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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 4061/2022 e 4062/2022 R.G. Sez. Lavoro, promosse
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Capodicasa e Antonella Arena, Parte_1
giusta procura allegata ai ricorsi introduttivi;
-Opponente-
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Capodicasa e Antonella Arena, giusta procura allegata ai ricorsi introduttivi;
-Opponente-
CONTRO
l in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Gaetana Marchese e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2022 ed iscritto al n. 4061/2022 R.G., la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, in proprio, hanno agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle ordinanze ingiunzione nr. OI-000066810, notificata in data 02.05.2022, e nr. OI-000362885, notificata in data 28.04.2022, con le quali, con
1 riferimento ai verbali di accertamento prot. n. .2100.07/04/2017.0152085 del 02.05.2017 CP_2
e prot. n. .2100.07.04/2017.0152086 del 03.11.2017, era stato loro ordinato il pagamento CP_2
della rispettiva somma di euro 26.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad euro 6,60
a titolo di spese per ciascuna ordinanza, in relazione ad asserite omissioni contributive riferite all'anno 2013.
Con ulteriore ricorso ugualmente depositato in data 19.05.2022 ed iscritto al n. 4062/2022 R.G., la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, in proprio, hanno agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle ordinanze ingiunzione nr.OI-000069283, notificata in data 19.04.2022, e nr. OI-000088676, notificata in data
19.04.2022, con le quali, con riferimento ai verbali di accertamento prot. n.
.2100.13/04/2017.016224 del 04.05.2017 e prot. n. .2100.13.04/2017.0162225 del CP_2 CP_2
10.11.2017, era stato loro ordinato il pagamento della rispettiva somma di euro 35.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad euro 6,60 a titolo di spese per ciascuna ordinanza, in relazione ad asserite omissioni contributive riferite all'anno 2015.
Motivi dell'opposizione sono: la nullità delle impugnate ordinanze-ingiunzione ex art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981 per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti;
il decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.
In subordine, la parte ricorrente ha dedotto la sproporzione della sanzione irrogata, chiedendone la rideterminazione.
Instauratosi il contradditorio, l' si è regolarmente costituito in giudizio, sostenendo CP_2
l'infondatezza della pretesa attorea, affermando l'inapplicabilità nella specie del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 e la mancata maturazione del termine di prescrizione che era stato interrotto dagli atti di accertamento e dalle diffide allegate alla memoria.
Con note del 06.06.2023 e dell'11.10.2023, l'istituto previdenziale ha rappresentato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si era proceduto alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate: in relazione alla ordinanza nr. OI-000066810, nella misura pari a 15.722,08 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta
2 di euro 7.861.04, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
in relazione alla ordinanza nr. OI-000362885, nella misura pari a 15.772,08 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di euro 7.861.04, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
in relazione alla ordinanza nr. OI-000069283, nella misura pari a 14.487,21 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di euro 7.243,61, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
in relazione alla ordinanza nr. OI-000088676, nella misura pari a 14.487,21 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di euro 7.243,61, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con la nota di trattazione del 24.02.2025, il rappresentante legale della società opponente ha dedotto e dimostrato (tramite allegazione di modelli F24) di avere proceduto al pagamento delle somme di euro 7.867,64 e di euro 7.250,21 a titolo di sanzioni amministrative siccome rideterminate, oltre le spese, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 19.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della ricorrente, è stata disposta la riunione delle cause, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, preso atto della rideterminazione delle
CP_ sanzioni ad opera dell' e del pagamento degli importi rideterminati ad opera del contribuente, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Invero, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto
3 e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Va poi inteso che il ricorrente abbia correttamente proceduto ad un unico pagamento in relazione alle due ordinanze-ingiunzione riferite a ciascuna delle due annualità di riferimento
(2013 e 2015), atteso che, nell'ambito di ciascuna annualità, le due ordinanze avevano lo stesso oggetto, si riferivano agli stessi verbali di accertamento, riportavano lo stesso importo ed erano indirizzate, una, al legale rappresentante della società ingiunta e, l'altra, alla medesima società, quale obbligato in solido.
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di specifiche richieste della parte resistente in epoca successiva al versamento delle somme rideterminate da parte della ricorrente, si ritiene equo dare seguito alla richiesta dell'attrice in ordine alla loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 4061/2022 e 4062/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Catania, 21 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 4061/2022 e 4062/2022 R.G. Sez. Lavoro, promosse
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Capodicasa e Antonella Arena, Parte_1
giusta procura allegata ai ricorsi introduttivi;
-Opponente-
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Capodicasa e Antonella Arena, giusta procura allegata ai ricorsi introduttivi;
-Opponente-
CONTRO
l in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Gaetana Marchese e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2022 ed iscritto al n. 4061/2022 R.G., la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, in proprio, hanno agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle ordinanze ingiunzione nr. OI-000066810, notificata in data 02.05.2022, e nr. OI-000362885, notificata in data 28.04.2022, con le quali, con
1 riferimento ai verbali di accertamento prot. n. .2100.07/04/2017.0152085 del 02.05.2017 CP_2
e prot. n. .2100.07.04/2017.0152086 del 03.11.2017, era stato loro ordinato il pagamento CP_2
della rispettiva somma di euro 26.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad euro 6,60
a titolo di spese per ciascuna ordinanza, in relazione ad asserite omissioni contributive riferite all'anno 2013.
Con ulteriore ricorso ugualmente depositato in data 19.05.2022 ed iscritto al n. 4062/2022 R.G., la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, in proprio, hanno agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle ordinanze ingiunzione nr.OI-000069283, notificata in data 19.04.2022, e nr. OI-000088676, notificata in data
19.04.2022, con le quali, con riferimento ai verbali di accertamento prot. n.
.2100.13/04/2017.016224 del 04.05.2017 e prot. n. .2100.13.04/2017.0162225 del CP_2 CP_2
10.11.2017, era stato loro ordinato il pagamento della rispettiva somma di euro 35.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad euro 6,60 a titolo di spese per ciascuna ordinanza, in relazione ad asserite omissioni contributive riferite all'anno 2015.
Motivi dell'opposizione sono: la nullità delle impugnate ordinanze-ingiunzione ex art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981 per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti;
il decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.
In subordine, la parte ricorrente ha dedotto la sproporzione della sanzione irrogata, chiedendone la rideterminazione.
Instauratosi il contradditorio, l' si è regolarmente costituito in giudizio, sostenendo CP_2
l'infondatezza della pretesa attorea, affermando l'inapplicabilità nella specie del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 e la mancata maturazione del termine di prescrizione che era stato interrotto dagli atti di accertamento e dalle diffide allegate alla memoria.
Con note del 06.06.2023 e dell'11.10.2023, l'istituto previdenziale ha rappresentato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si era proceduto alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate: in relazione alla ordinanza nr. OI-000066810, nella misura pari a 15.722,08 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta
2 di euro 7.861.04, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
in relazione alla ordinanza nr. OI-000362885, nella misura pari a 15.772,08 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di euro 7.861.04, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
in relazione alla ordinanza nr. OI-000069283, nella misura pari a 14.487,21 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di euro 7.243,61, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
in relazione alla ordinanza nr. OI-000088676, nella misura pari a 14.487,21 euro e che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, con il pagamento in misura ridotta di euro 7.243,61, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con la nota di trattazione del 24.02.2025, il rappresentante legale della società opponente ha dedotto e dimostrato (tramite allegazione di modelli F24) di avere proceduto al pagamento delle somme di euro 7.867,64 e di euro 7.250,21 a titolo di sanzioni amministrative siccome rideterminate, oltre le spese, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 19.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della ricorrente, è stata disposta la riunione delle cause, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, preso atto della rideterminazione delle
CP_ sanzioni ad opera dell' e del pagamento degli importi rideterminati ad opera del contribuente, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Invero, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto
3 e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Va poi inteso che il ricorrente abbia correttamente proceduto ad un unico pagamento in relazione alle due ordinanze-ingiunzione riferite a ciascuna delle due annualità di riferimento
(2013 e 2015), atteso che, nell'ambito di ciascuna annualità, le due ordinanze avevano lo stesso oggetto, si riferivano agli stessi verbali di accertamento, riportavano lo stesso importo ed erano indirizzate, una, al legale rappresentante della società ingiunta e, l'altra, alla medesima società, quale obbligato in solido.
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di specifiche richieste della parte resistente in epoca successiva al versamento delle somme rideterminate da parte della ricorrente, si ritiene equo dare seguito alla richiesta dell'attrice in ordine alla loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 4061/2022 e 4062/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Catania, 21 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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