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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 21.11.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 11.11.2024, 19.11.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1329/2023 R.G. Lav.,
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rap o introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova via Fieschi n. 124r con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Cerasi giusta delega allegata in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec per le comunicazioni
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. I ricorrenti deducono di aver prestato servizio sulla nave IF in costruzione presso il porto di Ancona, iscritta al registro italiano delle navi in costruzione sotto la denominazione Columbus Sport 50 m Fly Costruzione C019, di proprietà della CP_1
con arruolamento effettuato dalla ,
[...] Controparte_1 ment. Allegano di avere rassegnato issioni con decorrenza dal 22.6.2023. Lamentano la mancata corresponsione delle somme
1 indicate nelle buste paga emesse dalla resistente per il mese di giugno 2023, cui si aggiungevano i crediti per ferie e festività mai fruite, per rimborsi spese e/o spese di rimpatrio, per contratto di consulenza con riferimento al Pt_1
Ritengono, inoltre, di avere diritto alla corresponsione di XIII, XIV e TFR, istituti inderogabili secondo la legge italiana, applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 Regolamento di Roma in considerazione del luogo dove hanno lavorato gli interessati. Chiedono, pertanto, la corresponsione di quanto dovuto, precisando di avere ottenuto un sequestro cautelare sulla nave poi revocato a fronte della prestazione di idonea cauzione. Costituendosi in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_1 eccepiscono la carenza di giuri dice giudice MA, battendo la nave bandiera MA;
riconoscono di dovere soltanto le somme richieste per il mese di giugno 2023 e non le altre rivendicate in quanto andava applicata la legge MA secondo gli accordi tra le parti;
sostengono che i ricorrenti non avevano rispettato i termini di preavviso sicché chiedono in via subordinata la condanna di controparte al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Precisano di aver stipulato un contratto di ingaggio non un vero e proprio rapporto di lavoro con retribuzioni di molto superiori a quelle previste dal CCNL di settore, in quanto la legge MA comprende nello stipendio mensile anche le voci richieste a titolo di XIII, XIV e TFR. Aggiungono che i ricorrenti non avevano mai prestato servizio ed erano stati pagati soltanto per rimanere a disposizione visto che la nave stazionava in cantiere per essere ultimata, sicché avevano beneficiato dei giorni di riposo previsti. Ritengono temeraria la domanda, avendo accettato i ricorrenti una retribuzione mensile comprensiva degli emolumenti rivendicati. Evidenziano che il pagamento di ferie e permessi era fondato sull'attestazione del comandante in evidente Pt_1 conflitto di interessi. Sostengono che, essendo i contratti a tempo determinato, era possibile recedere soltanto in caso di giusta causa non sussistente nel caso di specie, sicché i lavoratori che erano receduti dovevano risarcire il danno pari almeno a tutte le retribuzioni che avrebbero maturato sino alla scadenza. Chiedono, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO. I ricorrenti sostengono di avere adito il Giudice italiano in virtù dell'art. 7 della Convenzione di Bruxelles del 1952 che disciplina la giurisdizione sul merito una volta che è stato concesso come nel caso di specie il sequestro conservativo per la tutela di crediti marittimi, tra i quali compaiono anche i salari e gli esborsi del personale di bordo. A tale proposito, l'art. 7 della Convenzione citata stabilisce che i Tribunali dello Stato nel quale il sequestro è effettuato sono competenti a statuire sul merito della questione se (tra le altre ipotesi) l'attore ha la residenza abituale o la sede principale nello stato in cui il sequestro è stato effettuato. Poiché nel caso di specie da un lato è pacifico che la presente
2 controversia riguarda il merito della controversia per la quale è stato concesso in sede cautelare il sequestro e dall'altro risulta dagli atti che i ricorrenti hanno residenza nello Stato italiano, ne deriva la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. Quanto alla clausola derogatoria della giurisdizione contenuta nei contratti versati in atti, essa non può fondare la giurisdizione MA ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Convenzione di Bruxelles a causa della nullità dei contratti che sono stati stipulati per le ragioni che si esporranno nel paragrafo successivo.
3. INAMMISSIBILITÀ DELLA RICONVENZIONALE SUBORDINATA. In via subordinata, le resistenti chiedono la condanna dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. Orbene, tale riconvenzionale risulta inammissibile come eccepito anche dai ricorrenti in quanto non accompagnata dalla richiesta di spostamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
4. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI CONVENUTI. I ricorrenti agiscono non soltanto nei confronti del datore di lavoro formale, la , Controparte_1 ma anche nei confronti dell'armatore e proprietario d
, convenuta in giudizio quale beneficiaria della prestazione dei Controparte_1 lavoratori. Nel ricorso si sostiene che la società di management della nave,
, fosse riconducibile alla società armatrice Controparte_1 CP_1
la sussistenza della medesima sede soci
[...]
