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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5934 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel.
Dott.ssa AM FILAURO…………………………...Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5934 /2024, promossa con ricorso depositato in data 18/09/2024 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CELOTTI LORENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BOSCARINI ROSSANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 02.04.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato le note scritte rispettivamente in data 26.03.2025; parte ricorrente con memoria del 01.04.2025 ha chiesto disporsi l'espunzione della memoria avversaria in quanto non autorizzata. Le parti hanno ottemperato al deposito documentale disposto dal Giudice. Conclusioni: come in atti.
**** Con ricorso depositato in data 18.09.2024 conveniva in giudizio la moglie Parte_1 CP_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del loro matrimonio, contratto in data
[...]
1 19.06.2004 a Sestri Levante e dalla quale unione erano nati i figli (02.01.2003) e AM Per_1
(10.12.2004). Il ricorrente dava atto che ormai da parecchio tempo il progetto di vita comune era naufragato tanto che, venuto definitivamente meno l'affectio coniugalis, a seguito di ricorso congiunto il Tribunale di Monza aveva omologato la separazione con decreto del 17.10.2019. In particolare, il Tribunale, in sede di procedimento di separazione, recepiva le seguenti conclusioni congiunte formulate dalle parti:
1.I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. e AM saranno affidati, congiuntamente, a entrambi i genitori e rimarranno collocati presso la residenza della Per_1 madre.
3.La casa coniugale, sita a Villasanta, in via Molino Sesto Giovane, n. 23/9, di proprietà del signor Parte_1 viene assegnata, con quanto l'arreda, alla moglie, la quale continuerà ad abitarvi in compagnia dei figli minori. Il marito ha provveduto già a ritirare i proprî effetti personali e i beni mobili di sua proprietà, dalla ex casa coniugale. La moglie provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
4.La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di questi ultimi saranno assunte di comune accordo, dai genitori medesimi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
e di AM.
5.Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli minori, sulla base delle modalità seguenti: a.a fine settimana alternati, dal venerdì, al termine delle attività sportive, fino al lunedì mattina;
b.per un pomeriggio-serata infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), con pernottamento;
c.nel corso del periodo compreso fra la mattina del 26 dicembre e la mattina del 31 dicembre, oppure, nel corso del periodo compreso fra la mattina del 31 dicembre e la sera del 6 gennaio, ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche di Natale. I genitori danno atto che, per l'anno 2019, i figli minori trascorreranno il primo periodo in compagnia della madre e il secondo periodo in compagnia del padre. I figli minori trascorreranno sempre il pranzo della giornata di Natale in compagnia della madre e dei nonni materni, nel rispetto delle consuetudini familiari consolidate, mentre il signor potrà rimanere in compagnia dei figli minori nel Pt_1 pomeriggio della giornata di Natale, per ricondurre, poi, gli stessi, presso la residenza materna, dopo l'ora di cena;
d.nel corso dell'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni. I genitori danno atto che, per l'anno 2020, i figli minori trascorreranno tale periodo in compagnia della madre;
e.per quattro settimane nel corso delle vacanze scolastiche estive (di cui due nel corso del mese di agosto), periodi da concordare con la madre entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
f.per tutti i “ponti” scolastici, che risulteranno collegati al fine settimana di spettanza paterna. Il tutto salvo più ampio e diverso accordo, fra i genitori, i quali, comunque, concorderanno i tempi e le modalità dell'eventuale recupero, se possibile, nella ipotesi in cui la regolamentazione sopra indicata non potesse essere rispettata, per motivi di salute dei figli, per motivi di lavoro del padre, oppure per altri, comprovati motivi, che dovranno essere tempestivamente comunicati.
6.Il padre contribuirà al mantenimento dei figli sulla base delle modalità seguenti: a.corrispondendo, alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo pari a
€1.200,00, per entrambi i figli (€600,00, per ciascun figlio), a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2019. Tale importo sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici Istat-costo della vita, a decorrere dall'anno successivo e dal mese corrispondente a quello del primo versamento;
b.sostenendo, in via diretta e in misura integrale, il pagamento di tutte le spese straordinarie di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che si renderanno necessarie, od opportune, in favore dei figli. Per quel che concerne la individuazione, nonché le modalità di rimborso delle spese straordinarie, i genitori faranno riferimento alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli”, sottoscritte dal Presidente
2 del Tribunale di Monza, dal Presidente della Sezione IV civile del Tribunale di Monza, nonché dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza, in data 8 maggio 2018, di cui si allega copia al presente atto (doc.4).
7.Il marito contribuirà al mantenimento della moglie, corrispondendo alla stessa, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo pari a €650,00, a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2019. Tale importo sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici Istat-costo della vita, a decorrere dall'anno successivo e dal mese corrispondente a quello del primo versamento.
8.Il marito, entro trenta giorni dal 31.10.2019 ovvero dalla omologazione della separazione personale consensuale se successiva, si impegna a trasferire, senza corrispettivo di prezzo, alla moglie, la quale accetta, la proprietà dell'autovettura Volkswagen “UP”, targata EP 142 CP. I costi connessi al trasferimento, rimarranno a carico del marito. Fino al trasferimento di proprietà viene concesso in comodato gratuito alla signora , che dunque ne sosterrà Controparte_1 le spese per il godimento. Si precisa altresì che il presente accordo economico ha costituito la base per giungere ad una consensualizzazione e risoluzione del conflitto coniugale.
