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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/02/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. AN Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 765/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Massimiliano Longo, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), non rappresentato né difeso C.F._2
– resistente contumace –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. (cod. fisc.: , n.q. di Curatore Speciale dei Controparte_2 C.F._3 minori , nata a [...] l'[...], , Persona_1 Controparte_3
nata a [...] il [...], , nata a [...] l'[...], Controparte_4
e , nato a [...] il [...], rappresentata e difesa da se Controparte_5
stessa
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 6/2/2025, al quale si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/1/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 17/12/2005 a OR (NO) e che Controparte_1
da tale unione erano nati i figli , il 4/12/2003, , l'11/12/2007, , il Per_2 Per_1 CP_3
29/3/2010, , l'11/2/2015, e AN, il 24/11/2016, ha dedotto che l'unione coniugale CP_4
si era irrimediabilmente compromessa ed era divenuta intollerabile poiché La CP_1
era stato spesso assente per periodi di detenzione dovuti alla commissione di reati
[...] contro il patrimonio ed era attualmente indagato per il reato di abusi familiari.
Ha aggiunto, inoltre: che il nucleo familiare aveva vissuto a OR (NO) fino al
2013, per poi trasferirsi a San Giuseppe Jato;
che la figlia non era economicamente Per_2 autosufficiente, abitava con la nonna materna , la quale sosteneva il canone Persona_3
di locazione dell'immobile, e frequentava il primo anno dell'istituto professionale per estetista e parrucchiera “Futura” di Alcamo (TP); che i figli minori , , e Per_1 CP_3 CP_4
AN erano collocati presso la Comunità “Lo Scrigno dei Sogni” di Castellammare del
Golfo (TP), in forza dei provvedimenti adottati dal Tribunale dei Minorenni di Palermo, e frequentavano rispettivamente la scuola elementare Istituto Comprensivo Giuseppe Pitrè e la scuola media Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Castellammare del Golfo (TP); che la nonna materna era l'unico parente in contatto con i minori;
di essere in stato di detenzione domiciliare e di essere disoccupata;
che il reddito di cittadinanza di € 500,00 mensili le era stato sospeso dal mese di novembre 2023 e di non essere proprietaria di alcun bene mobile o immobile;
che La , detenuto presso la Casa Circondariale Controparte_1
“Pagliarelli” di Palermo, non aveva alcun reddito, né proprietà immobiliari.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia della separazione;
l'affidamento esclusivo dei figli minori;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo a carico di di Controparte_1 corrisponderle un assegno di € 900,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli
(€ 150,00 ciascuno).
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Sentita la ricorrente all'udienza del 22/5/2024 e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 27/5/2024:
- conferma dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni con riferimento all'affidamento ed al collocamento dei figli minori delle parti;
2 - assegnazione della casa coniugale in favore di;
Parte_1
- obbligo a carico di di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , importo soggetto a rivalutazione annuale Per_2
secondo gli indici ISTAT, nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Il Pubblico Ministero, con atto di intervento del 23/5/2024, ha rappresentato: che entrambe le parti erano sottoposte alla misura cautelare personale di massimo rigore nell'ambito del procedimento penale n. 4546/2023 RGNR, con ordinanza cautelare confermata dal Tribunale del riesame, per plurime ipotesi di violenza sessuale sui minori
(essendo al padre contestate condotte attive e alla madre condotte omissive, per non aver impedito l'evento), perpetrate in ambito familiare in danno della figlia (oggi Per_2
maggiorenne), della figlia (minorenne), oltre che del figlio AN (minorenne), CP_3 con il concorso del padre e del fratello di (nonno e zio dei figli delle Controparte_1
parti); che, nell'ambito del predetto procedimento penale, era stato emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p., essendosi concluse le indagini, all'esito delle quali risultava consolidato il gravissimo quadro indiziario nei confronti di entrambi i genitori, alla luce delle testimonianze rese;
che le minori e , pur non essendo direttamente vittime degli CP_4 Per_1 abusi, avevano vissuto in un contesto di assoluto degrado e trascuratezza;
che Per_1
risultava perfettamente a conoscenza delle disfunzionali e violente dinamiche familiari in danno delle sorelle, note a tutti i membri della famiglia e nonostante ciò a lungo tollerate dalla figura materna oltre che dalle altre figure parentali di riferimento, come le nonne.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con ogni conseguente statuizione a tutela dei minori.
