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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1191 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Regni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, corso Stamira n. 49, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Magistrelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, viale della Vittoria n. 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: art. 2041 c.c.; rapporti patrimoniali conviventi more uxorio;
CONCLUSIONI: come da note art. 127-ter c.p.c. per l'udienza di p.c..
E pertanto:
- PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 261.928,12, compresi lavori di CP_1 ristrutturazione e ratei mutuo dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022, corrispondente a quanto dal sig. corrisposto per l'acquisto dell'immobile alla stessa solo formalmente intestato Parte_1
e sito ad Ancona in Via Monti Sibillini n. 4 e alla relativa ristrutturazione o a quella minore o maggiore accertata in giudizio, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compenso professionale”; Pag. 1 di 9 - PER PARTE CONVENUTA:
“in via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione - previa revoca dell'ordinanza di rigetto datata 9.9.2024 – della prova per testi sui capitoli non ammessi e la richiesta di esibizione della contabilità aziendale e della situazione finanziaria personale del sig. richiesta a prova Pt_1 contraria dall'odierna parte resistente con la terza memoria ex art. 183 VI co. cpc;
preliminarmente dichiarare nulla e/o inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea;
in ogni caso e nel merito, comunque rigettare la domanda attorea con qualsivoglia e conseguente statuizione per le causali come esposte in narrativa o per le ragioni che saranno comunque ritenute dall'intestato Tribunale, confermando altresì di non accettare il contraddittorio sulle domande ulteriori ed ultronee introdotte dall'attore con la memoria ex art. 183 VI co. cpc, siccome domanda nuova ovvero tardive ed inammissibili;
solo ed esclusivamente in via subordinata e solo tutioristicamente nella comunque non creduta ipotesi di ritenuto accoglimento, anche parziale, dell'attorea domanda, determini il Tribunale l'eventuale dovuto anche all'esito di una eventuale compensazione delle poste creditorie reciproche delle parti come dedotte in causa ovvero per la parte e nella misura che il Tribunale riterrà anche di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con salvezza di ogni altro diritto”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale e, premettendo che la relazione sentimentale e di convivenza more CP_1 uxorio intrattenuta con la convenuta dal 2007 (dalla quale è nato il figlio ) è venuta a Per_1 cessare nel 2021, ha esposto, ai fini in questa sede rilevanti: (i) che l'acquisto della casa destinata ad abitazione familiare (sita in Ancona, via Monti Sibillini n. 4) è avvenuto mediante assegni emessi dall'attore nonché mediante stipula di mutuo ipotecario di scopo con la Banca Nazionale del Lavoro, destinato ad estinguersi nell'aprile 2022 e garantito da fideiussione della madre di parte attrice
[...]
(ii) che, pur risultando mutuatarie entrambe le parti di causa, le rate del mutuo sono da Pt_2 sempre integralmente pagate dal solo attore con addebito sul proprio conto corrente, mentre l'immobile è stato cointestato alla convenuta, di comune accordo, per mere ragioni di opportunità, poiché l'attore è co-amministratore della società e in precedenza era socio di Controparte_2 altre due società, con conseguente esposizione a responsabilità patrimoniale anche personale.
Tanto premesso, ha dedotto l'ingiustificato arricchimento della controparte, che si trova intestataria del bene senza averne corrisposto il prezzo, con grave proprio pregiudizio economico, con indennizzo da quantificarsi in euro 212.468,86, pari alla somma tra il corrispettivo dell'immobile (euro 190.000)
Pag. 2 di 9 e quanto versato alla banca a titolo di interessi corrispettivi (euro 144.822,66 - euro 122.353,80, ossia differenza tra importo corrisposto alla banca e importo da quest'ultima erogato e versato al venditore dell'immobile), oltre ratei restitutori ancora a scadere alla data della citazione (febbraio, marzo, aprile
2022).
Ha, quindi, concluso come segue:
“condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 212.468,86, oltre ai ratei dei CP_1 mesi di febbraio, marzo e aprile 2022, corrispondente a quanto dal sig. corrisposto Parte_1 per l'acquisto dell'immobile alla stessa solo formalmente intestato e sito ad Ancona in Via Monti
Sibillini n. 4 o a quella minore o maggiore accertata in giudizio, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
2. Costituitasi in giudizio, ha resistito in fatto e diritto all'avversa domanda e, CP_1 eccepita la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e del petitum, ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse: (i) di aver appreso per la prima volta e con stupore, in occasione del rogito notarile e presso lo studio del notaio, che l'immobile di via Monti Sibillini, individuato come consono alle esigenze della coppia, sarebbe stato intestato a lei anziché all'odierno attore, il quale le si rivolgeva affermando che “questo è un regalo per te, perché voglio la tua serenità…così non mi stressi più con il matrimonio”; (ii) che tale circostanza era stata successivamente esposta anche ad amici della coppia, che tra le parti non si era mai discusso di intestazioni di comodo dell'appartamento e che comunque la donazione della casa – mai posta in discussione sino al naufragare della convivenza
– è compatibile sia con la capacità economica manifestata dall'attore in epoca coeva all'acquisto, sia con il tenore di vita familiare;
(iii) di aver in ogni caso contribuito fattivamente all'economia domestica (spese alimentari e varie per la casa e il figlio, utenze, dazione di circa euro 7.000,00 al convivente) e nella suddivisione dei ruoli endofamiliari.
Tanto dedotto in fatto, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, laddove intesa come domanda di intestazione simulata o fiduciaria e sostenuto che, laddove restitutoria, la domanda andrebbe limitata al più alla misura del 50% del mutuo, essendo anche l'attore obbligato personalmente nei confronti della banca.
Ha, quindi, formulato le conclusioni seguenti:
“preliminarmente dichiarare nulla e/o inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea e, in ogni caso e nel merito, comunque rigettarla con qualsivoglia e conseguente statuizione.
Con vittoria di competenze ed onorari”.
3. La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti, escussione di testimoni ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
4. La domanda attorea è fondata nei limiti e per le considerazioni che seguono.
Pag. 3 di 9 5. Le posizioni processuali delle parti impongono di accertare in primo luogo se sussista, come sostenuto dalla convenuta, la donazione dell'immobile di Ancona, via Monti Sibillini n. 4, da parte di in favore di , in quanto questione astrattamente idonea a Parte_1 CP_1 determinare il rigetto integrale della domanda attorea.
Detta donazione – sia pure nelle forme della donazione indiretta – non risulta predicabile per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, può aversi liberalità indiretta, come tale soggetta alla disciplina della donazione nei soli limiti di cui all'art. 809 c.c., quando le parti intendono perseguire la medesima finalità di arricchimento senza corrispettivo, propria della donazione (c.d. scopo di liberalità), attraverso il compimento di un diverso atto o negozio giuridico di per sé munito di causa propria, ovvero di più atti o negozi tipici collegati. In particolare e per quanto in questa sede rilevante:
- ai fini della validità della donazione indiretta è sufficiente che siano rispettati i requisiti formali propri del diverso atto o negozio prescelto, senza necessità di applicazione di quelli tipici del contratto di donazione di cui all'art. 782 c.c., che, per le donazioni di non modico valore, impone, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico (cfr. in tal senso, tra le pronunce più recenti, Cass., 28 luglio 2023,
n. 23036);
- invero, la forma solenne è circoscritta alla donazione tipica in ragione della ratio di tutela del donante, volendo il legislatore evitare scelte affrettate e poco ponderate di costui, circondando di particolari cautele la determinazione con cui un soggetto decida di spogliarsi di suoi beni in assenza di corrispettivo (così Cass., SS.UU., 27 luglio 2017, n. 18725);
- tra le ipotesi di donazione indiretta riconosciute dalla giurisprudenza, vi è l'intestazione di un bene a nome altrui previa pagamento del relativo corrispettivo (o dazione di denaro specificamente finalizzata all'acquisto), costituente donazione indiretta del bene stesso (cfr. in tal senso Cass., 23 dicembre 1992, n. 13630; Cass., 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass., 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., 4 settembre 2015, n. 17604; Cass., 21 maggio 2020, n. 9379).
Pronunciando in tema di prova dell'animus donandi – vale a dire in tema di spirito di liberalità necessario ai fini della configurazione di una donazione, sia pure indiretta – la S.C. ha ulteriormente chiarito, proprio in fattispecie relativa a donazione indiretta di (quota di) proprietà immobiliare tra conviventi di fatto, che “l'animus donandi deve essere provato. Si può ammettere che la prova possa essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni “serie”, in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (Cass., n. 9379/2020)”, precisando altresì che la convivenza di per sé non può costituire elemento idoneo a ritenere provato lo spirito di liberalità (così Cass., 14 luglio 2021, n. 20062, in motivazione).
Pag. 4 di 9 Nel caso di specie, non può ritenersi fornita dalla convenuta la rigorosa prova dell'esistenza di una donazione;
invero, depongono per l'insussistenza dell'animus donandi i seguenti elementi:
- in sede di interrogatorio formale, la convenuta ha confermato di riconoscere la propria voce nella registrazione depositata su supporto usb da parte attrice, in cui si dichiara “questa sì è casa tua, nessuno sta dicendo che non è casa tua (…) io c'ho il diritto di stare con mio figlio dentro casa tua per almeno otto anni (…) nessuno ha detto che non è casa tua, ci mancherebbe”; il tono utilizzato dalla convenuta non lascia trasparire che la stessa abbia subito minacce o vessazioni, come riferito dalla parte all'udienza del 27 novembre 2024, sicché la registrazione risulta utilizzabile in quanto confessoria;
- nella prima delle tre registrazioni prodotte da parte convenuta, l'attore (che parimenti ha dichiarato di riconoscere la propria voce) si rivolge alla convenuta e afferma che “io ho detto che l'ho messa a nome tuo per salvaguardare voi da me”, affermazione che non viene in alcun modo smentita dalla convenuta e che conferisce verosimiglianza alla prospettazione dei fatti fornita in giudizio da parte attrice, escludendo di converso la fondatezza della tesi della donazione dell'immobile sostenuta dalla convenuta;
- nessuno dei testimoni escussi ha saputo confermare il fatto dedotto dalla convenuta, cioè che, innanzi al notaio rogante, l'odierno attore avrebbe apertamente dichiarato di volerle “regalare” dell'immobile;
- le dichiarazioni testimoniali assunte sono tra loro contrastanti (avendo i testi di ciascuna parte confermato le rispettive posizioni processuali), sicché non ne emerge l'intento donativo dell'odierno attore con la necessaria concludenza e serietà richieste a fini probatori. Peraltro, quanto alla dichiarazione della teste di parte convenuta – che ha riferito di aver appreso, nel corso di Tes_1 una cena amicale (peraltro non meglio identificata nel tempo), che l'intestazione dell'immobile era avvenuta in favore della come regalo – va rilevato come i conviventi ben potrebbero aver CP_1 voluto sottacere la reale finalità dell'intestazione immobiliare in favore della sola , tenuto conto CP_1 del contesto in cui la dichiarazione riferita è stata resa;
invero, la teste non ha saputo riferire chi fossero i presenti, genericamente definiti “amici di di cui non so i nomi”, dal che appare Pt_1 ragionevole inferire che non vi fosse tra i presenti un legame tale da portare i conviventi ad esplicitare la volontà di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori del Pt_1
6. Così esclusa la fondatezza della tesi secondo cui l'immobile è stato oggetto di donazione, va allora esaminata la domanda proposta da parte attrice, che, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica della domanda attribuito al giudice, va inquadrata nella disciplina dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., vertendo nell'ambito delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio.
Pag. 5 di 9 A monte di tale inquadramento vi è la regola secondo cui, nell'ambito della formazione sociale
(rilevante ai sensi dell'art. 2 Cost.) che origina dalla convivenza di fatto, ciascun componente è gravato da doveri di natura morale e sociale, per cui le prestazioni economiche eseguite vengono giustificate dall'adempimento di tali doveri di solidarietà e reciproca assistenza e, come tali, vengono ricondotte di regola alle obbligazioni naturali, irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c..
