Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5763/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281-quinquies comma 2 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5763/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA VOLTO SANTO 6, BOLOGNA presso il difensore avv.
FAGGIOLI LUCA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CREMONINI GIAN PATRIZIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CREMONINI GIAN PATRIZIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria ex art. 189 n° 1 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato l'odierna ricorrente citava in giudizio,
avanti al Tribunale di Bologna, il Controparte_2
proponendo posizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 998/2024 del 18 marzo pagina 1 di 8
att. cod. civ..
Con tale provvedimento monitorio veniva ingiunto alla signora di pagare al Parte_1
convenuto la somma di € =18.153,00= oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo CP_1
nonché le spese della procedura. Tale somma era dovuta per oneri condominiali pregressi non corrisposti e dovuti in conseguenza del riparto delle spese approvato con la delibera condominiale del
30 novembre 2023 con cui era stato riapprovato il rendiconto degli ultimi dieci anni.
In via preliminare l'odierna ricorrente chiedeva la sospensione del decreto ingiuntivo opposto e formulava istanza di riunione del presente procedimento a quello portante il n° 3497/2024 r.g. con cui era stata proposta l'impugnazione alla delibera condominiale del 30 novembre 2023, posta a fondamento del ricorso per ingiunzione di pagamento, insieme alla delibera del 21 novembre 2022
relativa al precedente esercizio e mai comunicata alla condomina.
Parte opponente svolgeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'annullamento della delibera condominiale per l'annullamento della delibera condominiale del 30 novembre 2023.
La sig.ra rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Bologna, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e difesa:
- in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, (o in subordine convocando all'uopo le parti prima dell'udienza del 12.9.2024), l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 998/2024 emesso dal
Tribunale di Bologna il 18.3.2024 notificato in data 21.3.2024 e rimettere la causa al Presidente del
Tribunale per la riunione al giudizio tra le stesse parti sub r.g. 3497/2024 avanti il Tribunale Civile di
Bologna preventivamente adito;
- in via riconvenzionale accertare la nullità e/o inefficacia della delibera condominiale del
30.11.2023 dove ha deliberato il rendiconto, il preventivo e il piano di riparto, e la riapprovazione dei singoli rendiconti degli ultimi dieci esercizi condominiali relativamente al credito azionato in via monitoria, nonché la delibera adottata nel 2022 dove è stata deliberata la riapprovazione generale dei consuntivi per 10 anni a ritroso,
poi riapprovati singolarmente per ogni esercizio con la delibera del 2023;
- nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare e/o modificare l'opposta ingiunzione di pagamento;
- dichiarare in ogni caso prescritte tutte le somme dovute relativamente alle somme deliberate cinque anni prima del ricevimento della diffida del 19.2.2024;
pagina 2 di 8 - accertare in ogni caso il credito contabile relativo alle sentenze favorevoli passate in giudicato, con eventuale conseguente compensazione sull'importo che risulterà eventualmente dovuto;
- dichiarare non dovuti gli interessi di mora, se non successivamente al sollecito di pagamento. Nella
liquidazione delle spese, si dovrà inoltre tenere conto del fatto che controparte non si è presentata in mediazione,
in merito alla richiesta di annullamento delle delibere del 30.11.2023 e del 2022.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Si costituiva in giudizio il contestando tutto Controparte_1
quanto dedotto ed eccepito dalla opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, contrariis rejectis, rigettare:
In via preliminare
1) accertare e dichiarare che non sussistono i gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione del predetto provvedimento monitorio e, conseguentemente, rigettare la domanda avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e confermare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) rigettare l'istanza di riunione del presente giudizio con quello rubricato al n° 3497/2024 dell'intestato
Tribunale;
Nel merito
3) rigettare l'avversaria opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 998/2024 ing. emesso dal Tribunale di Bologna il 18 marzo 2024;
4) rigettare tutte le altre domande svolte da controparte perché infondate in fatto e in diritto;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di , in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro-tempore, al pagamento delle somme azionate in sede monitoria e, conseguentemente,
condannare la Sig.ra C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_2
Volterra n. 9, al pagamento in favore del opposto della somma di € 18.153,00, per spese CP_1
condominiali non corrisposte, come risultanti dal rendiconto consuntivo dell'anno 2022/2023 e dal preventivo di spesa approvati dall'assemblea condominiale in data 13 novembre 2023, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo, ovvero della diversa somma inferiore o superiore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, corrispondente a quanto dovuto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali”. pagina 3 di 8 In corso di causa parte opponente proponeva un ricorso cautelare allo scopo di sospendere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza 1/7/2024 veniva così deciso:
“ORDINANZA
Vista l'istanza di sospensione di cui all'art. 649 c.p.c.
rilevato che il debito fino ad aprile 2022 (delibera 21 novembre 2022) risulta ormai stabilizzato e che l'eccezione di prescrizione è infondata;
- che un fumus di fondatezza può riguardare alcuni profili della delibera del 13 novembre 2023;
- che a consuntivo 2021-2022 (30/4/2022) risulta che l'attrice avesse un debito di € =12.701,10=;
- che la somma richiesta in pagamento è pari ad € =19.857,48=;
P.Q.M.
