Art. 5-bis. (( (Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi).)) ((1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 4-ter, siano stati conseguiti:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica e' calcolato in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, e' incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento (operazione D10 di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;
d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non e' incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonche' nel rispetto del divieto di cui all'articolo 6, la tracciabilita' dei rifiuti urbani e' garantita con gli strumenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonche' agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il controllo della qualita' dei rifiuti urbani e' assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonche' all'articolo 11 del presente decreto.
3. Qualora in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiuti urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione, ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantita' di rifiuti collocati in discarica.
4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalita', i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.))
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica e' calcolato in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, e' incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento (operazione D10 di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;
d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non e' incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonche' nel rispetto del divieto di cui all'articolo 6, la tracciabilita' dei rifiuti urbani e' garantita con gli strumenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonche' agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il controllo della qualita' dei rifiuti urbani e' assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonche' all'articolo 11 del presente decreto.
3. Qualora in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiuti urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione, ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantita' di rifiuti collocati in discarica.
4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalita', i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.))