o rappresentante, ossia che durante lo Parte_4 svolgimento del rapporto di lavoro ha fornito indicazioni e direttive ai lavoratori e ha anche ricevuto la nave dal costruttore una volta ultimata in data 19.7.2024. Dalle procure ad litem risulta, poi, che identico è anche il legale rappresentante delle due società. Tali allegazioni non sono state contestate dalle convenute che non hanno neppure eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Si deve, pertanto, ritenere che entrambe le società siano obbligate in solido sia in quanto unico centro di imputazione di interessi nell'ambito dei rapporti di lavoro in esame, sia in quanto l'una, la , Controparte_1 committente dell'altra, , cui ve Controparte_1 gestione delle attività di tatamente alla costruzione e al varo dello yacht IF su cui hanno prestato attività i ricorrenti, con conseguente responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. 5. NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO TRA LE PARTI;
AMMISSIBILITÀ DELL'ECCEZIONE SOLLEVATA DOPO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO;
NATURA DEI CONTRATTI STIPULATI TRA LE PARTI;
INDIVIDUAZIONE DELLA LEGGE SOSTANZIALE APPLICABILE. Nelle note autorizzate per la discussione parte resistente eccepisce la nullità dei contratti di ingaggio per mancanza dei requisiti ex art. 328 Codice della navigazione. A fronte di tale eccezione in via preliminare i ricorrenti sostengono l'inammissibilità della stessa in quanto non sollevata nella costituzione in
3 giudizio come prescritto dall'art. 416 c.p.c. Sul punto, va rilevato che ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il convenuto deve sollevare nella memoria di costituzione e risposta, da depositarsi entro dieci giorni prima della prima udienza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. L'eccezione di nullità per mancanza di forma è rilevabile d'ufficio, sicché non può ritenersi la tardività della stessa. Al fine di poter invocare l'art. 328 del codice della navigazione è necessario individuare preliminarmente la legge applicabile al caso di specie. L'art. 8 del Regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) afferma che le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto individuale di lavoro, ma tale scelta non vale comunque a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 8, i quali fanno riferimento alla legge del paese in cui, o in mancanza a partire dal quale, il lavoratore in esecuzione del contratto svolge abitualmente il suo lavoro, oppure in subordine alla legge del luogo dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. In ogni caso, se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi precedenti, si applica la legge di tale paese. Orbene, è pacifico che i ricorrenti hanno prestato la propria attività su una nave in costruzione. Nel ricorso introduttivo si afferma che la nave era registrata presso il registro italiano delle navi in costruzione sotto la denominazione Columbus Sport 50 m Fly Costruzione C019, registro previsto e disciplinato dagli artt. 232 ss del codice della navigazione, sicché trattavasi di nave in costruzione non iscritta nei registri delle navi maltesi. L'iscrizione della nave nei registri che ne determinano la bandiera (artt. 146 ss. cod. nav.) avviene, infatti, al momento del varo ai sensi dell'art. 244 cod. nav. D'altro canto, nello stesso provvedimento di reclamo depositato in allegato alle note di parte resistente si afferma che la nave era iscritta presso i registri italiani delle navi in costruzione. Diversamente da quanto dichiarato dalla convenuta in udienza, tra gli atti della fase cautelare non si rinviene alcun documento che attesti l'iscrizione nel registro delle navi maltesi. Quanto al documento depositato dalla convenuta in data 6.3.2024, peraltro senza autorizzazione giudiziale e del tutto inammissibile in quanto tardivamente prodotto a fronte di una chiara affermazione contenuta sin dal ricorso introduttivo circa l'iscrizione della nave nei registri italiani delle navi in costruzione, esso invero non contiene l'iscrizione di una nave ai registri maltesi ma l'iscrizione della società (“Company” si legge nel documento) con indicazione dei Controparte_1 soggetti con ruolo di directors, share resentatives, judicial representatives;
si aggiunga che il documento reca l'intestazione “Malta
4 Business Registry”, il che rende evidente che trattasi di stralcio del registro delle imprese di diritto MA e non del registro delle navi. D'altro canto, la consegna della nave dal costruttore al committente risale al 19.7.2024 come risulta dai documenti prodotti e non si ha evidenza che prima di tale data vi sia stata iscrizione nel registro delle navi maltesi, sicché deve ritenersi che non sia provato che la nave in costruzione battesse bandiera MA al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro e nella vigenza di esso. Pertanto, pur non essendo prodotto in atti stralcio dell'iscrizione della nave in costruzione ai registri italiani, vista la normativa vigente, tenuto conto della circostanza pacifica che la nave fosse in costruzione in un cantiere italiano, si ritiene che vi siano elementi sufficienti per ritenere che al momento della sottoscrizione del contratto e per la durata del rapporto la nave fosse da considerare territorio italiano, sicché la legge applicabile in relazione al luogo di esecuzione della prestazione è quella italiana. Ove, poi, si volesse ritenere che non si abbiano elementi sufficienti per affermare quale fosse la nazionalità della nave in costruzione, in ogni caso la legge applicabile in base al luogo di partenza del lavoratore per eseguire la prestazione sarebbe sempre la legge italiana. Orbene, ciò premesso si ritiene che costituisca norma inderogabile convenzionalmente dalle parti posta a tutela del lavoratore il disposto dell'art. 328 del codice della navigazione (come reso chiaro dall'art. 374 cod. nav.) per il quale il contratto di arruolamento deve essere fatto a pena di nullità per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima. Al riguardo, si osserva che la ratio della forma prescritta dall'art. 328 cod. nav. mira non soltanto a garantire la sicurezza della navigazione e l'effettività del potere di controllo e vigilanza dell'autorità marittima competente, ma anche a tutelare il lavoratore che deve avere contezza della disciplina del contratto stipulato (nel medesimo senso, Tribunale di Ragusa n. 462/2022, Tribunale di Livorno n. 775/2016). Nonostante le parti abbiano indicato come legge applicabile al contratto quella MA, la disposizione normativa di cui all'art. 328 cod. nav. deve ritenersi, pertanto, comunque applicabile ai sensi dell'art. 8 comma 1 Regolamento Bruxelles. È pacifico tra le parti che le modalità di stipula del contratto previste dall'art. 328 cod. nav. non risultano essere state rispettate, con conseguente nullità del contratto sottoscritto. È indubbio, infatti, che il contratto versato in atti sia da qualificare come contratto di arruolamento su una specifica nave, sia pure in costruzione, con indicazione di specifiche mansioni assegnate ai tre ricorrenti e con un ben preciso periodo di vigenza nel quale viene pattuita una specifica retribuzione. Non può, dunque, concordarsi con il convenuto laddove sostiene che nel caso di specie i contratti versati in atti costituiscono meri contratti di ingaggio ossia contratti preliminari destinati ad essere, poi, seguiti al momento del varo da
5 contratti di arruolamento sulla nave. Osta a tale interpretazione l'indicazione del periodo di svolgimento delle mansioni sulla nave nonostante questa fosse in costruzione presso il porto di Ancona e dunque prima e a prescindere dalla consegna e dal conseguente varo di essa (punto 3 paragrafo h del contratto:
“the employee is expected to perform the assigned duties both on board the yacht anche whilst under construction and in the respective shipyard”, il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni assegnate sia a bordo dello yacht sia durante la costruzione e nel rispettivo cantiere navale); la qualificazione del compenso come salario;
la previsione di un periodo di prova immediatamente decorrente nonostante la nave fosse ancora in costruzione (si legge nella parte iniziale del contratto:
“name of vessel: IF (Vessel under construction)”); il rinvio al Merchant Shipping (Maritime Labour Convention) Rules, 2013, normativa in materia lavoristica. Dalla nullità del contratto deriva la nullità anche delle clausole relative all'individuazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria MA (con giurisdizione del giudice italiano per le ragioni sopra esposte) e all'individuazione della normativa applicabile al rapporto di lavoro.
5. CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO, APPLICABILITÀ DELL'ART. 2126 C.C.. La nullità delle pattuizioni intercorse tra le parti per difetto di forma travolge la clausola con cui si individua il giudice nazionale competente e la legge applicabile. In mancanza di formalizzazione siamo, dunque, di fronte a un contratto di lavoro nullo che ai sensi dell'art. 2126 c.c. produce effetti sino a che il rapporto ha avuto esecuzione restando salva la retribuzione spettante. Al riguardo, parte ricorrente riconosce espressamente di dovere le somme indicate nei cedolini prodotti dai ricorrenti per l'attività prestata nel mese di giugno 2023, dando atto anche dell'erronea quantificazione della somma spettante al nel cedolino a questi consegnato con ammissione Pt_1 del maggior debito nei confronti di tale ricorrente di Euro 10.266,52. Le conclusioni aventi chiaro contenuto confessorio fanno ritenere non contestate le somme richieste a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2023 pari a Euro 10.266,52 per il Euro 7.754,00 per il Euro 4.800,09 per Pt_1 Pt_2 il Pt_3 merito parte ricorrente sostiene che invero l'art. 2126 c.c. non potrebbe essere applicato al caso di specie, in quanto il codice della navigazione contiene una compiuta regolamentazione del contratto di arruolamento che esclude l'applicazione della normativa generale in materia lavoristica. Non si ritiene di concordare con tale affermazione, considerato che, come si evince anche nell'ordinanza resa dal Tribunale di Ancona in sede di reclamo in data 22.5.2024 e versata in atti da parte resistente, l'art. 2126 c.c. è applicazione di principi generali di rango costituzionale oltre che normativo, attuando da un lato il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto tutelato dall'art. 36 Cost., dall'altro il principio di permanenza degli effetti del contratto ad esecuzione continuata o
6 periodica in caso di risoluzione (con estensione nell'ambito lavoristico anche alle ipotesi di nullità) con riguardo alle prestazioni che hanno già avuto esecuzione come affermato dall'art. 1458 c.c., per il quale in tale tipologia di contratti l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Ne deriva che in mancanza di diversa regolamentazione contenuta nel codice della navigazione l'ipotesi di esecuzione di un contratto di arruolamento nullo ricade nella disciplina generale sopra delineata. Oltre alle retribuzioni pattuite i ricorrenti chiedono anche il pagamento di istituti come XIII e XIV mensilità, TFR, indennità per ferie non godute, rimborsi delle spese sostenute. Con riguardo a tale ultima voce, trattasi di diritto disciplinato dal contratto dichiarato nullo che prevede il rimborso delle spese dietro presentazione di idonea documentazione come previsto al punto 10 del paragrafo relativo al salario dei contratti di lavoro versati in atti. A fronte di tale pretesa il convenuto non ha contestato né la documentazione né la spettanza del rimborso, sicché esso va riconosciuto nell'importo preteso (pari ad Euro 1.232,88 per il sta ed Euro 288,75 per il non solo perché Pt_3 adeguatamente provato, anche perché non specific contestato. Relativamente, invece, agli altri istituti contrattuali relativi a XIII, XIV, TFR, i ricorrenti sostengono che essi vengono garantiti da norme inderogabili della legge italiana, sicché vanno riconosciuti anche in mancanza di specifica pattuizione o di nullità di questa. Orbene, con riguardo alla XIV mensilità, trattasi di emolumento che non è sancito da alcuna disposizione inderogabile e non ha copertura costituzionale (ex multis Cass. 12520/2004), ma integra un trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva, che, a prescindere dalla diretta applicabilità ai contratti per cui è causa, ben può essere derogata dalla contrattazione individuale in senso più favorevole al ricorrente ai sensi dell'art. 2077 c.c. Nel caso di specie, la retribuzione mensile prevista dalle parti è di gran lunga superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di tal che integra pattuizione più favorevole idonea a derogare alla contrattazione collettiva, sicché nulla potrà essere preteso a titolo di istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, quali la XIV mensilità. D'altro canto, non avendo fatto espresso riferimento le parti alla contrattazione collettiva e non essendoci evidenza dell'adesione di esse alle associazioni sindacali stipulanti la contrattazione collettiva di riferimento non può avere un'applicazione diretta ma può costituire unicamente il parametro di valutazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. con irrilevanza secondo i principi sanciti dalle pronunce di legittimità sopra indicate delle mensilità ulteriori rispetto alla XIII mensilità. Di contro rientra nel concetto di giusta retribuzione la XIII mensilità, facente parte della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 8255/2010). Allo stesso modo, non
7 risulta derogabile secondo la legge italiana l'istituto del TFR previsto dall'art. 2120 c.c. A fronte di tali pretese i resistenti affermano che gli ulteriori emolumenti previsti dalla normativa italiana sarebbero ampiamente ricompresi nella retribuzione mensile pattuita che è di gran lunga superiore al minimo tabellare indicato dalla contrattazione collettiva, circostanza questa del tutto pacifica tra le parti. In sostanza viene allegato un patto di conglobamento con pattuizione di una retribuzione mensile onnicomprensiva destinata ad assorbire tutti gli istituti previsti dalla legislazione italiana. A sostegno di tale tesi le resistenti richiamano il disposto dell'art. 3 lett. e) disciplinante il salario nei contratti di lavoro stipulati tra le parti per il quale “the employee will not be entitled to overtime pay as remuneration shall be deemed to include a global remuneration of overtime work” (il lavoratore non avrà diritto al pagamento del lavoro straordinario in quanto il salario sarà ritenuto comprensivo della remunerazione globale del lavoro straordinario). Con riferimento al patto di conglobamento la giurisprudenza ha chiarito che l'invocato criterio dell'assorbimento non rileva in simili fattispecie, in quanto esso è imperniato sul principio del "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi e riguarda la diversa situazione della conversione di un rapporto qualificato "ab origine" come autonomo in un contratto di prestazione d'opera subordinata, ipotesi in cui si pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (Cass. 8255/2010). Al contrario nel caso in cui il rapporto sia stato validamente costituito con contratto di lavoro subordinato che individua unicamente una paga mensile senza alcuna altra disposizione, il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati (Cass. 1644/2018, 8255/2010, 8097/2002; cfr. anche, in fattispecie analoghe, Cass. 1321/2023, 1325/2023, 21632/2023). Nel caso di specie, le parti hanno espressamente previsto una retribuzione mensile, indicando che in essa deve ritenersi conglobata la retribuzione spettante per lo straordinario ma nulla dicendo con riferimento agli altri emolumenti quali la XIII mensilità e il TFR, istituti non derogabili per
8 le ragioni sopra esposte, sicché essi non potranno considerarsi assorbiti ma andranno riconosciuti nell'importo richiesto non oggetto di specifica contestazione, pari quanto a XIII mensilità per il ad Euro 3.500,00, Pt_1 per il a Euro 3.033,33, per il ad Euro 1.625,00 e quanto al TFR Pt_2 Pt_3 per il ad Euro 3.111,11, pe a Euro 2.333,33 e per il Pt_1 Pt_2 Pt_3 ad Eu 44. Spettano parimenti le somme richieste a titolo di indennità per ferie non godute. Al riguardo, la Suprema Corte (Cass. n. 21780/2022) ha da ultimo affermato che l'interpretazione del diritto interno conforme al diritto dell'Unione comporta che: “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. Tali principi sono del tutto collimanti con gli orientamenti interpretativi enucleati dalla Corte di Giustizia Europea da ultimo nella pronuncia del 18.1.2024 causa C-218/2022 a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, nella quale si afferma che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.” (pronuncia richiamata anche nella recente Cass. 9877/2024).
9 La CGUE spiega che è in contrasto con la normativa europea una disposizione nazionale che automaticamente escluda la possibilità di erogazione dell'indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto dovuta alla volontà del lavoratore, pur potendo il legislatore nazionale, allo scopo di favorire ed incentivare l'effettiva fruizione delle ferie per il recupero psicofisico dei lavoratori, prevedere modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite comprensive finanche della perdita di detto diritto alla fine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce. Soltanto se il lavoratore si sia deliberatamente e consapevolmente astenuto dalla fruizione delle ferie dopo essere stato posto nelle condizioni di fruirne, senza che peraltro il datore di lavoro sia tenuto ad imporne il godimento, è possibile prevedere la perdita del diritto e della relativa indennità sostitutiva. Ribadisce ancora la Corte di Giustizia Europea che il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore ha l'onere di allegare e provare unicamente il diritto al godimento dei giorni di ferie maturati e non goduti;
a fronte di ciò il datore di lavoro dovrà a sua volta provare di avere adempiuto all'obbligo di far fruire dei riposi dovuti il lavoratore e in mancanza di averlo informato della possibilità di fruizione delle ferie entro un periodo di riferimento, nonché del fatto che decorso tale lasso temporale il diritto alle ferie sarebbe stato perduto con preclusione anche della corresponsione dell'indennità sostitutiva;
soltanto qualora il datore di lavoro abbia fornito tale prova il lavoratore sarà onerato della prova di avere tempestivamente fatto richiesta del congedo spettante e di non averne potuto fruire per fatti a lui non imputabili o per esigenze di servizio. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione del lavoratore di avere maturato e non goduto di un numero di giorni di ferie e festività per le quali chiede l'indennità sostitutiva alcuna prova è stata fornita dal datore di lavoro che si è limitato ad affermare genericamente che, essendo ancora la nave in costruzione, i lavoratori avevano debitamente goduto dei riposi prescritti, sicché spettano le somme richieste a tale titolo pari a Euro 3.826,61 per il
Euro 1.820,00 per il D'Asta ed Euro 476,65 per il Pt_1 Pt_3
10 Nulla va riconosciuto al contrario a titolo di festività, in quanto dai conteggi si evince che i ricorrenti chiedono a tale titolo le indennità per mancato godimento delle ferie maltesi;
essendosi svolto il rapporto di lavoro sul suolo italiano sotto la disciplina della legge italiana, non ha rilievo l'attività lavorativa prestata durante le festività maltesi, né vi è allegazione alcuna che si sia prestata attività lavorativa durante le festività italiane, con conseguente infondatezza della pretesa sul punto. Quanto al contratto di consulenza stipulato dal per i mesi di Pt_1 febbraio e marzo 2023, il ricorrente adduce un credito 21,00 a fronte di un importo dovuto di Euro 18.200,00 per il mese di marzo e per nove giorni del mese di febbraio 2023, avendo ricevuto soltanto Euro 17.279,00. Orbene, il compenso giornaliero spettante secondo il contratto in atti per tale periodo è pari a Euro 467,00 e il ricorrente afferma (punto 23 del ricorso) che era stato pattuito un compenso netto mensile di Euro 14.000, identico a quello che sarebbe poi stato pattuito nel contratto di arruolamento successivo (pari a Euro 466,66 per 30 giorni mensili, come peraltro indicato nel conteggio sindacale). Dai conteggi sindacali emerge che la somma maturata per il mese di marzo 2023, pari a Euro 14.000,00 secondo la pacifica ammissione contenute nel ricorso, era stata integralmente saldata, sicché residuava il compenso per i giorni lavorati a febbraio 2023 che vengono erroneamente indicati in 9 mentre avendo il mese di febbraio nell'anno 2023 28 giorni il compenso spettava soltanto per 7 giorni essendo iniziato il rapporto il 22 febbraio. Pertanto, considerata la somma netta giornaliera dovuta di Euro 467,00 per il mese di febbraio spettava una somma di Euro 3.269,00 per un totale di Euro 17.279,00 che è la somma correttamente corrisposta al ricorrente, come ammesso in ricorso, sicché nulla potrà pretendersi a tale titolo. Sulle somme spettanti saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
6. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Nei limiti sopra indicati il ricorso va dunque accolto, con condanna delle resistenti alla corresponsione delle somme dovute nonché al pagamento delle spese di lite (comprese le spese di traduzione documentate in atti), liquidate come da dispositivo per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso condanna e Controparte_1
in solido tra loro a corris di Controparte_1
di Euro 16.173,54 a Parte_1 [...]
e di Euro 8.634,93 a , oltre rivalutazione Pt_2 Parte_3
11 monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Condanna e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_1
a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in Euro 2.906,00 per compenso professionale ed Euro 1.279,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 18.01.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 21.11.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
12
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 21.11.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 11.11.2024, 19.11.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1329/2023 R.G. Lav.,
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rap o introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova via Fieschi n. 124r con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Cerasi giusta delega allegata in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec per le comunicazioni
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. I ricorrenti deducono di aver prestato servizio sulla nave IF in costruzione presso il porto di Ancona, iscritta al registro italiano delle navi in costruzione sotto la denominazione Columbus Sport 50 m Fly Costruzione C019, di proprietà della CP_1
con arruolamento effettuato dalla ,
[...] Controparte_1 ment. Allegano di avere rassegnato issioni con decorrenza dal 22.6.2023. Lamentano la mancata corresponsione delle somme
1 indicate nelle buste paga emesse dalla resistente per il mese di giugno 2023, cui si aggiungevano i crediti per ferie e festività mai fruite, per rimborsi spese e/o spese di rimpatrio, per contratto di consulenza con riferimento al Pt_1
Ritengono, inoltre, di avere diritto alla corresponsione di XIII, XIV e TFR, istituti inderogabili secondo la legge italiana, applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 Regolamento di Roma in considerazione del luogo dove hanno lavorato gli interessati. Chiedono, pertanto, la corresponsione di quanto dovuto, precisando di avere ottenuto un sequestro cautelare sulla nave poi revocato a fronte della prestazione di idonea cauzione. Costituendosi in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_1 eccepiscono la carenza di giuri dice giudice MA, battendo la nave bandiera MA;
riconoscono di dovere soltanto le somme richieste per il mese di giugno 2023 e non le altre rivendicate in quanto andava applicata la legge MA secondo gli accordi tra le parti;
sostengono che i ricorrenti non avevano rispettato i termini di preavviso sicché chiedono in via subordinata la condanna di controparte al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Precisano di aver stipulato un contratto di ingaggio non un vero e proprio rapporto di lavoro con retribuzioni di molto superiori a quelle previste dal CCNL di settore, in quanto la legge MA comprende nello stipendio mensile anche le voci richieste a titolo di XIII, XIV e TFR. Aggiungono che i ricorrenti non avevano mai prestato servizio ed erano stati pagati soltanto per rimanere a disposizione visto che la nave stazionava in cantiere per essere ultimata, sicché avevano beneficiato dei giorni di riposo previsti. Ritengono temeraria la domanda, avendo accettato i ricorrenti una retribuzione mensile comprensiva degli emolumenti rivendicati. Evidenziano che il pagamento di ferie e permessi era fondato sull'attestazione del comandante in evidente Pt_1 conflitto di interessi. Sostengono che, essendo i contratti a tempo determinato, era possibile recedere soltanto in caso di giusta causa non sussistente nel caso di specie, sicché i lavoratori che erano receduti dovevano risarcire il danno pari almeno a tutte le retribuzioni che avrebbero maturato sino alla scadenza. Chiedono, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO. I ricorrenti sostengono di avere adito il Giudice italiano in virtù dell'art. 7 della Convenzione di Bruxelles del 1952 che disciplina la giurisdizione sul merito una volta che è stato concesso come nel caso di specie il sequestro conservativo per la tutela di crediti marittimi, tra i quali compaiono anche i salari e gli esborsi del personale di bordo. A tale proposito, l'art. 7 della Convenzione citata stabilisce che i Tribunali dello Stato nel quale il sequestro è effettuato sono competenti a statuire sul merito della questione se (tra le altre ipotesi) l'attore ha la residenza abituale o la sede principale nello stato in cui il sequestro è stato effettuato. Poiché nel caso di specie da un lato è pacifico che la presente
2 controversia riguarda il merito della controversia per la quale è stato concesso in sede cautelare il sequestro e dall'altro risulta dagli atti che i ricorrenti hanno residenza nello Stato italiano, ne deriva la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. Quanto alla clausola derogatoria della giurisdizione contenuta nei contratti versati in atti, essa non può fondare la giurisdizione MA ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Convenzione di Bruxelles a causa della nullità dei contratti che sono stati stipulati per le ragioni che si esporranno nel paragrafo successivo.
3. INAMMISSIBILITÀ DELLA RICONVENZIONALE SUBORDINATA. In via subordinata, le resistenti chiedono la condanna dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. Orbene, tale riconvenzionale risulta inammissibile come eccepito anche dai ricorrenti in quanto non accompagnata dalla richiesta di spostamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
4. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI CONVENUTI. I ricorrenti agiscono non soltanto nei confronti del datore di lavoro formale, la , Controparte_1 ma anche nei confronti dell'armatore e proprietario d
, convenuta in giudizio quale beneficiaria della prestazione dei Controparte_1 lavoratori. Nel ricorso si sostiene che la società di management della nave,
, fosse riconducibile alla società armatrice Controparte_1 CP_1
la sussistenza della medesima sede soci
[...]
o rappresentante, ossia che durante lo Parte_4 svolgimento del rapporto di lavoro ha fornito indicazioni e direttive ai lavoratori e ha anche ricevuto la nave dal costruttore una volta ultimata in data 19.7.2024. Dalle procure ad litem risulta, poi, che identico è anche il legale rappresentante delle due società. Tali allegazioni non sono state contestate dalle convenute che non hanno neppure eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Si deve, pertanto, ritenere che entrambe le società siano obbligate in solido sia in quanto unico centro di imputazione di interessi nell'ambito dei rapporti di lavoro in esame, sia in quanto l'una, la , Controparte_1 committente dell'altra, , cui ve Controparte_1 gestione delle attività di tatamente alla costruzione e al varo dello yacht IF su cui hanno prestato attività i ricorrenti, con conseguente responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. 5. NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO TRA LE PARTI;
AMMISSIBILITÀ DELL'ECCEZIONE SOLLEVATA DOPO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO;
NATURA DEI CONTRATTI STIPULATI TRA LE PARTI;
INDIVIDUAZIONE DELLA LEGGE SOSTANZIALE APPLICABILE. Nelle note autorizzate per la discussione parte resistente eccepisce la nullità dei contratti di ingaggio per mancanza dei requisiti ex art. 328 Codice della navigazione. A fronte di tale eccezione in via preliminare i ricorrenti sostengono l'inammissibilità della stessa in quanto non sollevata nella costituzione in
3 giudizio come prescritto dall'art. 416 c.p.c. Sul punto, va rilevato che ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il convenuto deve sollevare nella memoria di costituzione e risposta, da depositarsi entro dieci giorni prima della prima udienza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. L'eccezione di nullità per mancanza di forma è rilevabile d'ufficio, sicché non può ritenersi la tardività della stessa. Al fine di poter invocare l'art. 328 del codice della navigazione è necessario individuare preliminarmente la legge applicabile al caso di specie. L'art. 8 del Regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) afferma che le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto individuale di lavoro, ma tale scelta non vale comunque a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 8, i quali fanno riferimento alla legge del paese in cui, o in mancanza a partire dal quale, il lavoratore in esecuzione del contratto svolge abitualmente il suo lavoro, oppure in subordine alla legge del luogo dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. In ogni caso, se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi precedenti, si applica la legge di tale paese. Orbene, è pacifico che i ricorrenti hanno prestato la propria attività su una nave in costruzione. Nel ricorso introduttivo si afferma che la nave era registrata presso il registro italiano delle navi in costruzione sotto la denominazione Columbus Sport 50 m Fly Costruzione C019, registro previsto e disciplinato dagli artt. 232 ss del codice della navigazione, sicché trattavasi di nave in costruzione non iscritta nei registri delle navi maltesi. L'iscrizione della nave nei registri che ne determinano la bandiera (artt. 146 ss. cod. nav.) avviene, infatti, al momento del varo ai sensi dell'art. 244 cod. nav. D'altro canto, nello stesso provvedimento di reclamo depositato in allegato alle note di parte resistente si afferma che la nave era iscritta presso i registri italiani delle navi in costruzione. Diversamente da quanto dichiarato dalla convenuta in udienza, tra gli atti della fase cautelare non si rinviene alcun documento che attesti l'iscrizione nel registro delle navi maltesi. Quanto al documento depositato dalla convenuta in data 6.3.2024, peraltro senza autorizzazione giudiziale e del tutto inammissibile in quanto tardivamente prodotto a fronte di una chiara affermazione contenuta sin dal ricorso introduttivo circa l'iscrizione della nave nei registri italiani delle navi in costruzione, esso invero non contiene l'iscrizione di una nave ai registri maltesi ma l'iscrizione della società (“Company” si legge nel documento) con indicazione dei Controparte_1 soggetti con ruolo di directors, share resentatives, judicial representatives;
si aggiunga che il documento reca l'intestazione “Malta
4 Business Registry”, il che rende evidente che trattasi di stralcio del registro delle imprese di diritto MA e non del registro delle navi. D'altro canto, la consegna della nave dal costruttore al committente risale al 19.7.2024 come risulta dai documenti prodotti e non si ha evidenza che prima di tale data vi sia stata iscrizione nel registro delle navi maltesi, sicché deve ritenersi che non sia provato che la nave in costruzione battesse bandiera MA al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro e nella vigenza di esso. Pertanto, pur non essendo prodotto in atti stralcio dell'iscrizione della nave in costruzione ai registri italiani, vista la normativa vigente, tenuto conto della circostanza pacifica che la nave fosse in costruzione in un cantiere italiano, si ritiene che vi siano elementi sufficienti per ritenere che al momento della sottoscrizione del contratto e per la durata del rapporto la nave fosse da considerare territorio italiano, sicché la legge applicabile in relazione al luogo di esecuzione della prestazione è quella italiana. Ove, poi, si volesse ritenere che non si abbiano elementi sufficienti per affermare quale fosse la nazionalità della nave in costruzione, in ogni caso la legge applicabile in base al luogo di partenza del lavoratore per eseguire la prestazione sarebbe sempre la legge italiana. Orbene, ciò premesso si ritiene che costituisca norma inderogabile convenzionalmente dalle parti posta a tutela del lavoratore il disposto dell'art. 328 del codice della navigazione (come reso chiaro dall'art. 374 cod. nav.) per il quale il contratto di arruolamento deve essere fatto a pena di nullità per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima. Al riguardo, si osserva che la ratio della forma prescritta dall'art. 328 cod. nav. mira non soltanto a garantire la sicurezza della navigazione e l'effettività del potere di controllo e vigilanza dell'autorità marittima competente, ma anche a tutelare il lavoratore che deve avere contezza della disciplina del contratto stipulato (nel medesimo senso, Tribunale di Ragusa n. 462/2022, Tribunale di Livorno n. 775/2016). Nonostante le parti abbiano indicato come legge applicabile al contratto quella MA, la disposizione normativa di cui all'art. 328 cod. nav. deve ritenersi, pertanto, comunque applicabile ai sensi dell'art. 8 comma 1 Regolamento Bruxelles. È pacifico tra le parti che le modalità di stipula del contratto previste dall'art. 328 cod. nav. non risultano essere state rispettate, con conseguente nullità del contratto sottoscritto. È indubbio, infatti, che il contratto versato in atti sia da qualificare come contratto di arruolamento su una specifica nave, sia pure in costruzione, con indicazione di specifiche mansioni assegnate ai tre ricorrenti e con un ben preciso periodo di vigenza nel quale viene pattuita una specifica retribuzione. Non può, dunque, concordarsi con il convenuto laddove sostiene che nel caso di specie i contratti versati in atti costituiscono meri contratti di ingaggio ossia contratti preliminari destinati ad essere, poi, seguiti al momento del varo da
5 contratti di arruolamento sulla nave. Osta a tale interpretazione l'indicazione del periodo di svolgimento delle mansioni sulla nave nonostante questa fosse in costruzione presso il porto di Ancona e dunque prima e a prescindere dalla consegna e dal conseguente varo di essa (punto 3 paragrafo h del contratto:
“the employee is expected to perform the assigned duties both on board the yacht anche whilst under construction and in the respective shipyard”, il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni assegnate sia a bordo dello yacht sia durante la costruzione e nel rispettivo cantiere navale); la qualificazione del compenso come salario;
la previsione di un periodo di prova immediatamente decorrente nonostante la nave fosse ancora in costruzione (si legge nella parte iniziale del contratto:
“name of vessel: IF (Vessel under construction)”); il rinvio al Merchant Shipping (Maritime Labour Convention) Rules, 2013, normativa in materia lavoristica. Dalla nullità del contratto deriva la nullità anche delle clausole relative all'individuazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria MA (con giurisdizione del giudice italiano per le ragioni sopra esposte) e all'individuazione della normativa applicabile al rapporto di lavoro.
5. CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO, APPLICABILITÀ DELL'ART. 2126 C.C.. La nullità delle pattuizioni intercorse tra le parti per difetto di forma travolge la clausola con cui si individua il giudice nazionale competente e la legge applicabile. In mancanza di formalizzazione siamo, dunque, di fronte a un contratto di lavoro nullo che ai sensi dell'art. 2126 c.c. produce effetti sino a che il rapporto ha avuto esecuzione restando salva la retribuzione spettante. Al riguardo, parte ricorrente riconosce espressamente di dovere le somme indicate nei cedolini prodotti dai ricorrenti per l'attività prestata nel mese di giugno 2023, dando atto anche dell'erronea quantificazione della somma spettante al nel cedolino a questi consegnato con ammissione Pt_1 del maggior debito nei confronti di tale ricorrente di Euro 10.266,52. Le conclusioni aventi chiaro contenuto confessorio fanno ritenere non contestate le somme richieste a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2023 pari a Euro 10.266,52 per il Euro 7.754,00 per il Euro 4.800,09 per Pt_1 Pt_2 il Pt_3 merito parte ricorrente sostiene che invero l'art. 2126 c.c. non potrebbe essere applicato al caso di specie, in quanto il codice della navigazione contiene una compiuta regolamentazione del contratto di arruolamento che esclude l'applicazione della normativa generale in materia lavoristica. Non si ritiene di concordare con tale affermazione, considerato che, come si evince anche nell'ordinanza resa dal Tribunale di Ancona in sede di reclamo in data 22.5.2024 e versata in atti da parte resistente, l'art. 2126 c.c. è applicazione di principi generali di rango costituzionale oltre che normativo, attuando da un lato il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto tutelato dall'art. 36 Cost., dall'altro il principio di permanenza degli effetti del contratto ad esecuzione continuata o
6 periodica in caso di risoluzione (con estensione nell'ambito lavoristico anche alle ipotesi di nullità) con riguardo alle prestazioni che hanno già avuto esecuzione come affermato dall'art. 1458 c.c., per il quale in tale tipologia di contratti l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Ne deriva che in mancanza di diversa regolamentazione contenuta nel codice della navigazione l'ipotesi di esecuzione di un contratto di arruolamento nullo ricade nella disciplina generale sopra delineata. Oltre alle retribuzioni pattuite i ricorrenti chiedono anche il pagamento di istituti come XIII e XIV mensilità, TFR, indennità per ferie non godute, rimborsi delle spese sostenute. Con riguardo a tale ultima voce, trattasi di diritto disciplinato dal contratto dichiarato nullo che prevede il rimborso delle spese dietro presentazione di idonea documentazione come previsto al punto 10 del paragrafo relativo al salario dei contratti di lavoro versati in atti. A fronte di tale pretesa il convenuto non ha contestato né la documentazione né la spettanza del rimborso, sicché esso va riconosciuto nell'importo preteso (pari ad Euro 1.232,88 per il sta ed Euro 288,75 per il non solo perché Pt_3 adeguatamente provato, anche perché non specific contestato. Relativamente, invece, agli altri istituti contrattuali relativi a XIII, XIV, TFR, i ricorrenti sostengono che essi vengono garantiti da norme inderogabili della legge italiana, sicché vanno riconosciuti anche in mancanza di specifica pattuizione o di nullità di questa. Orbene, con riguardo alla XIV mensilità, trattasi di emolumento che non è sancito da alcuna disposizione inderogabile e non ha copertura costituzionale (ex multis Cass. 12520/2004), ma integra un trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva, che, a prescindere dalla diretta applicabilità ai contratti per cui è causa, ben può essere derogata dalla contrattazione individuale in senso più favorevole al ricorrente ai sensi dell'art. 2077 c.c. Nel caso di specie, la retribuzione mensile prevista dalle parti è di gran lunga superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di tal che integra pattuizione più favorevole idonea a derogare alla contrattazione collettiva, sicché nulla potrà essere preteso a titolo di istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, quali la XIV mensilità. D'altro canto, non avendo fatto espresso riferimento le parti alla contrattazione collettiva e non essendoci evidenza dell'adesione di esse alle associazioni sindacali stipulanti la contrattazione collettiva di riferimento non può avere un'applicazione diretta ma può costituire unicamente il parametro di valutazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. con irrilevanza secondo i principi sanciti dalle pronunce di legittimità sopra indicate delle mensilità ulteriori rispetto alla XIII mensilità. Di contro rientra nel concetto di giusta retribuzione la XIII mensilità, facente parte della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 8255/2010). Allo stesso modo, non
7 risulta derogabile secondo la legge italiana l'istituto del TFR previsto dall'art. 2120 c.c. A fronte di tali pretese i resistenti affermano che gli ulteriori emolumenti previsti dalla normativa italiana sarebbero ampiamente ricompresi nella retribuzione mensile pattuita che è di gran lunga superiore al minimo tabellare indicato dalla contrattazione collettiva, circostanza questa del tutto pacifica tra le parti. In sostanza viene allegato un patto di conglobamento con pattuizione di una retribuzione mensile onnicomprensiva destinata ad assorbire tutti gli istituti previsti dalla legislazione italiana. A sostegno di tale tesi le resistenti richiamano il disposto dell'art. 3 lett. e) disciplinante il salario nei contratti di lavoro stipulati tra le parti per il quale “the employee will not be entitled to overtime pay as remuneration shall be deemed to include a global remuneration of overtime work” (il lavoratore non avrà diritto al pagamento del lavoro straordinario in quanto il salario sarà ritenuto comprensivo della remunerazione globale del lavoro straordinario). Con riferimento al patto di conglobamento la giurisprudenza ha chiarito che l'invocato criterio dell'assorbimento non rileva in simili fattispecie, in quanto esso è imperniato sul principio del "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi e riguarda la diversa situazione della conversione di un rapporto qualificato "ab origine" come autonomo in un contratto di prestazione d'opera subordinata, ipotesi in cui si pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (Cass. 8255/2010). Al contrario nel caso in cui il rapporto sia stato validamente costituito con contratto di lavoro subordinato che individua unicamente una paga mensile senza alcuna altra disposizione, il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati (Cass. 1644/2018, 8255/2010, 8097/2002; cfr. anche, in fattispecie analoghe, Cass. 1321/2023, 1325/2023, 21632/2023). Nel caso di specie, le parti hanno espressamente previsto una retribuzione mensile, indicando che in essa deve ritenersi conglobata la retribuzione spettante per lo straordinario ma nulla dicendo con riferimento agli altri emolumenti quali la XIII mensilità e il TFR, istituti non derogabili per
8 le ragioni sopra esposte, sicché essi non potranno considerarsi assorbiti ma andranno riconosciuti nell'importo richiesto non oggetto di specifica contestazione, pari quanto a XIII mensilità per il ad Euro 3.500,00, Pt_1 per il a Euro 3.033,33, per il ad Euro 1.625,00 e quanto al TFR Pt_2 Pt_3 per il ad Euro 3.111,11, pe a Euro 2.333,33 e per il Pt_1 Pt_2 Pt_3 ad Eu 44. Spettano parimenti le somme richieste a titolo di indennità per ferie non godute. Al riguardo, la Suprema Corte (Cass. n. 21780/2022) ha da ultimo affermato che l'interpretazione del diritto interno conforme al diritto dell'Unione comporta che: “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. Tali principi sono del tutto collimanti con gli orientamenti interpretativi enucleati dalla Corte di Giustizia Europea da ultimo nella pronuncia del 18.1.2024 causa C-218/2022 a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, nella quale si afferma che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.” (pronuncia richiamata anche nella recente Cass. 9877/2024).
9 La CGUE spiega che è in contrasto con la normativa europea una disposizione nazionale che automaticamente escluda la possibilità di erogazione dell'indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto dovuta alla volontà del lavoratore, pur potendo il legislatore nazionale, allo scopo di favorire ed incentivare l'effettiva fruizione delle ferie per il recupero psicofisico dei lavoratori, prevedere modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite comprensive finanche della perdita di detto diritto alla fine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce. Soltanto se il lavoratore si sia deliberatamente e consapevolmente astenuto dalla fruizione delle ferie dopo essere stato posto nelle condizioni di fruirne, senza che peraltro il datore di lavoro sia tenuto ad imporne il godimento, è possibile prevedere la perdita del diritto e della relativa indennità sostitutiva. Ribadisce ancora la Corte di Giustizia Europea che il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore ha l'onere di allegare e provare unicamente il diritto al godimento dei giorni di ferie maturati e non goduti;
a fronte di ciò il datore di lavoro dovrà a sua volta provare di avere adempiuto all'obbligo di far fruire dei riposi dovuti il lavoratore e in mancanza di averlo informato della possibilità di fruizione delle ferie entro un periodo di riferimento, nonché del fatto che decorso tale lasso temporale il diritto alle ferie sarebbe stato perduto con preclusione anche della corresponsione dell'indennità sostitutiva;
soltanto qualora il datore di lavoro abbia fornito tale prova il lavoratore sarà onerato della prova di avere tempestivamente fatto richiesta del congedo spettante e di non averne potuto fruire per fatti a lui non imputabili o per esigenze di servizio. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione del lavoratore di avere maturato e non goduto di un numero di giorni di ferie e festività per le quali chiede l'indennità sostitutiva alcuna prova è stata fornita dal datore di lavoro che si è limitato ad affermare genericamente che, essendo ancora la nave in costruzione, i lavoratori avevano debitamente goduto dei riposi prescritti, sicché spettano le somme richieste a tale titolo pari a Euro 3.826,61 per il
Euro 1.820,00 per il D'Asta ed Euro 476,65 per il Pt_1 Pt_3
10 Nulla va riconosciuto al contrario a titolo di festività, in quanto dai conteggi si evince che i ricorrenti chiedono a tale titolo le indennità per mancato godimento delle ferie maltesi;
essendosi svolto il rapporto di lavoro sul suolo italiano sotto la disciplina della legge italiana, non ha rilievo l'attività lavorativa prestata durante le festività maltesi, né vi è allegazione alcuna che si sia prestata attività lavorativa durante le festività italiane, con conseguente infondatezza della pretesa sul punto. Quanto al contratto di consulenza stipulato dal per i mesi di Pt_1 febbraio e marzo 2023, il ricorrente adduce un credito 21,00 a fronte di un importo dovuto di Euro 18.200,00 per il mese di marzo e per nove giorni del mese di febbraio 2023, avendo ricevuto soltanto Euro 17.279,00. Orbene, il compenso giornaliero spettante secondo il contratto in atti per tale periodo è pari a Euro 467,00 e il ricorrente afferma (punto 23 del ricorso) che era stato pattuito un compenso netto mensile di Euro 14.000, identico a quello che sarebbe poi stato pattuito nel contratto di arruolamento successivo (pari a Euro 466,66 per 30 giorni mensili, come peraltro indicato nel conteggio sindacale). Dai conteggi sindacali emerge che la somma maturata per il mese di marzo 2023, pari a Euro 14.000,00 secondo la pacifica ammissione contenute nel ricorso, era stata integralmente saldata, sicché residuava il compenso per i giorni lavorati a febbraio 2023 che vengono erroneamente indicati in 9 mentre avendo il mese di febbraio nell'anno 2023 28 giorni il compenso spettava soltanto per 7 giorni essendo iniziato il rapporto il 22 febbraio. Pertanto, considerata la somma netta giornaliera dovuta di Euro 467,00 per il mese di febbraio spettava una somma di Euro 3.269,00 per un totale di Euro 17.279,00 che è la somma correttamente corrisposta al ricorrente, come ammesso in ricorso, sicché nulla potrà pretendersi a tale titolo. Sulle somme spettanti saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
6. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Nei limiti sopra indicati il ricorso va dunque accolto, con condanna delle resistenti alla corresponsione delle somme dovute nonché al pagamento delle spese di lite (comprese le spese di traduzione documentate in atti), liquidate come da dispositivo per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso condanna e Controparte_1
in solido tra loro a corris di Controparte_1
di Euro 16.173,54 a Parte_1 [...]
e di Euro 8.634,93 a , oltre rivalutazione Pt_2 Parte_3
11 monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Condanna e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_1
a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in Euro 2.906,00 per compenso professionale ed Euro 1.279,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 18.01.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 21.11.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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