CONCEDE la sospensione della provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di €
=7.156,38=;
RIGETTA la sospensione quanto alla somma di € =12.701,10=”.
Alla prima udienza, fissata in data 21 novembre 2024, a più di quattro mesi dal giorno dell'emissione dell'ordinanza con cui veniva disposta la parziale sospensione al decreto ingiuntivo,
veniva accertato, che la procedura di mediazione non era stata introdotta e pertanto veniva sospesa la provvisoria esecuzione sulla parte di credito oggetto di rigetto.
Fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n° 19596/2020 si è affermato, ribaltando il precedente orientamento, che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n° 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 19596/2020 in Guida al diritto 2020, 40, 72; succ.
Cass. civ., III, ord. n° 12896/2021 in Foro it. 2021, 12, I, 3973; Cass. civ., Sez. II, ord. n° 11598/2022 in
Redazione Giuffrè 2022; per la giur. di merito: C. App. Firenze, sez. II, sent. n° 20/2024 in Redazione
Giuffrè 2025).
Tale orientamento è ormai consolidato anche nella giurisprudenza di merito la quale ha anche precisato, ove non fosse chiaro, che “sottoposta alla condizione di procedibilità è solo la domanda monitoria e non già l'opposizione che si configura come resistenza alla domanda” (c. Trib. Napoli, sez. II,
sent. n° 4337/2021 in Redazione Giuffrè 2021; si veda anche C. App. Ancona, sez. I, sent. n° 1146/2021 pagina 4 di 8 e C. App. Roma, sez. V, sent. n° 5/2021).
Il Condominio opposto cerca di appigliarsi, nel tentativo di essere rimesso in termine per l'espletamento della procedura di mediazione, al fatto che il Giudice all'esito della decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione “non avrebbe accertato” il mancato espletamento della mediazione. Non è chiaro, ma comunque risulta irrilevante, se con tale affermazione parte opposta intenda fare riferimento ad una sorta di dichiarazione a verbale da parte del Giudice, non richiesta dalla legge, del mancato espletamento della mediazione o un invito esplicito alle parti d'instaurare la procedura di cui all'art.
5-bis della l. n° 28/2010.
L' art.
5-bis della l. n° 28/2010 stabilisce che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”.
La norma col termine “accertato” non pone un onere dichiarativo a verbale da parte del Giudice
né un onere d'impulso alla mediazione ma semplicemente invita il Giudice a verificare se tale incombente è stato espletato e, conseguentemente, e questo è l'unico onere posto al Giudice,
gl'impone di fissare una successiva udienza nel rispetto del termine trimestrale (all'epoca vigente)
per l'espletamento della procedura di mediazione. Deve inoltre rilevarsi come l'iniziativa, a prescindere dall'invito alla mediazione e/o dalla dichiarazione a verbale di mancato espletamento da parte del Giudice, è posto a carico della parte interessata, nel caso di specie parte opposta, la quale per un obbligo imposto dalla legge deve attivarsi pena la conseguente improcedibilità della domanda.
È la legge stessa che quindi onera la parte d'instaurare la procedura di mediazione onde per cui,
anche nell'ipotesi negata che un obbligo dichiarativo sussista, l'impulso d'attivazione della procedura
è sempre a carico della parte interessata la quale è onerata di tale incombente dalla legge e non dall'invito e/o ordine del Giudice. Anche nell'ipotesi in cui il Giudice si dovesse dimenticare una tale pronuncia dichiarativa è imposto alla parte di attivarsi una volta che la stessa abbia verificato,
accertamento peraltro molto semplice considerato che è la stessa che deve provvedervi a compierla,
che la mediazione non è stata instaurata.
