Articolo 5 della Legge 23 marzo 1998, n. 93
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 aprile 1998
Art. 5. 1. Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'EUROPOL, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'EUROPOL, gli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l'EUROPOL, nonche' gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l'EUROPOL, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno.
3. I soggetti indicati nel comma 1 che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
4. La cessazione della carica o della qualita' riferite ai soggetti indicati nel comma 1 non esclude l'esistenza dei reati.
Entrata in vigore il 15 aprile 1998