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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3201/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GENCHI Parte_1
SIMONA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. AVV PIGOTTI CP_1
DANIELA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 17/10/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Taranto (Ta) in data 11/02/1989, che dalla loro unione erano nati i figli il 29/07/1989 e il 23/01/1992, entrambi autonomi Per_1 Per_2 economicamente, che in data 01/10/2009 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 08/11/2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 01/10/2009.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 17/10/2024 da Parte_1
e , così provvede: CP_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
11/02/1989 in Taranto (Ta) da , nato a Parte_1
TARANTO (TA) il 16/04/1962, e , nata a [...] CP_1
(TA) il 09/04/1969, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Taranto (Ta) dell'anno 1989, parte 2, serie A, numero 18;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3201/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GENCHI Parte_1
SIMONA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. AVV PIGOTTI CP_1
DANIELA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 17/10/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Taranto (Ta) in data 11/02/1989, che dalla loro unione erano nati i figli il 29/07/1989 e il 23/01/1992, entrambi autonomi Per_1 Per_2 economicamente, che in data 01/10/2009 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 08/11/2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 08/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 01/10/2009.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 17/10/2024 da Parte_1
e , così provvede: CP_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
11/02/1989 in Taranto (Ta) da , nato a Parte_1
TARANTO (TA) il 16/04/1962, e , nata a [...] CP_1
(TA) il 09/04/1969, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Taranto (Ta) dell'anno 1989, parte 2, serie A, numero 18;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3