pagina 5 di 8 Il processo civile è d'altronde un processo su impulso di parte e non del Giudice, se non esplicitamente previsto dalla legge, con la conseguenza che dall'inattività della parte derivano conseguenze sulla stessa prosecuzione del giudizio, in alcuni casi preclusa dall'intervenuta estinzione dello stesso, come nell'ipotesi della mancata comparizione all'udienza, ex art. 309 c.p.c., o al mancato adempimento di attività cui le parti sono onerate (vedasi ex art. 307 comma 3 c.p.c.), ed in altri casi preclusa dall'improcedibilità a seguito del mancato adempimento di obblighi che sono previsti dalla legge quale condizione per l'instaurazione o la prosecuzione del giudizio stesso: si tratta delle ipotesi in cui una lite deve essere preceduta da tentativi di conciliazione avanti a organismi terzi come avviene nei giudizi in materia di lavoro, nei giudizi ordinari in cui vi è l'obbligo della mediazione e/o della negoziazione assistita, o in materiali di telecomunicazioni (CO.RE.COM.).
Nel caso di specie la questione è peculiare in quanto l'ordinanza di sospensione è avvenuta nel corso di un procedimento cautelare instaurato in corso di causa. Ciò non permette di pervenire a una diversa conclusione e quindi non fa venir meno l'intervenuta decadenza. Ciò che infatti è di rilievo ai termini dell'art.
5-bis della l. n° 28/2010 è che la parte si attivi subito dopo che il Giudice si è
pronunciato sulla richiesta di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Tale
interpretazione appare infatti in linea con quanto previsto dall'art. 111 cost. circa “la durata ragionevole del processo”. Del tutto ingiustificato sarebbe infatti fissare un'udienza, la prima udienza del procedimento principale, solo per accertare qualcosa che di per sé è già nella conoscenza della parte. In tale ipotesi il Giudice nel procedimento principale deve solo avere l'accortezza di fissare l'udienza idoneo a permettere l'espletamento della procedura di mediazione,
termine che, eventualmente, potrebbe essere prorogato nel caso in cui la stessa fosse già stata tempestivamente instaurata. Di fatto, l'udienza da cui far decorrere i termini per l'espletamento della procedura di mediazione è l'udienza in cui è stata pronunciata l'ordinanza di cui agli artt. 648
e 649 c.p.c. o, in caso di riserva, da quando viene comunicata l'ordinanza con cui il Giudice scioglie la riserva.
Si precisa infine che la procedura di mediazione prevista dall'art. 5 comma 1-bis, effettuata a procedimento giudiziale già instaurato, è strutturata diversamente da quella da espletarsi prima dell'instaurazione del giudizio onde per cui, diversamente da quest'ultima, non è possibile concedere un ulteriore termine alla parte affinché instauri la mediazione.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie l'udienza di comparizione nel procedimento principale era stata fissata in data
21 novembre 2024 a più di quattro mesi dall'emissione dell'ordinanza, avvenuta in data 1 luglio
2024, con cui era stata disposta la parziale sospensione del decreto ingiuntivo opposto.
Per tali motivi deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, ivi compresa della domanda riconvenzionale (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 19596/2020) che,
peraltro, deve ritenersi rinunciata. Con la prima memoria ex art. 189 c.p.c. parte opponente proponeva le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
· In via principale:
o Accogliere la presente opposizione, e dichiarare improcedibile la procedura monitoria, non avendo controparte esperito nei termini di legge il procedimento per la mediazione obbligatoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
· In via subordinata:
o Accogliere la presente opposizione per tutti gli altri motivi già indicati nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria”.
Risulta ben evidente che in tali conclusioni in via principale (ed assorbente come viene precisato nella seconda memoria ex art. 189 c.p.c.) viene chiesta soltanto la dichiarazione d'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e che nella domanda subordinata venga del tutto pretermesso ogni riferimento alla domanda di annullamento/nullità della delibera condominiale.
Ogni ulteriore istanza, deduzione ed opposizione, deve ritenersi assorbita in base al principio della ragione più liquida.
Alla soccombenza consegue la condanna di parte opposta al rimborso delle spese di lite sostenute da parte opponente. Si ritiene di dover disporre la compensazione nella misura del =50%= e la liquidazione sulla base dei minimi tabellari, stante la peculiarità del caso di specie in cui la sospensione era stata pronunciata nel corso di un sub-procedimento, espunta la fase istruttoria non espletata. Per la quantificazione degli onorari si fa ricorso al D.M. n° 55/2014 e succ. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
- DICHIARA l'improcedibilità ex art. 5 comma 1-bis l. n° 28/2010;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n° 998/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 18 marzo 2024; pagina 7 di 8 - CONDANNA il al rimborso delle spese di lite sostenute Controparte_1
da , da compensarsi nella misura del =50%=, che si liquidano, già al netto della Parte_1
compensazione, in € =72,75= per spese ed € =1.690,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Bologna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 8 di 8