Laddove, tuttavia, dette prestazioni risultino squilibrate rispetto all'ordinario svolgersi della vita della coppia – e cioè laddove si eccedano i limiti di proporzionalità e adeguatezza menzionati – sorge allora l'obbligo del convivente avvantaggiato di indennizzare l'altro, nei limiti del proprio arricchimento, ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c..
L'azione di indebito arricchimento in questa sede rilevante richiede la diretta correlazione causale tra l'impoverimento di una parte e il vantaggio dell'altra, ha natura generale, essendo esperibile ogni qual volta sussista uno spostamento patrimoniale causalmente ingiustificato, ed è sussidiaria, essendo preclusa in presenza di altra azione tipica (v. ex multis Cass., 31 agosto 2018, n. 21479).
Inoltre, come recentemente ribadito dalla S.C.:
“a) l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
b) la nozione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., va intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica;
correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni di un'entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui si avvantaggia l'arricchito;
c) l'indennizzo, previsto dall'art. 2041 c.c., è finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, ragion per cui esso va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso)” (cfr. Cass., 30 aprile 2025, n. 11337).
Tale ultima pronuncia, peraltro, non afferma alcun automatismo in ordine alla qualificazione come obbligazioni naturali irripetibili dei pagamenti di un convivente in relazione all'acquisto dell'immobile, come sembra sostenuto dalla difesa della convenuta negli scritti conclusivi.
Con più specifico riferimento alla vicenda che occupa, invero, è patrimonio acquisito alla giurisprudenza, di merito e di legittimità, la possibilità di configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente di fatto nei confronti dell'altro in relazione a prestazioni esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui
Pag. 6 di 9 contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto
- e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (così già in precedenza Cass., 15 febbraio
2019, n. 4659 e Cass., 7 giugno 2018, n. 14732; idem Cass., 15 maggio 2009, n. 11330).
Il medesimo principio è stato affermato anche per quanto segnatamente concerne l'ipotesi di avvenuto pagamento (di parte) del prezzo di un immobile da un convivente a favore dell'altro, il che si traduce in un incremento patrimoniale di quest'ultimo con diretto depauperamento del primo laddove si eccedano i limiti di proporzionalità e adeguatezza comparati alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi (cfr. Cass., 22 settembre 2015, n. 18632).
Quanto al caso di specie, vanno qualificate come prestazioni irripetibili quelle eseguite dai conviventi in quanto attinenti all'ordinario svolgimento del rapporto (utenze, manutenzioni immobile, acquisto mobilio).
Al contrario, non sussistono elementi per ritenere che la dazione del denaro per l'integrale pagamento del corrispettivo di acquisto dell'immobile di Ancona, via Monti Sibillini, da parte di
[...] sia elargizione proporzionata e adeguata alle condizioni economiche dell'attore e al tenore Pt_1 di vita della coppia – elementi fattuali, questi, che sarebbe stato onere della parte convenuta allegare e dimostrare specificamente, essendo fatti estintivi dell'altrui diritto ex art. 2697 c.c. – in quanto:
- la relazione resa dalla Guardia di Finanza ai fini del procedimento di affidamento del minore nato in [...] rapporto fa emergere redditi e vicende circolatorie di beni immobili e mobili temporalmente successivi rispetto ai fatti di causa e, in particolare, successivi sia alla determinazione di acquistare l'immobile di via Monti Sibillini, di intestarlo alla convenuta e di assumerne per intero il pagamento del corrispettivo, sia successivi anche alla cessazione della relazione di convivenza, giacché nella relazione non vengono riferiti redditi e vicende circolatorie anteriori al 2021; ritiene il giudice, tuttavia, che la valutazione dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza vada compiuta tenendo in considerazione le condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi nel momento in cui si verifica il fatto che, al contempo, impoverisce l'uno e arricchisce l'altro, poiché solo in una simile prospettiva ex ante può essere accertata la conformità o meno dell'elargizione al tenore alle possibilità del singolo e al tenore di vita della coppia;
- le allegazioni della convenuta circa le spese sostenute durante le vacanze estive e invernali, nonché circa il tenore di vita della coppia e dell'attore (tutte contestate da parte attrice) sono generiche, non fornendo chiari, specifici e univoci elementi circa l'entità di quanto dal medesimo speso;
sicché anche i relativi capitoli di prova articolati da parte convenuta risultano inammissibili per genericità e comunque superflui per la decisione, giacché la prova è ammessa soltanto in relazione a fatti tempestivamente e specificamente allegati;
Pag. 7 di 9 - il valore emergente delle imbarcazioni e dell'auto BMW, anche laddove sussistenti nei termini dedotti dalla convenuta, risulta in ogni caso insufficiente al fine di ritenere proporzionato e adeguato l'intero pagamento del corrispettivo di acquisto dell'immobile da parte del solo attore.
