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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 14/02/2025 nel procedimento portante il n. 444 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Ferruccio Rattazzi parte opponente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001913169 emessa dall' e CP_1 notificata l'11/03/2023, con cui gli era stato intimato, quale legale rappresentante della il pagamento della somma di € 12.673,50 a titolo di Controparte_2 sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento al periodo settembre – novembre 2018, chiedendone l'annullamento.
A sostegno della domanda eccepiva il difetto di prova circa la sussistenza dell'omissione contributiva, stante la mancata erogazione nel medesimo periodo delle retribuzioni, tanto che con sentenza del 27/1/2020 il Tribunale di Asti aveva dichiarato il fallimento della rilevando l'incongruenza degli importi indicati con Controparte_2
l'atto di accertamento, in quanto riferiti a due diverse matricole.
1 Evidenziava, inoltre, che l'atto di accertamento fondante la pretesa sanzionatoria era stato notificato il 4/11/2019, sicché il termine di tre mesi per il pagamento dei contributi, con conseguente inapplicabilità della sanzione amministrativa, era scaduto allorquando era stato già dichiarato fallimento della società con conseguente impossibilità giuridica di perfezionare il pagamento dei contributi, assoggettato alle regole della procedura concorsuale.
In ogni caso contestava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, invocando l'applicazione della disciplina normativa vigente al momento dell'asserita omissione, in quanto più favorevole.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che contestava CP_1 le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i procuratori discutevano la causa, richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali.
* * * * *
1. Occorre innanzitutto premettere che la pretesa sanzionatoria per cui è causa trae origine dall'atto di accertamento prot. n. 700.21/10/2019.0117340 del CP_1
21/10/2029, con il quale è stato richiesto il pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione al periodo settembre – dicembre 2018.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno precisare che il D.Lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016. In particolare, l'art. 2 del citato
D.L., dopo aver previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n.
153/69, al comma 1- bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha
2 stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato, ha stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
1.1. È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che
“all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Ritiene il giudicante che la norma in esame debba trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole. I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
3 1.2. Nella vicenda in esame non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 (da € 10.000 ad €
50.000), tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato.
Non è superfluo rammentare che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello ius superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Suprema Corte, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 4522/2022; in termini Cass. civ. n. 20697/2018).
2. Tanto sopra chiarito in termini generali, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, così come l'omologo illecito amministrativo, è di natura omissiva e istantanea: pertanto, si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare.
2.1. Sotto tale profilo, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte, che, in relazione all'applicazione della disciplina del reato continuato in caso di plurime condotte omissive successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 8/2016, ha precisato che “Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 Euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n.
37232 del 11/05/2016, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già Per_1
4 perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di
10.000 Euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità (Sez. 3, n. 37232 del
11/05/2016, Lanzoni, cit.)” (Cass. pen. n. 23179/2018) dovendosi far riferimento
“riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)” (Cass. pen. SS.UU. n. 10424/2018).
2.3. Ciò posto, nel caso che occupa, è documentalmente provato che la
[...] di cui l'odierno ricorrente era legale rappresentante, ha omesso il Controparte_2 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti quanto al periodo settembre / dicembre 2018, per un importo totale di € 8.449 (omissioni riferibili alle due matricole aziendali aperte ai fini contributivi), in relazione alle quali sono stati emessi gli avvisi di addebito nn. 310201900004416-70 e 310201900000575-
42 (cfr. atto di accertamento).
Risulta, inoltre, per tabulas che le quote a carico della società erano state dichiarate dalla stessa datrice di lavoro nelle denunce mensili relative ai mesi sopra indicati Pt_2
5 (cfr. fascicolo , di guisa che non si vede come si possa ragionevolmente sostenere CP_1
l'insussistenza dei presupposti sostanziali della irrogata sanzione.
È, infine, pacifico ed incontestato che il ricorrente, nella sua qualità di rappresentane legale della non abbia provveduto al pagamento dei Controparte_2 contributi nei tre mesi dalla contestazione della violazione.
3. Priva di fondamento giuridico è del resto la tesi propugnata dall'opponente quanto all'impossibilità di provvedere al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla notifica dell'atto di accertamento, stante la procedura concorsuale in atto.
In disparte l'assenza di prova documentale in merito alla declaratoria di fallimento, va rilevato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di causa personale di esclusione della punibilità, l'atto di accertamento deve essere recapitato all'autore materiale del reato il quale deve provvedere al pagamento del dovuto con le proprie risorse, essendo del tutto irrilevante che la società di capitali, della quale era all'epoca del fatto rappresentante legale, sia nel frattempo fallita (cfr.
Cass. civ. n. 17695/2019; Cass. civ. n. 30879/2018; Cass. civ. n. 33407/2021).
In applicazione di tali principi, del tutto ininfluente, quindi, è che nel corso del termine di pagamento la società sia stata dichiarata fallita, atteso che per avvalersi della causa personale di esclusione della punibilità il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere le somme dovute con le sue personali risorse e non già con moneta fallimentare.
3.1. Come del resto puntualmente precisato dal Supremo Collegio, “Risponde del reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali il soggetto investito della qualità di datore di lavoro, pur quando abbia delegato ad altri il compito di provvedere all'incombente in questione, e pur quando, all'atto della diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463 del 1983, conv., con modif., in L. n. 638 del 1983, abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. In tema di mancato versamento delle trattenute previdenziali, previsto come illecito penale dall'art. 2, commi 1 e 1 bis, D.L. n.
463 del 1982, conv., con modif., in l. n. 638 del 1983, […]deve poi escludersi che possa validamente invocarsi, ai fini dell'applicabilità della causa di giustificazione costituita dalla forza maggiore, l'asserita presenza di difficoltà economiche o crisi di liquidità, quando non venga fornita la prova che queste siano state caratterizzate da assoluta imprevedibilità e che siano state comunque poste in essere tutte le possibili iniziative per farvi fronte, al fine di consentire l'assolvimento del debito” (Cass. civ. n. 39072/2017).
6 4. Non resta che esaminare la domanda svolta in via subordinata, diretta a ottenere la riduzione del trattamento sanzionatorio.
Richiamate le considerazioni di cui ai punti 1. e ss. al fine di rimarcare la corretta applicazione della novella normativa, deve affermarsi la congruità della sanzione inflitta avuto riguardo all'arco temporale interessato dalla condotta omissiva (4 mesi) e in considerazione della circostanza che non sono stati offerti (e documentati) elementi per una maggiore individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
Conclusivamente si impone il rigetto del ricorso, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
5. Alla soccombenza segue la condanna di parte opponente al pagamento in favore delle dell' delle spese di lite, con rinvio al dispositivo per la relativa liquidazione CP_1 eseguita alla luce dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 dai quali non v'è motivo di discostarsi.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, rigetta l'opposizione.
Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in € 3.800, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 14/02/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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