All'udienza del 23/10/2024, il Giudice ha nominato l'avv. quale Controparte_2
Curatore speciale dei minori, già nominata nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo, onerandola di produrre gli atti ritenuti rilevanti relativi al procedimento di adottabilità in corso dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ed ha rinviato la causa ad altra udienza, onerando il Pubblico Ministero di notificare a CP_1 il proprio atto di intervento e copia dei verbali di udienza e dell'ordinanza del
[...]
27/5/2024.
3 Con memoria del 29/1/2025 si è costituito in giudizio il Curatore speciale dei minori, avv. , deducendo: che la vicenda in esame aveva tratto origine dalla Controparte_2
richiesta di aiuto rivolta dalla minore alle insegnanti della scuola Controparte_3 frequentata;
che, in particolare, aveva rappresentato che lei stessa e le sorelle erano CP_3
state esposte, per diverso tempo, a condotte abusanti ad opera del padre, del nonno e dello zio;
che ciò aveva indotto le Forze dell'Ordine a collocare le minori presso la Comunità lo
Scrigno dei Sogni, evitando gli incontri con il padre e prevedendo incontri protetti con la madre;
che la rappresentazione dei fatti esposta dalle minori aveva messo in luce un quadro allarmante, ove alle condotte abusanti poste in essere dal padre, dal nonno e dallo zio, si era aggiunta la condotta “silente” della madre, la quale, pur essendo a conoscenza di certi episodi, aveva preferito tacere e, in un'occasione, aveva dato alla figlia la c.d. pillola del giorno dopo;
che, sebbene le minori avessero un atteggiamento di protezione nei confronti della madre, considerandola un soggetto fragile, le stesse avevano denunciato in maniera chiara episodi accaduti all'interno delle mura domestiche, dando impulso al procedimento penale;
che, inizialmente, era stato posto un divieto di contatto con il padre, già detenuto all'epoca della prima audizione dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo, avvenuta in data 7/4/2023, ed erano stati disposti contatti protetti con la madre, alla quale ben presto era stato concesso il regime di detenzione domiciliare;
che, durante lo svolgimento del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, i Servizi incaricati avevano individuato come valida risorsa affettiva per le minori la nonna materna che Persona_4
quest'ultima era stata più volte sentita e aveva mostrato uno slancio affettivo significativo nei confronti delle minori;
che , infatti, non aveva esitato a lasciare la propria Persona_4 abitazione sita in OR per trasferirsi a San Giuseppe Jato e stare vicina alle nipoti, che aveva iniziato ad incontrare ogni settimana in Comunità; che, ancora, la si era Per_4 resa disponibile a trasferirsi da San Giuseppe Jato a Castellammare del Golfo per stare ancora più vicina alle minori e aveva espresso il desiderio di fare ritorno a OR, portando con sé le nipoti previo permesso dell'Autorità Giudiziaria;
che attualmente la predetta continuava ad abitare a San Giuseppe Jato, unitamente alla figlia sottoposta al regime di detenzione domiciliare;
che, da informazioni assunte, sarebbe Parte_1
in procinto di trasferirsi presso la dimora del nuovo compagno;
che, in data 9/1/2025, il
Tribunale per i Minorenni aveva dato incarico ai Servizi di effettuare un'ulteriore valutazione su e sulle di lei abitudini di vita, nonché sul rapporto con la Persona_4
4 figlia;
che, intanto, il procedimento penale, svoltosi con rito abbreviato, si era concluso con condanne elevate, nonostante la diminuente per il rito scelto;
che, in particolare, CP_1
e (nonno) erano stati condannati ad anni 16 di reclusione,
[...] Controparte_6 [...]