9.Il marito si adopererà a far sì che la moglie e i figli, limitatamente ai periodi di vacanza della prima con questi ultimi che dovranno essere per tempo comunicati ai fini organizzativi e di verifica della disponibilità, possano accedere agli immobili di proprietà dei genitori dello stesso, siti a Rapallo (GE), Ponte di Legno (BS) e a EI (Repubblica araba d'Egitto).
10.I genitori prestano, fin da ora, assenso reciproco per il rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori, documenti, questi ultimi, che saranno custoditi dalla madre collocataria, la quale si impegna a consegnarli al padre in occasione delle vacanze.
11.La detrazione fiscale per i figli viene concordata in parti uguali fra i genitori, mentre con riguardo la detrazione
/deduzione delle singole spese straordinarie che verranno sostenute per il figlio, essa spetterà al genitore che sosterrà il relativo esborso. 12.Le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno compensate fra le parti. esponeva le proprie argomentazioni primariamente in merito alle questioni patrimoniali, Parte_1 in particolar modo relativamente all'assegno divorzile e al contributo per il mantenimento dei figli, giacchè essendo gli stessi ormai divenuti maggiorenni, nulla doveva disporsi in merito al loro affidamento, collocamento e diritto di visita. Il ricorrente insisteva affinché fosse dichiarato insussistente per il diritto a percepire l'assegno CP_1 divorzile, posto che quest'ultima aveva sempre svolto attività lavorativa, ad eccezione del periodo in cui la stessa aveva smesso di lavorare per dedicarsi alle cure della prole. argomentava, inoltre, che la resistente, per età e condizioni personali, era pienamente in grado di Pt_1 poter proseguire con il suo mestiere di assistente alla poltrona già svolto presso uno studio dentistico o, in alternativa, di reperire altra occupazione. Con comparsa di risposta depositata in data 24.01.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava integralmente quanto ex adverso dedotto e allegato. Relativamente alla condotta tenuta dal ricorrente, esponeva che questa era stata contraria ai doveri CP_1 di accudimento morale nei confronti del nucleo, posto che il suo allontanamento dall'abitazione familiare aveva provocato gravi ripercussioni psicologiche per i figli;
la resistente lamentava, inoltre, la violazione dei doveri coniugali, dato che intrattenuto una relazione extra coniugale. Pt_1
Con riferimento alle questioni patrimoniali forniva la propria ricostruzione delle condizioni economico- reddituali del nucleo familiare, in totale difformità rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente. In particolare, allegava l'enorme disuguaglianza reddituale esistente tra i coniugi e per questo insisteva sul riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
3 All'udienza del 25.02.2025 il Giudice disponeva l'audizione delle parti e proponeva un accordo volto a definire consensualmente la controversia;
tuttavia le parti insistevano sulle loro rispettive conclusioni e il Giudice disponeva l'integrazione documentale dei redditi delle parti. All'udienza tenutasi in data 02.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 17.10.2019. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto alla domanda di di percepire una somma a titolo di assegno divorzile a Controparte_1 carico del coniuge, è noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti che, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, erano accomunati dal fatto riconoscere all'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio). In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei 4 coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost. Al fine di verificare l'effettiva disponibilità reddituale delle parti e se tra le stesse esista una evidente disparità reddituale, è stata esaminata la documentazione prodotta dalle stesse in sede di scritti introduttivi e quella acquisita a seguito di ordine di produzione all'udienza del 25.02.2025. ha dichiarato di essere dipendente di una delle due società di famiglia, ovverossia la Parte_1
“Brocciature Castelli S.r.l.”, società della quale è anche socio al 37,5% e di essere altresì scio dell'altra società di famiglia, la “Immobiliare Castelli S.r.l.”, società dalla quale percepisce emolumenti a titolo di dividenti. ha dichiarato in udienza di percepire, pertanto, uno stipendio da Brocciature S.r.l. di circa Pt_1
1.600,00/1.700,00 euro mensili e un emolumento mensile da Castelli S.r.l. di euro 1.875,00, per un totale netto mensile di circa euro 3.575,00. Ha dichiarato di essere proprietario dell'immobile adibito a casa familiare e di aver acquistato, nell'anno 2023, un immobile sito in Triuggio ove adesso risiede (Cfr. doc. 8) Dalla documentazione reddituale relativa all'anno di imposta 2022 (CUD 2021), relativamente all'attività di lavoro dipendente presso la “Brocciature S.r.l.” è emerso un reddito annuo lordo pari ad euro 31.677,00 che, al netto degli oneri, delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, ammonta ad euro 1.956,00. Con riferimento all'anno di imposta 2022 (CUD 2023), il reddito netto mensile è stato pari a 1.670,00 euro. All'udienza del 25.02.2025 il ricorrente ha dichiarato che da due anni la società “Brocciature” non genera profitti e che dal 2010 circa la società non elargisce dividendi ai soci. Relativamente ai dividendi percepiti dalla società “Immobiliare S.r.l.”, dall'esame dei conti correnti (Cfr. doc. 21-22-23) risultano i seguenti accrediti in euro:
• 4.000,00 in data 22.07.2022;
• 2.412,94 in data 07.09.2022;
• 1.875,00 in data 10.10.2023;
• 1.875,00 in data 7.11.2023;
• 1.875,00 in data 11.12.2023;
• 1.875,00 in data 22.02.2024;
• 1.875,00 in data 15.01.2024;
• 1.875,00 in data 02.04.2024;
• 1.875,00 in data 06.05.2024;
• 1.875,00 in data 12.06.2024;
• 1.875,00 in data 22.07.2024;
• 1.875,00 in data 09.09.2024;
5 • 1.875,00 in data 18.10.2024;
• 1.875,00 in data 19.11.2024. L'importo di 1.875,00 è stato riscontrato anche per le mensilità dell'anno 2023, confermando così tale cifra come media annuale costante degli utili percepiti. Dall'esame della documentazione bancaria prodotta da si evincono anche numerosi bonifici da Pt_1 parte della propria madre;
tra questi si evidenziano due cospicue elargizioni una di euro 82.626,00 in data 17.10.2022 con causale “giroconto per casa” e l'altra datata 16.9.2022 di euro 20.80,00 con causale “per acquisto box casa Triuggio”. All'udienza del 25.02.2025 il ricorrente ha dichiarato, rispetto ai frequenti bonifici ricevuti dalla propria madre, che trattasi elargizioni da parte della stessa a titolo di regalie. Tali somme si attestano con una costanza quasi mensili e con importi tra i 500,00 e i 650,00 euro. Dalla documentazione depositata dal ricorrente in data 01.04.2025, relativamente alla distribuzione degli utili dell'“Immobiliare Castelli” sono emerse le seguenti risultanze:
• Per l'anno di imposta 2024, dividendo di euro 25.337,85 che, al netto dell'aliquota di euro 6.587,84, è pari al netto di euro 18,750,01;
• Per l'anno di imposta 2023, dividendo di euro 5067,57 che, al netto dell'aliquota di euro 1.317,57, è pari al netto di euro 3.750,00;
• Per l'anno di imposta 2022, dividendo di euro 9,772,45 che, al netto dell'aliquota di euro 2.540,84, è pari al netto di euro 7.231,61;
• Per l'anno di imposta 2021, dividendo di euro 31.904,16 che, al netto dell'aliquota di euro 8.295,08, è pari al netto di euro 23.609,08. Confrontando i bonifici in entrata sul c/c del ricorrente da parte della Immobiliare Castelli S.r.l. e la documentazione prodotta relativa alla divisione di utili da parte della medesima società si può desumere che i versamenti periodici aventi quale causale “emolumento” sono i dividendi della società che gli vengono accreditati in più tranche durante l'anno d'imposta. Relativamente alla società “Brocciature”, dalla documentazione prodotta in data 26.03.2025 si è appreso che il ricorrente gode, quali benefits aziendali, di uno smartphone e di una autovettura;
egli ha percepito, nel mese di dicembre 2023, un fringe benefit pari ad euro 1.624,00. Pertanto, al fine di ricostruire l'effettiva capacità patrimoniale mensile di occorre tenere in Parte_1 considerazione sia il reddito da lavoro dipendente dallo stesso percepito da Brocciature S.r.l., sia le somme percepite a titolo di dividendi/emolumenti dalla società Immobiliare Castelli S.r.l., sia le corresponsioni percepite dalla madre, trattandosi di bonifici periodici e regolari. Negli ultimi due anni d'imposta la capacità reddituale media mensile netta del ricorrente può essere determinata in euro 3.882,00. ha dichiarato di aver lavorato, dall'epoca del fidanzamento con e sino al 2008, Controparte_1 Pt_1 come assistente alla poltrona presso uno studio dentistico;
ha allegato che per dedicarsi alla cura dei figli ha interrotto la propria attività dal 2008 al 2019 e tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente, il quale ha confermato, sin dal ricorso introduttivo, che la moglie ha rinunciato alla propria carriera per dedicarsi a tempo pieno all'attività di madre-moglie. Tale circostanza di inattività, protrattasi per circa dieci anni, trova conferma nell'estratto contributivo dell' di cui al documento 16 allegato alla comparsa di risposta. CP_2
Dal 2019 la resistente ha ripreso la propria attività lavorativa presso lo studio dentistico Pt_1 ha manifestato preoccupazione in merito alle sue future sorti lavorative a causa di una patologia CP_1 di iper-lacrimazione agli occhi per la quale dovrà sottoporsi a intervento chirurgico (per il quale è in lista d'attesa con il SSN). 6 Il conto corrente della medesima ha registrato un saldo finale, al 31.02.2023, di euro 123,80. Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023 (730/2024) emerge un reddito annuo lordo pari a 4.093,00 euro che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, equivale a circa 262,00 euro mensili;
dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022 (730/2023) emerge un reddito annuo lordo pari a 5.366,00 euro che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, equivale a circa 419,00 euro mensili;
Dalla documentazione prodotta con memoria del 26.03.2025 è emerso un saldo contabile sul conto corrente di pari ad euro 4.378,09 (Cfr. doc. 32); dalla polizza sulla vita accesa presso CP_3 risulta un valore di polizza di euro 2.509,45 in caso di decesso e di euro 1.755,53 in caso di CP_4 riscatto (Cfr. doc. 33). Relativamente alla quota di TFR percepito per l'attività lavorativa svolta dal 15.03.1995 al 31.12.2008, la resistente ha goduto di una liquidazione di euro 4.925,14 (Cfr. doc. 38) Alla luce di tali risultanze, appare evidente la disparità economico-reddituale dei coniugi, connessa, per ammissione dello stesso ricorrente, anche alla scelta condivisa col marito di sospendere per dieci anni l'attività lavorativa, con conseguente sacrificio in termini di progressioni economiche e contributive, per dedicarsi a tempo pieno all'accudimento dei figli e del coniuge. Deve pertanto riconoscersi a un assegno divorzile da porsi a carico di ritenuto sussistente CP_1 Pt_1
