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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2248/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9810/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401429422 notificato il 17 ottobre 2024, relativo all'omessa dichiarazione della Tari e Tefa per gli anni dal 2018 al 2023 per un importo totale di € 3.452,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
A tal riguardo, fa presente che in data 06 dicembre 2024 il Comune di Roma Capitale, cui la ricorrente aveva inviato istanza in autotutela, ha comunicato l'annullamento parziale del predetto atto, chiedendo di fornire tutti gli eventuali contratti di locazione relativi all'arco temporale accertato e riservandosi di notificare il provvedimento di rettifica “portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.”
Fa presente, inoltre, di aver replicato all'ente impositore in data 11 dicembre 2024 senza avere alcuna ulteriore risposta.
Ricorre, perciò, avverso detto atto di accertamento essendo trascorsi 90 giorni dall'istanza di autotutela obbligatoria di cui all'articolo 10 quater della legge n. 212/2000, configurandosi un rifiuto da parte del Comune di Roma Capitale alla richiesta di annullamento dell'accertamento.
Eccepisce, in merito, la mancanza di detenzione a qualsiasi titolo di aree soggette al tributo in questione,
l'errore di presupposto di presupposto dell'imposta, l'errore di persona, l'errore dei dati catastali, l'errore di superficie e l'errore del periodo accertato.
Eccepisce, inoltre, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione chiedendo, pertanto, l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto e con vittoria delle spese del giudizio.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente giudizio, sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato anche con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva, facendo presente che, in sede di autotutela, ha accolto parzialmente le censure addotte dalla ricorrente con riferimento al periodo accertabile dal 01/07/2018 al 30/06/2024, in ragione del contratto di locazione allegato all'istanza.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la ricorrente ha depositata ulteriori memorie, rispetto a quelle depositate il
26/01/2026, con le quali insiste nelle proprie conclusioni, dopo di che il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per i seguenti motivi.
L'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992 dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.”
Il ricorso avrebbe dovuto essere, pertanto, proposto entro i sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 17 ottobre 2024 mentre, in realtà, dalla documentazione depositata in atti dalla stessa ricorrente, risulta essere stato proposto, mediante pec inviata all'ente impositore, in data 06/05/2025 e quindi ben oltre il suindicato termine di 60 giorni. Infatti, la presentazione dell'istanza di autotutela all'ente impositore non sospende la proposizione del ricorso in quanto l'articolo 17-bis del citato decreto legislativo n. 546/1992, recante disposizioni in merito al reclamo e alla mediazione, è stato soppresso dal 04 gennaio 2024.
Peraltro, nel caso in esame il Comune di Roma Capitale, con provvedimento n. U241100096729 27/11/2024 depositato in atti dalla stessa ricorrente, ha comunicato di aver provveduto, ad esito del riesame della posizione effettuato ai sensi degli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente
(L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa, all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento in esame, avendo riconosciuto “che la corretta identificazione della terna catastale dell'immobile contestato preserva da eventuali imprecisioni che possano riguardare l'accesso all'utenza.
Tra l'altro a Indirizzo_1 risultano associate a nome della contribuente utenze elettriche di tipo non domestico che sono necessariamente associabili ad un immobile utilizzato o utilizzabile. Al fine, tuttavia, di imputare correttamente i periodi nei quali l'immobile in questione è stato locato si richiede di fornire tutti gli eventuali contratti di locazione che hanno interessato l'arco temporale accertato e non solo quello che decorre dal 01/07/2028 al 30/06/2024.Si precisa che i singoli contratti registrati che verranno inviati dopo la presente devono indicare in modo preciso l'esatta corrispondenza catastale all'immobile accertato.
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.”
