Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9564 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Rita Fichera come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione limitatamente alla sua posizione, avverso il decreto ingiuntivo n. 957/2024, emesso il 06/08/2024 dal Tribunale del lavoro di Catania, con il quale veniva ingiunto ai sig.ri , Parte_2 [...]
e di pagare nei confronti di , entro quaranta giorni dalla Parte_3 Parte_1 CP_1 notificazione del decreto e del ricorso l'importo capitale di €. 4.142,89, oltre agli interessi legali
Rilevava che il credito vantato da era relativo a contributi dovuti dal di lui fratello CP_1 [...]
titolare di impresa artigiana/commerciale (posizione n. 16207729) nel periodo Per_1 CP_1 dall'1/04/2019 al 17/11/2019 con riferimento ai contributi fissi e negli anni 2016 e 2017 per quanto concerne i contributi a percentuale e che tale somma risultava così accertata e quantificata alla data del 15/07/2021 a seguito di accertamenti sulla relativa posizione previdenziale.
A fondamento della proposta opposizione deduceva di non essere tenuto ad alcuno pagamento, avendo egli stesso rinunciato all'eredità relitta del predetto germano con Persona_1
dichiarazione resa innanzi il Tribunale Civile di Catania, Ufficio Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione, atto di rinuncia protocollato al n. R.G. 4881/2023, registrato il 05/01/2024, n. 66.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “ disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
957/2024 del 06/08/2024 e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente all' per le causali di cui in motivazione.- Condannare l' alle spese e compensi del CP_1 CP_1 giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio così testualmente rilevando: “ l' CP_1 CP_1 prende atto del fatto che l'opponente, avendo rinunziato all'eredità morendo dispesa da congiunto , non ne è erede e pertanto si associa alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, limitatamente alla persona dell'opponente. In ordine al regolamento delle spese di lite, se ne chiede l'integrale compen- sazione. L'atto di rinunzia all'eredità, infatti, non è mai stato portato a conoscenza dell' prima CP_1
della emissione del decreto opposto, né lo stesso risulta assistito da sistemi di pubblicità tali da consentire all' senza ed anzi in assenza di qualsiasi collaborazione da parte dell'opponente, di CP_1
conoscerne il contenuto. Si precisa, al proposito che controparte era stato formalmente avvertito della volontà dell' di procedere al recupero coattivo anche nei suoi confronti, quale chiamato CP_1 all'eredità, con racc. r.r. recapitata il 19/11/2021 (vedi documento depositato nel fascicolo monitorio) ma che lo stesso, nonostante tale dichiarazione recettizia, nulla ha comunicato all' CP_1
In ragione di quanto esposto in memoria, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia CP_1
l'adito Giudice del Tribunale di Catania, ogni contraria domanda, conclusione e richiesta disattesa, revocare il decreto ingiuntivo n.957/2024 emesso il 6/8/2024 limitatamente alla persona di
[...]
. Con integrale compensazione delle spese di lite”. Parte_1
Sostituita l'udienza del giorno1 aprile 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. ___________ __
1. Va opportunamente premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. In detto giudizio si ristabilisce pertanto la situazione processuale ordinaria in base alla quale grava sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare il titolo della pretesa azionata, incombendo sull'opponente, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi del diritto di credito, secondo il criterio di ripartizione della prova delineato da Cass. Sez. Un. n.
13533/2001 (alla stregua del quale colui che agisca per l'adempimento di un'obbligazione può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo provare soltanto la fonte del diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, gravando invece sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento).
2. Tanto premesso, la causa può decidersi preso atto che il ricorrente, avendo rinunciato all'eredità del defunto non ha la qualità di erede e, pertanto, non è legittimato passivo rispetto Persona_1
alle pretese oggetto del procedimento monitorio.
Tale qualità, peraltro, era già insussistente al momento della proposizione del ricorso monitorio.
Alla stregua della documentazione in atti ( cfr rinuncia all'eredità) risulta, infatti, che parte ricorrente ha rinunciato all'eredità del fratello defunto con dichiarazione resa innanzi il Tribunale Civile di
Catania, Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, atto di rinuncia protocollato al n. R.G.
4881/2023, registrato il 05/01/2024, n. 66.
La predetta circostanza non è stata contestata da . CP_1
Ne discende che l'opposizione è fondata e va accolta. Essendo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più soggetti, in luogo della revoca, lo stesso deve dichiararsi inefficace nei confronti del solo opponente, in ragione della circostanza che nulla è dovuto dallo stesso in difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese oggetto del procedimento monitorio.
3. In ordine alle spese di lite deve rilevarsi che grava su chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa (Cassazione civile sez. lav., 30/08/2018, n. 21436), in applicazione del principio per cui “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue
l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. n. 10525/2010).
Reputa il Tribunale che l'opposto non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante, non potendosi
CP_ ritenere che fosse, diversamente, onere della stessa parte opponente comunicare all' la propria rinuncia all'eredità, come pure priva di rilevanza è la circostanza che gli importi fossero stati già richiesti a mezzo di a/r del 19/11/2021.
Gravava, infatti, sull'Ente, prima di adire il Giudice del monitorio, l'accertamento che l'ingiunto avesse accettato- espressamente o tacitamente- l'eredità e fosse quindi erede e non mero chiamato dell'originario debitore.
Ne consegue che non sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese che seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari avuto CP_1
riguardo alla complessità della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale del lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa;
dichiara che nulla è dovuto dall'opponente ad per le causali di cui al ricorso monitorio iscritto CP_1
al N.R.G. 7701/2024 e, per l'effetto, dichiara che il decreto ingiuntivo n. 957/2024 emesso il
06/08/2024 dal Tribunale del lavoro di Catania è inefficace nei confronti di Parte_1
;
[...]
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente in euro 884,5 CP_1
oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
Catania 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso