TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7542/2024 R.G. LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STABILE FRANCESCO, Parte_1
come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. MARGHERITA DELL'ANNO E MARINA RAGOZZINO
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dell' resistente;
di aver CP_2
lavorato anche nei giorni festivi infrasettimanali come dimostrato dai cartellini marcatempo;
di aver diritto all'indennità per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali in base agli artt. 9 e 44 C.C.N.L. del comparto Sanità 1999 ed all'art. 29 C.C.N.L. Sanità CP_3
2016/2018, non avendo fruito del riposo compensativo;
di aver diritto all'importo di €
4.218,64 per il periodo dal dicembre 2018 al dicembre 2022.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto all'indennità di cui all'art. 9 C.C.N.L. per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali con conseguente condanna dell' resistente al pagamento in loro favore degli importi indicati, oltre CP_2
interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità prevista dall'art. 9 1999 Controparte_4
per le ore di lavoro svolte durante le festività infrasettimanali.
Il ricorrente, in particolare, rileva di aver lavorato nelle seguenti festività Nazionali I
Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I
Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono ossia il 25 Gennaio ( ) Patrono di Aversa senza riceverà alcun indennità e senza Per_1
aver, in alternativo, usufruito del riposo compensativo.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
2 RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI
RIFERIMENTO
Si intendono condividere le considerazioni espresse dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2006/2022) secondo cui “2. il ricorso è infondato perché la Corte territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, non si è discostata dal principio di diritto, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021,
Cass. n. 33126 del 2021);
3. la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva";
3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e
20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del
3 contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
3.3. il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
3.4. infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la
4 medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL
7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, hanno osservato le pronunce richiamate al punto 2 che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e
17);
4.1. si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
4.3. al
5 contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5. si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del
2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto CCNL 14 settembre 2000, ex art. 52, lett. c), del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
5.1. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6. infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle
6 associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del
2015);
7. il ricorso non prospetta argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e disattesi dai precedenti citati, ai quali va data continuità, perché condivisi dal Collegio;
”.
ECCEZIONE DI DECADENZA – FACOLTA' DI SCELTA
Non può ritenersi condivisibile, inoltre, l'ulteriore eccezione formulata da parte resistente in ordine alla carenza di domanda amministrativa in quanto la norma contrattuale rimette al lavoratore la facoltà di scelta, da esercitarsi entro il termine di 30 gg. Per tali ragioni,
l'esercizio espresso della scelta tra riposo compensativo o corresponsione del compenso per lavoro straordinario non rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato e l'inerzia del lavoratore non determina la decadenza dal diritto secondo quanto previsto dalla disciplina codicistica in tema di obbligazioni alternative ex artt. 1285 c.c. e segg.
Controparte_5
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo tenendo in considerazione il trattamento retributivo previsto per il livello di inquadramento nonché il numero di ore svolte nonché i parametri di determinazione dell'indennità previsti dalla contrattazione collettiva e che non sono stati specificamente contestati da parte resistente.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 10116/2015, Cass. sez. un.
761/2002), infatti, “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva
7 dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato”.
Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività lavorativa durante le festività infrasettimanali
è chiaramente documentato nelle attestazioni di rilevazione delle presenze nei fogli di servizio.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Allo stesso modo, non sussiste alcuna prescrizione in quanto vi è agli atti diffida stragiudiziale notifica a mezzo posta certificata il 21.11.2023 e le differenze retributive sono maturate dal dicembre 2018 e, quindi, prima del decorso del termine quinquennale.
In conclusione, il ricorso è fondato e, pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 4.218,64 per il periodo dal dicembre
2018 al dicembre 2022.
Il primo atto con cui il ricorrente ha esercitato l'opzione deve ritenersi la diffida stragiudiziale e pertanto gli interessi devono farsi decorrere da tale data ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.
412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 4 co. 2 e 5 D.M. cit. (cfr. Cass. 13276/2018).
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore di CP_6
parte ricorrente dell'importo di € 4.218,64 per il periodo dal dicembre 2018 al dicembre 2022, oltre interessi dal 21.11.2023 al saldo;
2. condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, CP_6
con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.142,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 6/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7542/2024 R.G. LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STABILE FRANCESCO, Parte_1
come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. MARGHERITA DELL'ANNO E MARINA RAGOZZINO
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dell' resistente;
di aver CP_2
lavorato anche nei giorni festivi infrasettimanali come dimostrato dai cartellini marcatempo;
di aver diritto all'indennità per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali in base agli artt. 9 e 44 C.C.N.L. del comparto Sanità 1999 ed all'art. 29 C.C.N.L. Sanità CP_3
2016/2018, non avendo fruito del riposo compensativo;
di aver diritto all'importo di €
4.218,64 per il periodo dal dicembre 2018 al dicembre 2022.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto all'indennità di cui all'art. 9 C.C.N.L. per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali con conseguente condanna dell' resistente al pagamento in loro favore degli importi indicati, oltre CP_2
interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità prevista dall'art. 9 1999 Controparte_4
per le ore di lavoro svolte durante le festività infrasettimanali.
Il ricorrente, in particolare, rileva di aver lavorato nelle seguenti festività Nazionali I
Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I
Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono ossia il 25 Gennaio ( ) Patrono di Aversa senza riceverà alcun indennità e senza Per_1
aver, in alternativo, usufruito del riposo compensativo.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
2 RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI
RIFERIMENTO
Si intendono condividere le considerazioni espresse dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2006/2022) secondo cui “2. il ricorso è infondato perché la Corte territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, non si è discostata dal principio di diritto, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021,
Cass. n. 33126 del 2021);
3. la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva";
3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e
20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del
3 contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
3.3. il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
3.4. infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la
4 medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL
7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, hanno osservato le pronunce richiamate al punto 2 che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e
17);
4.1. si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
4.3. al
5 contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5. si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del
2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto CCNL 14 settembre 2000, ex art. 52, lett. c), del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
5.1. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6. infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle
6 associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del
2015);
7. il ricorso non prospetta argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e disattesi dai precedenti citati, ai quali va data continuità, perché condivisi dal Collegio;
”.
ECCEZIONE DI DECADENZA – FACOLTA' DI SCELTA
Non può ritenersi condivisibile, inoltre, l'ulteriore eccezione formulata da parte resistente in ordine alla carenza di domanda amministrativa in quanto la norma contrattuale rimette al lavoratore la facoltà di scelta, da esercitarsi entro il termine di 30 gg. Per tali ragioni,
l'esercizio espresso della scelta tra riposo compensativo o corresponsione del compenso per lavoro straordinario non rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato e l'inerzia del lavoratore non determina la decadenza dal diritto secondo quanto previsto dalla disciplina codicistica in tema di obbligazioni alternative ex artt. 1285 c.c. e segg.
Controparte_5
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo tenendo in considerazione il trattamento retributivo previsto per il livello di inquadramento nonché il numero di ore svolte nonché i parametri di determinazione dell'indennità previsti dalla contrattazione collettiva e che non sono stati specificamente contestati da parte resistente.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 10116/2015, Cass. sez. un.
761/2002), infatti, “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva
7 dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato”.
Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività lavorativa durante le festività infrasettimanali
è chiaramente documentato nelle attestazioni di rilevazione delle presenze nei fogli di servizio.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Allo stesso modo, non sussiste alcuna prescrizione in quanto vi è agli atti diffida stragiudiziale notifica a mezzo posta certificata il 21.11.2023 e le differenze retributive sono maturate dal dicembre 2018 e, quindi, prima del decorso del termine quinquennale.
In conclusione, il ricorso è fondato e, pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 4.218,64 per il periodo dal dicembre
2018 al dicembre 2022.
Il primo atto con cui il ricorrente ha esercitato l'opzione deve ritenersi la diffida stragiudiziale e pertanto gli interessi devono farsi decorrere da tale data ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.
412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 4 co. 2 e 5 D.M. cit. (cfr. Cass. 13276/2018).
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore di CP_6
parte ricorrente dell'importo di € 4.218,64 per il periodo dal dicembre 2018 al dicembre 2022, oltre interessi dal 21.11.2023 al saldo;
2. condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, CP_6
con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.142,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 6/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
9