Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2248
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    Il ricorso è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 17 ottobre 2024, mentre il ricorso è stato inviato in data 06/05/2025. L'istanza di autotutela non sospende il termine per la proposizione del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di detenzione di aree soggette a tributo

    L'eccezione è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Errore di presupposto dell'imposta

    L'eccezione è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Errore di persona

    L'eccezione è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Errore dei dati catastali

    L'eccezione è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Errore di superficie

    L'eccezione è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Errore del periodo accertato

    L'eccezione è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto per difetto di motivazione

    L'eccezione è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2248
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2248
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo