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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/10/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 927/2017 R.G., avente ad oggetto: altri contratti d'opera;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marino, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata, sito in Belvedere M.mo (CS), alla via G. Fortunato 35, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore con sede in Paola, via Bucolica n.3, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Paola (CS), Corso
Roma n.3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E
, , E Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, rappresentati e difesi dall'avv. Efrem Greco ed elettivamente domiciliati presso il suo
[...] studio, sito in Paola (CS), al Viale della Libertà 49, giuste procure in calce alla comparsa di intervento;
TERZI INTERVENUTI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Vincenzo Vommaro ed CP_7 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Fiumefreddo Bruzio (CS), giusta procura speciale in calce alla comparsa di intervento;
TERZO INTERVENUTO
NONCHE' , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giglio ed elettivamente domiciliata CP_8 presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), via Antonio Gramsci 3, giusta procura in calce all'atto di intervento;
TERZA INTERVENTA
Cui venivano riuniti i procedimenti 1539/2022 r.g., 1567/2022 r.g. e 1575/2022 r.g., tutti incardinati dagli intervenuti nel presente procedimento
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 30.05.17, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola, Parte_2 proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 166/17, emesso dal Tribunale di Paola,
G.I. dott.ssa Simona Scovotto, in data 21.03.2017 e notificato in data 24.04.2017, dell'importo di €
6.152,00, del quale l' assumeva di essere creditrice nei Parte_3 confronti del ., in virtù di contratto di appalto avente ad oggetto il Controparte_9 rifacimento della guaina di copertura del lastrico solare e dei cornicioni del condominio.
Parte opponente, , deduceva che: l' assume Parte_1 Parte_3 di essere creditrice nei confronti del della complessiva somma di euro Controparte_10
6.152,00; controparte in data 28.01.2015 stipulava un contratto di appalto per fornitura e messa in opera, con il Condominio avente ad oggetto il rifacimento della guaina di copertura CP_10 del lastrico solare e dei cornicioni del condominio per un importo complessivo di euro 40.000,00 al netto dell'IVA; secondo l'impresa , ad oggi, residuerebbe un credito a suo favore dell'importo Pt_3 di euro 6.152,00 per essere rimaste insolute tre fatture e che, pertanto, la stessa sarebbe stata costretta a proporre presso il Tribunale di Paola un ricorso per decreto ingiuntivo a seguito del quale il predetto Tribunale avrebbe emesso l'ingiunzione oggetto dell'opposizione. Eccepiva, dunque, il difetto di legittimazione passiva, la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c.,
l'insussistenza della pretesa creditoria e la carenza probatoria a fondamento dello stesso, nonché la violazione del principio della parziarietà.
L'opponente, pertanto, domandava, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra e, per l'effetto, che nulla era dovuto dalla stessa;
sospendersi il Parte_1 giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio n. 365/2017 pendete innanzi al Tribunale di Paola, stante la pregiudizialità di quest'ultimo rispetto al presente giudizio;
nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 166/2017 emesso dal Tribunale di Paola e dichiararsi che nulla era dovuto dal all' nei CP_9 CP_10 Parte_3 confronti del , dichiararsi che la sig.ra era tenuta al Controparte_9 Parte_1 pagamento di tale debito solo in ragione della sua quota da calcolarsi in base ai millesimi di sua proprietà pari a 86.820.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 29.11.2017, si costituiva l'
[...]
la quale domandava rigettarsi l'avversa domanda perché infondata Parte_3 in fatto e in diritto con ogni conseguenziale statuizione di legge e, quindi, confermarsi il decreto ingiuntivo, n. 166/2017, R.G. n. 164/2017, emesso dal Tribunale di Paola (CS), con vittoria di spese e competenze legali.
Con comparsa di intervento nel presente procedimento, depositata in data 26.1.2023, si costituivano il Sig. la Sig.ra il Sig. e il Sig. Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, i quali domandavano, previa eventuale riunione del giudizio a quello iscritto al n.
[...]
1539/2022 R.G. (avente ad oggetto altra opposizione a D.I.), revocarsi e/o annullarsi l'opposto decreto ingiuntivo, accertando e dichiarando l'inesistenza del credito reclamato dall'opposta società, tanto nei confronti del Condominio, quanto nei riguardi dei singoli condomini, essendo le ragioni di debito eventualmente riferibili ai soli condomini morosi nominativamente indicati dal precedente Amministratore Condominiale p.t.; con vittoria nelle spese e compensi di lite.
Con comparsa di intervento nel presente procedimento, depositata in data 16.02.2023, si costituiva il sig. il quale domandava, previa eventuale riunione al presente giudizio di quello CP_7 al n. 1567/2022, revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi inefficace l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti del sig. con declaratoria che nulla era da questi dovuto, per le ragioni CP_7 esposte, alla ingiungente con vittoria di spese e compensi Parte_4 professionali di lite.
Con comparsa di intervento nel presente procedimento, depositata in data 16.02.2023, si costituiva la Sig.ra la quale domandava, preliminarmente disporsi la riunione del giudizio al n. CP_8
1575/22 r.g., concernente l'opposizione proposta dalla stessa al medesimo D.I.; nel merito, per quanto dedotto e documentato, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertandone e dichiarandone l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., oltre all'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza e illegittimità del credito azionato nei confronti del Condominio e della sig.ra CP_8 essendo l'eventuale debito da imputarsi unicamente ai soli condomini morosi individuati dal precedente Amministratore p.t.; con condanna alle spese, competenze ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la prova testimoniale, veniva disposta la riunione al presente procedimento dei procedimenti nn. 1539/22, 1567/22, 1575/22 r.g., coincidenti, rispettivamente, con le opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo proposte dai sig.ri Controparte_3 [...]
, , (r.g. n. 1539/2022), sig. (r.g. n. CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
1567/22) e (r.g. n. 1575/2022), nelle quali i predetti, svolte le medesime difese ed CP_8 argomentazioni di cui ai suddetti interventi, rassegnavano le medesime conclusioni su richiamate.
Con note scritte, in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, le parti precisavano le conclusioni e il
Giudice, in data 21.05.25, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, prima di entrare nel merito della vexata quaestio, considerato, dunque, l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del
12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003;
Cass. civ. n. 6663/2002); sicché, il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione
a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Tanto premesso, in via preliminare, occorre esaminare le eccezioni sollevate dalle parti del presente giudizio, siano esse opponente, opposta ed intervenuti.
Stante l'avvenuta riunione al presente procedimento dei distinti giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, rubricati ai nn. 1539/2022 r.g., 1567/2022 r.g. e 1575/2022 r.g., tutti incardinati dagli intervenuti nel presente procedimento e, rispettivamente, dai sig.ri Parte_5 [...]
, e , con l'avv. Efrem Greco, dal sig. CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 con l'avv. Vommaro Luciano Vincenzo e dalla sig.ra con l'avv. Giglio Francesco, in CP_8 via preliminare, occorre vagliare la sollevata eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, siccome loro tardivamente notificato.
Ebbene, al fine di poter rettamente esaminare la sollevata eccezione, occorre brevemente ripercorrere le vicende notificatorie che hanno interessato il provvedimento monitorio oggi opposto.
Ebbene, a seguito della proposizione del ricorso per ingiunzione, iscritto al n. 164/2017 r.g., veniva emesso dall'intestato Tribunale, in data 21.3.2017 e pubblicato in data 22.3.2017, decreto ingiuntivo n. 166/2017 con il quale veniva ingiunto al il pagamento in favore Controparte_10 dell' della somma di euro 6.152,00, oltre interessi legali Parte_3 dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo. Ottenuto il provvedimento monitorio, l'impresa creditrice provvedeva alla notifica dello stesso, in uno al ricorso, ai sig.ri , Parte_1 CP_11
e a mani proprie, in data 20.4.2017, mentre nei confronti del
[...] Controparte_12
Condominio, la notifica indirizzata alla , in p.l.r.p.t. sig. , in Parte_6 Persona_1 data 15.05.2017, non avveniva in quanto, giusta quanto evincibile dalla relata di notifica allegata,
l'ufficiale giudiziario tenuto alla notifica attestava “anzi non notifico copia perché il sig.
[...]
mi dichiara che da mesi non è più amministratore del condominio ” (cfr. all. 1 Per_1 CP_9 note udienza 17.2.2023 avv. Gaetano).
A seguito della successiva opposizione proposta dalla sig.ra , cui era pervenuta Parte_1 invece la notificazione del provvedimento di ingiunzione, il Giudice, nel corso del giudizio, dapprima, con ordinanza del 24.11.2021, avvedutosi che il decreto emesso nei confronti del condominio risultava non essere al medesimo regolarmente notificato, ne disponeva la rinnovazione. Poiché anche detta seconda notifica risultava non essersi perfezionata nei confronti dell'ente, in quanto il plico indirizzato al condominio recava quale motivo della mancata consegna la dicitura “destinatario sconosciuto”, oltre a non attestare l'avviso di ricevimento allegato l'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (cfr. all. note di udienza 7.6.2022 avv. Gaetano); poiché, peraltro, la medesima parte opposta deduceva che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso solo nei confronti del e non nei confronti della Controparte_9
Sig.ra a cui sosteneva essere stato notificato solo per conoscenza, con ordinanza Parte_1 dell'08.06.2022, il medesimo giudicante disponeva nuovamente la rinnovazione della notifica nei confronti del;
notifica che, tuttavia, veniva eseguita dal procuratore di parte opposta nei CP_9 confronti dei singoli condomini, anziché del come ente, condomini tutti poi intervenuti CP_9 nel presente giudizio, nonché tutti autori delle singole opposizioni proposte avverso il medesimo provvedimento monitorio ed oggi riunite nel presente giudizio.
E' lapalissiano che, per come rilevato dagli opponenti – intervenuti, il provvedimento monitorio sia stato loro notificato a distanza di ben oltre cinque anni dalla sua emissione, essendo stato ad essi spedito, a mezzo del servizio postale, in proprio dal difensore, in data 26.10.2022 (rinnovazione disposta entro il 31.10.2022) (cfr. allegati degli opponenti dei giudizi riuniti al presente). Rilevasi, peraltro, che, a quanto pare, la notificazione disposta nei confronti del quale ente, in CP_9 persona dell'amministratore p.t., non risulta essere giammai avvenuta, avendo l'opposto cercato di sopperire a tanto, notificando il decreto ingiuntivo direttamente ai singoli condomini. Anzi, addirittura, l'impresa opposta, preso atto delle contestazioni mosse dai condomini CP_3
, e addirittura ha asserito di aver ritualmente notificato il CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 provvedimento monitorio anche al condominio, a mani del nuovo amministratore, CP_3
identificato come tale. In verità, da un attento esame del materiale probatorio allegato in atti,
[...] in primis, si evince che la notifica nei confronti del predetto risulta essere stata eseguita CP_3 nei di lui confronti quale condominio e non nella qualità di amministratore di condominio, giusta quanto evincibile dalla relazione di notificazione in atti;
peraltro, ad eccezione del solo documento denominato “analisi di gestione”, di scarsa rilevanza probatoria al riguardo, non risulta in atti alcun documento, né delibera assembleare da cui si evinca con certezza la nomina del sig. CP_3 quale nuovo amministratore di condominio.
In ordine alla vicenda sottoposta al vaglio dell'intestato Tribunale, è possibile cogliere diversi spunti di riflessione dalle pronunce tanto della Corte di legittimità, quanto da quelle di merito.
A parere della Suprema Corte di Cassazione l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al condominio presso il domicilio dell'amministratore ovvero all'interno dell'edificio ove siano presenti locali atti allo svolgimento e gestione delle cose condominiali: “(…) la notifica di un atto indirizzato al Condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (ad es. la portineria) idonei, come tali,
a configurare un ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio di quest'ultimo…” (cfr. Cass. 17474/2015). “La notifica ai condominii degli edifici, in quanto semplici “enti di gestione” non dotati né di soggettività giuridica, ancorché imperfettamente di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, va effettuata all'amministratore, costituente l'elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari» (cfr. Cass. 6906/2006).
Individuato, pertanto, il destinatario, la notifica “… va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 c.p.c. e s.s.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto
“ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto nell'ipotesi in cui esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (v. Cass. n.
976/2000; n. 12208/1993)” (cfr. Cass. 27352/2016).
Nel caso in cui, invece, l'edificio sia senza amministratore, l'atto giudiziale deve essere notificato a tutti i proprietari di unità immobiliari nel palazzo, qualificandosi essi come condomini. E' stata, invece, ritenuta inefficace la notifica fatta a mani del precedente amministratore in quanto questi non ha più alcun rapporto, collegamento, attinenza o rilevanza con il . In un caso simile CP_9
a quello per cui è causa, la terza sezione civile del Tribunale di Torino, con l'ordinanza dell'8 maggio 2012, sciogliendo una riserva nel corso di un procedimento promosso da un condominio che chiedeva la dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo promosso da una società a responsabilità limitata perché l'ingiunzione era stata notificata presso lo studio tecnico del vecchio amministratore, ha così statuito: “Rilevato che, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 02 aprile 2010, n. 8126 in Giust. civ. Mass.
2010, 4, 500; Cass. civile, sez. I, 24 settembre 2004, n. 19239 in Giust. civ. Mass.2004, 9). … senonché, con deliberazione in data 16.12.2010, l'assemblea del predetto Condominio aveva revocato il predetto amministratore, nominando quale nuovo amministratore l'arch. cfr. doc. Per_2
2 di parte ricorrente); § pertanto, il predetto Decreto Ingiuntivo è stato notificato al
, in persona di un soggetto che, a Parte_7 quell'epoca, non era più l'amministratore; § la notifica del Decreto Ingiuntivo de quo deve dunque ritenersi giuridicamente inesistente e, conseguentemente, deve dichiararsi l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo stesso, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c...”.
Come evidenziato dalla Cassazione “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art.650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” (cfr. Cass. 17308/2015). “La mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) […] può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art
645 c.p.c, ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art 650 c.p.c e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione di cui agli art 615 e 617 c.p.c dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo”
(cfr. Cass., 22261/2012). L'ipotesi di inesistenza sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei (cfr. Cass. 25737/2008).
La Corte di Cassazione, peraltro, con ordinanza n. 5151, depositata in data 21 febbraio 2019, ricorda che «poiché l'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c., ha la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., il precetto relativo al titolo esecutivo formatosi nei confronti del medesimo condominio va notificato all'amministratore presso il suo domicilio privato, ovvero presso lo stabile condominiale, se vi esistano appositi locali dove si svolge l'attività gestoria. Se dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualità di amministratore del , e la parte istante non CP_9 dimostri la sussistenza in capo al soggetto indicato dei poteri rappresentativi del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, nullità da far valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., salvo sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3,
c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del condominio correttamente rappresentato dall'amministratore in carica (arg. da Cass. Sez. 3, 16/10/2017, n. 24291; Cass. Sez.
6 - 3, 15/12/2016, n. 25900; Cass. Sez. 2, 07/07/2004, n. 12460)».
Alla luce dei principi sopra enunciati, la notificazione al , per come sopra esposto, CP_9 risulta essere stata eseguita, oltre che nei confronti dei destinatari della prima notifica (sig.ri
[...]
e ), a seguito di disposta rinnovazione, anche nei confronti degli altri Pt_1 CP_12 CP_11 condomini, poi intervenuti. Questi, ricevuta la notifica di un decreto oltre il termine di giorni sessanta dalla sua emissione, hanno comunque spiegato, a fronte di una notificazione comunque nulla, un'opposizione tardiva.
Sicchè, tenuto conto dell'eccezione formulata dagli opponenti – terzi intervenuti, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., va rilevato che tale eccezione è meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, dalla documentazione allegata in atti, per come sopra evidenziato, che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel presente giudizio è stato depositato presso la cancelleria in data 22.03.2017 e notificato ai predetti opponenti – intervenuti, a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita in data 26.10.2022, poi ricevuto nelle rispettive date. Ne consegue, pertanto, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 166/17 emesso dal Tribunale di Paola in data
21.03.2017 e depositato, come detto, il 22.03.2017 (cfr. infatti, in ordine all'indicazione del dies a quo della decorrenza del termine fissato dal predetto art. 644 c.p.c., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
31.10.2007 n. 22959, secondo cui “il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento e non da quella della pronuncia”). Tuttavia, pur a fronte della declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, va, in ogni caso, valutata la fondatezza della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio. Infatti, in adesione a quanto statuito, in modo pacifico e consolidato, in sede giurisprudenziale, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. Dunque, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia di tale provvedimento, senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Su tale domanda, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa delle parti convenute - opponenti che eccepiscono l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, ed è, di conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, tanto sulla predetta eccezione, quanto sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio.
Invero, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia di cui al richiamato art. 644 c.p.c. Pertanto, qualora il decreto ingiuntivo sia stato (come nella fattispecie in esame) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come della specie) con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (ed, anzi, non può esimersi dal farlo) sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio;
mentre, l'inosservanza da parte dell'intimante (odierna parte opposta) del termine di cui al citato art. 644 c.p.c. può rilevare, unicamente, in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali, consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente, di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr., in questo senso, ex plurimis, da ultimo, Cass. civ. sez. III del 29.02.2016 n. 3908, in motivazione;
nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 13.06.2013 n. 14910, Cass. civ. sez. II del 16.01.2013 n. 951, Cass. civ. sez. III del 23.03.2007 n. 7206, Cass. civ. sez. I del 28.09.2006 n.
21050, Cass. civ. sez. III del 18.04.2006 n. 8955). Né, considerata la documentazione allegata in atti, può ritenersi pertinente al caso di specie l'art. 188 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., dal momento che, come chiarito, anche in tal caso, da pacifica ed unanime giurisprudenza, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo può essere chiesta ai sensi del citato art. 188 solo nel caso in cui la notifica di tale provvedimento sia stata, del tutto, omessa, o sia giuridicamente inesistente. Cosicché, laddove, per contro, la notifica del decreto monitorio sia, come nel caso di specie, solo tardiva o, comunque, nulla o, meramente, irregolare, la parte contro la quale è stato emesso tale provvedimento può far valere la sua inefficacia, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (come nella specie) o con quella tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., fornendo, in tale ultimo caso, la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo in conseguenza della nullità o irregolarità della sua notifica (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 14.02.2014 n. 3552).
Prima, tuttavia, di passare al merito delle opposizioni proposte dai singoli intervenuti e quivi riunite nel presente giudizio, occorre proseguire nel vaglio preliminare delle ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dall'opponente , opponente principale del presente giudizio. Parte_1
Si ritiene priva di plauso e, indi, meritevole di rigetto la richiesta di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante la dedotta pendenza di altro giudizio in cui la sig.ra
[...] aveva avanzato nei confronti dell'Impresa edile domanda di risarcimento dei danni ad ella Pt_1 occorsi a cagione delle infiltrazioni cagionate al suo immobile per la negligenza della ditta appaltatrice nell'esecuzione dei lavori commissionati.
Ebbene, è la stessa parte opponente che in sede di comparsa conclusionale provvede ad allegare la sentenza emessa dall'intestato Tribunale con la quale è stata accolta la domanda della e Pt_1 riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni patiti nei confronti dell'impresa edile, odierna opposta. Sebbene avverso detta sentenza sia stato proposto gravame dalla parte soccombente, tuttavia, non si ravvisano profili di pregiudizialità tra il precitato giudizio e quello odierno, tali da doverne disporre la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Peraltro, la chiesta sospensione di parte opponente era limitata al solo giudizio pendente in primo grado. La stessa, infatti, in sede di comparsa conclusionale, sebbene la reiteri, tuttavia, la ribadisce sempre con riguardo ed unicamente ad un giudizio, ossia il n. 365/2017 r.g., invero, definito per sua stessa ammissione con sentenza n.
565/2023, pubblicata il 4.7.2023.
A norma di quanto espressamente previsto dall'art. 295 c.p.c. “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. La "dipendenza" cui fa riferimento la norma in esame
è un vero e proprio vincolo di consequenzialità tra due questioni, una delle quali costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra. La valutazione di dipendenza e pregiudizialità è insindacabile in Cassazione. L'istituto della sospensione persegue il fine di evitare un contrasto di giudicati.
A tal proposito la Suprema Corte ha sostenuto che “La sospensione necessaria del giudizio, ex art.
295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2,
c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” (cfr.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12999 del 15 maggio 2019).
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può essere disposta, dunque, quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa pregiudicata (Cass. civ. Sez. 6-
3, n. 03299/2018).
Nel caso, di specie, si ritiene che la pendenza di altro giudizio risarcitorio, peraltro, ormai definitosi con sentenza, gravata in appello, nel quale è stato riconosciuto il diritto della ad essere
Pt_1 risarcita per i danni ad ella cagionati dall'impresa edile oggi opposta per le infiltrazioni cagionate al di lei appartamento per negligenza della ditta nell'esecuzione dei lavori (a causa degli eventi atmosferici verificatisi, il terrazzo non era stato ben coperto ed impermeabilizzato), in realtà, siccome avente un diverso petitum e causa petendi, non pregiudica affatto la decisione del presente giudizio in cui si disquisisce invero di un credito che l'impresa opposta asserisce di vantare nei confronti del condominio e che potrebbe vantare nei confronti della peraltro, solo pro –
Pt_1 quota. Aggiungasi che nel presente giudizio la parte opponente non eccepisce neppure la compensazione tra il proprio credito e quello che vanta l'impresa edile. Pervenendo, infatti, ad una decisione, sia di accoglimento che di rigetto della spiegata opposizione da parte della
Pt_1 certamente una tale statuizione non si porrebbe in contrasto con quella di cui alla sentenza già emessa, stante la diversa natura dei crediti vantati e potendo tranquillamente la azionare il
Pt_1 proprio credito ormai riconosciutole.
Sempre in via preliminare, occorre disquisire poi sia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dall'odierna opponente e, espressamente, dal terzo intervenuto – Pt_1 opponente sig. oltre che dell'eccepito difetto di legittimazione attiva degli CP_7 opponenti a proporre opposizione, sollevata dall'impresa edile opposta.
Innanzitutto, si evidenzia che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del
2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Alla luce di tale principio giurisprudenziale, dunque, occorre vagliare la questione sotto il profilo della titolarità sostanziale del rapporto.
Anche con riguardo alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, la stessa deve essere riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio. Il difetto di legittimazione attiva sussiste, infatti, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione. Circostanza che non ricorre nel caso di specie. La titolarità attiva, invece, attiene al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda. La stessa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e consiste nella prova dell'effettiva titolarità attiva in capo all'attore del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cassazione – SS.UU., sentenza del 16.02.2016,
n. 2951).
Ebbene, al fine di dirimere la questione, giova richiamare sul punto recente pronuncia giurisprudenziale con la quale la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio così massimato:
“Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del , va riconosciuta la disponibilità dei CP_9 rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”
(cfr. Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022 (Rv. 664185 - 01); in senso conforme cfr.
Cass. civ, ord. 15567/2018; Cass. civ. sez. VI, ord. 8150/2017; Cass. SS.UU. sent. n. 10934/2019;
Cass. civ., sez. II, ord. n. 40857/2021; Cass. civ., sez. II, sent. 4436/2017).
Pertanto, in conformità al su richiamato principio giurisprudenziale, a cui ha aderito l'intestato
Tribunale con la sentenza citata dalla stessa parte opposta e allegata dalla medesima, nonché dagli opponenti (cfr. sent. n. 199/2022 del 15.3.2022 – Tribunale di Paola) è stato sostenuto che “Non vi è dubbio, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del per le obbligazioni contratte dall'amministratore può essere posto dal CP_9 creditore a base dell'esecuzione nei confronti dei singoli condomini sia pur nei limiti della rispettive quote millesimali (cfr., ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8150 del 29/3/2017, Sez. 3,
Sentenza n. 22856 del 29/9/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022) e che, in particolare, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio possa estendere i suoi effetti ed essere posto in esecuzione nei confronti dei singoli condomini nei limiti dei rispettive quote (cfr.
Sez. 2, Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021); conseguentemente, è stato di recente affermato che “il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del , giacché tale provvedimento CP_9 può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso ” (Sez. 2, Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021) ed inoltre che CP_9
“al al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto CP_9 ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del , va riconosciuta la disponibilità dei CP_9 rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022); del resto, “la sentenza pronunciata nei confronti del , in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l'opposizione ordinaria CP_9 ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti, benché non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini” (Sez. 2, Sentenza n.
4436 del 21/2/2017). Ne discende la legittimità della notifica nei confronti dei singoli condomini la decreto ingiuntivo emesso a carico del quale litis denuntiatio, ossia per avvertire i CP_9 condomini della controversia e consentire a ciascuno di essi di proporre l'eventuale opposizione. Il singolo condomino è, quindi, legittimato a ricevere la notifica del decreto ingiuntivo – che è efficace pro quota nei suoi confronti – ed a proporre opposizione. Nel caso di specie, tuttavia, il condomino opponente, attraverso l'opposizione legittimamente proposta, non ha fatto valere alcun vizio del decreto ingiuntivo, essendosi limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva: eccezione quest'ultima infondata, per quanto già detto”. (cfr. sent. n. 199/2022 del 15.3.2022 –
Tribunale di Paola allegata in atti – dott. Scortecci).
Con tale pronuncia, il Tribunale di Paola ha avallato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità proprio in ragione della peculiarità del caso sottoposto al suo esame ed avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, impugnato anche nel presente giudizio, da parte però di uno degli altri condomini, nella specie, il sig. , indicato quale condomino Controparte_11 moroso.
La sentenza citata dall'opposta impresa edile, n. 7053 del 15.3.2024 della Suprema Corte, sebbene enunci un principio che si porrebbe in contrasto con quelli sopra richiamati, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie per cui è causa in quanto, sebbene sia vero che il provvedimento monitorio è stato emesso nei confronti del e non nei confronti dei singoli condomini, è anche vero che CP_9 alla notifica nei confronti del , stante la mancata individuazione di un soggetto quale CP_9 amministratore o di locali a tanto deputati, l'impresa edile opposta ha sopperito proprio mediante la notifica ai singoli condomini i quali, vistisi recapitare l'ingiunzione ad personam, senza alcuna specificazione sul punto, hanno, dunque, ritenuto opportuno opporsi singolarmente, oltre che intervenire nel presente giudizio al fine di eccepire i vizi che il decreto ingiuntivo presenterebbe nei loro confronti, evitando così, in ragione di una mancata opposizione da parte del , che il CP_9 titolo si cristallizzasse anche nei di loro confronti che, giustappunto, sostengono di aver pagato.
E' proprio sulla scorta di dette considerazioni che occorre, all'uopo, entrare nel merito della vicenda creditoria sottoposta al vaglio dell'odierno Giudice per poter accertare o meno la fondatezza delle spiegate opposizioni.
Dal compendio probatorio in atti, risulta che il credito azionato in sede monitoria si fonda, in realtà, su tre fatture, ossia la n. 09/2016 del 20.07.2016, dell'importo di euro 500,00; la fattura n. 16/2016 del 10.10.2016, dell'importo di euro 1.760,00 e la fattura n. 17/2016 del 14.10.2016, dell'importo di euro 1.370,00, tutte allegate in sede monitoria e nel presente giudizio dalla parte opposta, all'uopo riportate anche nel registro IVA della impresa edile (cfr. all. 2, 3, 4, 5 note di udienza parte opposta dell'11.3.2021).
L'obbligazione creditoria origina dal contratto di appalto per fornitura e messa in opera (cfr. all. 1 note di udienza parte opposta dell'11.3.2021) stipulato il 28.1.2015 tra il Controparte_9
, all'epoca rappresentato dalla in qualità di amministratore, in
[...] Parte_6 persona del l.r.p.t., sig. e la ditta Con tale Persona_1 Parte_4 contratto, il condominio committente, con verbale di assemblea straordinaria del 3.01.2015, aveva incaricato l'impresa edile di effettuare con urgenza interventi di Pt_4 Parte_3 manutenzione al fabbricato riguardanti la posa in opera di guaina sul terrazzo del palazzo denominato condominio “ ”, sito in Paola (CS), via dei Gigli n. 3- 4. Tali lavori CP_9 venivano appaltati a corpo come da preventivo e computo metrico pe un importo complessivo di euro 40.000,00 al netto dell'IVA come per legge (cfr. art. 3 contratto).
Considerato, dunque, che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato pronunciato sulla base di una fattura emessa dalla società opposta, è opportuno ricordare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, la fattura, essendo un atto di provenienza della stessa parte che se ne avvale, non può costituire prova in suo favore, né determina un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti l'altrui diritto relativamente alla sua entità ed esistenza (cfr. in questi termini, ex plurimis, Tribunale Parma n. 1436 del 17.10.2017). Dunque, anche tenuto conto delle contestazioni mosse dall'opponente, va rilevato che se la fattura rappresenta un'idonea prova scritta del credito per l'emissione di un decreto ingiuntivo (laddove ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale), nel processo di cognizione (instauratosi per effetto dell'opposizione proposta avverso il decreto) essa non costituisce, in favore della parte che l'ha emessa, prova dell'effettiva esistenza ed entità del credito ivi indicato, il quale, pertanto, dovrà essere dimostrato da tale parte con gli ordinari mezzi di prova (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 5071/2009, Cass. civ. n. 5915/2011 e Cass. civ. n. 17050/2011).
