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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7348/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti BELLAROSA ROBERTA e FORGIONE RINO Parte_1 che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 25 luglio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 05.05.2025
“In via principale nel merito:
- Pronunciare in via definitiva la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Controparte_1
e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti ex art. 151 co. 2 c.c., pronunciare
l'addebito della separazione al sig. ; Controparte_1 - Pronunciare ogni provvedimento in favore delle figlie maggiorenni e non economicamente autosufficienti, disponendo –fino alla permanenza delle stesse presso la madre - a carico del sig.
un concorso al mantenimento in misura non inferiore ad Euro 300,00 (trecento/00) Controparte_1 mensili oltre concorso spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino siglato in data
15.03.2016, da versare entro il 5 (cinque) di ogni mese a mani della sig.ra rivalutabile Parte_1 in base all'indice Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia e così fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e;
Per_1 Per_2
- assegnare la casa familiare in favore della sig.ra con mantenimento della collocazione Parte_1 delle figlie presso l'abitazione stessa e così fino al pieno raggiungimento dell'indipendenza economica delle predette;
In ogni caso
Condannare il sig. alle spese di lite del presente giudizio, maggiorate degli Controparte_1 accessori di legge, Iva e Cpa.
In via istruttoria:
La sig.ra , con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare, chiede che l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito ammetta le seguenti prove:
- Ammettere, laddove non provate documentalmente ovvero in caso di contestazione della documentazione prodotta a sostegno di tali circostanze, le prove per testi in materia diretta sui capitoli di prova in atti dedotti e deducendi, se del caso espunti da eventuali espressioni valutative, da intendersi preceduti dal rituale “Vero che”;
- Disporre l'audizione personale delle figlie e , con adozione di ogni possibile cautela Per_1 Per_2 con riferimento alla figlia alla luce del documentato deficit da cui è affetta e ciò al fine di meglio Per_2 tutelare e preservare la sue serenità;
- Ammettersi altresì le prove per interrogatorio formale e testi in materia diretta e contraria sui capitoli di prova ex adverso deducendi.
Si indicano a testi, sui capitoli di prova in atti dedotti e deducendi, con riserva di altri indicarne:
1) SI.ra residente in [...], Corso Grosseto n. 369; Testimone_1
2) SI.ra residente in [...]; Testimone_2
3) SI.ra residente in [...] bis”. Testimone_3 per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TARANTO il 23.05.1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TARANTO (atto n.
329 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nate le figlie: nata a [...] il [...] e Persona_3 [...]
nata a [...] il [...], entrambe economicamente non autosufficienti. Persona_4
Con ricorso depositato il 24.04.2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione al marito, nonché chiedeva disporsi a carico del padre – in caso di permanenza delle figlie presso la madre e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse - un contributo al mantenimento pari a 300,00 euro mensili, oltre all'onere di concorrere alla corresponsione delle spese straordinarie. In ogni caso, chiedeva assegnarsi la casa familiare in favore della signora , a fronte Pt_1 della collocazione delle figlie presso l'abitazione in oggetto, in ogni caso, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse.
Con decreto del 15.05.2024, il Giudice disponeva la comparizione personale innanzi al G.O.P. delegato al 31.10.2024 e fissava udienza per la convocazione delle parti avanti a sé al 18.12.2024.
All'udienza del 31.10.2024, il G.O.P dichiarava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, data la contumacia di parte resistente;
pertanto, rimetteva le parti all'udienza già calendarizzata del
18.12.2024 (in occasione della quale il Giudice si riservava in punto provvedimenti temporanei urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.).
Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice provvedeva come da ordinanza e fissava udienza ex art. 127 ter c.p.c. al 05.05.2025, assegnando, altresì, termine ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Parte ricorrente provvedeva ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta e delle memorie conclusive, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, sin osserva quanto segue.
La domanda di addebito della separazione deve essere rigettata, poiché nulla è stato provato in punto istruttorio: invero i capi di prova sono stati tutti rigettati con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., del
30.1.2025 (che in questa sede viene richiamata) perché i capi sono generici (capi 2-6 del ricorso introduttivo) ovvero da provarsi documentalmente i rimanenti.
Analogamente, si rigetta l'istanza di audizione delle figlie perché irrilevante alla luce della documentazione in atti.
Con riguardo al contributo al mantenimento delle figlie, si conferma che alla luce degli atti processuali e della condotta della parte convenuta che è rimasta contumace, occorra disporre un contributo a carico della parte convenuta a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Inoltre, per la stessa ragione, si ritiene che occorra disporre l'assegnazione della casa alla ricorrente, a fronte della manifestata volontà delle figlie (di cui una pure affetta da un lieve ritardo mentale) di voler continuare a vivere con la madre nell'ex casa famigliare.
