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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5865/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Luca Mariani, presso cui è C.F._2 stato eletto domicilio in Seregno, via San Pietro n. 16, giusta la procura in atti
ATTORI E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: 140011 - vendita di cose immobili
CONCLUSIONI dei ricorrenti:
(dalla memoria depositata il 28.03.2025): Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. (c.f. ), nato Persona_1 C.F._4
a Sesto san Giovanni il 3 ottobre 1934 e deceduto in data 21 dicembre 2015 da parte del sig. (c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._3 Bernareggio via Giacomo Brodolini n. 5 e per l'effetto che venga ordinato e/o concesso di provvedere alla trascrizione dell'accettazione presso l'agenzia del territorio di Milano 2, esonerando il conservatore da responsabilità; in via principale, accertata la divisione ereditaria per atto implicito, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso, trasferire in favore degli attori, signori (c.f. Parte_1
) residente in [...] e C.F._1 [...]
(c.f. residente in [...] C.F._2
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio n. 4, la proprietà della quota di 1/6 del diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari, site nel Comune di Correzzana, via Meucci n. 4 su tre livelli: piano terra, primo e interrato e così descritta: unità di civile abitazione con consistenza di: piano terra: soggiorno, cucina, bagno, due camere, scala interna piano primo due camere con bagno, piano interrato box locale lavanderia, centrale termica e taverna, area circostante, identificate al catasto fabbricati del Comune di
Correzzana al foglio 9, particella 230, subalterno 1, cat. A/7, classe quattro, vani 9, rendita euro 929,62 piano T-1-S1, per quanto concerne l'abitazione e al foglio
9, particella 230, subalterno 2, cat. C/6, classe 2, m² 37, rendita euro 97,46 piano S1, per quanto concerne l'autorimessa e per l'effetto ordinare e/o concedere di provvedere alla trascrizione della presente sentenza presso l'agenzia del territorio di Milano 2, esonerando il conservatore da responsabilità. in via istruttoria, ammettere i capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio formale formulati;
in subordine, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei signori in proprio e quale chiamato all'eredità della Controparte_2 signora c.f. residente in 28010 – Agrate Persona_2 C.F._5
Conturbia (NO), via Cordona n. 14 e quale chiamato Controparte_1 all'eredità della signora c.f. , residente in Persona_2 C.F._3
20881 – Bernareggio (MB), via Giacomo Brodolini n. 5; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, e Parte_1 Parte_2 hanno allegato di aver acquistato da e con atto Controparte_2 Persona_2 pubblico a rogito del notaio dott. in data 26 novembre 2021, Persona_3 unitamente alla loro madre, la quota indivisa di cinque sesti della proprietà di una casa per civile abitazione con annessa autorimessa, il tutto sito in Correzzana, via
A. Meucci n. 4, casa che in precedenza era stata condotta in locazione da Pt_2
[...]
I ricorrenti hanno altresì dedotto di aver concluso con , in data Controparte_1
25 ottobre 2021, un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita della quota rimanente di un sesto dei suindicati beni immobili per il prezzo di euro 36.740,00, prezzo interamente saldato da parte dei promissari acquirenti. Secondo l'assunto dei ricorrenti, la quota indivisa promessa in vendita da derivava da successione ereditaria di Controparte_1 Persona_4 così come anche una parte delle quote acquistate da e Controparte_2 Per_2
[...]
Risultando inadempiente il promissario acquirente e non Controparte_1 avendo egli trascritto alcun atto di accettazione dell'eredità pur avendo compiuto atti di disposizione del bene ereditato, i ricorrenti hanno domandato accertarsi l'accettazione tacita dell'eredità da parte del soggetto in questione, nonché procedersi all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ai sensi dell'art. 2932 c.c. 2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Innocenti Fabrizio non ha provveduto a costituirsi in giudizio.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Per quanto concerne la prima domanda proposta dai ricorrenti, deve rilevarsi che, al fine di considerare il convenuto quale erede di Persona_4
occorre che si siano verificate due condizioni: 1) la delazione in favore del
[...] soggetto, per legge o tramite testamento;
2) l'accettazione, espressa o tacita.
La delazione in favore di è avvenuta ex art. 581 c.c., essendo il Controparte_1 convenuto figlio del de cuius (cfr.: doc. 8, le cui risultanze sono confermate, quanto agli altri due eredi, dal doc. 2).
Quanto all'accettazione dell'eredità da parte del convenuto, essa è tacita. Per l'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Trattasi, dunque, di un fatto giuridico unilaterale a cui la legge ricollega, come effetto, l'assunzione della qualità di erede. In concreto, il contratto preliminare per cui è causa costituisce atto dispositivo di beni ereditari in qualità di erede a norma degli artt. 474, 476 e 477 c.c.; infatti, mediante tale atto, il resistente ha disposto della quota a lui spettante, a livello sia economico che giuridico.
Alla luce di quanto precede, va accolta la domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità paterna da parte del resistente. L'accettazione in questione, inoltre, è atto che va trascritto ex art. 2648, terzo comma, c.c.
Ora, poiché, a norma dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, se ne può chiedere la trascrizione del relativo acquisto sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto "mortis causa" dei detti eredi (presupponendo necessariamente detta sentenza che gli eredi abbiano accettato quell'eredità) oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 6724 del 05.08.1987).
3. La domanda proposta dagli attori ex art. 2932 c.c. deve essere accolta.
Come innanzi si diceva, con il contratto preliminare per cui è causa CP_1
si era obbligato a vendere la quota di un sesto di un'unità immobiliare ad
[...] uso abitativo e di un'autorimessa pertinenziale.
Le condizioni salienti del contratto, da tenere in considerazione ai fini della decisione, sono le seguenti:
- il corrispettivo dell'alienazione è stato concordato in euro 36.740,00 e risulta interamente pagato (cfr.: doc. 4); - il termine finale entro il quale compiere il rogito notarile per il passaggio del diritto di proprietà dei beni sopra descritti è stato indicato nella data del 15 dicembre 2023 (cfr.: doc. 3).
Ciò premesso, risulta dagli atti che il convenuto non ha eseguito il trasferimento immobiliare, pur essendo stato fissato a tal fine un appuntamento dinanzi al notaio
(cfr.: doc. 5).
Dal termine pattuito tra le parti nel preliminare è ormai decorso un anno e mezzo senza che si sia addivenuti al trasferimento medesimo.
Ai fini della decisione, va anche tenuto conto del comportamento processuale del convenuto, che non ha inteso costituirsi in giudizio, rinunciando dunque ad allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore, con ciò mostrando di non avere argomentazioni da contrapporre a quelle della controparte.
Si rileva, a tale proposito, che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.:
Cass., Sez. 3, sentenza n. 14748 del 26.06.2007), il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione.
Alla luce di quanto precede, è ravvisabile in capo ad Controparte_1 l'inadempimento. Quanto alla sussistenza delle condizioni per poter addivenire al trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c., all'esito dell'istruttoria espletata, deve rilevarsi quanto segue.
Merita, in primo luogo, un accenno la questione riguardante la possibilità o meno di alienare quote su singoli beni che fanno parte di una comunione ereditaria più ampia.
La giurisprudenza di legittimità, confermando la dottrina maggioritaria, ha distinto fra due diverse posizioni giuridiche;
la quota cui l'erede è titolare sull'intero patrimonio (c.d. “quotona”) e quota astratta e ideale su ogni singolo bene (c.d.
“quotina”). In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione in tema di donazione
(cfr., in motivazione: Cass., Sez. Un., sentenza n. 5068 del 15.03.2016), in base al disposto dell'art. 757 c.c., “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche se per acquisto all'incanto e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”, con la conseguenza che “la detta previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio”. Ciò comporta che agli atti dispositivi compiuti sulla quota del singolo bene ereditario va attribuita una mera efficacia obbligatoria. In ordine ad un'operazione del genere, peraltro, è possibile ritenere che l'atto traslativo sia idoneo al trasferimento della proprietà, allorché esso sia stato compiuto da parte di tutti i comproprietari del singolo bene.
Quest'ultimi, infatti, così come possono cedere congiuntamente l'intera massa ereditaria, allo stesso modo possono disporre congiuntamente di singoli cespiti, verificandosi in tale ipotesi una situazione analoga a quella dell'assegnazione in conto della futura divisione, in cui i comunisti si assegnano alcuni beni (o quote di essi) a mero titolo di acconto sulla futura divisione.
Il caso di specie deve considerarsi riconducibile a tale ipotesi.
Invero, nel medesimo periodo (a distanza di circa un mese gli uni dall'altro), sebbene con modalità diverse, vale a dire con contratto definitivo quanto ad e e con contratto preliminare quanto ad Controparte_2 Persona_2
, i comproprietari hanno disposto di tutte le quote astratte di Controparte_1 comproprietà sul singolo cespite, sicché l'alienazione del compendio immobiliare di cui trattasi è riconducibile ad un'unica volontà dei coeredi di cedere a terzi il cespite.
Le parti acquirenti hanno quindi acquistato da tutti gli aventi diritto. Conseguenza di quanto precede è che gli atti di disposizione, sia quello posto in essere con il contratto definitivo, sia quello avvenuto con il preliminare, sono da considerarsi validi ed idonei al trasferimento della proprietà.
Va peraltro rilevato che, a parte il credito di euro 3.620,71, di ammontare corrispondente, se non addirittura inferiore, al presumibile debito per le spese funerarie, il patrimonio relitto dal de cuius, quale emergente dalla dichiarazione di successione, risulta composto esclusivamente dalla quota indivisa di un mezzo relativa al compendio immobiliare per cui è causa.
Il presente giudizio, quindi, va definito allo stato degli atti e senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Tornando al contratto preliminare intercorso tra le parti, esso riveste la forma scritta ed è stato debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 21.01.2022; inoltre, i beni oggetto dello stesso risultano ivi ben determinati attraverso la descrizione catastale. L'esatta indicazione dei confini ai sensi dell'art. 29, comma 1, L. n. 52/1985 è, invece, ricavabile dall'atto notarile già sopra citato (cfr.: doc. 2).
Come innanzi si diceva, il prezzo finale è stato interamente versato.
Le dichiarazioni di conformità catastale, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L.
n. 52/1985, ed urbanistica, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, sono state rilasciate in corso di causa dai promissari acquirenti, già proprietari dell'immobile pro quota, davanti al Funzionario incaricato del Comune di Correzzana in data 20 dicembre
2024 (cfr.: doc. prodotto in data 20 dicembre 2024). Per quanto riguarda l'attestato di prestazione energetica, esso è già in possesso della parte ricorrente come emerge dal rogito prodotto sub doc. 2; lo stesso è ancora in corso di validità e non risulta che vi siano stati interventi atti a modificare lo stato dei luoghi, tali da richiedere l'ulteriore rilascio di un nuovo attestato. Si rileva, peraltro, che i ricorrenti sono già stati informati delle prestazioni energetiche dell'immobile attraverso il precedente rogito e sono già comproprietari del bene immobile.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Pt_1
e nei confronti di , così provvede:
[...] Parte_2 Controparte_1
1. accerta l'accettazione tacita, da parte di , dell'eredità relitta Controparte_1 da Persona_4
2. visto l'art. 2932 c.c., in esecuzione del contratto preliminare per cui è causa, trasferisce a e subordinatamente al passaggio in Parte_1 Parte_2 giudicato della presente sentenza, la quota di piena proprietà, pari ad un sesto, delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Correzzana (MB), via A.
Meucci n. 4, e più precisamente: a) casa di civile abitazione, composta da soggiorno, cucina, ripostiglio, bagno, due camere, balcone ed area circostante al piano terreno;
da due camere, bagno e disimpegno al piano primo e da cantina, lavanderia, ripostiglio e centrale termica al piano interrato, il tutto censito presso il N.C.E.U. del
Comune di Correzzana al foglio 9, mappale 230, sub. 1; via A. Meucci n. 4; piani T-1-S1; cat. A/7; cl. 4; vani 9; R.C. euro 929,62; b) pertinenziale autorimessa al piano interrato, censita presso il N.C.E.U. del
Comune di Correzzana al foglio 9, mappale 230, sub. 2; via A. Meucci n. 4; piano S1; cat. C/6; cl. 2; mq. 37; R.C. euro 97,46; il tutto confinante a corpo con cortile comune, proprietà al mappale 277 ed altra proprietà;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita di cui al capo 1 che precede, ex art. 2648, comma terzo, c.c., nonché alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2643, comma primo, numero 14, c.c.;
4. condanna a rifondere a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese processuali, che liquida in complessivi euro 557,80 per anticipazioni ed euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 6 giugno 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5865/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Luca Mariani, presso cui è C.F._2 stato eletto domicilio in Seregno, via San Pietro n. 16, giusta la procura in atti
ATTORI E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: 140011 - vendita di cose immobili
CONCLUSIONI dei ricorrenti:
(dalla memoria depositata il 28.03.2025): Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. (c.f. ), nato Persona_1 C.F._4
a Sesto san Giovanni il 3 ottobre 1934 e deceduto in data 21 dicembre 2015 da parte del sig. (c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._3 Bernareggio via Giacomo Brodolini n. 5 e per l'effetto che venga ordinato e/o concesso di provvedere alla trascrizione dell'accettazione presso l'agenzia del territorio di Milano 2, esonerando il conservatore da responsabilità; in via principale, accertata la divisione ereditaria per atto implicito, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso, trasferire in favore degli attori, signori (c.f. Parte_1
) residente in [...] e C.F._1 [...]
(c.f. residente in [...] C.F._2
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio n. 4, la proprietà della quota di 1/6 del diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari, site nel Comune di Correzzana, via Meucci n. 4 su tre livelli: piano terra, primo e interrato e così descritta: unità di civile abitazione con consistenza di: piano terra: soggiorno, cucina, bagno, due camere, scala interna piano primo due camere con bagno, piano interrato box locale lavanderia, centrale termica e taverna, area circostante, identificate al catasto fabbricati del Comune di
Correzzana al foglio 9, particella 230, subalterno 1, cat. A/7, classe quattro, vani 9, rendita euro 929,62 piano T-1-S1, per quanto concerne l'abitazione e al foglio
9, particella 230, subalterno 2, cat. C/6, classe 2, m² 37, rendita euro 97,46 piano S1, per quanto concerne l'autorimessa e per l'effetto ordinare e/o concedere di provvedere alla trascrizione della presente sentenza presso l'agenzia del territorio di Milano 2, esonerando il conservatore da responsabilità. in via istruttoria, ammettere i capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio formale formulati;
in subordine, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei signori in proprio e quale chiamato all'eredità della Controparte_2 signora c.f. residente in 28010 – Agrate Persona_2 C.F._5
Conturbia (NO), via Cordona n. 14 e quale chiamato Controparte_1 all'eredità della signora c.f. , residente in Persona_2 C.F._3
20881 – Bernareggio (MB), via Giacomo Brodolini n. 5; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, e Parte_1 Parte_2 hanno allegato di aver acquistato da e con atto Controparte_2 Persona_2 pubblico a rogito del notaio dott. in data 26 novembre 2021, Persona_3 unitamente alla loro madre, la quota indivisa di cinque sesti della proprietà di una casa per civile abitazione con annessa autorimessa, il tutto sito in Correzzana, via
A. Meucci n. 4, casa che in precedenza era stata condotta in locazione da Pt_2
[...]
I ricorrenti hanno altresì dedotto di aver concluso con , in data Controparte_1
25 ottobre 2021, un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita della quota rimanente di un sesto dei suindicati beni immobili per il prezzo di euro 36.740,00, prezzo interamente saldato da parte dei promissari acquirenti. Secondo l'assunto dei ricorrenti, la quota indivisa promessa in vendita da derivava da successione ereditaria di Controparte_1 Persona_4 così come anche una parte delle quote acquistate da e Controparte_2 Per_2
[...]
Risultando inadempiente il promissario acquirente e non Controparte_1 avendo egli trascritto alcun atto di accettazione dell'eredità pur avendo compiuto atti di disposizione del bene ereditato, i ricorrenti hanno domandato accertarsi l'accettazione tacita dell'eredità da parte del soggetto in questione, nonché procedersi all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ai sensi dell'art. 2932 c.c. 2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Innocenti Fabrizio non ha provveduto a costituirsi in giudizio.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Per quanto concerne la prima domanda proposta dai ricorrenti, deve rilevarsi che, al fine di considerare il convenuto quale erede di Persona_4
occorre che si siano verificate due condizioni: 1) la delazione in favore del
[...] soggetto, per legge o tramite testamento;
2) l'accettazione, espressa o tacita.
La delazione in favore di è avvenuta ex art. 581 c.c., essendo il Controparte_1 convenuto figlio del de cuius (cfr.: doc. 8, le cui risultanze sono confermate, quanto agli altri due eredi, dal doc. 2).
