Articolo 122 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 121Articolo 123
Versione
20 settembre 1975
Art. 122.
L' articolo 280 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 280 - Legittimazione. - La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975