Fatte tali debite premesse, occorre procedere ad alcuni opportuni rilievi al fine di disquisire in ordine alla fondatezza o meno delle spiegate opposizioni.
Si rileva, in primis, che nessuna delle parti contesta l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa edile. Semmai, ciascuno degli opponenti assume di non essere tenuto al pagamento di alcuna somma, siccome già versata (in particolare gli intervenuti), eccependo, invece, tutti, compresa la sig.ra che il totale delle fatture darebbe, comunque, un importo di gran lunga inferiore Pt_1 rispetto a quello ingiunto, ossia euro 3.630,00 a fronte dei 6.152,00 di cui al decreto ingiuntivo.
Peraltro, a detta degli opponenti, gli importi di cui alle predette fatture sarebbero stati comunque già pagati.
Nella specie, dall'esame dei predetti documenti fiscali, risulta, in particolare, per come ivi annotato che: la fattura n. 09/2016 del 20.07.2016, reca nella sezione pagamento “BON. BANC. DI € 500,00 del 20,01,2016”; la fattura n. 16/2016 del 10.10.2016, reca nella sezione pagamento “BON. BANC.
DI € 1,76000 del 10-10-2016”; la fattura n. 17/2016 del 14.10.2016, reca nella sezione pagamento
“BON. BANC. DI € 1.370,00 del 14-10-2016”.
Ebbene, non solo la sommatoria di detti documenti fiscali, per come rilevato dagli opponenti, dà un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello ingiunto, ma, al contempo, per come sembrerebbe risultare dalle stesse, gli importi ivi indicati sarebbero stati addirittura corrisposti dopo il ricevuto pagamento (fattura n. 9/2016), o addirittura, per come esige il diritto tributario, contestualmente all'emissione delle stesse. Invero, per come argomentato, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto.
Pertanto, qualora il giudice riconosca la parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria deve, comunque, revocare in toto il decreto oggetto di opposizione e la sentenza di condanna al pagamento degli importi ritenuti dovuti si sostituisce al credito originariamente azionato con il decreto ingiuntivo.
In ragione di tanto, dall'esame del compendio probatorio, sebbene non possa riconoscersi alla su richiamata documentazione certezza circa il quantum del credito richiesto, in ragione della palese contraddittorietà in essa insita (non v'è certezza se le fatture emesse siano rimaste insolute e, in ogni caso, non v'è coincidenza tra l'ammontare complessivo in esse riportato e l'importo ingiunto), di contro, non ci si può esimere dal vagliare, dall'altro lato, l'ulteriore documentazione offerta a supporto della propria pretesa da parte della stessa opposta e prodotta nel presente giudizio a cognizione piena, in ogni caso, suffragato anche dall'ulteriore documentazione prodotta dagli intervenuti e, in particolare, dall'intervenuto – opponente sig. CP_7
Occorre, infatti, considerare e non trascurare il documento denominato “Analisi di Gestione”, prodotto dalla società opposta, all'atto della costituzione, nonché dagli intervenuti – opponenti sig.ri e all'atto dell'intervento e nelle relative opposizioni. CP_7 CP_8
Con tale documento l'amministratore uscente comunicava, relativamente ai lavori straordinari eseguiti al condominio, che la ditta era creditrice di una somma di euro 6.152,00; somma Pt_3 che specificava dover essere versata dai proprietari , per euro 2.100,00, per euro CP_12 Pt_1
1.652,00 e da per euro 2.400,00. All'uopo, precisava che a quella data, ossia il 24.10.2016 CP_11
(questa è la data che risulta in calce al documento), alla ditta erano stati formalmente inviati i suddetti nominativi al fine di far emettere decreto ingiuntivo a loro carico.
Sebbene a detto documento non possa riconoscersi particolare rilevanza probatoria per quanto concerne la certezza del quantum del credito, quanto in esso contenuto risulta essere, tuttavia, avvalorato dal complessivo compendio documentale che si rinviene in atti.
Ponendo, infatti, in correlazione tale analisi di gestione, con il contratto di appalto, giammai contestato dalle parti, con il bilancio dei lavori eseguiti al terrazzo e con il piano di riparto (cfr. all. 4 - 5 fascicolo di parte intervenuta - opponente e all. nn. 4 e 5 fascicolo di parte CP_7 intervenuta – opponente ), è possibile pervenire alle seguenti conclusioni. CP_8
In particolare, con riguardo alle opposizioni avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, tutte riunite al presente procedimento, spiegate dai sig.ri Controparte_3 CP_4 CP_5
e , nonché e peraltro intervenuti nel
[...] CP_6 CP_7 CP_8 presente giudizio, si rileva come le stesse, proprio alla luce del compendio probatorio in atti, vadano accolte, siccome fondate.
Dai documenti sopracitati e, in particolare, dal piano di riparto e dal conseguente e successivo bilancio dei lavori eseguiti, risulta, ictu oculi, che i predetti opponenti, ciascuno tenuto a versare la propria quota computata in base ai millesimi ( euro 3.800,00; euro CP_7 CP_8
3.950,00; euro 4.070,00; eredi euro 4.130,00; euro 3.750,00 e Per_3 CP_5 CP_6 euro 4.025,00), in realtà avevano adempiuto la propria obbligazione, versando Controparte_13 quanto da essi dovuto, atteso che dalla colonna denominata “saldo da versare”, in corrispondenza dei predetti nominativi, l'importo riportato è pari a zero.
Viceversa, invece, nella predetta colonna residuava a saldo la somma di euro 2.400,00 per CP_11
; euro 1.652,00 per ed euro 2.100,00 per detti dati
[...] Parte_1 Controparte_12 trovano poi conferma nel documento denominato “Analisi Gestione” allegato in atti.
E', dunque, fuor di dubbio, che la ditta edile, per come peraltro dalla medesima dichiarato più volte nelle proprie note scritte, non accredita alcuna somma nei confronti dei suddetti opponenti intervenuti cui il decreto ingiuntivo è stato notificato solo ai fini di “litis denuntiatio”. Semmai il provvedimento monitorio sembrerebbe riguardare, piuttosto, gli importi che erano ancora dovuti da
, e . Parte_1 Controparte_11 Controparte_12
Orbene, considerato che l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dal sig. è CP_11 stata rigettata con sentenza n. 199/2022 del Tribunale di Paola ed allegata in atti che, dunque, non ha scalfito la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, non rinvenendosi in atti prova di un qualche gravame avverso detta sentenza;
rilevato che, per come conferma la medesima parte opposta, la sig.ra ricevuta la notifica nel 2017 del decreto ingiuntivo (notifica Controparte_12 iniziale), avrebbe provveduto a pagare quanto dovuto, residuerebbe, allo stato la decisione sul solo credito avanzato nei confronti della odierna opponente, sig.ra che, a quanto pare, Parte_1 considerando il complessivo compendio probatorio in atti, sarebbe tenuta a corrispondere la minor somma di euro 1.652,00, anziché quella maggiore ad ella ingiunta di euro 6.152,00, proprio in ragione del fatto che ciascun condomino è tenuto al pagamento pro-quota.
La Suprema Corte ha enunciato, sul punto, il seguente principio di diritto: “Il condomino in regola con i pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'articolo
615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona
l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'articolo 63 comma due disp. att. CC, ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.”. In particolare, ha poi ulteriormente precisato che le obbligazioni dei condomini verso i terzi creditori, in forza dell'insegnamento della
Cassazione a Sezioni Unite 8 aprile 2008 n. 9148, permangono quindi sempre parziarie e giammai solidali, in quanto favorite dal cd. beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intero debito del verso il terzo ma solo la singola quota del moroso. Una volta che l'amministratore CP_9 abbia adempiuto all'obbligo verso i creditori del condominio di fornire i dati dei condomini morosi, la norma (art. 63 disp. att. CC) pone un duplice onere per il creditore del condominio, rimasto insoddisfatto, e cioè anzitutto di chiedere l'adempimento al condomino non in regola, cioè al moroso (cd. beneficio d'ordine), quindi di proseguire la richiesta verso questi tramite la gravosa condizione della preventiva (e semmai insoddisfatta) escussione del suo intero patrimonio (cd. beneficium excussionis).
È alla luce di dette considerazioni che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra si revoca il decreto ingiuntivo n. 166/2017, emesso il 21.3.2017 e Parte_1 pubblicato il 22.3.2017 all'esito del procedimento iscritto al n. 164/2017 r.g., rideterminando la somma dovuta dalla precitata opponente, in euro 1.652,00, anziché in quella maggiore ad Pt_1 ella ingiunta, di euro 6.152,00.
Si accolgono le opposizioni spiegate dagli intervenuti, iscritte ai nn. 1539/2022 r.g., 1567/2022 r.g.
e 1575/2022 r.g., tutte riunite al presente giudizio, rispettivamente, sig.ri Controparte_3 [...]
, e , con l'avv. Efrem Greco;
sig. con CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
l'avv. Vommaro e sig.ra con l'avv. Giglio, con conseguente revoca nei di loro CP_8 confronti del decreto ingiuntivo opposto.
Le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, inducono, comunque, a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 927.2017 r.g., cui sono riuniti i giudizi nn. 1539/2022 r.g., 1567/2022 r.g. e 1575/2022 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE le opposizioni proposte dagli intervenuti , Controparte_3 CP_4 CP_5
e e, per l'effetto, revoca, nei loro
[...] CP_6 CP_7 CP_8 confronti il decreto ingiuntivo n. 166/2017, emesso il 21.3.2017 e pubblicato il 22.3.2017 all'esito del procedimento iscritto al n. 164/2017 r.g., per le ragioni esposte in parte motiva;
2) ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 166/2017, emesso il 21.3.2017 e pubblicato il 22.3.2017 all'esito del procedimento iscritto al n. 164/2017 r.g., rideterminando l'importo da ella dovuto in euro 1.652,00, oltre interessi legali dalla data di presentazione della domanda e sino al soddisfo.
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Paola lì, 10.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 927/2017 R.G., avente ad oggetto: altri contratti d'opera;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marino, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata, sito in Belvedere M.mo (CS), alla via G. Fortunato 35, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore con sede in Paola, via Bucolica n.3, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Paola (CS), Corso
Roma n.3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E
, , E Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, rappresentati e difesi dall'avv. Efrem Greco ed elettivamente domiciliati presso il suo
[...] studio, sito in Paola (CS), al Viale della Libertà 49, giuste procure in calce alla comparsa di intervento;
TERZI INTERVENUTI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Vincenzo Vommaro ed CP_7 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Fiumefreddo Bruzio (CS), giusta procura speciale in calce alla comparsa di intervento;
TERZO INTERVENUTO
NONCHE' , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giglio ed elettivamente domiciliata CP_8 presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), via Antonio Gramsci 3, giusta procura in calce all'atto di intervento;
TERZA INTERVENTA
Cui venivano riuniti i procedimenti 1539/2022 r.g., 1567/2022 r.g. e 1575/2022 r.g., tutti incardinati dagli intervenuti nel presente procedimento
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 30.05.17, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola, Parte_2 proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 166/17, emesso dal Tribunale di Paola,
G.I. dott.ssa Simona Scovotto, in data 21.03.2017 e notificato in data 24.04.2017, dell'importo di €
6.152,00, del quale l' assumeva di essere creditrice nei Parte_3 confronti del ., in virtù di contratto di appalto avente ad oggetto il Controparte_9 rifacimento della guaina di copertura del lastrico solare e dei cornicioni del condominio.
Parte opponente, , deduceva che: l' assume Parte_1 Parte_3 di essere creditrice nei confronti del della complessiva somma di euro Controparte_10
6.152,00; controparte in data 28.01.2015 stipulava un contratto di appalto per fornitura e messa in opera, con il Condominio avente ad oggetto il rifacimento della guaina di copertura CP_10 del lastrico solare e dei cornicioni del condominio per un importo complessivo di euro 40.000,00 al netto dell'IVA; secondo l'impresa , ad oggi, residuerebbe un credito a suo favore dell'importo Pt_3 di euro 6.152,00 per essere rimaste insolute tre fatture e che, pertanto, la stessa sarebbe stata costretta a proporre presso il Tribunale di Paola un ricorso per decreto ingiuntivo a seguito del quale il predetto Tribunale avrebbe emesso l'ingiunzione oggetto dell'opposizione. Eccepiva, dunque, il difetto di legittimazione passiva, la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c.,
l'insussistenza della pretesa creditoria e la carenza probatoria a fondamento dello stesso, nonché la violazione del principio della parziarietà.
L'opponente, pertanto, domandava, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra e, per l'effetto, che nulla era dovuto dalla stessa;
sospendersi il Parte_1 giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio n. 365/2017 pendete innanzi al Tribunale di Paola, stante la pregiudizialità di quest'ultimo rispetto al presente giudizio;
nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 166/2017 emesso dal Tribunale di Paola e dichiararsi che nulla era dovuto dal all' nei CP_9 CP_10 Parte_3 confronti del , dichiararsi che la sig.ra era tenuta al Controparte_9 Parte_1 pagamento di tale debito solo in ragione della sua quota da calcolarsi in base ai millesimi di sua proprietà pari a 86.820.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 29.11.2017, si costituiva l'
[...]
la quale domandava rigettarsi l'avversa domanda perché infondata Parte_3 in fatto e in diritto con ogni conseguenziale statuizione di legge e, quindi, confermarsi il decreto ingiuntivo, n. 166/2017, R.G. n. 164/2017, emesso dal Tribunale di Paola (CS), con vittoria di spese e competenze legali.
Con comparsa di intervento nel presente procedimento, depositata in data 26.1.2023, si costituivano il Sig. la Sig.ra il Sig. e il Sig. Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, i quali domandavano, previa eventuale riunione del giudizio a quello iscritto al n.
[...]
1539/2022 R.G. (avente ad oggetto altra opposizione a D.I.), revocarsi e/o annullarsi l'opposto decreto ingiuntivo, accertando e dichiarando l'inesistenza del credito reclamato dall'opposta società, tanto nei confronti del Condominio, quanto nei riguardi dei singoli condomini, essendo le ragioni di debito eventualmente riferibili ai soli condomini morosi nominativamente indicati dal precedente Amministratore Condominiale p.t.; con vittoria nelle spese e compensi di lite.
Con comparsa di intervento nel presente procedimento, depositata in data 16.02.2023, si costituiva il sig. il quale domandava, previa eventuale riunione al presente giudizio di quello CP_7 al n. 1567/2022, revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi inefficace l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti del sig. con declaratoria che nulla era da questi dovuto, per le ragioni CP_7 esposte, alla ingiungente con vittoria di spese e compensi Parte_4 professionali di lite.
Con comparsa di intervento nel presente procedimento, depositata in data 16.02.2023, si costituiva la Sig.ra la quale domandava, preliminarmente disporsi la riunione del giudizio al n. CP_8
1575/22 r.g., concernente l'opposizione proposta dalla stessa al medesimo D.I.; nel merito, per quanto dedotto e documentato, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertandone e dichiarandone l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., oltre all'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza e illegittimità del credito azionato nei confronti del Condominio e della sig.ra CP_8 essendo l'eventuale debito da imputarsi unicamente ai soli condomini morosi individuati dal precedente Amministratore p.t.; con condanna alle spese, competenze ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la prova testimoniale, veniva disposta la riunione al presente procedimento dei procedimenti nn. 1539/22, 1567/22, 1575/22 r.g., coincidenti, rispettivamente, con le opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo proposte dai sig.ri Controparte_3 [...]
, , (r.g. n. 1539/2022), sig. (r.g. n. CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
1567/22) e (r.g. n. 1575/2022), nelle quali i predetti, svolte le medesime difese ed CP_8 argomentazioni di cui ai suddetti interventi, rassegnavano le medesime conclusioni su richiamate.
Con note scritte, in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, le parti precisavano le conclusioni e il
Giudice, in data 21.05.25, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, prima di entrare nel merito della vexata quaestio, considerato, dunque, l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del
12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003;
Cass. civ. n. 6663/2002); sicché, il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione
a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Tanto premesso, in via preliminare, occorre esaminare le eccezioni sollevate dalle parti del presente giudizio, siano esse opponente, opposta ed intervenuti.
Stante l'avvenuta riunione al presente procedimento dei distinti giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, rubricati ai nn. 1539/2022 r.g., 1567/2022 r.g. e 1575/2022 r.g., tutti incardinati dagli intervenuti nel presente procedimento e, rispettivamente, dai sig.ri Parte_5 [...]
, e , con l'avv. Efrem Greco, dal sig. CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 con l'avv. Vommaro Luciano Vincenzo e dalla sig.ra con l'avv. Giglio Francesco, in CP_8 via preliminare, occorre vagliare la sollevata eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, siccome loro tardivamente notificato.
Ebbene, al fine di poter rettamente esaminare la sollevata eccezione, occorre brevemente ripercorrere le vicende notificatorie che hanno interessato il provvedimento monitorio oggi opposto.
Ebbene, a seguito della proposizione del ricorso per ingiunzione, iscritto al n. 164/2017 r.g., veniva emesso dall'intestato Tribunale, in data 21.3.2017 e pubblicato in data 22.3.2017, decreto ingiuntivo n. 166/2017 con il quale veniva ingiunto al il pagamento in favore Controparte_10 dell' della somma di euro 6.152,00, oltre interessi legali Parte_3 dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo. Ottenuto il provvedimento monitorio, l'impresa creditrice provvedeva alla notifica dello stesso, in uno al ricorso, ai sig.ri , Parte_1 CP_11
e a mani proprie, in data 20.4.2017, mentre nei confronti del
[...] Controparte_12
Condominio, la notifica indirizzata alla , in p.l.r.p.t. sig. , in Parte_6 Persona_1 data 15.05.2017, non avveniva in quanto, giusta quanto evincibile dalla relata di notifica allegata,
l'ufficiale giudiziario tenuto alla notifica attestava “anzi non notifico copia perché il sig.
[...]
mi dichiara che da mesi non è più amministratore del condominio ” (cfr. all. 1 Per_1 CP_9 note udienza 17.2.2023 avv. Gaetano).
A seguito della successiva opposizione proposta dalla sig.ra , cui era pervenuta Parte_1 invece la notificazione del provvedimento di ingiunzione, il Giudice, nel corso del giudizio, dapprima, con ordinanza del 24.11.2021, avvedutosi che il decreto emesso nei confronti del condominio risultava non essere al medesimo regolarmente notificato, ne disponeva la rinnovazione. Poiché anche detta seconda notifica risultava non essersi perfezionata nei confronti dell'ente, in quanto il plico indirizzato al condominio recava quale motivo della mancata consegna la dicitura “destinatario sconosciuto”, oltre a non attestare l'avviso di ricevimento allegato l'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (cfr. all. note di udienza 7.6.2022 avv. Gaetano); poiché, peraltro, la medesima parte opposta deduceva che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso solo nei confronti del e non nei confronti della Controparte_9
Sig.ra a cui sosteneva essere stato notificato solo per conoscenza, con ordinanza Parte_1 dell'08.06.2022, il medesimo giudicante disponeva nuovamente la rinnovazione della notifica nei confronti del;
notifica che, tuttavia, veniva eseguita dal procuratore di parte opposta nei CP_9 confronti dei singoli condomini, anziché del come ente, condomini tutti poi intervenuti CP_9 nel presente giudizio, nonché tutti autori delle singole opposizioni proposte avverso il medesimo provvedimento monitorio ed oggi riunite nel presente giudizio.