Quanto all'accettazione dell'eredità da parte del convenuto, essa è tacita. Per l'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Trattasi, dunque, di un fatto giuridico unilaterale a cui la legge ricollega, come effetto, l'assunzione della qualità di erede. In concreto, il contratto preliminare per cui è causa costituisce atto dispositivo di beni ereditari in qualità di erede a norma degli artt. 474, 476 e 477 c.c.; infatti, mediante tale atto, il resistente ha disposto della quota a lui spettante, a livello sia economico che giuridico.
Alla luce di quanto precede, va accolta la domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità paterna da parte del resistente. L'accettazione in questione, inoltre, è atto che va trascritto ex art. 2648, terzo comma, c.c.
Ora, poiché, a norma dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, se ne può chiedere la trascrizione del relativo acquisto sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto "mortis causa" dei detti eredi (presupponendo necessariamente detta sentenza che gli eredi abbiano accettato quell'eredità) oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 6724 del 05.08.1987).
3. La domanda proposta dagli attori ex art. 2932 c.c. deve essere accolta.
Come innanzi si diceva, con il contratto preliminare per cui è causa CP_1
si era obbligato a vendere la quota di un sesto di un'unità immobiliare ad
[...] uso abitativo e di un'autorimessa pertinenziale.
Le condizioni salienti del contratto, da tenere in considerazione ai fini della decisione, sono le seguenti:
- il corrispettivo dell'alienazione è stato concordato in euro 36.740,00 e risulta interamente pagato (cfr.: doc. 4); - il termine finale entro il quale compiere il rogito notarile per il passaggio del diritto di proprietà dei beni sopra descritti è stato indicato nella data del 15 dicembre 2023 (cfr.: doc. 3).
Ciò premesso, risulta dagli atti che il convenuto non ha eseguito il trasferimento immobiliare, pur essendo stato fissato a tal fine un appuntamento dinanzi al notaio
(cfr.: doc. 5).
Dal termine pattuito tra le parti nel preliminare è ormai decorso un anno e mezzo senza che si sia addivenuti al trasferimento medesimo.
Ai fini della decisione, va anche tenuto conto del comportamento processuale del convenuto, che non ha inteso costituirsi in giudizio, rinunciando dunque ad allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore, con ciò mostrando di non avere argomentazioni da contrapporre a quelle della controparte.
Si rileva, a tale proposito, che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.:
Cass., Sez. 3, sentenza n. 14748 del 26.06.2007), il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione.
Alla luce di quanto precede, è ravvisabile in capo ad Controparte_1 l'inadempimento. Quanto alla sussistenza delle condizioni per poter addivenire al trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c., all'esito dell'istruttoria espletata, deve rilevarsi quanto segue.
Merita, in primo luogo, un accenno la questione riguardante la possibilità o meno di alienare quote su singoli beni che fanno parte di una comunione ereditaria più ampia.
La giurisprudenza di legittimità, confermando la dottrina maggioritaria, ha distinto fra due diverse posizioni giuridiche;
la quota cui l'erede è titolare sull'intero patrimonio (c.d. “quotona”) e quota astratta e ideale su ogni singolo bene (c.d.
“quotina”). In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione in tema di donazione
(cfr., in motivazione: Cass., Sez. Un., sentenza n. 5068 del 15.03.2016), in base al disposto dell'art. 757 c.c., “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche se per acquisto all'incanto e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”, con la conseguenza che “la detta previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio”. Ciò comporta che agli atti dispositivi compiuti sulla quota del singolo bene ereditario va attribuita una mera efficacia obbligatoria. In ordine ad un'operazione del genere, peraltro, è possibile ritenere che l'atto traslativo sia idoneo al trasferimento della proprietà, allorché esso sia stato compiuto da parte di tutti i comproprietari del singolo bene.
Quest'ultimi, infatti, così come possono cedere congiuntamente l'intera massa ereditaria, allo stesso modo possono disporre congiuntamente di singoli cespiti, verificandosi in tale ipotesi una situazione analoga a quella dell'assegnazione in conto della futura divisione, in cui i comunisti si assegnano alcuni beni (o quote di essi) a mero titolo di acconto sulla futura divisione.
Il caso di specie deve considerarsi riconducibile a tale ipotesi.
