Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 446/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.2.2025 da
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 moldava, residente in Erba, Corso XXV Aprile n.59, con l'Avv. Nicola Jacopo Canali
e
(CF nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente Controparte_1 C.F._2 in Castelmarte, via Valleggio n. 28, con l'avv. Nicola Mariani
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...], il Persona_1
20.8.2016, cittadina italiana C.F. con residenza in Erba (CO), Corso XXV Aprile n. C.F._3
59;
PREMESSO che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
RILEVATO che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
- Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza della minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre i genitori si impegnano ad assicurare la reciproca partecipazione nei momenti importanti della sua crescita. I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di rispettivo collocamento.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (uscita dalla scuola ore 16.30) andandola a prendere direttamente a scuola e la riaccompagnerà a casa della madre la domenica dopo pranzo verso le ore 14.00;
- nella settimana in cui il week-end sarà di competenza materna, il padre potrà tenere due giorni Per_1 infrasettimanali senza pernottamento dalle 16,30 (dall'uscita di scuola) entro le ore 21,00, riaccompagnando la figlia presso l'abitazione materna.
I giorni infrasettimanali verranno stabiliti di comune accordo. In caso di disaccordo vengono individuati nei giorni di martedì e giovedì;
- vacanze natalizie: trascorrerà ad anni alterni la metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore: Per_1 dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, in alternanza. Nel
2025 la prima settimana sarà di spettanza della madre. Le Parti concordano che il genitore a cui non compete la settimana del Natale potrà trascorrere con la figlia qualche ora nel giorno di Natale (3/4 ore), purché la minore non sia in vacanza con il genitore in luogo diverso dalla residenza.
- vacanze pasquali: trascorrerà ad anni alterni la metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore. Per_1
Dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla domenica di Pasqua con un genitore e dal lunedì dell'Angelo alla fine delle vacanze con l'altro genitore. Per Pasqua 2025 la prima parte delle vacanze sarà di competenza paterna (alla madre spetterà il Natale) e la seconda di competenza materna e così in alternanza.
- vacanze scolastiche estive (da giungo a settembre): la figlia minore trascorrerà ogni anno con ciascun Per_1 genitore due settimane (anche non consecutive), periodo da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Sempre durante tale periodo i genitori potranno, previo avviso di almeno 15 giorni, trascorrere un'altra settimana di vacanza con la figlia purché tale periodo non coincida con quello già opzionato dall'altro genitore.
Il restante periodo verrà gestito da entrambi i genitori secondo il regime normale di frequentazione.
- le festività e i “ponti” che cadranno durante l'anno scolastico verranno suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Per la concreta ed esatta definizione di tutti i periodi indicati dovrà essere fatto riferimento, ogni anno, al calendario scolastico;
- il regime normale di frequentazione dei figli con i genitori verrà sospeso durante le vacanze natalizie, pasquali, estive e durante i ponti.
Il tutto salvo e diverso accordo tra i genitori. - il signor a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, verserà quale contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), da corrispondersi alla madre in Per_1 via anticipata entro il giorno 10 a mezzo bonifico bancario. Tale importo verrà versato per 40 mesi dal mese di sottoscrizione dell'accordo e l'importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT tenendo come base di riferimento il mese di sottoscrizione dell'accordo. A partire dal 41° mese dalla sottoscrizione dell'accordo il sig. integrerà l'importo del contributo del mantenimento di cui sopra per la figlia CP_1 con l'ulteriore versamento dell'importo di euro 50,00 mensili che andranno a sommarsi all'importo Per_1 mensile rivalutato.
In ogni caso, le Parti stabiliscono che le somme dovute a titolo di mantenimento per la figlia così come sopra individuate non potranno essere diminuite anche qualora la sig.ra dovesse trovare stabile occupazione Pt_1 lavorativa.
- ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema, come da Linee Guida (protocollo) del Tribunale di Como, nella percentuale concordata del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre finché la stessa non avrà reperito attività lavorativa e comunque per un periodo massimo di mesi 18 dalla sottoscrizione dell'accordo.
Quando la sig.ra avrà reperito altra attività lavorativa e/o trascorsi i 18 mesi, la percentuale sarà del Pt_1
50% ciascuno.
Le Parti stabiliscono di suddividere il costo della mensa scolastica per la minore in ragione del 50% ciascuno.
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Per spese superiori ad euro 100,00 ognuno dei genitori dovrà anticipare la rispettiva quota.
- l'Assegno Unico Universale e/o ogni ulteriore somma dovuta a titolo di contribuzione per la figlia minore rimarranno di competenza della sig.ra in ragione del 100% ed il sig. si obbliga a porre in Pt_1 CP_1 essere ogni attività necessaria per far conseguire alla sig.ra tali importi;
Pt_1
- La minore rimarrà a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
- I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio - rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio della figlia minore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente in anticipo gli espatri con la figlia.
- Spese legali interamente compensate fra le parti ed il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento verrà diviso al 50%.
- il sig. rimborserà alla sig.ra entro il 31.12.2025 l'importo di euro 200,00 quale conguaglio CP_1 Pt_1 del contributo al mantenimento per i mesi da settembre a dicembre 2024.
Le parti hanno dichiarato espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e confermati dal D.lgs. 154/2013; OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATO che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate così come concordato tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 13.6.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao