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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4987/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4987/2024 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. MARTIN Parte_1
SYBIL, giusta delega in atti,
e
nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
MARTIN SYBIL, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 4 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
Perso Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ai genitori Per_1 Pt_1
e con collocazione prevalente presso la madre ,
[...] Parte_2 Parte_1
ove continueranno ad avere anche la loro residenza. Le decisioni di maggiore interesse come per esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione o alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
Perso dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e Per_1
Al padre viene concesso un ampio diritto di visita, da esercitarsi previo accordo
(anche telefonico) con la madre e nel pieno rispetto degli interessi ed obblighi anche scolastici delle figlie. Le figlie minori trascorreranno due giorni ogni seconda settimana con pernottamento presso il padre.
Il padre ha, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie tre settimane anche non consecutive durante l'estate, una settimana durante le vacanze natalizie nonché la metà delle vacanze di Pasqua e quelle di carnevale.
Perso Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori e con Per_1
l'importo mensile complessivo di € 1.100,00 (id est € 550,00 per figlia) da versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese in favore della NO , con Parte_1
rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di febbraio 2025 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età.
pagina 3 di 4 I genitori provvederanno a sostenere a metà ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie come quelle mediche non mutuabili (p.e. spese dentistiche, occhiali). Le spese non necessarie come quelle scolastiche e universitarie (p.e. spese per libri di testo, gite organizzate da parte della scuola, computer, tasse d'iscrizione all'università) e per corsi/attività sportivi/e e ricreativi/e (con rispettive Perso attrezzature e campi estivi compresi) per e devono essere Per_1
preventivamente concordate tra i genitori e saranno sostenute da ciascuno per metà.
I contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno regionale, provinciale e quello familiare (assegno unico) spettano alla NO per intero. Le Pt_1
Perso eventuali quote esentasse per le figlie e spettano ad entrambi i genitori Per_1
per metà ciascuno.
Il signor provvederà al pagamento delle sue spese legali e si precisa che la Pt_2
NO , per le sue spese legali, è stata ammessa al patrocinio gratuito. Pt_1
Bolzano, 20/02/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4987/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4987/2024 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. MARTIN Parte_1
SYBIL, giusta delega in atti,
e
nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
MARTIN SYBIL, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 4 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
Perso Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ai genitori Per_1 Pt_1
e con collocazione prevalente presso la madre ,
[...] Parte_2 Parte_1
ove continueranno ad avere anche la loro residenza. Le decisioni di maggiore interesse come per esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione o alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
Perso dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e Per_1
Al padre viene concesso un ampio diritto di visita, da esercitarsi previo accordo
(anche telefonico) con la madre e nel pieno rispetto degli interessi ed obblighi anche scolastici delle figlie. Le figlie minori trascorreranno due giorni ogni seconda settimana con pernottamento presso il padre.
Il padre ha, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie tre settimane anche non consecutive durante l'estate, una settimana durante le vacanze natalizie nonché la metà delle vacanze di Pasqua e quelle di carnevale.
Perso Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori e con Per_1
l'importo mensile complessivo di € 1.100,00 (id est € 550,00 per figlia) da versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese in favore della NO , con Parte_1
rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di febbraio 2025 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età.
pagina 3 di 4 I genitori provvederanno a sostenere a metà ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie come quelle mediche non mutuabili (p.e. spese dentistiche, occhiali). Le spese non necessarie come quelle scolastiche e universitarie (p.e. spese per libri di testo, gite organizzate da parte della scuola, computer, tasse d'iscrizione all'università) e per corsi/attività sportivi/e e ricreativi/e (con rispettive Perso attrezzature e campi estivi compresi) per e devono essere Per_1
preventivamente concordate tra i genitori e saranno sostenute da ciascuno per metà.
I contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno regionale, provinciale e quello familiare (assegno unico) spettano alla NO per intero. Le Pt_1
Perso eventuali quote esentasse per le figlie e spettano ad entrambi i genitori Per_1
per metà ciascuno.
Il signor provvederà al pagamento delle sue spese legali e si precisa che la Pt_2
NO , per le sue spese legali, è stata ammessa al patrocinio gratuito. Pt_1
Bolzano, 20/02/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4