Art. 122.
L' articolo 280 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 280 - Legittimazione. - La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice".
L' articolo 280 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 280 - Legittimazione. - La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice".