CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
a) in accoglimento della opposizione, dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2800,00 oltre iva cpa CP_1
e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori