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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 564/2023, vertente tra
2i RETE GAS S.p.A. (C.F., IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
06724610966) in persona del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
Ing. Francesco Forleo, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti presso il cui studio
è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
IE RE (C.F. ) e residente in [...] delle Driadi n. 10;
Resistente
OGGETTO: Contratto di fornitura. Richiesta di disalimentazione.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.12.2024, parte ricorrente ha concluso come da note scritte di udienza.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con ricorso ex art. 281 undecies datato 3.11.2023, la 2i RETE GAS S.P.A. evocava in giudizio IE RE, dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare il diritto di 2i Rete
1 N.R.G. 564/2023
Gas di procedere alla disalimentazione del PDR n. 15750000004921 e contatore matricola
n. 53106217 intestato alla signora IE RE (C.F. ) e sito C.F._1
in Francavilla al Mare (CH), Via delle Driadi n. 10. Per l'effetto, ordinare alla signora
IE RE (C.F. ) di consentire e permettere a 2i Rete Gas C.F._1
e al personale tecnico di questa di disalimentare il PDR 15750000004921 e contatore matricola n. 53106217 o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR 15750000004921
e contatore matricola n. 53106217 sito in Francavilla al Mare (CH), Via delle Driadi n. 10.
Ovvero, in subordine ordinare alla signora IE RE (C.F.
) di restituire a 2i Rete Gas il contatore gas alimentante il PDR C.F._1
15750000004921 e contatore matricola n. 53106217 sito in Francavilla al Mare (CH), Via delle Driadi n. 10. IN OGNI CASO Con vittoria di competenze professionali e spese.”
Con il suddetto ricorso, la ricorrente, sulle premesse di svolgere il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Francavilla al Mare (CH), quale proprietaria degli impianti, esponeva che, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, l'attività di distribuzione del gas è stata separata dalle altre attività inerenti il settore e conseguentemente alle società di distribuzione compete la responsabilità delle attività tecniche di gestione delle reti gas fino al misuratore compreso, mentre quella relativa alle attività riconducibili al rapporto di fornitura del gas con i clienti finali compete alle società di vendita, operanti in regime di libero mercato. Deduceva quali obblighi incombono sulla società di distribuzione a seguito di richiesta della società di vendita e che a fronte del verificarsi di talune situazioni.
In particolare, ai sensi degli artt. 5 e 6 del TIMG, in caso di morosità dell'utente finale, la società di vendita chiede la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità e, entro termini molto stretti, la società di distribuzione è tenuta all'intervento di chiusura del
PDR, mentre qualora non sia possibile la chiusura del PDR, la società di vendita può richiedere alla società di distribuzione la “cessazione amministrativa per morosità” ex art. 13
TIMG.
La ricorrente deduceva altresì che, dalla data di produzione degli effetti della richiesta di cessazione amministrativa per morosità, a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, si attiva la procedura di default ex art. 32.2 del Testo Integrato
Vendita al dettaglio Gas naturale (TIVG), che è gestita dal c.d. fornitore di default (soggetto diverso dalla società di vendita e dalla società di distribuzione, il quale svolge tale attività a spese della collettività) e si articola, inoltre, nell'obbligo, da parte della società di distribuzione, di provvedere alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
per l'effetto, l'impresa di distribuzione deve compiere tutte le azioni necessarie (già iniziate in fase di “pre-default”) al fine di disalimentare il punto di riconsegna dell'utente finale.
2 N.R.G. 564/2023
Precisava la ricorrente che, nel caso di specie, la Sig.ra IE RE concludeva un contratto di somministrazione del gas con Hera Comm Marche S.p.A., quale società di vendita e il gas veniva somministrato mediante l'impianto (PDR) n. 15750000004921 e contatore matricola n. 53106217 sito in Francavilla al Mare (CH), alla Via Delle Driadi n. 10.
La società di vendita, a fronte della morosità di controparte, richiedeva all'esponente di procedere alla sospensione della fornitura de qua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e la ricorrente in data 13.09.2022 tentava, senza esito, di accedere al predetto PDR per procedere alla sua disalimentazione.
Pertanto, la società di vendita, in data 06.09.2022, inoltrava all'esponente richiesta di cessazione amministrativa, risolvendo in tal modo il contratto di somministrazione in essere e, conseguentemente, l'esponente, previo avviso a mezzo telegramma tentava il 11.09.2023 di accedere agli impianti, per mezzo di tecnici all'uopo incaricati per procedere alla disalimentazione del PDR, ma ivi riscontrava l'impossibilità ad eseguire i propri doveri per l'assenza in loco/opposizione della resistente e l'irrealizzabilità di accedere al contatore, tuttavia, essendo dovere/onere di 2i Rete Gas, quale società di distribuzione, procedere con la disalimentazione fisica del PDR, così come alla stessa imposto dall'art. 40.2.a del TIVG, da tanto discende la necessità della proposizione dell'azione avendo la 2iRete Gas un dovere/onere di procedere con la disalimentazione fisica del DPR come imposto dall'art. 40.2.a del TIVG.