E' lapalissiano che, per come rilevato dagli opponenti – intervenuti, il provvedimento monitorio sia stato loro notificato a distanza di ben oltre cinque anni dalla sua emissione, essendo stato ad essi spedito, a mezzo del servizio postale, in proprio dal difensore, in data 26.10.2022 (rinnovazione disposta entro il 31.10.2022) (cfr. allegati degli opponenti dei giudizi riuniti al presente). Rilevasi, peraltro, che, a quanto pare, la notificazione disposta nei confronti del quale ente, in CP_9 persona dell'amministratore p.t., non risulta essere giammai avvenuta, avendo l'opposto cercato di sopperire a tanto, notificando il decreto ingiuntivo direttamente ai singoli condomini. Anzi, addirittura, l'impresa opposta, preso atto delle contestazioni mosse dai condomini CP_3
, e addirittura ha asserito di aver ritualmente notificato il CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 provvedimento monitorio anche al condominio, a mani del nuovo amministratore, CP_3
identificato come tale. In verità, da un attento esame del materiale probatorio allegato in atti,
[...] in primis, si evince che la notifica nei confronti del predetto risulta essere stata eseguita CP_3 nei di lui confronti quale condominio e non nella qualità di amministratore di condominio, giusta quanto evincibile dalla relazione di notificazione in atti;
peraltro, ad eccezione del solo documento denominato “analisi di gestione”, di scarsa rilevanza probatoria al riguardo, non risulta in atti alcun documento, né delibera assembleare da cui si evinca con certezza la nomina del sig. CP_3 quale nuovo amministratore di condominio.
In ordine alla vicenda sottoposta al vaglio dell'intestato Tribunale, è possibile cogliere diversi spunti di riflessione dalle pronunce tanto della Corte di legittimità, quanto da quelle di merito.
A parere della Suprema Corte di Cassazione l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al condominio presso il domicilio dell'amministratore ovvero all'interno dell'edificio ove siano presenti locali atti allo svolgimento e gestione delle cose condominiali: “(…) la notifica di un atto indirizzato al Condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (ad es. la portineria) idonei, come tali,
a configurare un ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio di quest'ultimo…” (cfr. Cass. 17474/2015). “La notifica ai condominii degli edifici, in quanto semplici “enti di gestione” non dotati né di soggettività giuridica, ancorché imperfettamente di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, va effettuata all'amministratore, costituente l'elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari» (cfr. Cass. 6906/2006).
Individuato, pertanto, il destinatario, la notifica “… va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 c.p.c. e s.s.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto
“ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto nell'ipotesi in cui esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (v. Cass. n.
976/2000; n. 12208/1993)” (cfr. Cass. 27352/2016).
Nel caso in cui, invece, l'edificio sia senza amministratore, l'atto giudiziale deve essere notificato a tutti i proprietari di unità immobiliari nel palazzo, qualificandosi essi come condomini. E' stata, invece, ritenuta inefficace la notifica fatta a mani del precedente amministratore in quanto questi non ha più alcun rapporto, collegamento, attinenza o rilevanza con il . In un caso simile CP_9
a quello per cui è causa, la terza sezione civile del Tribunale di Torino, con l'ordinanza dell'8 maggio 2012, sciogliendo una riserva nel corso di un procedimento promosso da un condominio che chiedeva la dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo promosso da una società a responsabilità limitata perché l'ingiunzione era stata notificata presso lo studio tecnico del vecchio amministratore, ha così statuito: “Rilevato che, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 02 aprile 2010, n. 8126 in Giust. civ. Mass.
2010, 4, 500; Cass. civile, sez. I, 24 settembre 2004, n. 19239 in Giust. civ. Mass.2004, 9). … senonché, con deliberazione in data 16.12.2010, l'assemblea del predetto Condominio aveva revocato il predetto amministratore, nominando quale nuovo amministratore l'arch. cfr. doc. Per_2
2 di parte ricorrente); § pertanto, il predetto Decreto Ingiuntivo è stato notificato al
, in persona di un soggetto che, a Parte_7 quell'epoca, non era più l'amministratore; § la notifica del Decreto Ingiuntivo de quo deve dunque ritenersi giuridicamente inesistente e, conseguentemente, deve dichiararsi l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo stesso, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c...”.
Come evidenziato dalla Cassazione “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art.650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” (cfr. Cass. 17308/2015). “La mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) […] può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art
645 c.p.c, ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art 650 c.p.c e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione di cui agli art 615 e 617 c.p.c dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo”
(cfr. Cass., 22261/2012). L'ipotesi di inesistenza sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei (cfr. Cass. 25737/2008).
La Corte di Cassazione, peraltro, con ordinanza n. 5151, depositata in data 21 febbraio 2019, ricorda che «poiché l'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c., ha la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., il precetto relativo al titolo esecutivo formatosi nei confronti del medesimo condominio va notificato all'amministratore presso il suo domicilio privato, ovvero presso lo stabile condominiale, se vi esistano appositi locali dove si svolge l'attività gestoria. Se dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualità di amministratore del , e la parte istante non CP_9 dimostri la sussistenza in capo al soggetto indicato dei poteri rappresentativi del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, nullità da far valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., salvo sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3,
c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del condominio correttamente rappresentato dall'amministratore in carica (arg. da Cass. Sez. 3, 16/10/2017, n. 24291; Cass. Sez.
6 - 3, 15/12/2016, n. 25900; Cass. Sez. 2, 07/07/2004, n. 12460)».
Alla luce dei principi sopra enunciati, la notificazione al , per come sopra esposto, CP_9 risulta essere stata eseguita, oltre che nei confronti dei destinatari della prima notifica (sig.ri
[...]
e ), a seguito di disposta rinnovazione, anche nei confronti degli altri Pt_1 CP_12 CP_11 condomini, poi intervenuti. Questi, ricevuta la notifica di un decreto oltre il termine di giorni sessanta dalla sua emissione, hanno comunque spiegato, a fronte di una notificazione comunque nulla, un'opposizione tardiva.
Sicchè, tenuto conto dell'eccezione formulata dagli opponenti – terzi intervenuti, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., va rilevato che tale eccezione è meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, dalla documentazione allegata in atti, per come sopra evidenziato, che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel presente giudizio è stato depositato presso la cancelleria in data 22.03.2017 e notificato ai predetti opponenti – intervenuti, a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita in data 26.10.2022, poi ricevuto nelle rispettive date. Ne consegue, pertanto, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 166/17 emesso dal Tribunale di Paola in data
21.03.2017 e depositato, come detto, il 22.03.2017 (cfr. infatti, in ordine all'indicazione del dies a quo della decorrenza del termine fissato dal predetto art. 644 c.p.c., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
31.10.2007 n. 22959, secondo cui “il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento e non da quella della pronuncia”). Tuttavia, pur a fronte della declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, va, in ogni caso, valutata la fondatezza della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio. Infatti, in adesione a quanto statuito, in modo pacifico e consolidato, in sede giurisprudenziale, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. Dunque, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia di tale provvedimento, senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Su tale domanda, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa delle parti convenute - opponenti che eccepiscono l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, ed è, di conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, tanto sulla predetta eccezione, quanto sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio.
Invero, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia di cui al richiamato art. 644 c.p.c. Pertanto, qualora il decreto ingiuntivo sia stato (come nella fattispecie in esame) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come della specie) con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (ed, anzi, non può esimersi dal farlo) sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio;
mentre, l'inosservanza da parte dell'intimante (odierna parte opposta) del termine di cui al citato art. 644 c.p.c. può rilevare, unicamente, in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali, consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente, di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr., in questo senso, ex plurimis, da ultimo, Cass. civ. sez. III del 29.02.2016 n. 3908, in motivazione;
nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 13.06.2013 n. 14910, Cass. civ. sez. II del 16.01.2013 n. 951, Cass. civ. sez. III del 23.03.2007 n. 7206, Cass. civ. sez. I del 28.09.2006 n.
21050, Cass. civ. sez. III del 18.04.2006 n. 8955). Né, considerata la documentazione allegata in atti, può ritenersi pertinente al caso di specie l'art. 188 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., dal momento che, come chiarito, anche in tal caso, da pacifica ed unanime giurisprudenza, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo può essere chiesta ai sensi del citato art. 188 solo nel caso in cui la notifica di tale provvedimento sia stata, del tutto, omessa, o sia giuridicamente inesistente. Cosicché, laddove, per contro, la notifica del decreto monitorio sia, come nel caso di specie, solo tardiva o, comunque, nulla o, meramente, irregolare, la parte contro la quale è stato emesso tale provvedimento può far valere la sua inefficacia, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (come nella specie) o con quella tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., fornendo, in tale ultimo caso, la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo in conseguenza della nullità o irregolarità della sua notifica (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 14.02.2014 n. 3552).
Prima, tuttavia, di passare al merito delle opposizioni proposte dai singoli intervenuti e quivi riunite nel presente giudizio, occorre proseguire nel vaglio preliminare delle ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dall'opponente , opponente principale del presente giudizio. Parte_1
Si ritiene priva di plauso e, indi, meritevole di rigetto la richiesta di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante la dedotta pendenza di altro giudizio in cui la sig.ra
[...] aveva avanzato nei confronti dell'Impresa edile domanda di risarcimento dei danni ad ella Pt_1 occorsi a cagione delle infiltrazioni cagionate al suo immobile per la negligenza della ditta appaltatrice nell'esecuzione dei lavori commissionati.
Ebbene, è la stessa parte opponente che in sede di comparsa conclusionale provvede ad allegare la sentenza emessa dall'intestato Tribunale con la quale è stata accolta la domanda della e Pt_1 riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni patiti nei confronti dell'impresa edile, odierna opposta. Sebbene avverso detta sentenza sia stato proposto gravame dalla parte soccombente, tuttavia, non si ravvisano profili di pregiudizialità tra il precitato giudizio e quello odierno, tali da doverne disporre la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Peraltro, la chiesta sospensione di parte opponente era limitata al solo giudizio pendente in primo grado. La stessa, infatti, in sede di comparsa conclusionale, sebbene la reiteri, tuttavia, la ribadisce sempre con riguardo ed unicamente ad un giudizio, ossia il n. 365/2017 r.g., invero, definito per sua stessa ammissione con sentenza n.
565/2023, pubblicata il 4.7.2023.
A norma di quanto espressamente previsto dall'art. 295 c.p.c. “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. La "dipendenza" cui fa riferimento la norma in esame
è un vero e proprio vincolo di consequenzialità tra due questioni, una delle quali costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra. La valutazione di dipendenza e pregiudizialità è insindacabile in Cassazione. L'istituto della sospensione persegue il fine di evitare un contrasto di giudicati.
A tal proposito la Suprema Corte ha sostenuto che “La sospensione necessaria del giudizio, ex art.
295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2,
c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” (cfr.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12999 del 15 maggio 2019).
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può essere disposta, dunque, quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa pregiudicata (Cass. civ. Sez. 6-
3, n. 03299/2018).
Nel caso, di specie, si ritiene che la pendenza di altro giudizio risarcitorio, peraltro, ormai definitosi con sentenza, gravata in appello, nel quale è stato riconosciuto il diritto della ad essere
Pt_1 risarcita per i danni ad ella cagionati dall'impresa edile oggi opposta per le infiltrazioni cagionate al di lei appartamento per negligenza della ditta nell'esecuzione dei lavori (a causa degli eventi atmosferici verificatisi, il terrazzo non era stato ben coperto ed impermeabilizzato), in realtà, siccome avente un diverso petitum e causa petendi, non pregiudica affatto la decisione del presente giudizio in cui si disquisisce invero di un credito che l'impresa opposta asserisce di vantare nei confronti del condominio e che potrebbe vantare nei confronti della peraltro, solo pro –
Pt_1 quota. Aggiungasi che nel presente giudizio la parte opponente non eccepisce neppure la compensazione tra il proprio credito e quello che vanta l'impresa edile. Pervenendo, infatti, ad una decisione, sia di accoglimento che di rigetto della spiegata opposizione da parte della
Pt_1 certamente una tale statuizione non si porrebbe in contrasto con quella di cui alla sentenza già emessa, stante la diversa natura dei crediti vantati e potendo tranquillamente la azionare il
Pt_1 proprio credito ormai riconosciutole.
Sempre in via preliminare, occorre disquisire poi sia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dall'odierna opponente e, espressamente, dal terzo intervenuto – Pt_1 opponente sig. oltre che dell'eccepito difetto di legittimazione attiva degli CP_7 opponenti a proporre opposizione, sollevata dall'impresa edile opposta.
Innanzitutto, si evidenzia che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del
2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Alla luce di tale principio giurisprudenziale, dunque, occorre vagliare la questione sotto il profilo della titolarità sostanziale del rapporto.
Anche con riguardo alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, la stessa deve essere riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio. Il difetto di legittimazione attiva sussiste, infatti, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione. Circostanza che non ricorre nel caso di specie. La titolarità attiva, invece, attiene al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda. La stessa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e consiste nella prova dell'effettiva titolarità attiva in capo all'attore del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cassazione – SS.UU., sentenza del 16.02.2016,
n. 2951).
Ebbene, al fine di dirimere la questione, giova richiamare sul punto recente pronuncia giurisprudenziale con la quale la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio così massimato:
“Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del , va riconosciuta la disponibilità dei CP_9 rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”
(cfr. Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022 (Rv. 664185 - 01); in senso conforme cfr.
Cass. civ, ord. 15567/2018; Cass. civ. sez. VI, ord. 8150/2017; Cass. SS.UU. sent. n. 10934/2019;
Cass. civ., sez. II, ord. n. 40857/2021; Cass. civ., sez. II, sent. 4436/2017).
Pertanto, in conformità al su richiamato principio giurisprudenziale, a cui ha aderito l'intestato
Tribunale con la sentenza citata dalla stessa parte opposta e allegata dalla medesima, nonché dagli opponenti (cfr. sent. n. 199/2022 del 15.3.2022 – Tribunale di Paola) è stato sostenuto che “Non vi è dubbio, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del per le obbligazioni contratte dall'amministratore può essere posto dal CP_9 creditore a base dell'esecuzione nei confronti dei singoli condomini sia pur nei limiti della rispettive quote millesimali (cfr., ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8150 del 29/3/2017, Sez. 3,
Sentenza n. 22856 del 29/9/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022) e che, in particolare, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio possa estendere i suoi effetti ed essere posto in esecuzione nei confronti dei singoli condomini nei limiti dei rispettive quote (cfr.
Sez. 2, Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021); conseguentemente, è stato di recente affermato che “il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del , giacché tale provvedimento CP_9 può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso ” (Sez. 2, Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021) ed inoltre che CP_9
“al al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto CP_9 ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del , va riconosciuta la disponibilità dei CP_9 rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022); del resto, “la sentenza pronunciata nei confronti del , in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l'opposizione ordinaria CP_9 ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti, benché non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini” (Sez. 2, Sentenza n.
4436 del 21/2/2017). Ne discende la legittimità della notifica nei confronti dei singoli condomini la decreto ingiuntivo emesso a carico del quale litis denuntiatio, ossia per avvertire i CP_9 condomini della controversia e consentire a ciascuno di essi di proporre l'eventuale opposizione. Il singolo condomino è, quindi, legittimato a ricevere la notifica del decreto ingiuntivo – che è efficace pro quota nei suoi confronti – ed a proporre opposizione. Nel caso di specie, tuttavia, il condomino opponente, attraverso l'opposizione legittimamente proposta, non ha fatto valere alcun vizio del decreto ingiuntivo, essendosi limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva: eccezione quest'ultima infondata, per quanto già detto”. (cfr. sent. n. 199/2022 del 15.3.2022 –
Tribunale di Paola allegata in atti – dott. Scortecci).
Con tale pronuncia, il Tribunale di Paola ha avallato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità proprio in ragione della peculiarità del caso sottoposto al suo esame ed avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, impugnato anche nel presente giudizio, da parte però di uno degli altri condomini, nella specie, il sig. , indicato quale condomino Controparte_11 moroso.
La sentenza citata dall'opposta impresa edile, n. 7053 del 15.3.2024 della Suprema Corte, sebbene enunci un principio che si porrebbe in contrasto con quelli sopra richiamati, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie per cui è causa in quanto, sebbene sia vero che il provvedimento monitorio è stato emesso nei confronti del e non nei confronti dei singoli condomini, è anche vero che CP_9 alla notifica nei confronti del , stante la mancata individuazione di un soggetto quale CP_9 amministratore o di locali a tanto deputati, l'impresa edile opposta ha sopperito proprio mediante la notifica ai singoli condomini i quali, vistisi recapitare l'ingiunzione ad personam, senza alcuna specificazione sul punto, hanno, dunque, ritenuto opportuno opporsi singolarmente, oltre che intervenire nel presente giudizio al fine di eccepire i vizi che il decreto ingiuntivo presenterebbe nei loro confronti, evitando così, in ragione di una mancata opposizione da parte del , che il CP_9 titolo si cristallizzasse anche nei di loro confronti che, giustappunto, sostengono di aver pagato.
E' proprio sulla scorta di dette considerazioni che occorre, all'uopo, entrare nel merito della vicenda creditoria sottoposta al vaglio dell'odierno Giudice per poter accertare o meno la fondatezza delle spiegate opposizioni.
Dal compendio probatorio in atti, risulta che il credito azionato in sede monitoria si fonda, in realtà, su tre fatture, ossia la n. 09/2016 del 20.07.2016, dell'importo di euro 500,00; la fattura n. 16/2016 del 10.10.2016, dell'importo di euro 1.760,00 e la fattura n. 17/2016 del 14.10.2016, dell'importo di euro 1.370,00, tutte allegate in sede monitoria e nel presente giudizio dalla parte opposta, all'uopo riportate anche nel registro IVA della impresa edile (cfr. all. 2, 3, 4, 5 note di udienza parte opposta dell'11.3.2021).
L'obbligazione creditoria origina dal contratto di appalto per fornitura e messa in opera (cfr. all. 1 note di udienza parte opposta dell'11.3.2021) stipulato il 28.1.2015 tra il Controparte_9
, all'epoca rappresentato dalla in qualità di amministratore, in
[...] Parte_6 persona del l.r.p.t., sig. e la ditta Con tale Persona_1 Parte_4 contratto, il condominio committente, con verbale di assemblea straordinaria del 3.01.2015, aveva incaricato l'impresa edile di effettuare con urgenza interventi di Pt_4 Parte_3 manutenzione al fabbricato riguardanti la posa in opera di guaina sul terrazzo del palazzo denominato condominio “ ”, sito in Paola (CS), via dei Gigli n. 3- 4. Tali lavori CP_9 venivano appaltati a corpo come da preventivo e computo metrico pe un importo complessivo di euro 40.000,00 al netto dell'IVA come per legge (cfr. art. 3 contratto).
Considerato, dunque, che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato pronunciato sulla base di una fattura emessa dalla società opposta, è opportuno ricordare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, la fattura, essendo un atto di provenienza della stessa parte che se ne avvale, non può costituire prova in suo favore, né determina un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti l'altrui diritto relativamente alla sua entità ed esistenza (cfr. in questi termini, ex plurimis, Tribunale Parma n. 1436 del 17.10.2017). Dunque, anche tenuto conto delle contestazioni mosse dall'opponente, va rilevato che se la fattura rappresenta un'idonea prova scritta del credito per l'emissione di un decreto ingiuntivo (laddove ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale), nel processo di cognizione (instauratosi per effetto dell'opposizione proposta avverso il decreto) essa non costituisce, in favore della parte che l'ha emessa, prova dell'effettiva esistenza ed entità del credito ivi indicato, il quale, pertanto, dovrà essere dimostrato da tale parte con gli ordinari mezzi di prova (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 5071/2009, Cass. civ. n. 5915/2011 e Cass. civ. n. 17050/2011).
