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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12524/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...], corso San Gottardo n. 36
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...], corso San Gottardo n. 36 entrambi con gli avv.ti Cinzia Calabrese e Francesco Valori presso i quali hanno eletto domicilio telematico genitori di:
, nata a [...] il [...], residente a [...], corso San Gottardo n. 36 Parte_3
nata a [...] il [...], residente a [...], corso San Gottardo n. 36 Parte_4
FATTO pagina 1 di 4 Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad entrambi i Pt_3 Pt_4 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse delle figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con le figlie.
2. La residenza anagrafica delle figlie è fissata presso la madre, in Milano, corso San Gottardo n. 36, presso cui vivono stabilmente.
3. Le figlie staranno con il padre in tempi che i genitori, come da consolidate abitudini del nucleo familiare, concorderanno direttamente tra loro, nel primario interesse delle figlie e tenuto conto delle attuali abitudini, degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei desideri delle figlie stesse, salvo diversi e migliori accordi che i genitori potranno sempre individuare in via diretta, sulla base del seguente calendario: a. calendario ordinario: tempi paritetici con entrambi i genitori;
b. vacanze di Natale: tempi paritetici con entrambi i genitori, dal termine delle attività scolastiche alla ripresa della scuola;
c. vacanze di Pasqua: tempi paritetici con entrambi i genitori, dal termine delle attività scolastiche alla ripresa della scuola;
d. vacanze estive: tempi paritetici con entrambi i genitori, dal termine delle attività scolastiche alla ripresa della scuola, secondo un calendario che i genitori individueranno tenendo anche conto delle rispettive esigenze lavorative;
e. festività e ponti infrannuali: secondo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi.
4. Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie con le seguenti modalità: Pt_2
a. versando alla madre la somma mensile di € 4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascuna figlia), somma che verrà versata mensilmente, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, somma soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2026, base ISTAT novembre 2025; b. tenendo a proprio carico il 70% delle spese extra assegno delle figlie, secondo le modalità previste dalle linee guida della Corte d'appello di Milano del giugno 2025, da intendersi di seguito integralmente ritrascritte, fino alla concorrenza dell'importo di € 2.000,00 mensili complessivi. Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno delle figlie eccedenti tale importo;
c. tenendo a proprio carico il 100% delle spese delle figlie nei periodi di vacanza che le minori trascorreranno insieme ai genitori (a titolo esemplificativo, spese di viaggio, alloggio, vitto, attività ricreative e ludiche, ecc.); d. versando alla signora entro il 31 dicembre di ogni anno, Parte_1
l'importo annuale di € 2.000,00 a titolo di ulteriore contributo alle spese di vacanza delle figlie nei periodi non scolastici.
5. Le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o pagina 2 di 4 di ogni altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori.
6. Spese di lite integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473- bis.51, co. III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...], corso San Gottardo n. 36
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...], corso San Gottardo n. 36 entrambi con gli avv.ti Cinzia Calabrese e Francesco Valori presso i quali hanno eletto domicilio telematico genitori di:
, nata a [...] il [...], residente a [...], corso San Gottardo n. 36 Parte_3
nata a [...] il [...], residente a [...], corso San Gottardo n. 36 Parte_4
FATTO pagina 1 di 4 Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad entrambi i Pt_3 Pt_4 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse delle figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con le figlie.
2. La residenza anagrafica delle figlie è fissata presso la madre, in Milano, corso San Gottardo n. 36, presso cui vivono stabilmente.
3. Le figlie staranno con il padre in tempi che i genitori, come da consolidate abitudini del nucleo familiare, concorderanno direttamente tra loro, nel primario interesse delle figlie e tenuto conto delle attuali abitudini, degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei desideri delle figlie stesse, salvo diversi e migliori accordi che i genitori potranno sempre individuare in via diretta, sulla base del seguente calendario: a. calendario ordinario: tempi paritetici con entrambi i genitori;
b. vacanze di Natale: tempi paritetici con entrambi i genitori, dal termine delle attività scolastiche alla ripresa della scuola;
c. vacanze di Pasqua: tempi paritetici con entrambi i genitori, dal termine delle attività scolastiche alla ripresa della scuola;
d. vacanze estive: tempi paritetici con entrambi i genitori, dal termine delle attività scolastiche alla ripresa della scuola, secondo un calendario che i genitori individueranno tenendo anche conto delle rispettive esigenze lavorative;
e. festività e ponti infrannuali: secondo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi.
4. Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie con le seguenti modalità: Pt_2
a. versando alla madre la somma mensile di € 4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascuna figlia), somma che verrà versata mensilmente, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, somma soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2026, base ISTAT novembre 2025; b. tenendo a proprio carico il 70% delle spese extra assegno delle figlie, secondo le modalità previste dalle linee guida della Corte d'appello di Milano del giugno 2025, da intendersi di seguito integralmente ritrascritte, fino alla concorrenza dell'importo di € 2.000,00 mensili complessivi. Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno delle figlie eccedenti tale importo;
c. tenendo a proprio carico il 100% delle spese delle figlie nei periodi di vacanza che le minori trascorreranno insieme ai genitori (a titolo esemplificativo, spese di viaggio, alloggio, vitto, attività ricreative e ludiche, ecc.); d. versando alla signora entro il 31 dicembre di ogni anno, Parte_1
l'importo annuale di € 2.000,00 a titolo di ulteriore contributo alle spese di vacanza delle figlie nei periodi non scolastici.
5. Le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o pagina 2 di 4 di ogni altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori.
6. Spese di lite integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473- bis.51, co. III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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