6.1. Accertato, in ragione di quanto precede, il diritto di parte attrice all'indennizzo ex art. 2041 c.c., occorre procedere alla relativa quantificazione.
A tal riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto)” (si fa rinvio a Cass., 29 luglio 2024, n. 21138).
Ora, all'esito dell'istruttoria compiuta e dell'applicazione dei principi sin qui richiamati, il giudice ritiene di dover quantificare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. muovendo da quanto concretamente sborsato da parte attrice ai fini dell'acquisto dell'immobile – in quanto tale esborso è il fatto generatore dell'indebito – somma che viene individuata dal corrispettivo di acquisto oggetto di domanda (euro 190.000,00; cfr. anche compravendita in atti, doc. 3 attore); si ritiene di escludere, invece, quanto versato dall'attore alla banca a titolo di interessi – sia in ragione della funzione indennitaria e compensativa dell'iniquità sopra descritta, sia valorizzandosi la circostanza che, secondo ragionevolezza, il pagamento di interessi sul mutuo sarebbe stato corrisposto dall'attore anche in relazione ad acquisto effettuato in proprio – nonché con esclusione di ogni ulteriore spesa dedotta dall'attore in corso di causa, in quanto non ripetibile come in precedenza osservato.
Da tale importo va detratto il valore del godimento dell'immobile da parte del medesimo attore, che ha vissuto presso l'appartamento dal marzo 2012 al luglio 2022. All'esito della ctu svolta in corso di giudizio – congruamente motivata, anche mediante replica alle osservazioni delle parti – il relativo valore è stato quantificato in euro 76.000,00 per l'intero appartamento, sicché, tenuto conto della coabitazione dei due conviventi, occorre decurtare dall'indennizzo spettante all'attore il 50% di tale valore e, così, euro 38.000,00.
Da ultimo, va ritenuto irrilevante ai presenti fini il fatto – valorizzato da parte convenuta – che l'attore abbia assunto in proprio l'obbligazione solidale passiva nei confronti della banca mutuataria al pari della convenuta;
detto elemento fattuale rileva nel diverso rapporto con la banca derivante dal contratto di mutuo, mentre nella presente sede occorre dare rilievo alla circostanza che la proprietà immobiliare è stata integralmente attribuita a parte convenuta con denaro integralmente proveniente da parte attrice.
7. In conclusione, la domanda va parzialmente accolta, spettando all'attore, a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento, la somma di euro 152.000,00.
Pag. 8 di 9 Su detta somma spetta altresì la rivalutazione, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dal 30 marzo 2012 (data di compravendita dell'immobile con depauperamento mediante pagamento da parte di e contestuale acquisto della proprietà in favore di ), e gli interessi Parte_1 CP_1 da applicarsi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass., SS.UU., n. 1712/1995). Spettano, inoltre, gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in via equitativa in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, in applicazione di un importo compreso tra i parametri minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Spese di ctu, come liquidate in atti, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1191/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna a corrispondere ad CP_1 [...]
a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la somma di euro 152.000,00, oltre rivalutazione Pt_1 monetaria al 30 marzo 2012 e interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata, nonché oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate in atti. CP_1
Così deciso in Ancona il 13 novembre 2025
Il Giudice
AN AR
(atto sottoscritto digitalmente)
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