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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G 27822/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di I grado iscritta al n° 27822/2019 del R.G.A.C. vertente tra
elettivamente domiciliato, in Roma, Via del Casale Parte_1
Solaro n. 119, presso lo studio dell'avv. Renato Pacotti da cui è rappresentato e difeso per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente -
e in persona del Controparte_1
Responsabile p.t. Atti Introduttivi del Giudizio Lazio p.t., elettivamente pagina 1 di 11 domiciliata in Roma, éiazza della Cancelleria n. 85, presso l'avv. Barbara
Paoletti, che la rappresenta e difende, per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione;
- parte opposta –
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20/04/2019, la parte attrice indicata in epigrafe ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776 2019 00003871000, notificata il 02/04/2019, per l'importo pari al doppio di € 59.176,39. A tal fine ha dedotto l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione a: - mancato riscontro dell'istanza di autotutela presentata ex l. 228/2012 in data 11/04/2017
entro il termine di 220 giorni con conseguente estinzione dei crediti a norma dell'art. 1, co. 537 l. n. 228/2012; - intervenuta adesione, in relazione agli avvisi di pagamento azionati, alle procedure di rottamazione;
- indisponibilità
del bene minacciato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto oggetto di trust già trascritto. Ha precisato che la giurisdizione si pagina 2 di 11 appartiene al giudice ordinario poiché le contestazioni mosse attengono all'accertamento della caducazione del titolo esecutivo per fatti successivi alla notificazione delle cartelle e delle intimazioni sicché è proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l' Ill.mo Tribunale adito: 1) Sospendere, anche inaudita
altera parte, ogni attività esecutiva intentata dall' ai danni CP_1
dell'opponente Avv. in particolare quella già iniziata con la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900003871000,
e ciò fino all'esito della risposta dell'autotutela; 2) In contraddittorio delle
parti, il Tribunale adito voglia accertare l'illegittimità della comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900003871000 e/o se del
caso, disporre ogni più idoneo provvedimento per riassumere la controversia,
nel merito, di fronte al Tribunale competente;
3) Condannare la convenuta
a spese competenze ed onorari di giudizio.”. Controparte_2
Alla prima udienza del 22/10/2019 ha contestato la validità della costituzione di mediante avvocato del libero foro. Controparte_1
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 11/01/2021 ha ribadito l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto per violazione dell'art. 1, co. 537 l. 228/2012, eccependo, inoltre, la pagina 3 di 11 inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto in quanto proveniente da indirizzo pec non inserito nei registri REGINDE, INI PEC e /o PP.AA., la prescrizione (rectius , la estinzione) dei crediti in conseguenza del mancato riscontro dell'istanza di autotutela entro il termine di 220 giorni stabilito dalla legge ed, infine,
l'invalidità della costituzione di mediante avvocato del libero foro. CP_3
Con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., depositata il 15/07/2021, ha ribadito tutte le proprie difese, eccependo, inoltre, la inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento eseguita telematicamente da
[...]
dall'indirizzo pec: Controparte_1
t, non presente nei registri Email_1
REGINDE, INI PEC , PP.AA. nonché la mancanza di prova delle cartelle n.
097 2016 0143178619 e la n. 097 2017 0099239132.
Con istanza del 20/11/2021 la parte attrice ha dedotto che nelle more del rinvio, in data 13/10/2021, era intervenuta sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma - Sezione VIII- che, in relazione alla controversia RG 5488/2020 aveva disposto l'annullamento dell'intimazione
0972020 9016846327 000 che prevedeva un totale debito a carico del ricorrente per euro 57.727,13 di poco inferiore all'importo di € 59.000,00 per pagina 4 di 11 cui era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto concludendo: “Si chiede, dunque, all'Ill.mo Giudice adito un'udienza
in presenza per sospendere e/o cancellare il presente giudizio di opposizione e
ciò affinché il ricorrente possa recarsi materialmente e fisicamente presso gli
sportelli di e procedere alla cancellazione dell'avviso e dell'ipoteca”. CP_3
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 06/07/2023 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la parte attrice ha dedotto “ Che nelle more del procedimento l'opponente ha chiesto all'
[...]
ai sensi dell'Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. Controparte_4
197/2022 DI-CHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI CARI-CHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA
RISCOSSIONE DAL 1 AL 30 GIUGNO 2022 c.d. CP_5
“ROTTAMAZIONE-QUATER” Che, nella rottamazione de quo, l'opponente
ha assunto l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i
carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
..”.
All'udienza di precisazione del 05/12/2023 ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “non essendo stato l'atto di comunicazione preventiva
seguito da iscrizione di ipoteca nei termini di legge, ritiene stante la sua
pagina 5 di 11 inefficacia, che sia cessata la materia del contendere;
in subordine chiede
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo”.
2. Costituitosi l'agente della riscossione ha eccepito, preliminarmente, avuto riguardo alle pretese creditorie sottese, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, del giudice del lavoro e del giudice di pace;
ha eccepito, inoltre, la mancanza di prova della tempestività, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'ultima cartella, dell'istanza di autotutela e puntualmente contestato la domanda attorea chiedendo l'accoglimento dele seguenti conclusioni: “Che Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione
disattesa Voglia: - in via preliminare, per le causali di cui al paragrafo B)
dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore delle Commissioni
Tributarie, del Giudice del lavoro e del Giudice di Pace;
-- nel merito, per
tutte le causali indicate in narrativa, rigettare l'opposizione ex adverso
proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria
di spese, competenze ed onorari come per legge, oltre spese generali iva e cpa,
da distrarsi in favore dell'avvocato Barbara Paoletti che si dichiara
antistatario.”
pagina 6 di 11 Nei successivi atti difensivi ha eccepito la non definitività della sentenza di annullamento della CTP di Roma del 13/10/2021, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'attività
esecutiva eventualmente posta in essere dall'agente della riscossione non coltivata dall'opponente, alla prima udienza del 22/10/2019 veniva assegnato termine ad per depositare documentazione relativa allo ius postulandi. CP_3
All'udienza del 18/05/2021 venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 co
6 c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché
invariate. La causa era documentalmente istruita, quindi rinviata per la verifica dell'interesse delle parti alla decisione giudiziale e, previo allineamento del fascicolo cartaceo a quello telematico, più volte rinviata, anche su richiesta di parte attrice, per la precisazione delle conclusioni;
infine, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) – preliminarmente dev'essere affermata la validità della costituzione dell'agente della riscossione mediante pagina 7 di 11 avvocato del libero foro osservandosi, vieppiù avuto riguardo alla documentazione giustificativa dello ius postulandi depositata da (cfr. CP_3
note del 25/10/2019, fascicolo , che con sentenza n. 30008/19 del CP_3
19.11.2019 le S.U. hanno stabilito che “Ai fini della rappresentanza e difesa in
giudizio, l' impregiudicata la generale Controparte_6
facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed
al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti
come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di
conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita
motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di
vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi
notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di
formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel
rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli
atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del
2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure
riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia
disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio
dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla
pagina 8 di 11 riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere CP_1
il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di
legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel
giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.” .
Proseguendo nell'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da a tal proposito, CP_3
osservando che, nella fattispecie, trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U,
27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243
del 13/12/2018), correttamente l'azione è stata incardinata innanzi al Giudice
ordinario (Cass. Se. 3, sent. n. . 6844 del 14/03/2024).
pagina 9 di 11 Nel merito, costituisce dato pacifico che il preavviso di iscrizione ipotecaria qui opposto non sia stato seguito da iscrizione ipotecaria.
A norma dell'art. 50, comma 3, del DPR 602/1973, il termine di efficacia del preavviso di iscrizione di ipoteca esattoriale, è di un anno dalla notifica.
Ciò posto, considerato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui opposta risulta notificata in data 02/04/2019, non essendo stata seguita da iscrizione ipotecaria, la stessa è divenuta senz'altro inefficace per decorso del termine annuale stabilito dall'art. 50, comma 3, su citato.
Può dunque essere dichiarata, in conformità alla richiesta espressamente formulata da parte attrice, alla quale il difensore di non si è opposto, la CP_3
cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta vieppiù a motivo dell'adesione alla c.d. “rottamazione quater”.
La superiore statuizione determina l'assorbimento di ogni altra questione.
5. Sussistono giusti motivi- arg. ex art. 92c.p.c.- , avuto riguardo ai motivi della decisione, per l'integrale compensazione , tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 10 di 11 -) dichiara cessata la materia del contendere.
-) compensa, integralmente tra le parti, le spese di lite.
Roma, 03/01/2025
Il Giudice
Emilia Cerchiara
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di I grado iscritta al n° 27822/2019 del R.G.A.C. vertente tra
elettivamente domiciliato, in Roma, Via del Casale Parte_1
Solaro n. 119, presso lo studio dell'avv. Renato Pacotti da cui è rappresentato e difeso per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente -
e in persona del Controparte_1
Responsabile p.t. Atti Introduttivi del Giudizio Lazio p.t., elettivamente pagina 1 di 11 domiciliata in Roma, éiazza della Cancelleria n. 85, presso l'avv. Barbara
Paoletti, che la rappresenta e difende, per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione;
- parte opposta –
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20/04/2019, la parte attrice indicata in epigrafe ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776 2019 00003871000, notificata il 02/04/2019, per l'importo pari al doppio di € 59.176,39. A tal fine ha dedotto l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione a: - mancato riscontro dell'istanza di autotutela presentata ex l. 228/2012 in data 11/04/2017
entro il termine di 220 giorni con conseguente estinzione dei crediti a norma dell'art. 1, co. 537 l. n. 228/2012; - intervenuta adesione, in relazione agli avvisi di pagamento azionati, alle procedure di rottamazione;
- indisponibilità
del bene minacciato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto oggetto di trust già trascritto. Ha precisato che la giurisdizione si pagina 2 di 11 appartiene al giudice ordinario poiché le contestazioni mosse attengono all'accertamento della caducazione del titolo esecutivo per fatti successivi alla notificazione delle cartelle e delle intimazioni sicché è proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l' Ill.mo Tribunale adito: 1) Sospendere, anche inaudita
altera parte, ogni attività esecutiva intentata dall' ai danni CP_1
dell'opponente Avv. in particolare quella già iniziata con la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900003871000,
e ciò fino all'esito della risposta dell'autotutela; 2) In contraddittorio delle
parti, il Tribunale adito voglia accertare l'illegittimità della comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900003871000 e/o se del
caso, disporre ogni più idoneo provvedimento per riassumere la controversia,
nel merito, di fronte al Tribunale competente;
3) Condannare la convenuta
a spese competenze ed onorari di giudizio.”. Controparte_2
Alla prima udienza del 22/10/2019 ha contestato la validità della costituzione di mediante avvocato del libero foro. Controparte_1
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 11/01/2021 ha ribadito l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto per violazione dell'art. 1, co. 537 l. 228/2012, eccependo, inoltre, la pagina 3 di 11 inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto in quanto proveniente da indirizzo pec non inserito nei registri REGINDE, INI PEC e /o PP.AA., la prescrizione (rectius , la estinzione) dei crediti in conseguenza del mancato riscontro dell'istanza di autotutela entro il termine di 220 giorni stabilito dalla legge ed, infine,
l'invalidità della costituzione di mediante avvocato del libero foro. CP_3
Con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., depositata il 15/07/2021, ha ribadito tutte le proprie difese, eccependo, inoltre, la inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento eseguita telematicamente da
[...]
dall'indirizzo pec: Controparte_1
t, non presente nei registri Email_1
REGINDE, INI PEC , PP.AA. nonché la mancanza di prova delle cartelle n.
097 2016 0143178619 e la n. 097 2017 0099239132.
Con istanza del 20/11/2021 la parte attrice ha dedotto che nelle more del rinvio, in data 13/10/2021, era intervenuta sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma - Sezione VIII- che, in relazione alla controversia RG 5488/2020 aveva disposto l'annullamento dell'intimazione
0972020 9016846327 000 che prevedeva un totale debito a carico del ricorrente per euro 57.727,13 di poco inferiore all'importo di € 59.000,00 per pagina 4 di 11 cui era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto concludendo: “Si chiede, dunque, all'Ill.mo Giudice adito un'udienza
in presenza per sospendere e/o cancellare il presente giudizio di opposizione e
ciò affinché il ricorrente possa recarsi materialmente e fisicamente presso gli
sportelli di e procedere alla cancellazione dell'avviso e dell'ipoteca”. CP_3
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 06/07/2023 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la parte attrice ha dedotto “ Che nelle more del procedimento l'opponente ha chiesto all'
[...]
ai sensi dell'Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. Controparte_4
197/2022 DI-CHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI CARI-CHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA
RISCOSSIONE DAL 1 AL 30 GIUGNO 2022 c.d. CP_5
“ROTTAMAZIONE-QUATER” Che, nella rottamazione de quo, l'opponente
ha assunto l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i
carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
..”.
All'udienza di precisazione del 05/12/2023 ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “non essendo stato l'atto di comunicazione preventiva
seguito da iscrizione di ipoteca nei termini di legge, ritiene stante la sua
pagina 5 di 11 inefficacia, che sia cessata la materia del contendere;
in subordine chiede
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo”.
2. Costituitosi l'agente della riscossione ha eccepito, preliminarmente, avuto riguardo alle pretese creditorie sottese, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, del giudice del lavoro e del giudice di pace;
ha eccepito, inoltre, la mancanza di prova della tempestività, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'ultima cartella, dell'istanza di autotutela e puntualmente contestato la domanda attorea chiedendo l'accoglimento dele seguenti conclusioni: “Che Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione
disattesa Voglia: - in via preliminare, per le causali di cui al paragrafo B)
dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore delle Commissioni
Tributarie, del Giudice del lavoro e del Giudice di Pace;
-- nel merito, per
tutte le causali indicate in narrativa, rigettare l'opposizione ex adverso
proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria
di spese, competenze ed onorari come per legge, oltre spese generali iva e cpa,
da distrarsi in favore dell'avvocato Barbara Paoletti che si dichiara
antistatario.”
pagina 6 di 11 Nei successivi atti difensivi ha eccepito la non definitività della sentenza di annullamento della CTP di Roma del 13/10/2021, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'attività
esecutiva eventualmente posta in essere dall'agente della riscossione non coltivata dall'opponente, alla prima udienza del 22/10/2019 veniva assegnato termine ad per depositare documentazione relativa allo ius postulandi. CP_3
All'udienza del 18/05/2021 venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 co
6 c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché
invariate. La causa era documentalmente istruita, quindi rinviata per la verifica dell'interesse delle parti alla decisione giudiziale e, previo allineamento del fascicolo cartaceo a quello telematico, più volte rinviata, anche su richiesta di parte attrice, per la precisazione delle conclusioni;
infine, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) – preliminarmente dev'essere affermata la validità della costituzione dell'agente della riscossione mediante pagina 7 di 11 avvocato del libero foro osservandosi, vieppiù avuto riguardo alla documentazione giustificativa dello ius postulandi depositata da (cfr. CP_3
note del 25/10/2019, fascicolo , che con sentenza n. 30008/19 del CP_3
19.11.2019 le S.U. hanno stabilito che “Ai fini della rappresentanza e difesa in
giudizio, l' impregiudicata la generale Controparte_6
facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed
al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti
come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di
conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita
motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di
vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi
notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di
formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel
rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli
atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del
2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure
riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia
disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio
dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla
pagina 8 di 11 riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere CP_1
il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di
legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel
giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.” .
Proseguendo nell'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da a tal proposito, CP_3
osservando che, nella fattispecie, trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U,
27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243
del 13/12/2018), correttamente l'azione è stata incardinata innanzi al Giudice
ordinario (Cass. Se. 3, sent. n. . 6844 del 14/03/2024).
pagina 9 di 11 Nel merito, costituisce dato pacifico che il preavviso di iscrizione ipotecaria qui opposto non sia stato seguito da iscrizione ipotecaria.
A norma dell'art. 50, comma 3, del DPR 602/1973, il termine di efficacia del preavviso di iscrizione di ipoteca esattoriale, è di un anno dalla notifica.
Ciò posto, considerato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui opposta risulta notificata in data 02/04/2019, non essendo stata seguita da iscrizione ipotecaria, la stessa è divenuta senz'altro inefficace per decorso del termine annuale stabilito dall'art. 50, comma 3, su citato.
Può dunque essere dichiarata, in conformità alla richiesta espressamente formulata da parte attrice, alla quale il difensore di non si è opposto, la CP_3
cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta vieppiù a motivo dell'adesione alla c.d. “rottamazione quater”.
La superiore statuizione determina l'assorbimento di ogni altra questione.
5. Sussistono giusti motivi- arg. ex art. 92c.p.c.- , avuto riguardo ai motivi della decisione, per l'integrale compensazione , tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 10 di 11 -) dichiara cessata la materia del contendere.
-) compensa, integralmente tra le parti, le spese di lite.
Roma, 03/01/2025
Il Giudice
Emilia Cerchiara
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