Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 3553/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SORRENTINO PIETRO e MANUELA CICCOLELLA, con elezione di domicilio in VIA PICCINI 6, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
anche per con conto di S.C.C.I. spa, con il patrocinio dell'avv. CP_2
MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA A.DE
GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp. avviso addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 12-3-2024, successivamente riuniti, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 371 2023 00105204 36 000 e n. 371 2023 00081980 62 000, notificati, rispettivamente, in data 5-1-2024 e 8-1-2024, inerente omissioni contributive alla gestione commercianti per l'importo di euro 18.438,66 e di euro 8.117,71 relative all'anno 2017, 2021 e 2022; eccepiva la decadenza dell'iscrizione aa ruolo e la prescrizione, nonché, la genericità della motivazione;
nel merito sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti per mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza;
ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito.
nel merito ribadiva la fondatezza della pretesa contributiva i ragione della carica di socio amministratore della società . CP_3
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Va, preliminarmente, affermato il difetto di legittimazione passiva della
SCCI spa, poiché, trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138). L'opposizione è tempestiva essendo stata presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito come prescritto dall'art.24 del d.lvo 46/99. L'opposizione, per il principio della ragione più liquida, va accolta nel merito per le ragioni di seguito espresse. Oggetto del giudizio è l'opposizione agli avvisi di addebito relativi all'omesso versamento alla Gestione commercianti dei contributi CP_4
IVS per l'anno 2017, 2021 e 2022, in relazione all'attività svolta quale socio in favore della società . CP_3
Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n.
88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:
- commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione
Commercianti tutto coloro che:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
2 oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
In linea di principio, in base alla normativa dettata con l'art. 12, comma
11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122, deve oramai affermarsi che anche il socio di S.r.l. che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e nel contempo sia amministratore della medesima, sia tenuto ad iscriversi presso entrambe le gestioni previdenziali interessate
(gestione commercianti e gestione separata), come riconosciuto pure dalle
Sez. Unite della Cassazione con sentenza n.17076/2011 (v. anche Corte
Cost. n. 15/2012).
Ne consegue che tale obbligo sussiste, a maggior ragione, per il socio di società semplice, operante nel settore commerciale, che presso la stessa svolga la sua attività (nella specie, quale socio accomandatario di società in accomandita semplice) e che, diversamente, resterebbe privo di tutela assicurativa, restando irrilevante l'eventuale iscrizione ad altra cassa previdenziale (Cass. n.20268 del 19/11/2012).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, quindi, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa di cui al d.l. n.78/2010 conv. in l. n.122/2010), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante Cass. n. 8474/2017; Cass. n. 10426/2018) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
3 (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla
Suprema Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata.
Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico,
l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione).
Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e
4 comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è rivolta, invece, alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Il principio risulta ribadito anche di recente, affermandosi che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l.
n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore”
(v. Cass. n. 5210 del 28/02/2017; Cass. n.2665 del 04/02/2021). Nel caso di specie, si ritiene che l' non abbia assolto all'onere, CP_2 posto a suo carico, di dimostrare la partecipazione della ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ai fini della iscrizione alla gestione commercianti, in quanto l'obbligazione contributiva discenderebbe, come si legge nella relazione istruttoria, dalla circostanza che la società , benchè in liquidazione dal 2016, non CP_3
è inattiva, come dimostrato dalla dichiarazione del reddito di impresa e quale persona fisica che individua il ricorrente come amministratore, integrando la condizione di occupazione prevalente. In altri termini l' ha in via presuntiva ravvisato l'obbligo di CP_2 iscrizione alla Gestione commercianti essenzialmente per il fatto di rivestire la carica sia di socio che amministratore.
Ma si è detto che il requisito ai fini dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti non necessariamente discende dalla qualità di amministratore della società, in quanto vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione operativa dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale .
Nè assume rilievo la dichiarazione dei redditi della società, che, al quadro RK, ha riportato i redditi di attività di impresa come occupazione
5 prevalente del ricorrente, riferendosi evidentemente all'attività di amministratore, ora liquidatore, della società (v., in tal senso, in motivazione sentenza Corte di Appello di Napoli, già intervenuta tra le parti per anni precedenti a quelli oggetto del presente giudizio).
Gli è che, manca del tutto ogni riscontro dello svolgimento di significative attività lavorative idonee a dimostrare l'abitualità delle operazioni e la costante prevalenza dell'apporto lavorativo del CP_1 sui fattori produttivi dell'impresa.
Deve quindi escludersi la ricorrenza dei presupposti cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti del ricorrente e portati dall'avviso di CP_2 addebito n. 371 2023 00105204 36 000 e n. 371 2023 00081980 62 000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti della ricorrente e portati CP_2 dall'avviso di addebito n. 371 2023 00105204 36 000 e n. 371 2023 00081980 62 000; 2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore CP_2 del ricorrente che si liquidano in € 2150,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e cpa.
Così deciso in data 02/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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