(zio) era stato condannato ad anni 12 e 8 mesi di reclusione, e Controparte_7 Parte_1
ad anni 12 di reclusione;
che erano ancora pendenti i termini per l'impugnazione
[...]
della sentenza, con la quale – tra l'altro – e erano stati Parte_1 Controparte_1
dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale sulle minori.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la pronuncia dello status di separazione e il rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 6/2/2025, parte ricorrente ha chiesto la definizione del giudizio con la sola pronuncia dello status di separazione, il Curatore speciale si è riportato alla propria memoria e il Pubblico Ministero ha insistito nelle domande spiegate nell'atto di intervento, nulla osservando rispetto alla definizione del giudizio con la sola pronuncia sullo status.
Il Giudice, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
______________
Ebbene, innanzitutto, deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_1 regolarmente citato e non comparso né costituito nel presente giudizio.
Va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i necessari presupposti normativi e fattuali, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Quanto al resto, deve rilevarsi che, con sentenza del 14/11/2024 (cfr. dispositivo, all. 5 alla memoria di costituzione del Curatore speciale depositata il 29/1/2025), il GUP presso il Tribunale di Palermo, nel procedimento penale n. 4546/2023 RGNR e 3952/2023 RG GIP, ha condannato, per il reato di violenza sessuale sui figli minori, alla pena Parte_1
di 12 anni e alla pena di 16 anni di reclusione, dichiarando – tra l'altro Controparte_6
– entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale.
Deve, altresì, considerarsi che i figli minori delle parti – in relazione ai quali pende procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità dinanzi al Tribunale per i
Minorenni – risultano attualmente affidati ai Servizi Sociali e collocati presso la Comunità
Lo Scrigno dei Sogni di Castellammare del Golfo (TP).
5 Tale statuizione – come già deciso in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti dal
Giudice delegato, giusta ordinanza del 27/5/2024 – va senz'altro confermata, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, pur in pendenza del giudizio di impugnazione che verrà eventualmente proposto avverso la citata sentenza penale di condanna.
La presente sentenza va, pertanto, trasmessa al Giudice tutelare per l'apertura della tutela in favore dei minori ai sensi degli artt. 343 e ss. c.c.
La figlia maggiorenne , invece, ha cessato la convivenza con la nonna materna e Per_2 si è trasferita presso il proprio fidanzato, dal quale aspetta un bambino (cfr. dichiarazioni di nel verbale di istruzione delegata ud. del 2/1/2025, all. 2 alla comparsa del Persona_4
Curatore speciale del 29/1/2025; relazione dei Servizi sociali, deposito telematico del
21/10/2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni e rilevato che parte ricorrente ha rinunciato alle domande ulteriori rispetto a quella di separazione, null'altro dev'essere disposto.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione dell'oggetto del giudizio e dell'opzione di contumacia del resistente, le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono restate definitivamente a suo carico.
Le parti devono, invece, essere condannate in solido al pagamento delle spese in favore del Curatore speciale del minore, Avv. , che si liquidano in complessivi Controparte_2
€ 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di , definitivamente pronunziando, così provvede: Controparte_1
a) pronuncia la separazione personale di cui al matrimonio civile contratto
OR (NO) il 17/12/2005 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 da , nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato Controparte_1
civile del Comune di Palermo dell'anno 2005 al n. 19, parte I;
b) conferma l'affidamento dei figli minori delle parti – , nata Persona_1
Co a OR (NO) l'11/12/2007, , nata a [...] il Controparte_3
29/3/2010, , nata a [...] l'[...], e , Controparte_4 Controparte_5
nato a [...] il [...] – ai Servizi Sociali ed il relativo collocamento presso
6 la Comunità Lo Scrigno dei Sogni di Castellammare del Golfo (TP), con conseguente sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
c) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
d) lascia a carico della ricorrente le spese di lite dalla stessa anticipate;
e) pone a carico delle parti in solido le spese del Curatore speciale del minore,
Avv. , che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese Controparte_2 generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario;
f) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione della presente sentenza al Giudice tutelare ed al Tribunale per i Minorenni.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona AN Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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