l'an della pretesa. Relativamente al quantum, la resistente non ha formulato alcun capitolo di prova atto a dimostrare che il contributo da lei apportato in costanza di matrimonio sia stato eziologicamente connesso all'accrescimento patrimoniale del ricorrente, posto che costui trae ogni forma di reddito da due società riconducibili alla sua famiglia d'origine. Pertanto, il Collegio reputa congruo determinare in euro 400,00 mensili l'assegno divorzile che Pt_1 dovrà corrispondere a CP_1
Tale somma dovrà essere corrisposta per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese;
sarà soggetta a rivalutazione ordinaria secondo gli indici ISTAT. III. In punto di assegno per il contributo al mantenimento ordinario dei figli, si osserva quanto segue. Entrambe le parti hanno sostanzialmente richiesto la conferma delle condizioni di cui alla separazione, tuttavia con qualche discrepanza. Parte ricorrente ha chiesto disporsi a suo carico la somma di euro 600,00 per ciascun figlio come in omologa, non tenendo conto e pertanto annullando la rivalutazione ISTAT maturata negli anni. Parte resistente, invece, ha chiesto confermarsi l'importo mensile così come disposto in sede di separazione, ma tenuto conto della rivalutazione maturata negli anni, oggi pari ad euro 700,00. Alla luce di ciò, il Collegio reputa congruo confermare il quantum di cui all'omologa tenendo tuttavia conto della rivalutazione ISTAT. dovrà, pertanto, versare a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento ordinario Pt_1 CP_1 dei figli, l'assegno mensile pari ad euro 1.400,00 (700,00 euro a figlio), da versarsi per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese. Su tale somma comincerà a decorrere la nuova rivalutazione ISTAT a far data dal mese di febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Vista la disparità reddituale tra i genitori, dispone che le spese straordinarie dei figli e di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza siano poste a carico del padre al 100%. III. Rilevato che i figli vivono in via prevalente presso l'abitazione materna, e sempre considerata la disparità patrimoniale delle parti, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sia percepito direttamente e integralmente da CP_1
7 IV. In accoglimento della richiesta di entrambe le parti e rilevato che i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti risultano vivere con la madre nell'abitazione ex coniugale, ne conferma l'assegnazione, unitamente a tutti gli arredi, a Controparte_1
V. Dichiara inammissibili e pertanto rigetta le domande volte a determinare i conteggi di dare e avere relative agli arretrati dell'A.U., essendo tale rapporto di credito-debito da vagliare nelle altre sedi competenti;
VI. Dichiara inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti ai fini del giudizio e in quanto documentali o già provate documentalmente. Rigetta la richiesta di CTU formulata da parte resistente in quanto meramente esplorativa, anche in considerazione del fatto che le produzioni documentali disposte d'ufficio sono risultate sufficienti a determinare il convincimento e la decisione del Collegio. VII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale soccombenza di entrambe le parti (es. in punto di assegno divorzile, istanze istruttorie), dichiara compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 18/09/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a Sestri Levante (GE) in data 19.06.2004 (e trascritto nei registri di Stato Civile Controparte_1 del Comune di Sestri Levante atto n. 96, parte II, serie C, anno 2004); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sestri Levante (GE) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dispone che corrisponda a a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di euro Pt_1 CP_1
400,00 per dodici mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese. La decorrenza di tale assegno è da aprile 2025. Tale somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di febbraio 2026 con riferimento al mese di febbraio 2025; IV. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento ordinario Pt_1 CP_1 dei figli, l'assegno mensile pari ad euro 1.400,00 (700,00 euro a figlio), per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese. La decorrenza di tale assegno è da aprile 2025. Tale somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di febbraio 2026 con riferimento al mese di febbraio 2025; Pone a carico di il 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli. Pt_1
V. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito integralmente e direttamente da CP_2 CP_1
VI. Assegna la casa familiare, unitamente a tutti gli arredi, a CP_1
VII. Dichiara inammissibile la domanda di determinazione dei conteggi di dare e avere relative agli arretrati dell'A.U; VIII. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
IX. Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10.04.2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel.
Dott.ssa AM FILAURO…………………………...Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5934 /2024, promossa con ricorso depositato in data 18/09/2024 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CELOTTI LORENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BOSCARINI ROSSANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 02.04.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato le note scritte rispettivamente in data 26.03.2025; parte ricorrente con memoria del 01.04.2025 ha chiesto disporsi l'espunzione della memoria avversaria in quanto non autorizzata. Le parti hanno ottemperato al deposito documentale disposto dal Giudice. Conclusioni: come in atti.
**** Con ricorso depositato in data 18.09.2024 conveniva in giudizio la moglie Parte_1 CP_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del loro matrimonio, contratto in data
[...]
1 19.06.2004 a Sestri Levante e dalla quale unione erano nati i figli (02.01.2003) e AM Per_1
(10.12.2004). Il ricorrente dava atto che ormai da parecchio tempo il progetto di vita comune era naufragato tanto che, venuto definitivamente meno l'affectio coniugalis, a seguito di ricorso congiunto il Tribunale di Monza aveva omologato la separazione con decreto del 17.10.2019. In particolare, il Tribunale, in sede di procedimento di separazione, recepiva le seguenti conclusioni congiunte formulate dalle parti:
1.I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. e AM saranno affidati, congiuntamente, a entrambi i genitori e rimarranno collocati presso la residenza della Per_1 madre.
3.La casa coniugale, sita a Villasanta, in via Molino Sesto Giovane, n. 23/9, di proprietà del signor Parte_1 viene assegnata, con quanto l'arreda, alla moglie, la quale continuerà ad abitarvi in compagnia dei figli minori. Il marito ha provveduto già a ritirare i proprî effetti personali e i beni mobili di sua proprietà, dalla ex casa coniugale. La moglie provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
4.La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di questi ultimi saranno assunte di comune accordo, dai genitori medesimi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
e di AM.
5.Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli minori, sulla base delle modalità seguenti: a.a fine settimana alternati, dal venerdì, al termine delle attività sportive, fino al lunedì mattina;
b.per un pomeriggio-serata infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), con pernottamento;
c.nel corso del periodo compreso fra la mattina del 26 dicembre e la mattina del 31 dicembre, oppure, nel corso del periodo compreso fra la mattina del 31 dicembre e la sera del 6 gennaio, ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche di Natale. I genitori danno atto che, per l'anno 2019, i figli minori trascorreranno il primo periodo in compagnia della madre e il secondo periodo in compagnia del padre. I figli minori trascorreranno sempre il pranzo della giornata di Natale in compagnia della madre e dei nonni materni, nel rispetto delle consuetudini familiari consolidate, mentre il signor potrà rimanere in compagnia dei figli minori nel Pt_1 pomeriggio della giornata di Natale, per ricondurre, poi, gli stessi, presso la residenza materna, dopo l'ora di cena;
d.nel corso dell'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni. I genitori danno atto che, per l'anno 2020, i figli minori trascorreranno tale periodo in compagnia della madre;
e.per quattro settimane nel corso delle vacanze scolastiche estive (di cui due nel corso del mese di agosto), periodi da concordare con la madre entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
f.per tutti i “ponti” scolastici, che risulteranno collegati al fine settimana di spettanza paterna. Il tutto salvo più ampio e diverso accordo, fra i genitori, i quali, comunque, concorderanno i tempi e le modalità dell'eventuale recupero, se possibile, nella ipotesi in cui la regolamentazione sopra indicata non potesse essere rispettata, per motivi di salute dei figli, per motivi di lavoro del padre, oppure per altri, comprovati motivi, che dovranno essere tempestivamente comunicati.
6.Il padre contribuirà al mantenimento dei figli sulla base delle modalità seguenti: a.corrispondendo, alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo pari a
€1.200,00, per entrambi i figli (€600,00, per ciascun figlio), a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2019. Tale importo sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici Istat-costo della vita, a decorrere dall'anno successivo e dal mese corrispondente a quello del primo versamento;
b.sostenendo, in via diretta e in misura integrale, il pagamento di tutte le spese straordinarie di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che si renderanno necessarie, od opportune, in favore dei figli. Per quel che concerne la individuazione, nonché le modalità di rimborso delle spese straordinarie, i genitori faranno riferimento alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli”, sottoscritte dal Presidente
2 del Tribunale di Monza, dal Presidente della Sezione IV civile del Tribunale di Monza, nonché dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza, in data 8 maggio 2018, di cui si allega copia al presente atto (doc.4).
7.Il marito contribuirà al mantenimento della moglie, corrispondendo alla stessa, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo pari a €650,00, a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2019. Tale importo sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici Istat-costo della vita, a decorrere dall'anno successivo e dal mese corrispondente a quello del primo versamento.
8.Il marito, entro trenta giorni dal 31.10.2019 ovvero dalla omologazione della separazione personale consensuale se successiva, si impegna a trasferire, senza corrispettivo di prezzo, alla moglie, la quale accetta, la proprietà dell'autovettura Volkswagen “UP”, targata EP 142 CP. I costi connessi al trasferimento, rimarranno a carico del marito. Fino al trasferimento di proprietà viene concesso in comodato gratuito alla signora , che dunque ne sosterrà Controparte_1 le spese per il godimento. Si precisa altresì che il presente accordo economico ha costituito la base per giungere ad una consensualizzazione e risoluzione del conflitto coniugale.
9.Il marito si adopererà a far sì che la moglie e i figli, limitatamente ai periodi di vacanza della prima con questi ultimi che dovranno essere per tempo comunicati ai fini organizzativi e di verifica della disponibilità, possano accedere agli immobili di proprietà dei genitori dello stesso, siti a Rapallo (GE), Ponte di Legno (BS) e a EI (Repubblica araba d'Egitto).
10.I genitori prestano, fin da ora, assenso reciproco per il rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori, documenti, questi ultimi, che saranno custoditi dalla madre collocataria, la quale si impegna a consegnarli al padre in occasione delle vacanze.
11.La detrazione fiscale per i figli viene concordata in parti uguali fra i genitori, mentre con riguardo la detrazione
/deduzione delle singole spese straordinarie che verranno sostenute per il figlio, essa spetterà al genitore che sosterrà il relativo esborso. 12.Le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno compensate fra le parti. esponeva le proprie argomentazioni primariamente in merito alle questioni patrimoniali, Parte_1 in particolar modo relativamente all'assegno divorzile e al contributo per il mantenimento dei figli, giacchè essendo gli stessi ormai divenuti maggiorenni, nulla doveva disporsi in merito al loro affidamento, collocamento e diritto di visita. Il ricorrente insisteva affinché fosse dichiarato insussistente per il diritto a percepire l'assegno CP_1 divorzile, posto che quest'ultima aveva sempre svolto attività lavorativa, ad eccezione del periodo in cui la stessa aveva smesso di lavorare per dedicarsi alle cure della prole. argomentava, inoltre, che la resistente, per età e condizioni personali, era pienamente in grado di Pt_1 poter proseguire con il suo mestiere di assistente alla poltrona già svolto presso uno studio dentistico o, in alternativa, di reperire altra occupazione. Con comparsa di risposta depositata in data 24.01.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava integralmente quanto ex adverso dedotto e allegato. Relativamente alla condotta tenuta dal ricorrente, esponeva che questa era stata contraria ai doveri CP_1 di accudimento morale nei confronti del nucleo, posto che il suo allontanamento dall'abitazione familiare aveva provocato gravi ripercussioni psicologiche per i figli;
la resistente lamentava, inoltre, la violazione dei doveri coniugali, dato che intrattenuto una relazione extra coniugale. Pt_1
Con riferimento alle questioni patrimoniali forniva la propria ricostruzione delle condizioni economico- reddituali del nucleo familiare, in totale difformità rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente. In particolare, allegava l'enorme disuguaglianza reddituale esistente tra i coniugi e per questo insisteva sul riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
3 All'udienza del 25.02.2025 il Giudice disponeva l'audizione delle parti e proponeva un accordo volto a definire consensualmente la controversia;
tuttavia le parti insistevano sulle loro rispettive conclusioni e il Giudice disponeva l'integrazione documentale dei redditi delle parti. All'udienza tenutasi in data 02.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 17.10.2019. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto alla domanda di di percepire una somma a titolo di assegno divorzile a Controparte_1 carico del coniuge, è noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti che, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, erano accomunati dal fatto riconoscere all'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio). In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei 4 coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost. Al fine di verificare l'effettiva disponibilità reddituale delle parti e se tra le stesse esista una evidente disparità reddituale, è stata esaminata la documentazione prodotta dalle stesse in sede di scritti introduttivi e quella acquisita a seguito di ordine di produzione all'udienza del 25.02.2025. ha dichiarato di essere dipendente di una delle due società di famiglia, ovverossia la Parte_1
“Brocciature Castelli S.r.l.”, società della quale è anche socio al 37,5% e di essere altresì scio dell'altra società di famiglia, la “Immobiliare Castelli S.r.l.”, società dalla quale percepisce emolumenti a titolo di dividenti. ha dichiarato in udienza di percepire, pertanto, uno stipendio da Brocciature S.r.l. di circa Pt_1
1.600,00/1.700,00 euro mensili e un emolumento mensile da Castelli S.r.l. di euro 1.875,00, per un totale netto mensile di circa euro 3.575,00. Ha dichiarato di essere proprietario dell'immobile adibito a casa familiare e di aver acquistato, nell'anno 2023, un immobile sito in Triuggio ove adesso risiede (Cfr. doc. 8) Dalla documentazione reddituale relativa all'anno di imposta 2022 (CUD 2021), relativamente all'attività di lavoro dipendente presso la “Brocciature S.r.l.” è emerso un reddito annuo lordo pari ad euro 31.677,00 che, al netto degli oneri, delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, ammonta ad euro 1.956,00. Con riferimento all'anno di imposta 2022 (CUD 2023), il reddito netto mensile è stato pari a 1.670,00 euro. All'udienza del 25.02.2025 il ricorrente ha dichiarato che da due anni la società “Brocciature” non genera profitti e che dal 2010 circa la società non elargisce dividendi ai soci. Relativamente ai dividendi percepiti dalla società “Immobiliare S.r.l.”, dall'esame dei conti correnti (Cfr. doc. 21-22-23) risultano i seguenti accrediti in euro:
• 4.000,00 in data 22.07.2022;
• 2.412,94 in data 07.09.2022;
• 1.875,00 in data 10.10.2023;
• 1.875,00 in data 7.11.2023;
• 1.875,00 in data 11.12.2023;
• 1.875,00 in data 22.02.2024;
• 1.875,00 in data 15.01.2024;
• 1.875,00 in data 02.04.2024;
• 1.875,00 in data 06.05.2024;
• 1.875,00 in data 12.06.2024;
• 1.875,00 in data 22.07.2024;
• 1.875,00 in data 09.09.2024;
5 • 1.875,00 in data 18.10.2024;
• 1.875,00 in data 19.11.2024. L'importo di 1.875,00 è stato riscontrato anche per le mensilità dell'anno 2023, confermando così tale cifra come media annuale costante degli utili percepiti. Dall'esame della documentazione bancaria prodotta da si evincono anche numerosi bonifici da Pt_1 parte della propria madre;
tra questi si evidenziano due cospicue elargizioni una di euro 82.626,00 in data 17.10.2022 con causale “giroconto per casa” e l'altra datata 16.9.2022 di euro 20.80,00 con causale “per acquisto box casa Triuggio”. All'udienza del 25.02.2025 il ricorrente ha dichiarato, rispetto ai frequenti bonifici ricevuti dalla propria madre, che trattasi elargizioni da parte della stessa a titolo di regalie. Tali somme si attestano con una costanza quasi mensili e con importi tra i 500,00 e i 650,00 euro. Dalla documentazione depositata dal ricorrente in data 01.04.2025, relativamente alla distribuzione degli utili dell'“Immobiliare Castelli” sono emerse le seguenti risultanze:
• Per l'anno di imposta 2024, dividendo di euro 25.337,85 che, al netto dell'aliquota di euro 6.587,84, è pari al netto di euro 18,750,01;
• Per l'anno di imposta 2023, dividendo di euro 5067,57 che, al netto dell'aliquota di euro 1.317,57, è pari al netto di euro 3.750,00;
• Per l'anno di imposta 2022, dividendo di euro 9,772,45 che, al netto dell'aliquota di euro 2.540,84, è pari al netto di euro 7.231,61;
• Per l'anno di imposta 2021, dividendo di euro 31.904,16 che, al netto dell'aliquota di euro 8.295,08, è pari al netto di euro 23.609,08. Confrontando i bonifici in entrata sul c/c del ricorrente da parte della Immobiliare Castelli S.r.l. e la documentazione prodotta relativa alla divisione di utili da parte della medesima società si può desumere che i versamenti periodici aventi quale causale “emolumento” sono i dividendi della società che gli vengono accreditati in più tranche durante l'anno d'imposta. Relativamente alla società “Brocciature”, dalla documentazione prodotta in data 26.03.2025 si è appreso che il ricorrente gode, quali benefits aziendali, di uno smartphone e di una autovettura;
egli ha percepito, nel mese di dicembre 2023, un fringe benefit pari ad euro 1.624,00. Pertanto, al fine di ricostruire l'effettiva capacità patrimoniale mensile di occorre tenere in Parte_1 considerazione sia il reddito da lavoro dipendente dallo stesso percepito da Brocciature S.r.l., sia le somme percepite a titolo di dividendi/emolumenti dalla società Immobiliare Castelli S.r.l., sia le corresponsioni percepite dalla madre, trattandosi di bonifici periodici e regolari. Negli ultimi due anni d'imposta la capacità reddituale media mensile netta del ricorrente può essere determinata in euro 3.882,00. ha dichiarato di aver lavorato, dall'epoca del fidanzamento con e sino al 2008, Controparte_1 Pt_1 come assistente alla poltrona presso uno studio dentistico;
ha allegato che per dedicarsi alla cura dei figli ha interrotto la propria attività dal 2008 al 2019 e tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente, il quale ha confermato, sin dal ricorso introduttivo, che la moglie ha rinunciato alla propria carriera per dedicarsi a tempo pieno all'attività di madre-moglie. Tale circostanza di inattività, protrattasi per circa dieci anni, trova conferma nell'estratto contributivo dell' di cui al documento 16 allegato alla comparsa di risposta. CP_2
Dal 2019 la resistente ha ripreso la propria attività lavorativa presso lo studio dentistico Pt_1 ha manifestato preoccupazione in merito alle sue future sorti lavorative a causa di una patologia CP_1 di iper-lacrimazione agli occhi per la quale dovrà sottoporsi a intervento chirurgico (per il quale è in lista d'attesa con il SSN). 6 Il conto corrente della medesima ha registrato un saldo finale, al 31.02.2023, di euro 123,80. Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023 (730/2024) emerge un reddito annuo lordo pari a 4.093,00 euro che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, equivale a circa 262,00 euro mensili;
dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022 (730/2023) emerge un reddito annuo lordo pari a 5.366,00 euro che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, equivale a circa 419,00 euro mensili;
Dalla documentazione prodotta con memoria del 26.03.2025 è emerso un saldo contabile sul conto corrente di pari ad euro 4.378,09 (Cfr. doc. 32); dalla polizza sulla vita accesa presso CP_3 risulta un valore di polizza di euro 2.509,45 in caso di decesso e di euro 1.755,53 in caso di CP_4 riscatto (Cfr. doc. 33). Relativamente alla quota di TFR percepito per l'attività lavorativa svolta dal 15.03.1995 al 31.12.2008, la resistente ha goduto di una liquidazione di euro 4.925,14 (Cfr. doc. 38) Alla luce di tali risultanze, appare evidente la disparità economico-reddituale dei coniugi, connessa, per ammissione dello stesso ricorrente, anche alla scelta condivisa col marito di sospendere per dieci anni l'attività lavorativa, con conseguente sacrificio in termini di progressioni economiche e contributive, per dedicarsi a tempo pieno all'accudimento dei figli e del coniuge. Deve pertanto riconoscersi a un assegno divorzile da porsi a carico di ritenuto sussistente CP_1 Pt_1
l'an della pretesa. Relativamente al quantum, la resistente non ha formulato alcun capitolo di prova atto a dimostrare che il contributo da lei apportato in costanza di matrimonio sia stato eziologicamente connesso all'accrescimento patrimoniale del ricorrente, posto che costui trae ogni forma di reddito da due società riconducibili alla sua famiglia d'origine. Pertanto, il Collegio reputa congruo determinare in euro 400,00 mensili l'assegno divorzile che Pt_1 dovrà corrispondere a CP_1
Tale somma dovrà essere corrisposta per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese;
sarà soggetta a rivalutazione ordinaria secondo gli indici ISTAT. III. In punto di assegno per il contributo al mantenimento ordinario dei figli, si osserva quanto segue. Entrambe le parti hanno sostanzialmente richiesto la conferma delle condizioni di cui alla separazione, tuttavia con qualche discrepanza. Parte ricorrente ha chiesto disporsi a suo carico la somma di euro 600,00 per ciascun figlio come in omologa, non tenendo conto e pertanto annullando la rivalutazione ISTAT maturata negli anni. Parte resistente, invece, ha chiesto confermarsi l'importo mensile così come disposto in sede di separazione, ma tenuto conto della rivalutazione maturata negli anni, oggi pari ad euro 700,00. Alla luce di ciò, il Collegio reputa congruo confermare il quantum di cui all'omologa tenendo tuttavia conto della rivalutazione ISTAT. dovrà, pertanto, versare a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento ordinario Pt_1 CP_1 dei figli, l'assegno mensile pari ad euro 1.400,00 (700,00 euro a figlio), da versarsi per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese. Su tale somma comincerà a decorrere la nuova rivalutazione ISTAT a far data dal mese di febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Vista la disparità reddituale tra i genitori, dispone che le spese straordinarie dei figli e di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza siano poste a carico del padre al 100%. III. Rilevato che i figli vivono in via prevalente presso l'abitazione materna, e sempre considerata la disparità patrimoniale delle parti, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sia percepito direttamente e integralmente da CP_1
7 IV. In accoglimento della richiesta di entrambe le parti e rilevato che i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti risultano vivere con la madre nell'abitazione ex coniugale, ne conferma l'assegnazione, unitamente a tutti gli arredi, a Controparte_1
V. Dichiara inammissibili e pertanto rigetta le domande volte a determinare i conteggi di dare e avere relative agli arretrati dell'A.U., essendo tale rapporto di credito-debito da vagliare nelle altre sedi competenti;
VI. Dichiara inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti ai fini del giudizio e in quanto documentali o già provate documentalmente. Rigetta la richiesta di CTU formulata da parte resistente in quanto meramente esplorativa, anche in considerazione del fatto che le produzioni documentali disposte d'ufficio sono risultate sufficienti a determinare il convincimento e la decisione del Collegio. VII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale soccombenza di entrambe le parti (es. in punto di assegno divorzile, istanze istruttorie), dichiara compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 18/09/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a Sestri Levante (GE) in data 19.06.2004 (e trascritto nei registri di Stato Civile Controparte_1 del Comune di Sestri Levante atto n. 96, parte II, serie C, anno 2004); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sestri Levante (GE) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dispone che corrisponda a a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di euro Pt_1 CP_1
400,00 per dodici mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese. La decorrenza di tale assegno è da aprile 2025. Tale somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di febbraio 2026 con riferimento al mese di febbraio 2025; IV. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento ordinario Pt_1 CP_1 dei figli, l'assegno mensile pari ad euro 1.400,00 (700,00 euro a figlio), per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese. La decorrenza di tale assegno è da aprile 2025. Tale somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di febbraio 2026 con riferimento al mese di febbraio 2025; Pone a carico di il 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli. Pt_1
V. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito integralmente e direttamente da CP_2 CP_1
VI. Assegna la casa familiare, unitamente a tutti gli arredi, a CP_1
VII. Dichiara inammissibile la domanda di determinazione dei conteggi di dare e avere relative agli arretrati dell'A.U; VIII. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
IX. Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10.04.2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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