Invero, nel medesimo periodo (a distanza di circa un mese gli uni dall'altro), sebbene con modalità diverse, vale a dire con contratto definitivo quanto ad e e con contratto preliminare quanto ad Controparte_2 Persona_2
, i comproprietari hanno disposto di tutte le quote astratte di Controparte_1 comproprietà sul singolo cespite, sicché l'alienazione del compendio immobiliare di cui trattasi è riconducibile ad un'unica volontà dei coeredi di cedere a terzi il cespite.
Le parti acquirenti hanno quindi acquistato da tutti gli aventi diritto. Conseguenza di quanto precede è che gli atti di disposizione, sia quello posto in essere con il contratto definitivo, sia quello avvenuto con il preliminare, sono da considerarsi validi ed idonei al trasferimento della proprietà.
Va peraltro rilevato che, a parte il credito di euro 3.620,71, di ammontare corrispondente, se non addirittura inferiore, al presumibile debito per le spese funerarie, il patrimonio relitto dal de cuius, quale emergente dalla dichiarazione di successione, risulta composto esclusivamente dalla quota indivisa di un mezzo relativa al compendio immobiliare per cui è causa.
Il presente giudizio, quindi, va definito allo stato degli atti e senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Tornando al contratto preliminare intercorso tra le parti, esso riveste la forma scritta ed è stato debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 21.01.2022; inoltre, i beni oggetto dello stesso risultano ivi ben determinati attraverso la descrizione catastale. L'esatta indicazione dei confini ai sensi dell'art. 29, comma 1, L. n. 52/1985 è, invece, ricavabile dall'atto notarile già sopra citato (cfr.: doc. 2).
Come innanzi si diceva, il prezzo finale è stato interamente versato.
Le dichiarazioni di conformità catastale, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L.
n. 52/1985, ed urbanistica, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, sono state rilasciate in corso di causa dai promissari acquirenti, già proprietari dell'immobile pro quota, davanti al Funzionario incaricato del Comune di Correzzana in data 20 dicembre
2024 (cfr.: doc. prodotto in data 20 dicembre 2024). Per quanto riguarda l'attestato di prestazione energetica, esso è già in possesso della parte ricorrente come emerge dal rogito prodotto sub doc. 2; lo stesso è ancora in corso di validità e non risulta che vi siano stati interventi atti a modificare lo stato dei luoghi, tali da richiedere l'ulteriore rilascio di un nuovo attestato. Si rileva, peraltro, che i ricorrenti sono già stati informati delle prestazioni energetiche dell'immobile attraverso il precedente rogito e sono già comproprietari del bene immobile.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Pt_1
e nei confronti di , così provvede:
[...] Parte_2 Controparte_1
1. accerta l'accettazione tacita, da parte di , dell'eredità relitta Controparte_1 da Persona_4
2. visto l'art. 2932 c.c., in esecuzione del contratto preliminare per cui è causa, trasferisce a e subordinatamente al passaggio in Parte_1 Parte_2 giudicato della presente sentenza, la quota di piena proprietà, pari ad un sesto, delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Correzzana (MB), via A.
Meucci n. 4, e più precisamente: a) casa di civile abitazione, composta da soggiorno, cucina, ripostiglio, bagno, due camere, balcone ed area circostante al piano terreno;
da due camere, bagno e disimpegno al piano primo e da cantina, lavanderia, ripostiglio e centrale termica al piano interrato, il tutto censito presso il N.C.E.U. del
Comune di Correzzana al foglio 9, mappale 230, sub. 1; via A. Meucci n. 4; piani T-1-S1; cat. A/7; cl. 4; vani 9; R.C. euro 929,62; b) pertinenziale autorimessa al piano interrato, censita presso il N.C.E.U. del
Comune di Correzzana al foglio 9, mappale 230, sub. 2; via A. Meucci n. 4; piano S1; cat. C/6; cl. 2; mq. 37; R.C. euro 97,46; il tutto confinante a corpo con cortile comune, proprietà al mappale 277 ed altra proprietà;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita di cui al capo 1 che precede, ex art. 2648, comma terzo, c.c., nonché alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2643, comma primo, numero 14, c.c.;
4. condanna a rifondere a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese processuali, che liquida in complessivi euro 557,80 per anticipazioni ed euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 6 giugno 2025.
Il Giudice
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