Fatte tali debite premesse, occorre procedere ad alcuni opportuni rilievi al fine di disquisire in ordine alla fondatezza o meno delle spiegate opposizioni.
Si rileva, in primis, che nessuna delle parti contesta l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa edile. Semmai, ciascuno degli opponenti assume di non essere tenuto al pagamento di alcuna somma, siccome già versata (in particolare gli intervenuti), eccependo, invece, tutti, compresa la sig.ra che il totale delle fatture darebbe, comunque, un importo di gran lunga inferiore Pt_1 rispetto a quello ingiunto, ossia euro 3.630,00 a fronte dei 6.152,00 di cui al decreto ingiuntivo.
Peraltro, a detta degli opponenti, gli importi di cui alle predette fatture sarebbero stati comunque già pagati.
Nella specie, dall'esame dei predetti documenti fiscali, risulta, in particolare, per come ivi annotato che: la fattura n. 09/2016 del 20.07.2016, reca nella sezione pagamento “BON. BANC. DI € 500,00 del 20,01,2016”; la fattura n. 16/2016 del 10.10.2016, reca nella sezione pagamento “BON. BANC.
DI € 1,76000 del 10-10-2016”; la fattura n. 17/2016 del 14.10.2016, reca nella sezione pagamento
“BON. BANC. DI € 1.370,00 del 14-10-2016”.
Ebbene, non solo la sommatoria di detti documenti fiscali, per come rilevato dagli opponenti, dà un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello ingiunto, ma, al contempo, per come sembrerebbe risultare dalle stesse, gli importi ivi indicati sarebbero stati addirittura corrisposti dopo il ricevuto pagamento (fattura n. 9/2016), o addirittura, per come esige il diritto tributario, contestualmente all'emissione delle stesse. Invero, per come argomentato, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto.
Pertanto, qualora il giudice riconosca la parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria deve, comunque, revocare in toto il decreto oggetto di opposizione e la sentenza di condanna al pagamento degli importi ritenuti dovuti si sostituisce al credito originariamente azionato con il decreto ingiuntivo.
In ragione di tanto, dall'esame del compendio probatorio, sebbene non possa riconoscersi alla su richiamata documentazione certezza circa il quantum del credito richiesto, in ragione della palese contraddittorietà in essa insita (non v'è certezza se le fatture emesse siano rimaste insolute e, in ogni caso, non v'è coincidenza tra l'ammontare complessivo in esse riportato e l'importo ingiunto), di contro, non ci si può esimere dal vagliare, dall'altro lato, l'ulteriore documentazione offerta a supporto della propria pretesa da parte della stessa opposta e prodotta nel presente giudizio a cognizione piena, in ogni caso, suffragato anche dall'ulteriore documentazione prodotta dagli intervenuti e, in particolare, dall'intervenuto – opponente sig. CP_7
Occorre, infatti, considerare e non trascurare il documento denominato “Analisi di Gestione”, prodotto dalla società opposta, all'atto della costituzione, nonché dagli intervenuti – opponenti sig.ri e all'atto dell'intervento e nelle relative opposizioni. CP_7 CP_8
Con tale documento l'amministratore uscente comunicava, relativamente ai lavori straordinari eseguiti al condominio, che la ditta era creditrice di una somma di euro 6.152,00; somma Pt_3 che specificava dover essere versata dai proprietari , per euro 2.100,00, per euro CP_12 Pt_1
1.652,00 e da per euro 2.400,00. All'uopo, precisava che a quella data, ossia il 24.10.2016 CP_11
(questa è la data che risulta in calce al documento), alla ditta erano stati formalmente inviati i suddetti nominativi al fine di far emettere decreto ingiuntivo a loro carico.
Sebbene a detto documento non possa riconoscersi particolare rilevanza probatoria per quanto concerne la certezza del quantum del credito, quanto in esso contenuto risulta essere, tuttavia, avvalorato dal complessivo compendio documentale che si rinviene in atti.
Ponendo, infatti, in correlazione tale analisi di gestione, con il contratto di appalto, giammai contestato dalle parti, con il bilancio dei lavori eseguiti al terrazzo e con il piano di riparto (cfr. all. 4 - 5 fascicolo di parte intervenuta - opponente e all. nn. 4 e 5 fascicolo di parte CP_7 intervenuta – opponente ), è possibile pervenire alle seguenti conclusioni. CP_8
In particolare, con riguardo alle opposizioni avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, tutte riunite al presente procedimento, spiegate dai sig.ri Controparte_3 CP_4 CP_5
e , nonché e peraltro intervenuti nel
[...] CP_6 CP_7 CP_8 presente giudizio, si rileva come le stesse, proprio alla luce del compendio probatorio in atti, vadano accolte, siccome fondate.
Dai documenti sopracitati e, in particolare, dal piano di riparto e dal conseguente e successivo bilancio dei lavori eseguiti, risulta, ictu oculi, che i predetti opponenti, ciascuno tenuto a versare la propria quota computata in base ai millesimi ( euro 3.800,00; euro CP_7 CP_8
3.950,00; euro 4.070,00; eredi euro 4.130,00; euro 3.750,00 e Per_3 CP_5 CP_6 euro 4.025,00), in realtà avevano adempiuto la propria obbligazione, versando Controparte_13 quanto da essi dovuto, atteso che dalla colonna denominata “saldo da versare”, in corrispondenza dei predetti nominativi, l'importo riportato è pari a zero.
Viceversa, invece, nella predetta colonna residuava a saldo la somma di euro 2.400,00 per CP_11
; euro 1.652,00 per ed euro 2.100,00 per detti dati
[...] Parte_1 Controparte_12 trovano poi conferma nel documento denominato “Analisi Gestione” allegato in atti.
E', dunque, fuor di dubbio, che la ditta edile, per come peraltro dalla medesima dichiarato più volte nelle proprie note scritte, non accredita alcuna somma nei confronti dei suddetti opponenti intervenuti cui il decreto ingiuntivo è stato notificato solo ai fini di “litis denuntiatio”. Semmai il provvedimento monitorio sembrerebbe riguardare, piuttosto, gli importi che erano ancora dovuti da
, e . Parte_1 Controparte_11 Controparte_12
Orbene, considerato che l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dal sig. è CP_11 stata rigettata con sentenza n. 199/2022 del Tribunale di Paola ed allegata in atti che, dunque, non ha scalfito la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, non rinvenendosi in atti prova di un qualche gravame avverso detta sentenza;
rilevato che, per come conferma la medesima parte opposta, la sig.ra ricevuta la notifica nel 2017 del decreto ingiuntivo (notifica Controparte_12 iniziale), avrebbe provveduto a pagare quanto dovuto, residuerebbe, allo stato la decisione sul solo credito avanzato nei confronti della odierna opponente, sig.ra che, a quanto pare, Parte_1 considerando il complessivo compendio probatorio in atti, sarebbe tenuta a corrispondere la minor somma di euro 1.652,00, anziché quella maggiore ad ella ingiunta di euro 6.152,00, proprio in ragione del fatto che ciascun condomino è tenuto al pagamento pro-quota.
La Suprema Corte ha enunciato, sul punto, il seguente principio di diritto: “Il condomino in regola con i pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'articolo
615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona
l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'articolo 63 comma due disp. att. CC, ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.”. In particolare, ha poi ulteriormente precisato che le obbligazioni dei condomini verso i terzi creditori, in forza dell'insegnamento della
Cassazione a Sezioni Unite 8 aprile 2008 n. 9148, permangono quindi sempre parziarie e giammai solidali, in quanto favorite dal cd. beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intero debito del verso il terzo ma solo la singola quota del moroso. Una volta che l'amministratore CP_9 abbia adempiuto all'obbligo verso i creditori del condominio di fornire i dati dei condomini morosi, la norma (art. 63 disp. att. CC) pone un duplice onere per il creditore del condominio, rimasto insoddisfatto, e cioè anzitutto di chiedere l'adempimento al condomino non in regola, cioè al moroso (cd. beneficio d'ordine), quindi di proseguire la richiesta verso questi tramite la gravosa condizione della preventiva (e semmai insoddisfatta) escussione del suo intero patrimonio (cd. beneficium excussionis).
È alla luce di dette considerazioni che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra si revoca il decreto ingiuntivo n. 166/2017, emesso il 21.3.2017 e Parte_1 pubblicato il 22.3.2017 all'esito del procedimento iscritto al n. 164/2017 r.g., rideterminando la somma dovuta dalla precitata opponente, in euro 1.652,00, anziché in quella maggiore ad Pt_1 ella ingiunta, di euro 6.152,00.
Si accolgono le opposizioni spiegate dagli intervenuti, iscritte ai nn. 1539/2022 r.g., 1567/2022 r.g.
e 1575/2022 r.g., tutte riunite al presente giudizio, rispettivamente, sig.ri Controparte_3 [...]
, e , con l'avv. Efrem Greco;
sig. con CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
l'avv. Vommaro e sig.ra con l'avv. Giglio, con conseguente revoca nei di loro CP_8 confronti del decreto ingiuntivo opposto.
Le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, inducono, comunque, a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 927.2017 r.g., cui sono riuniti i giudizi nn. 1539/2022 r.g., 1567/2022 r.g. e 1575/2022 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE le opposizioni proposte dagli intervenuti , Controparte_3 CP_4 CP_5
e e, per l'effetto, revoca, nei loro
[...] CP_6 CP_7 CP_8 confronti il decreto ingiuntivo n. 166/2017, emesso il 21.3.2017 e pubblicato il 22.3.2017 all'esito del procedimento iscritto al n. 164/2017 r.g., per le ragioni esposte in parte motiva;
2) ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 166/2017, emesso il 21.3.2017 e pubblicato il 22.3.2017 all'esito del procedimento iscritto al n. 164/2017 r.g., rideterminando l'importo da ella dovuto in euro 1.652,00, oltre interessi legali dalla data di presentazione della domanda e sino al soddisfo.
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Paola lì, 10.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli