TRIB
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2024, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. RG 7182/ 2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. CESARANO MARIA Parte_1 AZ elettivamente domiciliata come da ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui CP_ elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad atp;
assegno di invalidità civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/11/2023 parte ricorrente - premesso che, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto all'assegno mensile di invalidità aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del requisito sanitario e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario, proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del requisito sanitario per l'invalidità civile. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Sulle conclusioni ribadite al termine della discussione scritta la controversia veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna non è fondata e va, pertanto, disattesa. Quanto al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in sede di ATP, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante non comporta un grado di invalidità superiore al 68%, e, dunque, insufficiente per potere beneficiare dell'assegno invocato. Invero, l'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare la presenza di un quadro patologico inidoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato, come risulta dalla somma delle varie voci invalidanti, riportate dal consulente con le rispettive percentuali.
Il ctu, all'esito delle controdeduzioni formulate dalla ricorrente dopo l'invio della bozza di ctu, in particolare sui codici di riferimento e sul metodo di calcolo dell'invalidità in relazione all'artrite reumatoide e alla poliartosi, ha rivisto le sue considerazioni valutando la patologia artrosica al 12% alla luce delle emergenze documentali, dalle quali emerge la patologia “Anchilosi metatarsica” individuata con il codice 7211 e valutata in tabella con il 12%. Con il calcolo salomonico (Calcolo delle menomazioni plurime concorrenti) è giunto ad
1 una valutazione complessiva dell'invalidità per tali patologie al 56% considerando l'Artrite reumatoide
(codice 9303) valutazione 50% , e l'Anchilosi metatarsica (codice 7211) valutazione 12%. Invero il ctu ha rilevato che “la patologia artrosica anche se indicata, da diversi esami strumentali, non ha evidenziato, ne sono emerse, patologie gravi a carico dell'apparato osteo articolare.” Pertanto il ctu ha tenuto conto dei rilievi sollevati in sede di osservazioni alla bozza di ctu, ed ha valutato al
12% la poliatrosi. I motivi prospettati in ricorso si configurano quindi come mero dissenso diagnostico, inidonei a integrare validi motivi di dissenso in senso sostanziale. Secondo la Suprema Corte, “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)”. Lo stesso discorso vale per la patologia psichiatrica, individuata dal ctu in una forma depressiva lieve e pertanto valutabile al 10%, non sussistendo peraltro in atti ulteriori certificazioni psichiatriche relative alla suddetta patologia.
La conclusione del ctu, a dispetto di quanto prospettato in ricorso, è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione. Invero il ctu nominato durante la fase dell'ATP ha espressamente considerato le malattie delle quali è affetta la ricorrente, e, tenuto conto delle tabelle di calcolo della invalidità, alle quali si è richiamato, ha concluso per il riconoscimento della suddetta percentuale.
Le critiche del ricorrente sono quindi il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini complessivamente generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico (v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188 e più di recente Cass., 20.3.2019, n. 7886, Ord. e Cass., 8.3.2019, n. 6892, che hanno ribadito l'applicabilità di tali principi proprio in materia di giudizio di opposizione ex art. 445, comma 6, cp.c.). Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta. Nulla per le spese di lite attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti.
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP.
2) nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Cristina Giusti
2