Infine, ritenuto che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è rimasta immutata, si confermano le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 30.1.2025, come meglio specificato in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TARANTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla signora a carico del Parte_1 signor Controparte_1
Dispone a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento in favore della ricorrente la CP_1 somma di Euro 300,00 (trecento/00) mensili oltre al concorso spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Torino siglato in data 15.03.2016, da versarsi entro il 5 (cinque) di ogni mese a mani della sig.ra rivalutabile in base all'indice Istat a decorrere dalla data del deposito del ricorso e così fino Pt_1 al raggiungimento della piena indipendenza economica delle figlie e Per_1 Per_2 Conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale, unitamente agli arredi, in favore della sig.ra Pt_1 che vi abita con le figlie minorenni.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25 luglio
2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7348/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti BELLAROSA ROBERTA e FORGIONE RINO Parte_1 che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 25 luglio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 05.05.2025
“In via principale nel merito:
- Pronunciare in via definitiva la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Controparte_1
e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti ex art. 151 co. 2 c.c., pronunciare
l'addebito della separazione al sig. ; Controparte_1 - Pronunciare ogni provvedimento in favore delle figlie maggiorenni e non economicamente autosufficienti, disponendo –fino alla permanenza delle stesse presso la madre - a carico del sig.
un concorso al mantenimento in misura non inferiore ad Euro 300,00 (trecento/00) Controparte_1 mensili oltre concorso spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino siglato in data
15.03.2016, da versare entro il 5 (cinque) di ogni mese a mani della sig.ra rivalutabile Parte_1 in base all'indice Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia e così fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e;
Per_1 Per_2
- assegnare la casa familiare in favore della sig.ra con mantenimento della collocazione Parte_1 delle figlie presso l'abitazione stessa e così fino al pieno raggiungimento dell'indipendenza economica delle predette;
In ogni caso
Condannare il sig. alle spese di lite del presente giudizio, maggiorate degli Controparte_1 accessori di legge, Iva e Cpa.
In via istruttoria:
La sig.ra , con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare, chiede che l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito ammetta le seguenti prove:
- Ammettere, laddove non provate documentalmente ovvero in caso di contestazione della documentazione prodotta a sostegno di tali circostanze, le prove per testi in materia diretta sui capitoli di prova in atti dedotti e deducendi, se del caso espunti da eventuali espressioni valutative, da intendersi preceduti dal rituale “Vero che”;
- Disporre l'audizione personale delle figlie e , con adozione di ogni possibile cautela Per_1 Per_2 con riferimento alla figlia alla luce del documentato deficit da cui è affetta e ciò al fine di meglio Per_2 tutelare e preservare la sue serenità;
- Ammettersi altresì le prove per interrogatorio formale e testi in materia diretta e contraria sui capitoli di prova ex adverso deducendi.
Si indicano a testi, sui capitoli di prova in atti dedotti e deducendi, con riserva di altri indicarne:
1) SI.ra residente in [...], Corso Grosseto n. 369; Testimone_1
2) SI.ra residente in [...]; Testimone_2
3) SI.ra residente in [...] bis”. Testimone_3 per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TARANTO il 23.05.1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TARANTO (atto n.
329 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nate le figlie: nata a [...] il [...] e Persona_3 [...]
nata a [...] il [...], entrambe economicamente non autosufficienti. Persona_4
Con ricorso depositato il 24.04.2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione al marito, nonché chiedeva disporsi a carico del padre – in caso di permanenza delle figlie presso la madre e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse - un contributo al mantenimento pari a 300,00 euro mensili, oltre all'onere di concorrere alla corresponsione delle spese straordinarie. In ogni caso, chiedeva assegnarsi la casa familiare in favore della signora , a fronte Pt_1 della collocazione delle figlie presso l'abitazione in oggetto, in ogni caso, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse.
Con decreto del 15.05.2024, il Giudice disponeva la comparizione personale innanzi al G.O.P. delegato al 31.10.2024 e fissava udienza per la convocazione delle parti avanti a sé al 18.12.2024.
All'udienza del 31.10.2024, il G.O.P dichiarava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, data la contumacia di parte resistente;
pertanto, rimetteva le parti all'udienza già calendarizzata del
18.12.2024 (in occasione della quale il Giudice si riservava in punto provvedimenti temporanei urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.).
Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice provvedeva come da ordinanza e fissava udienza ex art. 127 ter c.p.c. al 05.05.2025, assegnando, altresì, termine ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Parte ricorrente provvedeva ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta e delle memorie conclusive, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, sin osserva quanto segue.
La domanda di addebito della separazione deve essere rigettata, poiché nulla è stato provato in punto istruttorio: invero i capi di prova sono stati tutti rigettati con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., del
30.1.2025 (che in questa sede viene richiamata) perché i capi sono generici (capi 2-6 del ricorso introduttivo) ovvero da provarsi documentalmente i rimanenti.
Analogamente, si rigetta l'istanza di audizione delle figlie perché irrilevante alla luce della documentazione in atti.
Con riguardo al contributo al mantenimento delle figlie, si conferma che alla luce degli atti processuali e della condotta della parte convenuta che è rimasta contumace, occorra disporre un contributo a carico della parte convenuta a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Inoltre, per la stessa ragione, si ritiene che occorra disporre l'assegnazione della casa alla ricorrente, a fronte della manifestata volontà delle figlie (di cui una pure affetta da un lieve ritardo mentale) di voler continuare a vivere con la madre nell'ex casa famigliare.
Infine, ritenuto che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è rimasta immutata, si confermano le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 30.1.2025, come meglio specificato in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TARANTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla signora a carico del Parte_1 signor Controparte_1
Dispone a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento in favore della ricorrente la CP_1 somma di Euro 300,00 (trecento/00) mensili oltre al concorso spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Torino siglato in data 15.03.2016, da versarsi entro il 5 (cinque) di ogni mese a mani della sig.ra rivalutabile in base all'indice Istat a decorrere dalla data del deposito del ricorso e così fino Pt_1 al raggiungimento della piena indipendenza economica delle figlie e Per_1 Per_2 Conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale, unitamente agli arredi, in favore della sig.ra Pt_1 che vi abita con le figlie minorenni.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25 luglio
2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.