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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2430/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. FUARDO LUIGI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Piazza della Vittoria, n. 2
nei confronti di
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. RICCARDI CP_1 C.F._2
FERDINANDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Via Palestro n.10
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“1) Le parti vivranno separate nel mutuo rispetto;
2) riconosce, a titolo di mantenimento di un assegno di € 200,00 mensili, CP_1 Parte_1
da rivalutarsi annualmente, che si impegna a versare, in via anticipata entro il 10° giorno di ogni mese;
3) nulla domanda a titolo di assegno di mantenimento per la prole, non sussistendone Parte_1
i presupposti.
4) rinuncia ad opporsi al sequestro conservativo. Contestualmente alla pronuncia della CP_1
sentenza di divorzio, , rinuncerà al sequestro conservativo sul TFR di . Parte_1 CP_1
Si precisa che ove il ricorso congiunto per il divorzio non fosse presentato, per colpa di
[...]
, entro 10 giorni dal momento in cui sarà possibile farlo, la stessa sarà tenuta a rinunciare Pt_1
immediatamente al sequestro sul TFR.
5) Le spese legali rimarranno compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che parte resistente, il Sig. , era rimasto contumace all'udienza CP_1
del 27.11.2024, per poi costituirsi tardivamente in data 27.02.2025.
In via ancora preliminare il Collegio dà atto che le parti, con note conclusive, davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle
Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e , sposatisi in Parte_1 CP_1
Romania il 27/06/1987, (atto trascritto presso il Comune di Cura Carpignano in data
11.07.2018 al n. 13, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 26/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi