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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2558/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vigliotti con domicio eletto presso li suo studio in Napoli alla via Gabriele Jannelli n. 186 giusta procura in atti;
il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento giurisdizionale a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1 Email_2 ovvero fax n. 08175539626
-appellante
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
- appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 547/2021 emessa dal Tribunale diNapoli , Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 1.2.2021 , a definizione del procedimento iscritto nel R.G.C.L. con n. 24448/2019, non notificata. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2019 presso il Tribunale di Napoli— Sez- lavoro si opponeva al provvedimento di diniego Controparte_2 della definizione agevolata, relativa ai carichi iscritti a ruolo ed oggetto dell'avviso di addebito n. 37120160008504483000, notificato in data 30 ottobre 2019. Rilevava che aveva provveduto a presentare all' Controparte_3 richiesta di adesione alla definizione agevolata 2018, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, presa in carico il 30 aprile 2019; che tale richiesta era stata inoltrata anche per altre posizioni debitorie oggetto di ulteriori avvisi di addebito;
che non avendo ricevuto entro il 30 giugno 2019 la comunicazione contenente l'accettazione della domanda da parte dell' , solo Controparte_3 per i carichi oggetto dell'indicato avviso di addebito, ripresentava la domanda in data 31 luglio 2019, essendo stati nel frattempo prorogati e riaperti i termini;
che in data 30 ottobre 2019 era stato comunicato il rigetto di tale domanda;
che, successivamente, aveva accertato che la mancata ricezione della comunicazione dell'esito della prima domanda di rottamazione era dipesa dalla erronea indicazione dell'indirizzo di destinazione da parte dell'
[...]
in quanto indicato un numero civico non corretto (n.civico 42 Controparte_3 in luogo di 2), per cui la relativa raccomandata era ritornata indietro con la scritta
“sconosciuto”. Ciò premesso, concludeva per l'annullamento del provvedimento di diniego della definizione agevolata dei carichi di lavoro dell'11/10/2019 relativo all'avviso di addebito n. 37120160008504483000 ,autorizzando la riammissione nei termini per la Rottamazione Ter, il tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' che, sulla base di plurime Controparte_3 argomentazioni concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 1.9.2021 deducendo l'erroneità della ricostruzione giuridica e fattuale effettuata dal primo giudice in violazione dell'art. 97 della Cost nonché dei principi dell'equo processo;
in particolare rilevava che la società con la propria domanda mirava non solo all'annullamento del provvedimento dell' notificato il CP_4
30.10.2019 ma, dal punto di vista sostanziale , all'ottenimento del bene della vita quale conseguenza di detto annullamento ossia l'ammissione della società al pagamento in forma rateizzata del proprio debito;
che il mancato perfezionamento della richiesta della prima procedura di definizione agevolata era dipeso da un errore di notifica della comunicazione di accettazione imputabile all' ( avendo la stessa sbagliato l'indirizzo , per Controparte_3 errata indicazione del numero civico della sede della società per cui la racc.ta era tornata indietro con la scritta “ sconosciuto” ),; che la società in ogni caso aveva dimostrato la propria buona volontà optando di aderire ai nuovi termini della rottamazione in scadenza a luglio 2019 sicchè l' avrebbe dovuto CP_3 accettare tale seconda domanda , essendo peraltro a conoscenza che il plico relativo alla precedente era tornato indietro;
che , dunque , il Tribunale avrebbe dovuto riammettere in termini essa appellante in merito alla rateizzazione .
Tanto esposto chiedeva ,in riforma dell'impugnata sentenza , previo annullamento del provvedimento di diniego della definizione agevolata , riammettere nei termini della Rottamazione ter la società Parte_1 ovvero riconoscere il beneficio della rateizzazione;
vinte le spese .
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c, con le note di trattazione scritte del 14.5.2024 , parte appellante chiedeva che la causa venisse interrotta per essere intervenuta in data 12.12.2023 sentenza n° 174/2023 dichiarativa della liquidazione giudiziale della Società appellante. Indi con ordinanza del 14.5.2024 il Collegio dichiarava l'interruzione del giudizio. Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alle parti , che è rimasto tuttora inerte, , la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 12154 del 7 maggio 2021 , sono intervenute, elaborando il seguente principio di diritto: “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti e al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”. Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 14.5.2024 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni. Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il cons est. rel. Il Presidente Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2558/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vigliotti con domicio eletto presso li suo studio in Napoli alla via Gabriele Jannelli n. 186 giusta procura in atti;
il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento giurisdizionale a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1 Email_2 ovvero fax n. 08175539626
-appellante
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
- appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 547/2021 emessa dal Tribunale diNapoli , Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 1.2.2021 , a definizione del procedimento iscritto nel R.G.C.L. con n. 24448/2019, non notificata. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2019 presso il Tribunale di Napoli— Sez- lavoro si opponeva al provvedimento di diniego Controparte_2 della definizione agevolata, relativa ai carichi iscritti a ruolo ed oggetto dell'avviso di addebito n. 37120160008504483000, notificato in data 30 ottobre 2019. Rilevava che aveva provveduto a presentare all' Controparte_3 richiesta di adesione alla definizione agevolata 2018, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, presa in carico il 30 aprile 2019; che tale richiesta era stata inoltrata anche per altre posizioni debitorie oggetto di ulteriori avvisi di addebito;
che non avendo ricevuto entro il 30 giugno 2019 la comunicazione contenente l'accettazione della domanda da parte dell' , solo Controparte_3 per i carichi oggetto dell'indicato avviso di addebito, ripresentava la domanda in data 31 luglio 2019, essendo stati nel frattempo prorogati e riaperti i termini;
che in data 30 ottobre 2019 era stato comunicato il rigetto di tale domanda;
che, successivamente, aveva accertato che la mancata ricezione della comunicazione dell'esito della prima domanda di rottamazione era dipesa dalla erronea indicazione dell'indirizzo di destinazione da parte dell'
[...]
in quanto indicato un numero civico non corretto (n.civico 42 Controparte_3 in luogo di 2), per cui la relativa raccomandata era ritornata indietro con la scritta
“sconosciuto”. Ciò premesso, concludeva per l'annullamento del provvedimento di diniego della definizione agevolata dei carichi di lavoro dell'11/10/2019 relativo all'avviso di addebito n. 37120160008504483000 ,autorizzando la riammissione nei termini per la Rottamazione Ter, il tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' che, sulla base di plurime Controparte_3 argomentazioni concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 1.9.2021 deducendo l'erroneità della ricostruzione giuridica e fattuale effettuata dal primo giudice in violazione dell'art. 97 della Cost nonché dei principi dell'equo processo;
in particolare rilevava che la società con la propria domanda mirava non solo all'annullamento del provvedimento dell' notificato il CP_4
30.10.2019 ma, dal punto di vista sostanziale , all'ottenimento del bene della vita quale conseguenza di detto annullamento ossia l'ammissione della società al pagamento in forma rateizzata del proprio debito;
che il mancato perfezionamento della richiesta della prima procedura di definizione agevolata era dipeso da un errore di notifica della comunicazione di accettazione imputabile all' ( avendo la stessa sbagliato l'indirizzo , per Controparte_3 errata indicazione del numero civico della sede della società per cui la racc.ta era tornata indietro con la scritta “ sconosciuto” ),; che la società in ogni caso aveva dimostrato la propria buona volontà optando di aderire ai nuovi termini della rottamazione in scadenza a luglio 2019 sicchè l' avrebbe dovuto CP_3 accettare tale seconda domanda , essendo peraltro a conoscenza che il plico relativo alla precedente era tornato indietro;
che , dunque , il Tribunale avrebbe dovuto riammettere in termini essa appellante in merito alla rateizzazione .
Tanto esposto chiedeva ,in riforma dell'impugnata sentenza , previo annullamento del provvedimento di diniego della definizione agevolata , riammettere nei termini della Rottamazione ter la società Parte_1 ovvero riconoscere il beneficio della rateizzazione;
vinte le spese .
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c, con le note di trattazione scritte del 14.5.2024 , parte appellante chiedeva che la causa venisse interrotta per essere intervenuta in data 12.12.2023 sentenza n° 174/2023 dichiarativa della liquidazione giudiziale della Società appellante. Indi con ordinanza del 14.5.2024 il Collegio dichiarava l'interruzione del giudizio. Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alle parti , che è rimasto tuttora inerte, , la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 12154 del 7 maggio 2021 , sono intervenute, elaborando il seguente principio di diritto: “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti e al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”. Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 14.5.2024 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni. Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il cons est. rel. Il Presidente Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.