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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2024, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
.G.A.C. n. 68/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott. ES Campagna -Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 68 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 29.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, il 15.12.1981, ed (C.F.: Parte_2
), nato Reggio Calabria, il 29.12.1980, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Stillittano, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Caulonia, n. 5 A, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 10.01.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga pronunciata la separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto a Reggio Calabria, in data 06.08.2005, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, al n. 361, Parte II, Serie A, u. 1, anno 2005;
-considerato che con decreto del 02.02.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 21.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
Pag. 2 di 6 -rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Reggio Calabria, il 06.08.2005; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (03.02.2007), e i gemelli e Per_1 Per_2
ES (04.03.2012), tutti ancora minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 05.02.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data
10.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale formulata da ed depositata in Parte_1 Parte_2
10.01.2024, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
ed uniti in matrimonio presso il Parte_1 Parte_2
Comune di Reggio Calabria, in data 06.08.2005, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pag. 3 di 6 Reggio Calabria, al n. 361, Parte II, Serie A, u. 1, anno 2005, alle seguenti condizioni:
•dichiari la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
•confermi l'affidamento dei figli minori (03.02.2007; Per_1
CF: ); (04.03.2012; CF: C.F._3 Per_2
) e ES (04.03.2012; CF: C.F._4
), a entrambi i genitori con collocamento C.F._5
prevalente presso la madre confermi in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli minori nella misura di €300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno dieci a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente bancario della signora oltre al pagamento del cinquanta Pt_1
per cento delle spese straordinarie;
•confermi che la casa coniugale, sita in Contrada S. Nicola
Ravagnese, 8/A, rimarrà assegnata alla stessa;
•confermi il diritto di visita del padre ai minori secondo il seguente accordo: il padre potrà tenere i figli con sé durante la fine settimana, salvo un diverso accordo tra i genitori preso nel rispetto delle esigenze dei minori e/o dei genitori stessi. Il padre potrà tenere con sé i minori durante i giorni della settimana, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. I genitori si accorderanno di volta in volta, in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei
Pag. 4 di 6 figli e ai loro impegni personali, sulle modalità di trascorrere le vacanze estive, natalizie e pasquali, le sei festività nazionali annuali e i giorni dei compleanni dei figli e dei genitori. Nel caso in cui mancasse tale accordo, i minori. trascorreranno i giorni delle festività (ovvero l'Immacolata, Vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano, vigilia di Capodanno, Capodanno, Pasqua,
Pasquetta), un giorno con uno ed un giorno con l'altro, invertendoli l'anno seguente: così, per esempio, se trascorreranno con la mamma viglia di Natale 2023 e con il padre Natale 2023, nel 2024 con il padre trascorreranno Vigilia di Natale e con la mamma il giorno di Natale e così per tutte le altre festività. Il periodo di vacanze pasquali e natalizie sarà trascorso dai minori per metà con la madre e metà con il padre invertendo i giorni l'anno successivo;
•relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli, confermi che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
•nelle questioni di ordinaria amministrazione confermi che ciascuno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale autonomamente e separatamente quando avrà i figli con sé;
•nulla disponga in merito a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per l'ex coniuge avendo la signora e il Pt_1
signo dichiarato di rinunciare alla sua corresponsione;
Pt_2
Pag. 5 di 6 •disponga che l'Assegno Unico e Universale, se dovuto, sia corrisposto al 100% alla signor Pt_1
•disponga che i documenti per i minori e per i genitori siano validi per l'espatrio avendo questi ultimi espresso reciproco assenso al rilascio o rinnovo;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Myriam Mulonia Dott. Giuseppe Campagna
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott. ES Campagna -Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 68 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 29.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, il 15.12.1981, ed (C.F.: Parte_2
), nato Reggio Calabria, il 29.12.1980, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Stillittano, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Caulonia, n. 5 A, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 10.01.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga pronunciata la separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto a Reggio Calabria, in data 06.08.2005, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, al n. 361, Parte II, Serie A, u. 1, anno 2005;
-considerato che con decreto del 02.02.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 21.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
Pag. 2 di 6 -rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Reggio Calabria, il 06.08.2005; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (03.02.2007), e i gemelli e Per_1 Per_2
ES (04.03.2012), tutti ancora minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 05.02.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data
10.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale formulata da ed depositata in Parte_1 Parte_2
10.01.2024, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
ed uniti in matrimonio presso il Parte_1 Parte_2
Comune di Reggio Calabria, in data 06.08.2005, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pag. 3 di 6 Reggio Calabria, al n. 361, Parte II, Serie A, u. 1, anno 2005, alle seguenti condizioni:
•dichiari la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
•confermi l'affidamento dei figli minori (03.02.2007; Per_1
CF: ); (04.03.2012; CF: C.F._3 Per_2
) e ES (04.03.2012; CF: C.F._4
), a entrambi i genitori con collocamento C.F._5
prevalente presso la madre confermi in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli minori nella misura di €300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno dieci a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente bancario della signora oltre al pagamento del cinquanta Pt_1
per cento delle spese straordinarie;
•confermi che la casa coniugale, sita in Contrada S. Nicola
Ravagnese, 8/A, rimarrà assegnata alla stessa;
•confermi il diritto di visita del padre ai minori secondo il seguente accordo: il padre potrà tenere i figli con sé durante la fine settimana, salvo un diverso accordo tra i genitori preso nel rispetto delle esigenze dei minori e/o dei genitori stessi. Il padre potrà tenere con sé i minori durante i giorni della settimana, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. I genitori si accorderanno di volta in volta, in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei
Pag. 4 di 6 figli e ai loro impegni personali, sulle modalità di trascorrere le vacanze estive, natalizie e pasquali, le sei festività nazionali annuali e i giorni dei compleanni dei figli e dei genitori. Nel caso in cui mancasse tale accordo, i minori. trascorreranno i giorni delle festività (ovvero l'Immacolata, Vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano, vigilia di Capodanno, Capodanno, Pasqua,
Pasquetta), un giorno con uno ed un giorno con l'altro, invertendoli l'anno seguente: così, per esempio, se trascorreranno con la mamma viglia di Natale 2023 e con il padre Natale 2023, nel 2024 con il padre trascorreranno Vigilia di Natale e con la mamma il giorno di Natale e così per tutte le altre festività. Il periodo di vacanze pasquali e natalizie sarà trascorso dai minori per metà con la madre e metà con il padre invertendo i giorni l'anno successivo;
•relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli, confermi che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
•nelle questioni di ordinaria amministrazione confermi che ciascuno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale autonomamente e separatamente quando avrà i figli con sé;
•nulla disponga in merito a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per l'ex coniuge avendo la signora e il Pt_1
signo dichiarato di rinunciare alla sua corresponsione;
Pt_2
Pag. 5 di 6 •disponga che l'Assegno Unico e Universale, se dovuto, sia corrisposto al 100% alla signor Pt_1
•disponga che i documenti per i minori e per i genitori siano validi per l'espatrio avendo questi ultimi espresso reciproco assenso al rilascio o rinnovo;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Myriam Mulonia Dott. Giuseppe Campagna
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