La dichiarazione di inammissibilità assorbe tutte le altre eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Si ritiene di poter compensare le spese del giudizio, come richiesto dal Comune di Roma Capitale, in considerazione dell'annullamento parziale dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
IG BR
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AMBROSIO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9810/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429422 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401429422 notificato il 17 ottobre 2024, relativo all'omessa dichiarazione della Tari e Tefa per gli anni dal 2018 al 2023 per un importo totale di € 3.452,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
A tal riguardo, fa presente che in data 06 dicembre 2024 il Comune di Roma Capitale, cui la ricorrente aveva inviato istanza in autotutela, ha comunicato l'annullamento parziale del predetto atto, chiedendo di fornire tutti gli eventuali contratti di locazione relativi all'arco temporale accertato e riservandosi di notificare il provvedimento di rettifica “portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.”
Fa presente, inoltre, di aver replicato all'ente impositore in data 11 dicembre 2024 senza avere alcuna ulteriore risposta.
Ricorre, perciò, avverso detto atto di accertamento essendo trascorsi 90 giorni dall'istanza di autotutela obbligatoria di cui all'articolo 10 quater della legge n. 212/2000, configurandosi un rifiuto da parte del Comune di Roma Capitale alla richiesta di annullamento dell'accertamento.
Eccepisce, in merito, la mancanza di detenzione a qualsiasi titolo di aree soggette al tributo in questione,
l'errore di presupposto di presupposto dell'imposta, l'errore di persona, l'errore dei dati catastali, l'errore di superficie e l'errore del periodo accertato.
Eccepisce, inoltre, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione chiedendo, pertanto, l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto e con vittoria delle spese del giudizio.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente giudizio, sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato anche con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva, facendo presente che, in sede di autotutela, ha accolto parzialmente le censure addotte dalla ricorrente con riferimento al periodo accertabile dal 01/07/2018 al 30/06/2024, in ragione del contratto di locazione allegato all'istanza.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la ricorrente ha depositata ulteriori memorie, rispetto a quelle depositate il
26/01/2026, con le quali insiste nelle proprie conclusioni, dopo di che il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per i seguenti motivi.
L'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992 dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.”
Il ricorso avrebbe dovuto essere, pertanto, proposto entro i sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 17 ottobre 2024 mentre, in realtà, dalla documentazione depositata in atti dalla stessa ricorrente, risulta essere stato proposto, mediante pec inviata all'ente impositore, in data 06/05/2025 e quindi ben oltre il suindicato termine di 60 giorni. Infatti, la presentazione dell'istanza di autotutela all'ente impositore non sospende la proposizione del ricorso in quanto l'articolo 17-bis del citato decreto legislativo n. 546/1992, recante disposizioni in merito al reclamo e alla mediazione, è stato soppresso dal 04 gennaio 2024.
Peraltro, nel caso in esame il Comune di Roma Capitale, con provvedimento n. U241100096729 27/11/2024 depositato in atti dalla stessa ricorrente, ha comunicato di aver provveduto, ad esito del riesame della posizione effettuato ai sensi degli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente
(L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa, all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento in esame, avendo riconosciuto “che la corretta identificazione della terna catastale dell'immobile contestato preserva da eventuali imprecisioni che possano riguardare l'accesso all'utenza.
Tra l'altro a Indirizzo_1 risultano associate a nome della contribuente utenze elettriche di tipo non domestico che sono necessariamente associabili ad un immobile utilizzato o utilizzabile. Al fine, tuttavia, di imputare correttamente i periodi nei quali l'immobile in questione è stato locato si richiede di fornire tutti gli eventuali contratti di locazione che hanno interessato l'arco temporale accertato e non solo quello che decorre dal 01/07/2028 al 30/06/2024.Si precisa che i singoli contratti registrati che verranno inviati dopo la presente devono indicare in modo preciso l'esatta corrispondenza catastale all'immobile accertato.
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.”
La dichiarazione di inammissibilità assorbe tutte le altre eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Si ritiene di poter compensare le spese del giudizio, come richiesto dal Comune di Roma Capitale, in considerazione dell'annullamento parziale dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
IG BR