Dopo aver compiuto una disamina della normativa applicabile nel caso che ci occupa e della
Giurisprudenza in materia, la ricorrente deduceva la necessità di riconoscere il diritto di procedere alla disalimentazione del PDR, nonché l'obbligo del resistente di consentire detta disalimentazione, avendo lo stesso impedito l'accesso ai tecnici di 2i Rete Gas.
2- La resistente, Sig.ra IE RE, non si costituiva in giudizio.
3- Alla udienza del 01.2.2024, parte ricorrente si riportava al ricorso depositato ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate chiedendo dichiararsi la contumacia della resistente non comparsa, attesa la rituale notifica del ricorso, il Giudice, verificato che non vi era la prova dell'indirizzo di residenza della resistente che non aveva ritirato l'atto, disponeva il deposito del certificato storico di residenza e rinviava per la verifica alla udienza del
14.03.24, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di sintetiche note scritte da depositarsi entro la medesima data di udienza.
A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il Giudice, vista la documentazione allegata dalla società ricorrente, tra cui la prova della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia della resistente e fissava per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19.12.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c..
3 N.R.G. 564/2023
Parte ricorrente depositava le note scritte di udienza in data 16.12.2024 dove deduceva che in data 24 settembre 2024, l'ARERA aveva pubblicato la Delibera 379/2024/R/Gas con cui aveva elevato a 5.000 smc la soglia minima di prelievo annuo per ciascun PDR oltre la quale vi è l'obbligo di azione giudiziaria per la disalimentazione e, stante che il PDR per cui è causa risultava avere consumi annui inferiori alla citata soglia, per tale ragione la ricorrente, quale distributore, poteva cessare di coltivare l'azione essendone venuti meno i presupposti precisando altresì che la disalimentazione del PDR non deve più essere richiesta ed eseguita e concludeva chiedendo di voler dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4- La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, da parte della ricorrente, che si appalesa come legittima, va accolta.
5- In merito alle spese del giudizio, è necessario precisare che avendo la medesima parte ricorrente richiesto la compensazione delle stesse, si rileva che essa ha ragionevolmente evitato un'istruttoria sulla domanda proposta e, inoltre, si rileva che parte resistente non si è costituita in giudizio, né è comparsa alla prima udienza, pertanto, anche in virtù di tale ultimo motivo, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona-Civile, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Compensa le spese del presente giudizio come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 04.04.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 564/2023, vertente tra
2i RETE GAS S.p.A. (C.F., IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
06724610966) in persona del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
Ing. Francesco Forleo, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti presso il cui studio
è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
IE RE (C.F. ) e residente in [...] delle Driadi n. 10;
Resistente
OGGETTO: Contratto di fornitura. Richiesta di disalimentazione.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.12.2024, parte ricorrente ha concluso come da note scritte di udienza.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con ricorso ex art. 281 undecies datato 3.11.2023, la 2i RETE GAS S.P.A. evocava in giudizio IE RE, dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare il diritto di 2i Rete
1 N.R.G. 564/2023
Gas di procedere alla disalimentazione del PDR n. 15750000004921 e contatore matricola
n. 53106217 intestato alla signora IE RE (C.F. ) e sito C.F._1
in Francavilla al Mare (CH), Via delle Driadi n. 10. Per l'effetto, ordinare alla signora
IE RE (C.F. ) di consentire e permettere a 2i Rete Gas C.F._1
e al personale tecnico di questa di disalimentare il PDR 15750000004921 e contatore matricola n. 53106217 o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR 15750000004921
e contatore matricola n. 53106217 sito in Francavilla al Mare (CH), Via delle Driadi n. 10.
Ovvero, in subordine ordinare alla signora IE RE (C.F.
) di restituire a 2i Rete Gas il contatore gas alimentante il PDR C.F._1
15750000004921 e contatore matricola n. 53106217 sito in Francavilla al Mare (CH), Via delle Driadi n. 10. IN OGNI CASO Con vittoria di competenze professionali e spese.”
Con il suddetto ricorso, la ricorrente, sulle premesse di svolgere il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Francavilla al Mare (CH), quale proprietaria degli impianti, esponeva che, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, l'attività di distribuzione del gas è stata separata dalle altre attività inerenti il settore e conseguentemente alle società di distribuzione compete la responsabilità delle attività tecniche di gestione delle reti gas fino al misuratore compreso, mentre quella relativa alle attività riconducibili al rapporto di fornitura del gas con i clienti finali compete alle società di vendita, operanti in regime di libero mercato. Deduceva quali obblighi incombono sulla società di distribuzione a seguito di richiesta della società di vendita e che a fronte del verificarsi di talune situazioni.
In particolare, ai sensi degli artt. 5 e 6 del TIMG, in caso di morosità dell'utente finale, la società di vendita chiede la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità e, entro termini molto stretti, la società di distribuzione è tenuta all'intervento di chiusura del
PDR, mentre qualora non sia possibile la chiusura del PDR, la società di vendita può richiedere alla società di distribuzione la “cessazione amministrativa per morosità” ex art. 13
TIMG.
La ricorrente deduceva altresì che, dalla data di produzione degli effetti della richiesta di cessazione amministrativa per morosità, a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, si attiva la procedura di default ex art. 32.2 del Testo Integrato
Vendita al dettaglio Gas naturale (TIVG), che è gestita dal c.d. fornitore di default (soggetto diverso dalla società di vendita e dalla società di distribuzione, il quale svolge tale attività a spese della collettività) e si articola, inoltre, nell'obbligo, da parte della società di distribuzione, di provvedere alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
per l'effetto, l'impresa di distribuzione deve compiere tutte le azioni necessarie (già iniziate in fase di “pre-default”) al fine di disalimentare il punto di riconsegna dell'utente finale.
2 N.R.G. 564/2023
Precisava la ricorrente che, nel caso di specie, la Sig.ra IE RE concludeva un contratto di somministrazione del gas con Hera Comm Marche S.p.A., quale società di vendita e il gas veniva somministrato mediante l'impianto (PDR) n. 15750000004921 e contatore matricola n. 53106217 sito in Francavilla al Mare (CH), alla Via Delle Driadi n. 10.
La società di vendita, a fronte della morosità di controparte, richiedeva all'esponente di procedere alla sospensione della fornitura de qua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e la ricorrente in data 13.09.2022 tentava, senza esito, di accedere al predetto PDR per procedere alla sua disalimentazione.
Pertanto, la società di vendita, in data 06.09.2022, inoltrava all'esponente richiesta di cessazione amministrativa, risolvendo in tal modo il contratto di somministrazione in essere e, conseguentemente, l'esponente, previo avviso a mezzo telegramma tentava il 11.09.2023 di accedere agli impianti, per mezzo di tecnici all'uopo incaricati per procedere alla disalimentazione del PDR, ma ivi riscontrava l'impossibilità ad eseguire i propri doveri per l'assenza in loco/opposizione della resistente e l'irrealizzabilità di accedere al contatore, tuttavia, essendo dovere/onere di 2i Rete Gas, quale società di distribuzione, procedere con la disalimentazione fisica del PDR, così come alla stessa imposto dall'art. 40.2.a del TIVG, da tanto discende la necessità della proposizione dell'azione avendo la 2iRete Gas un dovere/onere di procedere con la disalimentazione fisica del DPR come imposto dall'art. 40.2.a del TIVG.
Dopo aver compiuto una disamina della normativa applicabile nel caso che ci occupa e della
Giurisprudenza in materia, la ricorrente deduceva la necessità di riconoscere il diritto di procedere alla disalimentazione del PDR, nonché l'obbligo del resistente di consentire detta disalimentazione, avendo lo stesso impedito l'accesso ai tecnici di 2i Rete Gas.
2- La resistente, Sig.ra IE RE, non si costituiva in giudizio.
3- Alla udienza del 01.2.2024, parte ricorrente si riportava al ricorso depositato ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate chiedendo dichiararsi la contumacia della resistente non comparsa, attesa la rituale notifica del ricorso, il Giudice, verificato che non vi era la prova dell'indirizzo di residenza della resistente che non aveva ritirato l'atto, disponeva il deposito del certificato storico di residenza e rinviava per la verifica alla udienza del
14.03.24, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di sintetiche note scritte da depositarsi entro la medesima data di udienza.
A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il Giudice, vista la documentazione allegata dalla società ricorrente, tra cui la prova della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia della resistente e fissava per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19.12.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c..
3 N.R.G. 564/2023
Parte ricorrente depositava le note scritte di udienza in data 16.12.2024 dove deduceva che in data 24 settembre 2024, l'ARERA aveva pubblicato la Delibera 379/2024/R/Gas con cui aveva elevato a 5.000 smc la soglia minima di prelievo annuo per ciascun PDR oltre la quale vi è l'obbligo di azione giudiziaria per la disalimentazione e, stante che il PDR per cui è causa risultava avere consumi annui inferiori alla citata soglia, per tale ragione la ricorrente, quale distributore, poteva cessare di coltivare l'azione essendone venuti meno i presupposti precisando altresì che la disalimentazione del PDR non deve più essere richiesta ed eseguita e concludeva chiedendo di voler dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4- La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, da parte della ricorrente, che si appalesa come legittima, va accolta.
5- In merito alle spese del giudizio, è necessario precisare che avendo la medesima parte ricorrente richiesto la compensazione delle stesse, si rileva che essa ha ragionevolmente evitato un'istruttoria sulla domanda proposta e, inoltre, si rileva che parte resistente non si è costituita in giudizio, né è comparsa alla prima udienza, pertanto, anche in virtù di tale ultimo motivo, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona-Civile, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Compensa le spese del presente giudizio come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 04.04.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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