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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 25/11/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. UE OS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DANILO TABARRINI (domicilio Parte_1 telematico) PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. DEBORA LOLLI (domicilio telematico) CP_1 PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni depositate in data 23/9/2025. In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Parte_1 (Tribunale di Pesaro D.I. n. RG.n.634/22) al pagamento della somma di €12.467,80 oltre interessi ex art. 231/2002 e spese.
La ricorrente ha allegato che aveva commissionato a la Parte_1 CP_1 fornitura di hardware e software, al fine della installazione dei pacchetti Agyo fatturazione e spesometro telematico e della relativa assistenza.
A seguito della esecuzione della prestazione -ha esposto- aveva emesso le fatture nn. 2554/40 del 20.12.2018, 443/PN del 07.01.2019, 301/40 del 24.01.2019, 1206/40 del 25.03.2019, 1468/40 del 31.05.2019, 507/40 del 02.01.2020, 313/PN 13.01.2020, 615/40 del 21.01.2021 e 625/PN del 31.01.2021, per l'importo complessivo di € 12.467,80 IVA inclusa. ha proposto opposizione con atto di citazione a comparire alla udienza del Parte_1 23/11/2022 ed ha eccepito, tra l'altro, la vessatorietà della clausola limitativa del diritto di recesso. si è costituita in data 25/10/2022 ed ha chiesto la conferma del d.i. opposto. CP_1
All'esito della udienza ex art. 183 cpc, trattata in modalità cartolare, è stata respinta la istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto e sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.
All'esito del deposito delle memorie, ritenuta la causa per la decisione, è stata fissata udienza di pc e la causa è stata trattenuta in decisione. pagina 1 di 2 E' in questione la efficacia del recesso esercitato da con riguardo alle prestazioni Parte_1 di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, costituite dalla vendita del servizio di fatturazione elettronica, di prodotti HW e della assistenza SW.
Si osserva, innanzitutto, che al 26/5/2019 (doc. 16 parte opposta) la opponente aveva richiesto un intervento della opposta per la redazione dell'inventario della azienda (cfr. FT del 31/5/2019 – doc. 7 – fascicolo monitorio), con la conseguenza che la attività di assistenza da parte della opposta era stata svolta nonostante il recesso comunicato alla opponente ad un impiegato di la cui CP_1 idoneità a ricevere la manifestazione del recesso non è stata provata.
Pertanto, devono ritenersi eseguite le forniture SW come fatturate da in data CP_1 24/1/2019 (doc. 5 – fascicolo monitorio).
La efficacia del recesso, invece, non si ritiene possa essere fatta valere dalla opponente, sino al maggio 2019, poichè la medesima continuato a richiedere la prestazione di assistenza offerta da CP_1
.
[...]
Si deve ritenere, pertanto (doc.
5 - parte opponente), che il recesso avesse avuto efficacia, per volontà delle stesse parti, dalla data indicata dalla opposta (1/1/2020): ne consegue che le prestazione rese nell'anno 2020 e 2021 non devono ritenersi dovute.
Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato e la opponente deve essere condannata al minor importo accertato, come in dispositivo.
La condanna alle spese, sulla base del quantum accertato, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i.
Condanna al pagamento a favore di della somma di €4.754.80 Parte_1 CP_1 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€1.400,00 per compensi, di cui €300,00 per la fase di studio della controversia, €300,00 per la fase introduttiva del giudizio, €300,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 25 novembre 2025
Il Giudice
UE OS
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. UE OS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DANILO TABARRINI (domicilio Parte_1 telematico) PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. DEBORA LOLLI (domicilio telematico) CP_1 PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni depositate in data 23/9/2025. In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Parte_1 (Tribunale di Pesaro D.I. n. RG.n.634/22) al pagamento della somma di €12.467,80 oltre interessi ex art. 231/2002 e spese.
La ricorrente ha allegato che aveva commissionato a la Parte_1 CP_1 fornitura di hardware e software, al fine della installazione dei pacchetti Agyo fatturazione e spesometro telematico e della relativa assistenza.
A seguito della esecuzione della prestazione -ha esposto- aveva emesso le fatture nn. 2554/40 del 20.12.2018, 443/PN del 07.01.2019, 301/40 del 24.01.2019, 1206/40 del 25.03.2019, 1468/40 del 31.05.2019, 507/40 del 02.01.2020, 313/PN 13.01.2020, 615/40 del 21.01.2021 e 625/PN del 31.01.2021, per l'importo complessivo di € 12.467,80 IVA inclusa. ha proposto opposizione con atto di citazione a comparire alla udienza del Parte_1 23/11/2022 ed ha eccepito, tra l'altro, la vessatorietà della clausola limitativa del diritto di recesso. si è costituita in data 25/10/2022 ed ha chiesto la conferma del d.i. opposto. CP_1
All'esito della udienza ex art. 183 cpc, trattata in modalità cartolare, è stata respinta la istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto e sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.
All'esito del deposito delle memorie, ritenuta la causa per la decisione, è stata fissata udienza di pc e la causa è stata trattenuta in decisione. pagina 1 di 2 E' in questione la efficacia del recesso esercitato da con riguardo alle prestazioni Parte_1 di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, costituite dalla vendita del servizio di fatturazione elettronica, di prodotti HW e della assistenza SW.
Si osserva, innanzitutto, che al 26/5/2019 (doc. 16 parte opposta) la opponente aveva richiesto un intervento della opposta per la redazione dell'inventario della azienda (cfr. FT del 31/5/2019 – doc. 7 – fascicolo monitorio), con la conseguenza che la attività di assistenza da parte della opposta era stata svolta nonostante il recesso comunicato alla opponente ad un impiegato di la cui CP_1 idoneità a ricevere la manifestazione del recesso non è stata provata.
Pertanto, devono ritenersi eseguite le forniture SW come fatturate da in data CP_1 24/1/2019 (doc. 5 – fascicolo monitorio).
La efficacia del recesso, invece, non si ritiene possa essere fatta valere dalla opponente, sino al maggio 2019, poichè la medesima continuato a richiedere la prestazione di assistenza offerta da CP_1
.
[...]
Si deve ritenere, pertanto (doc.
5 - parte opponente), che il recesso avesse avuto efficacia, per volontà delle stesse parti, dalla data indicata dalla opposta (1/1/2020): ne consegue che le prestazione rese nell'anno 2020 e 2021 non devono ritenersi dovute.
Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato e la opponente deve essere condannata al minor importo accertato, come in dispositivo.
La condanna alle spese, sulla base del quantum accertato, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i.
Condanna al pagamento a favore di della somma di €4.754.80 Parte_1 CP_1 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€1.400,00 per compensi, di cui €300,00 per la fase di studio della controversia, €300,00 per la fase introduttiva del giudizio, €300,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 25 novembre 2025
Il Giudice
UE OS
pagina 2 di 2