Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/1983, n. 1304
CASS
Sentenza 21 febbraio 1983

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, il disposto dalla legge è osservato con la comunicazione degli Atti all'ufficio del P.m., per consentirgli di intervenire in giudizio con un proprio rappresentante e di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, mentre resta irrilevante il mancato Esercizio in concreto dei suoi poteri, come quelli di partecipare alle udienze o di prendere conclusioni. ( Conf 1023/82, mass n 418887; ( Conf 6660/81, mass n 417519; ( Conf 5289/80, mass n 409143).*

Poiché la pronuncia di separazione costituisce un minus rispetto a quella di addebitabilità della stessa, legittimamente, ove sia stata chiesta la separazione con addebito e quest'ultimo venga ritenuto insussistente, può essere pronunciata la separazione senza addebito, quando sia raggiunta la prova che la condotta di uno o entrambi i coniugi, pur non idonea a fondare la pronunzia di addebitabilità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della convivenza. ( Conf 6396/81, mass n 417195).*

L'intollerabilità della convivenza, che giustifica la pronunzia di separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 cod. civ., va ravvisata in circostanze obiettive, non predeterminate nominativamente dalla legge e rimesse all'attenta e prudente valutazione del giudice, commisurata alle regole di comportamento proprie dell'ambiente sociale in cui la famiglia è inserita e desumibile secondo razionali criteri di comune esperienza.*

Commentario1

  • 1Separazione tra coniugi, cause, intollerabilità della convivenza, fatti obiettiviAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2007
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/1983, n. 1304
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1304
Data del deposito : 21 febbraio 1983

Testo completo